Language of document : ECLI:EU:T:2016:248

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

27 aprile 2016 (*)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Sviluppo di software e servizi di manutenzione – Rigetto di un’offerta – Classificazione di un offerente nella procedura a cascata – Cause di esclusione – Conflitto di interessi – Parità di trattamento – Dovere di diligenza – Criteri di aggiudicazione – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale – Perdita di un’opportunità»

Nella causa T‑556/11,

European Dynamics Luxembourg SA, con sede in Ettelbrück (Lussemburgo),

European Dynamics Belgium SA, con sede in Bruxelles (Belgio),

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, con sede in Atene (Grecia),

rappresentate inizialmente da N. Korogiannakis, M. Dermitzakis e N. Theologou, successivamente da I. Ampazis e infine da M. Sfyri, avvocati,

ricorrenti,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato inizialmente da N. Bambara e M. Paolacci, successivamente da Bambara, in qualità di agenti, assistiti da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati,

convenuto,

avente ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento della decisione dell’EUIPO, comunicata con lettera dell’11 agosto 2011 e adottata nell’ambito della gara di appalto AO/029/10, intitolata «Sviluppo di software e servizi di manutenzione», che respinge l’offerta della European Dynamics Luxembourg, nonché delle altre decisioni connesse dell’EUIPO adottate nell’ambito della medesima gara, comprese quelle che attribuiscono l’appalto ad altri offerenti, e, dall’altro, la domanda di risarcimento danni,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz (relatore), giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti

1        Le ricorrenti, la European Dynamics Luxembourg SA, la European Dynamics Belgium SA e la Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, esercitano la propria attività nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e concorrono regolarmente negli appalti pubblici indetti da diverse istituzioni e organismi dell’Unione europea, tra cui l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

2        Con bando del 15 gennaio 2011, l’EUIPO ha pubblicato nel supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2011/S 10-013995) una gara d’appalto, con il numero AO/029/10, intitolata «Sviluppo di software e servizi di manutenzione». L’appalto da attribuire consisteva nel fornire all’EUIPO servizi informatici per la produzione di prototipi, l’analisi, la progettazione, la progettazione grafica, lo sviluppo, il collaudo e l’installazione di sistemi d’informazione, nonché nel mettere a disposizione la documentazione tecnica, la formazione e la manutenzione di tali sistemi.

3        A termini del punto II.1.4 del bando, l’appalto riguardava la conclusione di contratti quadro di una durata massima di sette anni con tre fornitori di servizi informatici distinti. Al riguardo, tale punto del bando di gara, in combinato disposto con il punto 14.3 del capitolato d’oneri (allegato I del fascicolo della gara d’appalto), precisava che i contratti quadro dovevano essere conclusi separatamente e secondo la procedura detta «a cascata» per un periodo iniziale di tre anni, con facoltà di rinnovo annuale tacito per una durata massima di quattro anni. Secondo siffatto meccanismo, se l’offerente classificato al primo posto non era in grado di fornire i servizi richiesti, l’EUIPO si sarebbe rivolta al secondo, e via di seguito (v. punto 14.2 del capitolato d’oneri).

4        Secondo il punto IV.2.1 del bando di gara, l’appalto doveva essere aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, ossia l’offerta che presentava il migliore rapporto qualità-prezzo.

[omissis]

12      Con lettera dell’11 agosto 2011 (in prosieguo: la «lettera controversa»), l’EUIPO informava la prima ricorrente del risultato della gara d’appalto AO/029/10 e le indicava di non avere scelto la sua offerta perché non si era rivelata quella economicamente più vantaggiosa (in prosieguo: la «decisione di rigetto dell’offerta»). Tale lettera conteneva inoltre una tabella comparativa che riportava il punteggio attribuito a detta offerta, ossia 84,72, e quello attribuito rispettivamente ai tre offerenti che avevano ottenuto il punteggio più elevato, vale a dire la «Informática El Corte Ingles – Altia», con 90,58 punti, la «Everis-Unisys-Fujitsu», con 90,19 punti e il «consorzio Drasis» con 85,65 punti.

