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Impugnazione proposta il 25 febbraio 2021 dalla PlasticsEurope avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-207/18, PlasticsEurope / ECHA

(Causa C-119/21 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PlasticsEurope (rappresentanti: R. Cana e E. Mullier, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche, Repubblica federale di Germania, Repubblica francese, ClientEarth

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-207/18;

annullare l’atto impugnato;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sulla domanda di annullamento della ricorrente

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale, comprese quelle degli intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Il margine di discrezionalità concesso all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) nella valutazione delle sostanze ai fini dell'identificazione come sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 1 (in prosieguo: il «regolamento REACH») non può essere interpretato in modo da consentire all'ECHA di commettere errori manifesti nella selezione e nella valutazione delle «prove scientifiche» ai sensi di tale articolo 57, lettera f), in modo completo e incontestabile. Tuttavia, il Tribunale ha accettato tale interpretazione stabilendo che ci può essere una constatazione di errore manifesto di valutazione solo se l'ECHA ha completamente ed erroneamente trascurato uno studio scientifico affidabile e se l'inclusione di tale studio avrebbe alterato la valutazione complessiva delle prove in modo tale che la decisione finale non sarebbe stata plausibile. Il Tribunale ha inoltre accettato che i risultati di studi scientifici inattendibili possano essere presi in considerazione dall'ECHA e che la loro scarsa attendibilità non impedisca di prenderli in considerazione. Il Tribunale è andato anche oltre, accettando di basarsi su studi scientifici inattendibili e inconcludenti quando i loro risultati sostengono l'ipotesi mirata dell'ECHA sulla presunta proprietà pericolosa della sostanza. Così facendo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato il principio di eccellenza scientifica.

Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha interpretato erroneamente l'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH e ha violato il diritto della ricorrente ad essere sentita, interpretando erroneamente le affermazioni della ricorrente in merito al requisito di stabilire che la sostanza presenta un livello di preoccupazione equivalente agli effetti delle sostanze identificate sulla base dell'articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento REACH.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella valutazione delle prove relative alle allegazioni della ricorrente per quanto riguarda l'attendibilità degli studi scientifici e ha distorto gli elementi di prova dinanzi ad esso.

Ritenendo che la valutazione delle prove scientifiche da parte dell'ECHA sarebbe sostenuta dal principio di precauzione, il Tribunale ha interpretato erroneamente tale principio e quindi ha commesso un errore di diritto.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto stabilendo che le sostanze intermedie non sono esenti dall'identificazione ai sensi degli articoli 57 e 59 del regolamento REACH per il fatto che tali disposizioni riguardano solo le proprietà intrinseche di una sostanza e non il suo impiego (il che includerebbe il fatto che la sostanza sia o meno una sostanza intermedia) e che l’ECHA non aveva agito in modo sproporzionato.

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1 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).