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Impugnazione proposta il 14 febbraio 2024 dalla UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 29 novembre 2023, causa T-514/20, UNO/Commissione

(Causa C-126/24 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte (rappresentante: J. M. Piqueras Ruiz, abogado)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea; Regno di Spagna; Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA

Conclusioni della ricorrente

Accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale, del 29 novembre 2023, nella causa T-514/20, UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte (in prosieguo: la «UNO»)/Commissione europea, ECLI:EU:T:2023:767;

valutare la causa e statuire definitivamente sull’ammissibilità del ricorso proposto dalla UNO il 15 agosto 2020, avverso la decisione del 14 maggio 2020, nella causa Aiuto di Stato SA.50872 (2020/NN) – Spagna – Compensazione alla Correos per l’obbligo di servizio universale (OSU), 2011-2020, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nel merito del suddetto ricorso;

condannare la convenuta a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento e in quello di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce quattro motivi di impugnazione:

violazione dell’articolo 263, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»), da parte del Tribunale, laddove ha considerato, in particolare, che la UNO non avrebbe dimostrato che la decisione impugnata possa incidere sostanzialmente sulla posizione di almeno uno dei suoi membri nel mercato di riferimento. Nello specifico, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto imponendo alla ricorrente un onere probatorio eccessivo per dimostrare la sua legittimazione ad agire, violando così l’articolo 263, paragrafo 4, TFUE;

violazione dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE da parte del Tribunale, laddove ha considerato che la UNO non avrebbe dimostrato di essere individualmente interessata dalla decisione impugnata poiché la stessa inciderebbe sui suoi interessi in quanto associazione. Nell’esame sulla legittimazione ad agire della UNO, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti ad esso sottoposti dalla ricorrente;

violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, avendo il Tribunale, da un lato, applicato arbitrariamente l’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, e dall’altro, svolto il procedimento di primo grado in modo contrario all’efficace e corretta amministrazione della giustizia;

violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti fondamentali per l’inosservanza del diritto a un ricorso effettivo a causa della non ammissione del ricorso di annullamento proposto dalla UNO.

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