[omissis]

14      Con lettera del 26 agosto 2011, l’EUIPO trasmetteva alla prima ricorrente un estratto della relazione di valutazione che includeva la valutazione qualitativa della sua offerta secondo tre criteri, vale a dire la qualità dei servizi di manutenzione dei programmi, l’aspetto commerciale e la qualità del servizio clienti. Inoltre, le comunicava, da un lato, i nomi degli aggiudicatari, ossia la Informática El Corte Ingles, SA – Altia Consultores, SA Temporary Association (in prosieguo: la «IECI»), classificatasi al primo posto, Everis SLU, Unisys e Fujitsu Technology Solutions (in prosieguo: il «consorzio Unisys» o l’«Unisys»), al secondo posto, e il consorzio Drasis [Siemens IT Solutions and Services SA (in prosieguo: la «Siemens SA»), Siemens IT Solutions and Services SL (in prosieguo: la «Siemens SL»), Intrasoft International SA e Indra Sistemas SA (in prosieguo: il «consorzio Drasis» o «Drasis»], classificatosi al terzo posto, e, dall’altro, due tabelle che indicavano i punteggi ottenuti dai suddetti aggiudicatari e dalla stessa ricorrente per le loro offerte tecniche ed economiche. Si tratta delle due tabelle seguenti:

Tabella di valutazione comparativa delle offerte tecniche:

Criteri qualitativi

IECI(...)

[Unisys]

Dras[i]s

European Dynamics

Criterio qualitativo 1

46,81

45,51

51,74

58,21

Criterio qualitativo 2

15,00

15,00

15,50

18,00

Criterio qualitativo 3

10,15

10,15

10,81

11,69

Totale

71,96

70,66

78,05

87,90

Totale su 100

81,86

80,38

88,78

100,00


Tabella di valutazione comparativa delle offerte sotto il profilo della convenienza economica:


 

IECI(...)

[Unisys]

Dras[i]s

European Dynamics

Criteri qualitativi (50%)

81,86

80,38

88,78

100,00

Valutazione economica (50%)

99,30

100,00

82,51

69,44

Punteggio totale

90,58

90,19

85,65

84,72

[omissis]

18      Con lettera del 15 settembre 2011 indirizzata alla prima ricorrente, l’EUIPO faceva riferimento alla motivazione che figura nella lettera controversa e nella lettera del 26 agosto 2011, motivazione che reputava sufficiente. Tuttavia, si dichiarava disposto a fornire altri dettagli sui criteri economici e trasmetteva la seguente tabella comparativa:

 

Criterio 1 (70)

Criterio 2 (30)

Punteggio totale (100)

Punteggio economico

IECI[...]

65,77

19,69

85,45

99,30

[Unisys]

70,00

16,06

86,06

100,00

Drasis[...]

53,47

17,54

71,01

82,52

European Dynamics

29,75

30,00

59,75

69,44

[omissis]

 Procedimento e conclusioni delle parti

21      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 2011, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

22      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2012, l’EUIPO ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, chiedendo al Tribunale di respingere le domande di annullamento e di risarcimento in quanto manifestamente irricevibili e di condannare le ricorrenti alle spese. Nelle loro osservazioni, depositate il 26 aprile 2012, le ricorrenti hanno chiesto il rigetto di tale eccezione.

23      Con ordinanza del 12 settembre 2013, European Dynamics Luxembourg e a./UAMI (T‑556/11, Racc., EU:T:2013:514), il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità e ha deciso di riservare le spese. Poiché l’EUIPO ha rinunciato a proporre un’impugnazione, detta ordinanza è divenuta definitiva.

24      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

25      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

[omissis]

28      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 10 luglio 2015.

29      In udienza, le ricorrenti hanno rinunciato alle loro domande di risarcimento, ad eccezione di quella relativa al danno derivante dalla perdita di un’opportunità, circostanza della quale è stato preso atto nel verbale di udienza.

30      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di rigetto dell’offerta e tutte le altre decisioni connesse dell’EUIPO, comprese quelle che attribuiscono l’appalto controverso agli offerenti classificatisi al primo, secondo e terzo posto nella procedura a cascata (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»);

–        condannare l’EUIPO a risarcire il danno subito dalle ricorrenti in conseguenza della perdita di un’opportunità, per un importo pari a EUR 6 750 000;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

31      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

 1. Sulle domande di annullamento

 Sintesi dei motivi

32      A sostegno delle loro domande di annullamento, le ricorrenti deducono tre motivi.

33      Il primo motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione a titolo dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario generale»), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 (GU L 390, pag. 1), in quanto le informazioni e spiegazioni fornite dall’EUIPO non sarebbero state sufficienti per consentire alle ricorrenti di comprendere il ragionamento che ha condotto l’amministrazione aggiudicatrice ad adottare la decisione di attribuzione dell’appalto.

34      Il secondo motivo verte su vari errori manifesti di valutazione riguardanti, in particolare, l’uso di criteri di aggiudicazione nuovi o ignoti e contrari al capitolato d’oneri, che non sono stati spiegati a sufficienza durante la procedura di gara (primo capo), l’uso di una formula di valutazione economica errata, che ha dato luogo a distorsioni della concorrenza (secondo capo) e che è stata manipolata dagli aggiudicatari (terzo capo), nonché la modifica dell’oggetto dell’appalto (quarto capo).

