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Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2015 – easyJet Airline / Commissione

(Causa T-355/13)1

(«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei servizi aeroportuali – Decisione recante rigetto di una denuncia – Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Trattazione del caso da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro – Rigetto della denuncia per motivi di priorità – Decisione dell’autorità garante della concorrenza che trae le conclusioni, nel diritto della concorrenza, da un’indagine condotta alla luce di una normativa nazionale applicabile al settore interessato – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: easyJet Airline Co. Ltd (Luton, Regno Unito) (rappresentanti : M. Werner e R. Marian, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Luchthaven Schiphol NV (Schiphol, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. de Pree, G. Hakopian e S. Molin, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2013) 2727 final della Commissione, del 3 maggio 2013, recante rigetto della denuncia presentata dalla ricorrente contro la Luchthaven Schiphol, per un asserito comportamento anticoncorrenziale sul mercato dei servizi aeroportuali (Caso COMP/39.869 – easyjet/Schiphol)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

2)    La easyJet Airline Co. Ltd è condannata alle spese.

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1 GU C 260 del 7.9.2013.