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Ricorso proposto il 18 ottobre 2011 - Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-554/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea che nega di eseguire i pagamenti dovuti alla ricorrente, disponendo invece il recupero dell'importo già versato nel contesto dell'esecuzione del contratto EuropeAid/124378/D/SER/TN (n. 2007/145-464), comunicata alla ricorrente con lettera in data 8 agosto 2011 (Rif.: C&F/2011/D/001101), e la nota di debito allegata a tale lettera;

annullare le pertinenti decisioni successive della convenuta;

condannare la convenuta all'integralità delle spese sostenute dalla ricorrente nel contesto del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente su un presunto errore manifesto di valutazione commesso dalla convenuta nel decidere che la ricorrente dovrebbe rimborsare un determinato importo invece di ottenere il pagamento dell'importo dovuto per il lavoro eseguito, approvato e convalidato.

Secondo motivo, vertente sulla presunta errata interpretazione, da parte della convenuta, del fondamento giuridico e del diritto di recuperare l'importo richiesto, con conseguente violazione dell'art. 79 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario , in quanto la ricorrente non avrebbe tenuto conto della conferma riportata sulle schede orarie degli esperti della ricorrente e del volume di lavoro fornito da questi ultimi e correttamente convalidato, tanto più che non erano stati espressi commenti sul lavoro effettuato in tempore non suspecto.

Terzo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, del principio del buon andamento dell'amministrazione, della buona fede, e del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto la convenuta:

ha negato il pagamento di importi dovuti per il lavoro convalidato e accettato;

non ha informato la ricorrente, in tempo debito, dei dubbi sorti relativamente all'obbligo di pagare alla ricorrente gli importi verificati dal revisore;

ha incoraggiato la ricorrente, che presumeva che sarebbe stata pagata, a continuare a prestare il proprio lavoro per 12 mesi e a fornire servizi.

Quarto motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, dell'obbligo di motivazione, nonché dei diritti della difesa della ricorrente, in quanto la convenuta avrebbe negato il pagamento di importi dovuti, disponendo invece il recupero presso la ricorrente di un determinato importo, senza fornire analisi né giustificazioni della propria decisione in ordine al relativo importo.

Quinti motivo, vertente sul presunto sviamento di potere costituito dall'esecuzione della decisione impugnata.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).