35      Il terzo motivo verte sulla violazione del principio della parità di trattamento, in particolare in ragione della non esclusione degli aggiudicatari che si trovavano in situazione di conflitto di interessi, degli articoli 93, paragrafo 1, 94 e 96 del regolamento finanziario generale, degli articoli 133 bis e 134 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario generale (GU L 357, pag. 1; in prosieguo: le «modalità di esecuzione») e del principio del «buon andamento dell’amministrazione».

36      A seguito della risposta dell’EUIPO alle misure di organizzazione del procedimento e di istruzione del Tribunale (v. punti 26 e 27 supra), le ricorrenti hanno sollevato un motivo nuovo, secondo cui l’EUIPO avrebbe violato il capitolato d’oneri accettando l’offerta economica dell’IECI sebbene contenesse una variante e una fascia di prezzi.

37      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, anzitutto, il terzo motivo, che è suddiviso in tre capi, quindi il secondo motivo, congiuntamente al motivo nuovo menzionato al precedente punto 36 e, infine, il primo motivo.

 Sul terzo motivo, concernente la violazione del principio della parità di trattamento, degli articoli 93, paragrafo 1, 94 e 96 del regolamento finanziario generale, degli articoli 133 bis e 134 ter delle modalità di esecuzione e del principio del «buon andamento dell’amministrazione»

 Sul primo capo, riguardante l’esistenza di un conflitto di interessi relativamente al consorzio Drasis

38      Nel primo capo le ricorrenti rilevano, in sostanza, che il terzo aggiudicatario nella procedura a cascata, vale a dire il consorzio Drasis, comprendeva la società che ha elaborato il capitolato d’oneri e, pertanto, si trovava in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del regolamento finanziario generale e della giurisprudenza secondo cui, in particolare, una persona che ha partecipato a taluni lavori preparatori può essere favorita nel formulare la sua offerta a causa delle informazioni relative all’appalto pubblico in questione che ha potuto ottenere effettuando detti lavori. Inoltre, tale persona potrebbe influenzare, pur senza averne l’intenzione, le condizioni di detto appalto pubblico in modo tale da rafforzare la sua posizione concorrenziale rispetto agli altri offerenti. Il grave conflitto di interessi che caratterizza la situazione del terzo aggiudicatario sarebbe quindi stato sufficiente per escludere la sua offerta dalla gara d’appalto.

39      Le ricorrenti precisano che, rifiutando di comunicare loro i nomi dei partner o dei subcontraenti che facevano parte dei consorzi degli aggiudicatari, l’EUIPO avrebbe non solo violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente, ma anche tentato di evitare che fosse resa nota una grave irregolarità che viziava la gara d’appalto. Inoltre, l’EUIPO non avrebbe debitamente esaminato le obiezioni sollevate a tale riguardo dalle ricorrenti, mentre molteplici elementi oggettivi e concordanti avrebbero dovuto indurlo a prestare una particolare attenzione. Non avendo effettuato accertamenti su un’eventuale collusione tra l’EUIPO e la società che ha elaborato il capitolato d’oneri, esso non avrebbe avuto alcun elemento per escludere con ragionevole certezza che tale società potesse avere tentato di influenzare la gara d’appalto. L’EUIPO avrebbe inoltre dovuto infliggere le sanzioni previste all’articolo 96 del regolamento finanziario generale e agli articoli 133 bis e 134 ter delle modalità di esecuzione. Anche supponendo che il comitato di valutazione non fosse a conoscenza della situazione di conflitto di interessi al momento della valutazione delle offerte, il che non corrisponderebbe alla realtà, le ricorrenti ne avrebbero informato l’EUIPO prima della firma del contratto. Per quanto riguarda il terzo aggiudicatario, le ricorrenti negano che l’EUIPO abbia esaminato la situazione delle entità giuridiche interessate e sia giunto alla conclusione che non potevano insorgere situazioni di conflitto di interessi, poiché la sola dichiarazione di una di dette entità non sarebbe sufficiente per escludere una violazione del capitolato d’oneri e del regolamento finanziario generale.

