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Ricorso proposto il 15 settembre 2010 - Hit Groep / Commissione

(Causa T-436/10)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Hit Groep BV (Haarlem, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. van der Wal, G. Oosterhuis e H. Albers, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione nella parte in cui è rivolta alla ricorrente, segnatamente l'art. 1, n. 9, lett. b), l'art. 2, n. 9, e l'art. 4, n. 22; in subordine azzerare l'ammenda inflitta alla ricorrente all'art. 2, n. 9, o ridurre detta ammenda come si riterrà equo;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento, comprese quelle per l'assistenza giuridica.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente propone ricorso avverso la decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010)4387 def., ad essa indirizzata, nel caso COMP/38.344 - Spanstaal.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere 5 motivi.

In primo luogo la Commissione avrebbe stabilito all'art. 1 della decisione, ingiustamente e con errore di diritto, ovvero senza motivazione o con motivazione insufficiente, che la ricorrente ha violato l'art. 101 TFUE e l'art. 53 SEE nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002.

A giudizio della ricorrente la motivazione della Commissione è insufficiente quanto al motivo per cui la ricorrente avrebbe violato l'art. 101 TFUE e non è considerata dalla Commissione nella presente causa come un socio con "influenza determinante" nel periodo 1° gennaio 1998 - 17 gennaio 2002.

In secondo luogo la Commissione avrebbe inflitto alla ricorrente un'ammenda ingiustamente e con errore di diritto. Secondo la ricorrente, l'imposizione, con la decisione 30 giugno 2010, di una sanzione ad un'impresa come la ricorrente, che non è più economicamente attiva già dal 1° novembre 2004, è contraria agli obiettivi dell'art. 101 TFUE, alla politica comunitaria in materia di ammende e al principio di proporzionalità.

In terzo luogo la Commissione avrebbe dichiarato ingiustamente e con errore di diritto all'art. 1, n. 9, della decisione impugnata che la ricorrente ha commesso una violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 SEE, ed in base a ciò avrebbe ingiustamente inflitto alla ricorrente un'ammenda di EUR 6.934.000, in quanto la ricorrente, a giudizio della Commissione, sarebbe responsabile solidalmente con la Nedri Spanstaal BV per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 17 gennaio 2002.

La ricorrente fa valere che essa nel periodo 1° gennaio 1998 - 17 gennaio 2002 era una società di investimento in private equity che non aveva alcuna "influenza determinante" sulla Nedri Spanstaal e per tale motivo non può essere considerata responsabile per la violazione del diritto europeo della concorrenza commessa dalla Neri Spanstaal.

In quarto luogo e in subordine la Commissione avrebbe ingiustamente e con errore di diritto inflitto alla ricorrente una sanzione di EUR 6.934.000, mentre essa non avrebbe dovuto irrogare alla ricorrente alcuna ammenda, ovvero un'ammenda considerevolmente inferiore.

A giudizio della ricorrente la Commissione non poteva considerare il suo fatturato nel 2003 come criterio per la fissazione del tetto del 10% dell'ammenda inflitta alla ricorrente, ovvero la Commissione, nel caso in cui si deroghi dalla norma principale di cui all'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, avrebbe dovuto esaminarne gli effetti nella fattispecie concreta alla luce dell'obiettivo di tale norma. L'ammenda non è dunque proporzionale alle dimensioni dell'impresa e non soddisfa le condizioni poste dalla giurisprudenza.

La Commissione avrebbe dovuto concedere anche alla ricorrente la riduzione di clemenza che ha concesso alla Nedri Spanstaal.

La Commissione ha ingiustamente calcolato separatamente l'ammenda della ricorrente e avrebbe dovuto limitare detta ammenda ad una frazione di quella imposta alla Nedri Spanstaal. La decisione nei confronti della ricorrente è fondata sulla partecipazione della ricorrente nella Nedri Spanstaal per una frazione pari a 48/224 del periodo totale della violazione commessa dalla Nedri Spanstaal; l'ammenda non soddisfa il principio di proporzionalità.

Non avendo tenuto conto, dopo l'applicazione del tetto del 10%, della durata relativamente limitata per cui la ricorrente viene considerata responsabile per la violazione della Nedri Spanstaal, della qualità relativamente limitata della responsabilità della ricorrente e del fatturato limitato della ricorrente, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità.

Non avendo tenuto conto, dopo l'applicazione del tetto del 10%, della durata relativamente limitata per cui la HIT viene considerata responsabile per la violazione rispetto alla Nedri Spanstaal, la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento. Dalla giurisprudenza emerge che il livello dell'ammenda viene fissato anche in base alla durata della violazione nel periodo in cui la società multata è solidalmente responsabile. Con questo non è compatibile che l'ammenda della ricorrente sia superiore a quella della Nedri Spanstaal.

-    In quinto luogo e in subordine la ricorrente fa valere che la Commissione viola il proprio obbligo di prendere la decisione entro un termine ragionevole, in contrasto con l'art. 6, n. 1, della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e con l'art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commissione ha ingiustamente omesso di tenere conto, nella fissazione dell'ammenda, della violazione del termine ragionevole. La durata del presente procedimento è in questo caso 94 mesi e pertanto irragionevolmente lunga.

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