40      L’EUIPO replica che il punto 13.1 del capitolato d’oneri è conforme alla giurisprudenza secondo cui, da un lato, un eventuale conflitto di interessi può insorgere quando un offerente abbia partecipato alla preparazione dell’appalto e, dall’altro, in questa ipotesi, detto offerente deve avere la possibilità di fornire spiegazioni circa i motivi per i quali tale eventuale conflitto di interessi non gli ha conferito, nelle particolari circostanze del caso di specie, un indebito vantaggio concorrenziale. Ad ogni modo, il conflitto di interessi dovrebbe essere reale e non ipotetico e l’esistenza del rischio della sua insorgenza andrebbe accertata mediante un esame specifico dell’offerta e della situazione dell’offerente. Un potenziale conflitto di interessi dovuto al fatto che uno dei subcontraenti ha partecipato all’elaborazione del capitolato d’oneri non sarebbe sufficiente per escludere tale offerente. Nella fattispecie, l’EUIPO avrebbe tenuto conto dell’asserito conflitto di interessi. Dopo avere constatato che la PricewaterhouseCoopers (PWC) Spain era un subcontraente del consorzio Drasis, esso avrebbe immediatamente chiesto chiarimenti a quest’ultimo. In primo luogo, in risposta a tale richiesta, Drasis avrebbe spiegato che solo la PWC UK e la PWC Belgium avevano partecipato alla preparazione del capitolato d’oneri e che non esisteva alcun vincolo strutturale tra loro e la PWC Spain. In secondo luogo, in virtù degli obblighi di riservatezza ai quali la PWC UK e la PWC Belgium erano tenute nel contesto della fornitura di servizi all’EUIPO ai fini della preparazione del capitolato d’oneri, queste due società non avrebbero comunicato informazioni pertinenti, in particolare, alle altre società del medesimo gruppo. In terzo luogo, Drasis avrebbe precisato di avere contattato la PWC Spain solo sei giorni prima della data limite per il deposito delle offerte e la sua lettera del 15 aprile 2011 avrebbe confermato che tale società non aveva partecipato alla preparazione, alla stesura, alla determinazione dei prezzi o all’approvazione dell’offerta tecnica presentata dal consorzio. Alla luce di tali informazioni, l’EUIPO avrebbe successivamente verificato se la partecipazione della PWC Spain al consorzio Drasis potesse aver conferito a quest’ultimo un indebito vantaggio concorrenziale rispetto agli altri offerenti e avrebbe concluso che tale circostanza non si era verificata. Pertanto, l’EUIPO ritiene di avere agito nel rispetto del capitolato d’oneri e delle norme applicabili e di avere giustamente ritenuto che, nelle particolari circostanze del caso di specie, non vi fossero validi motivi per escludere il consorzio Drasis dalla gara d’appalto. Infine, per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione tecnici, l’offerta della prima ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio molto più elevato di quello del consorzio Drasis, il che sarebbe sufficiente a dimostrare che quest’ultimo non aveva goduto di alcun vantaggio indebito.

41      Il Tribunale rileva che, tenuto conto delle informazioni fornite dall’EUIPO nel controricorso, nella fattispecie è pacifico che, da un lato, la PWC UK e la PWC Belgium, società interamente controllate dalla PWC International Ltd, avevano partecipato alla preparazione del capitolato d’oneri della gara di appalto e, dall’altro, che la PWC Spain, altra controllata della PWC International, faceva parte del consorzio Drasis, terzo aggiudicatario. Infine, da due lettere del 15 aprile 2011, inviate dal consorzio Drasis e dalla PWC Spain all’EUIPO, il cui contenuto non è contestato in quanto tale dalle ricorrenti, risulta che detto consorzio aveva invitato la PWC Spain a partecipare alla gara d’appalto in qualità di subcontraente solo sei giorni prima della data limite per la presentazione delle offerte.

42      Occorre quindi valutare, anzitutto, se la PWC Spain e, pertanto, il consorzio Drasis si trovassero in una situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del regolamento finanziario generale e del punto 13.1, primo comma, lettera g), seconda frase, del capitolato d’oneri, tale da comportare una violazione del principio della parità di trattamento tra offerenti.

43      Come risulta dalla lettura congiunta delle sentenze del 3 marzo 2005, Fabricom (C‑21/03 e C‑34/03, Racc., EU:C:2005:127, punti da 26 a 36), e del 19 maggio 2009, Assitur (C‑538/07, Racc., EU:C:2009:317, punti da 21 a 32), l’esistenza di vincoli strutturali tra due società, di cui una ha partecipato all’elaborazione del capitolato d’oneri e l’altra partecipa alla gara d’appalto di cui trattasi, è idonea, in linea di principio, a creare un simile conflitto di interessi. Per contro, alla luce di detta giurisprudenza, il rischio di conflitto di interessi appare meno grave quando, come nel caso di specie, la o le società incaricate della preparazione del capitolato d’oneri non fanno parte esse stesse del consorzio offerente, ma sono solamente membri del medesimo gruppo di imprese cui appartiene anche la società membro di detto consorzio.

44      Supponendo che tale situazione sia effettivamente idonea a far sorgere un conflitto di interessi, è giocoforza constatare che, nella fattispecie, l’EUIPO ha verificato e dimostrato, in misura giuridicamente sufficiente, che siffatto conflitto di interessi non poteva influire sullo svolgimento della gara d’appalto né sul suo risultato.

45      A tal riguardo, si deve rammentare che la sola constatazione di un rapporto di controllo tra la PWC International e le sue varie controllate non è sufficiente affinché l’amministrazione aggiudicatrice possa escludere automaticamente una di dette società dalla procedura di gara d’appalto, senza verificare se tale rapporto abbia avuto un impatto concreto sul suo comportamento nell’ambito di questa procedura (v., in tal senso, sentenza Assitur, punto 43 supra, EU:C:2009:317, punto 32). Lo stesso vale, a maggior ragione, per la constatazione dell’esecuzione di taluni lavori preparatori da parte di una società di un gruppo di imprese, del quale un’altra società partecipa, in qualità di membro di un consorzio offerente, alla gara d’appalto: quest’ultima società deve essere messa in condizione di dimostrare che tale situazione non comporta alcun rischio per la concorrenza tra gli offerenti (v., in tal senso e per analogia, sentenze Fabricom, punto 43 supra, EU:C:2005:127, punti da 33 a 36, e del 20 marzo 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑415/10, Racc., EU:T:2013:141, punto 116).

46      Per contro, l’esistenza di un conflitto di interessi deve indurre l’amministrazione aggiudicatrice ad escludere l’offerente in questione se tale modo di procedere costituisce l’unica misura possibile per evitare una violazione dei principi della parità di trattamento e di trasparenza, che si impongono in tutte le procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico (v., in tal senso e per analogia, sentenze Assitur, punto 43 supra, EU:C:2009:317, punto 21, e del 23 dicembre 2009, Serrantoni e Consorzio stabile edili, C‑376/08, Racc., EU:C:2009:808, punto 31), ossia quando non esista una misura meno restrittiva per garantire il rispetto di detti principi (v., in tal senso, sentenza Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, punto 45 supra, EU:T:2013:141, punto 117 e giurisprudenza ivi citata). Occorre precisare che un conflitto o una confusione di interessi costituisce di per sé e obiettivamente una grave disfunzione o anomalia, senza che sia necessario tener conto, per qualificarlo, delle intenzioni degli interessati e della loro buona o cattiva fede (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 1999, T‑277/97, Ismeri Europa/Corte dei conti, T‑277/97, Racc., EU:T:1999:124, punto 123; Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, punto 45 supra, EU:T:2013:141, punto 115, e dell’11 giugno 2014, Communicaid Group/Commissione, T‑4/13, EU:T:2014:437, punto 53).

47      A tale proposito, va rilevato che l’11 aprile 2011, ossia un mese dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e quattro mesi prima dell’adozione della decisione di aggiudicazione, l’EUIPO aveva espressamente chiesto al consorzio Drasis di chiarire la situazione delle società del gruppo PWC al fine di verificare l’eventuale esistenza di un conflitto di interessi, richiesta alla quale detto consorzio e la PWC Spain hanno risposto il 15 aprile 2011 con due lettere sostanzialmente identiche. Da tali lettere risulta, in particolare, che il consorzio Drasis aveva invitato la PWC Spain a partecipare alla gara d’appalto in qualità di subcontraente solo sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Orbene, salvo il fatto che la PWC UK, la PWC Belgium e la PWC Spain erano società «sorelle» appartenenti al medesimo gruppo, le ricorrenti non hanno dedotto alcun motivo idoneo a rimettere in discussione la veridicità della suddetta affermazione, che l’amministrazione aggiudicatrice poteva quindi considerare un indizio importante della mancanza di influenza di un potenziale conflitto di interessi sulla gara d’appalto. Infatti, a prescindere dagli obblighi di riservatezza – invocati dal consorzio Drasis, dalla PWC Spain e, infine, dall’EUIPO – che ostavano alla comunicazione di informazioni riservate tra le società «sorelle» del gruppo PWC, sembra poco plausibile che, nel breve termine di sei giorni, la PWC Spain abbia potuto raccogliere, presso la PWC UK e la PWC Belgium, utili informazioni riservate soggiacenti all’elaborazione del capitolato d’oneri e che, grazie a tali informazioni, essa abbia potuto utilmente modificare l’offerta del suddetto consorzio per aumentare le sue possibilità di successo. In tali circostanze, non è plausibile nemmeno che al momento dell’elaborazione del capitolato d’oneri, vale a dire molto prima che intervenisse la decisione di far partecipare la PWC Spain in qualità di membro del consorzio Drasis, la PWC UK e la PWC Belgium possano avere definito i criteri di aggiudicazione dell’appalto controverso in modo da favorire detto consorzio nella gara d’appalto.

48      Inoltre, dal punto 13.1, primo comma, lettera g), seconda frase, del capitolato d’oneri risulta che si ritiene sussista un conflitto di interessi, in particolare, quando «un subcontraente di un offerente principale che ha partecipato alla preparazione della (…) gara d’appalto non sia in grado di dimostrare che la sua offerta è inidonea a falsare la concorrenza, ossia non costituisce un rischio per la concorrenza». Orbene, come fa valere l’EUIPO, in mancanza di indizi in senso contrario, il fatto che l’offerta del consorzio Drasis abbia ottenuto, in relazione alla sua qualità tecnica, un punteggio nettamente inferiore a quello attribuito all’offerta della prima ricorrente, che ha ottenuto la valutazione migliore sotto tale aspetto (v. punto 14 supra), dimostra di per sé che i vincoli strutturali indiretti tra la PWC Spain, da una parte, e la PWC UK nonché la PWC Belgium, dall’altra, che erano incaricate precisamente della preparazione della parte tecnica del capitolato d’oneri, o il comportamento di tali società, non hanno influito sulla concorrenza tra gli offerenti, in particolare a detrimento della prima ricorrente. Ne consegue inoltre che, nella fattispecie, l’EUIPO ha svolto un esame sufficiente dei fatti rilevanti, in base al quale ha potuto concludere che l’eventuale conflitto di interessi non aveva influito sullo svolgimento della gara d’appalto né sul suo risultato.

49      Pertanto, le ricorrenti non hanno dimostrato in misura giuridicamente sufficiente che l’eventuale conflitto di interessi risultante dai vincoli strutturali indiretti tra la PWC Spain, la PWC UK e la PWC Belgium potesse influire sulla gara d’appalto ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 42.

50      Di conseguenza, si deve respingere il primo capo, senza che occorra accertare in via definitiva se, nel caso di specie, esistesse effettivamente un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del regolamento finanziario e del punto 13.1, primo comma, lettera g), seconda frase, del capitolato d’oneri.

 Sul secondo capo, concernente l’esistenza di un conflitto di interessi relativamente al consorzio Unisys

51      Nel secondo capo, le ricorrenti sostengono che, tenuto conto del punto 13.1 del capitolato d’oneri, il secondo aggiudicatario nella procedura a cascata, il consorzio Unisys, non si sarebbe dovuto aggiudicare il contratto quadro, in quanto era il primo contraente a titolo del contratto quadro AO/021/10, intitolato «Prestazione di servizi esterni per la gestione di programmi e progetti e per la consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione», a favore dell’EUIPO. Il consorzio Unisys si sarebbe dunque trovato in una situazione di conflitto di interessi vietata dall’articolo 94 del regolamento finanziario generale e avrebbe quindi dovuto essere escluso dalla gara d’appalto già prima della valutazione della sua offerta. Infatti, salvo essere svincolato dagli obblighi contrattuali derivanti dal contratto quadro AO/021/10, esso non avrebbe potuto aggiudicarsi un appalto a titolo del contratto quadro AO/029/10. Mentre quest’ultimo contratto riguarderebbe la progettazione e realizzazione di applicazioni informatiche dell’EUIPO, il contratto quadro AO/021/10 avrebbe ad oggetto la gestione di progetti e le relative consulenze tecniche e, pertanto, servizi forniti dal contraente parte del contratto quadro AO/029/10, il che determinerebbe un conflitto diretto tra i compiti previsti rispettivamente da tali contratti. In altri termini, il contraente a titolo del contratto quadro AO/021/10 dovrebbe partecipare all’elaborazione del capitolato d’oneri e controllare l’adempimento dei contratti di esecuzione da parte del contraente a titolo del contratto quadro AO/029/10. Infine, l’EUIPO non avrebbe debitamente indagato su tale eventuale conflitto di interessi. Le ricorrenti negano che, in siffatte circostanze, l’offerta della prima ricorrente avrebbe parimenti dovuto essere respinta, in quanto a quest’ultima non era stato attribuito alcun appalto in esito alla gara d’appalto AO/029/10. Qualora detta ricorrente concludesse un contratto in tale contesto, il conflitto di interessi dovrebbe essere eliminato prima della sua firma.

52      In primo luogo, l’EUIPO sostiene che il secondo capo è irricevibile o inoperante per mancanza di interesse. Atteso che la prima ricorrente si è classificata al terzo posto nella procedura a cascata relativa alla gara d’appalto AO/021/10 ed è divenuta un contraente a titolo del contratto quadro controverso, essa si sarebbe trovata nella medesima situazione del consorzio Unisys. Supponendo che tale capo debba essere accolto, ne conseguirebbe, da un lato, che la prima ricorrente avrebbe dovuto essere parimenti esclusa dalla gara AO/029/10 e, dall’altro, che il ricorso diventerebbe completamente privo di oggetto, in quanto la prima ricorrente, a causa della sua esclusione, non avrebbe potuto aggiudicarsi l’appalto in parola.

53      In secondo luogo, l’EUIPO contesta la fondatezza del secondo capo. Alla data limite fissata per la presentazione delle offerte nella gara d’appalto AO/029/10, ossia l’11 marzo 2011, la gara d’appalto AO/021/10 sarebbe stata ancora in corso e nel suo ambito non sarebbe ancora stato attribuito alcun contratto. Di conseguenza, non si sarebbe potuto trarre un indebito vantaggio dalle conoscenze acquisite nell’esecuzione dei contratti derivanti da quest’ultima gara. Inoltre, nella fase di aggiudicazione del contratto nella gara d’appalto AO/029/10, che costituirebbe l’unico oggetto della presente controversia, sarebbero stati irrilevanti i potenziali conflitti di interessi che potevano insorgere durante l’esecuzione di specifici contratti rientranti nell’ambito del contratto quadro AO/021/10. Pertanto, in mancanza di potenziali conflitti di interessi e, quindi, di motivi di esclusione, il comitato di valutazione avrebbe correttamente ammesso le offerte della prima ricorrente e quella del consorzio Unisys. Infine, l’EUIPO nega che il contraente a titolo del contratto quadro AO/021/10 debba controllare i lavori effettuati in base a contratti relativi all’esecuzione del contratto quadro AO/029/10.

54      Il Tribunale ricorda che, nella fattispecie, è pacifico che il secondo aggiudicatario della gara d’appalto AO/029/10, il consorzio Unisys, sia anche il primo aggiudicatario e contraente a titolo del contratto quadro AO/021/10, relativo all’appalto intitolato «Prestazione di servizi esterni per la gestione di programmi e progetti nonché la consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione». In base a quest’ultimo contratto quadro, il contraente è incaricato di fornire all’EUIPO servizi esterni per la gestione di programmi e progetti nel settore delle tecnologie dell’informazione nonché consulenze tecniche su tutti i tipi di sistemi di informazione e in tutti i settori tecnologici. Per contro, la gara AO/029/10, oggetto della presente controversia, riguardava l’appalto intitolato «Sviluppo di software e servizi di manutenzione», concernente la fornitura all’EUIPO di servizi informatici per la produzione di prototipi, l’analisi, la progettazione, la progettazione grafica, lo sviluppo, il collaudo e l’installazione di sistemi d’informazione, nonché la messa a disposizione della documentazione tecnica, della formazione e della manutenzione di tali sistemi.

55      A tal riguardo, l’EUIPO non è riuscito a confutare l’argomento delle ricorrenti secondo cui ne risulterebbe che il consorzio Unisys, in qualità di primo aggiudicatario e contraente a titolo del contratto quadro AO/021/10 nonché di gestore informatico esterno, dovrebbe, in particolare, monitorare le prestazioni del primo contraente del contratto quadro AO/029/10 e quindi, se del caso, le sue stesse prestazioni, qualora occorresse ricorrere ai suoi servizi in quanto secondo contraente nella procedura a cascata. Orbene, tale situazione può rientrare nell’ambito di applicazione della causa di esclusione di cui al punto 13.1, primo comma, lettera g), prima frase, del capitolato d’oneri, secondo cui «sussiste un conflitto di interessi, in particolare, quando un offerente (…) abbia concluso un contratto valido con l’[EUIPO] avente ad oggetto l’esecuzione di compiti di controllo della qualità dei software o di gestione di progetti/programmi per lo sviluppo di software e i servizi di manutenzione che devono essere realizzati dall’aggiudicatario (…), nel caso in cui tale offerente (…) non sia in grado di dimostrare che la sua offerta non determinerebbe un simile conflitto di interessi». Alla luce della sua formulazione, sembra infatti che tale causa di esclusione sia stata concepita dall’amministrazione aggiudicatrice proprio per evitare che l’aggiudicatario della gara d’appalto AO/021/10 potesse essere anche quello della gara d’appalto AO/029/10.

56      Tuttavia, senza che occorra pronunciarsi sulla questione della ricevibilità o dell’operatività del presente capo, è giocoforza constatare che, in ogni caso, esso non può essere accolto nel merito.

57      Come correttamente osservato dall’EUIPO, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nella gara d’appalto AO/029/10, vale a dire l’11 marzo 2011, la gara d’appalto AO/021/10 era ancora in corso e nel suo ambito non era ancora stato attribuito né firmato alcun contratto. Pertanto, dal momento che, in tale fase, non esisteva ancora un «contratto valido» tra il consorzio Unisys e l’EUIPO ai sensi del punto 13.1, primo comma, lettera g), prima frase, del capitolato d’oneri, tale causa di esclusione non era applicabile e, in ogni caso, l’asserito conflitto di interessi era ancora incerto e ipotetico (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2007, Deloitte Business Advisory/Commissione, T‑195/05, Racc., EU:T:2007:107, punti 67 e 69). A tal riguardo, occorre inoltre rammentare che la giurisprudenza citata supra al punto 42 richiede che l’asserito conflitto di interessi abbia influito sullo svolgimento o sul risultato della gara d’appalto. Orbene, tenuto conto della sovrapposizione temporale tra le due procedure di gara, risulta impossibile concludere che, nella fattispecie, il consorzio Unisys possa avere tratto vantaggio dalla sua futura classificazione come secondo aggiudicatario nella gara d’appalto AO/021/10.

58      Si deve inoltre rilevare, al pari dell’EUIPO, che le censure dedotte dalle ricorrenti riguardano essenzialmente potenziali situazioni di conflitto di interessi che possono insorgere solo nell’esecuzione di contratti specifici da attribuire sulla base dei contratti quadro AO/021/10 e AO/029/10, vale a dire in una fase successiva all’adozione della decisione di rigetto dell’offerta che costituisce l’oggetto della presente controversia. Anche per tale motivo è logicamente escluso che un simile conflitto di interessi possa avere avuto una qualsiasi incidenza sullo svolgimento o sul risultato della gara d’appalto AO/029/10, falsato la concorrenza tra gli offerenti o avvantaggiato il consorzio Unisys a scapito della prima ricorrente.

59      Alla luce delle precedenti considerazioni, le ricorrenti non possono neppure contestare all’EUIPO di non avere debitamente indagato sull’esistenza di un eventuale conflitto di interessi in capo al consorzio Unisys. Ciò non toglie che l’amministrazione aggiudicatrice abbia, in ogni caso, il dovere e la possibilità di effettuare accertamenti e prevenire l’insorgenza di un simile conflitto di interessi durante l’esecuzione di specifici contratti che rientrano nell’ambito del contratto quadro AO/029/10, il cui primo aggiudicatario è l’IECI e non il consorzio Unisys.

60      Pertanto, il presente capo deve essere respinto, in ogni caso, in quanto infondato.

 Sul terzo capo, relativo al coinvolgimento del consorzio Drasis in attività illecite

61      Nel terzo capo, le ricorrenti hanno anzitutto sostenuto, in sostanza, che alla «Siemens», in quanto membro del consorzio Drasis, terzo aggiudicatario nella procedura a cascata, avrebbe dovuto essere applicata la causa di esclusione prevista all’articolo 93, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento finanziario generale a motivo della sua implicazione accertata in casi di frode, corruzione e pagamento di tangenti. La «Siemens» non sarebbe stata solo accusata in Germania, ma avrebbe anche ammesso pubblicamente di avere commesso tali illeciti al fine di ottenere appalti pubblici, tra l’altro, nell’Unione. Così, essa avrebbe accettato di pagare ammende di EUR 395 milioni alle autorità tedesche e di 800 milioni di dollari americani (USD) alle autorità statunitensi per chiudere il caso. Pertanto, la «Siemens» avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara d’appalto ai sensi degli articoli 133 bis e 134 ter delle modalità di esecuzione. L’ammissione della propria responsabilità da parte della «Siemens», ancorché nell’ambito di accordi bonari, sarebbe un motivo sufficiente per dichiarare irrevocabilmente la sua colpevolezza e non occorrerebbe una decisione giurisdizionale passata in giudicato per infliggere una sanzione e adottare una decisione di esclusione dalla gara d’appalto in forza dell’articolo 93, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento finanziario generale. In ogni caso, l’EUIPO sarebbe venuto meno al proprio obbligo di esaminare debitamente il coinvolgimento della «Siemens» in tali attività illecite e avrebbe quindi violato anche i principi di trasparenza e di parità di trattamento tra gli offerenti.

62      L’EUIPO replica, in sostanza, che non vi era alcun motivo di escludere il consorzio Drasis, dato che i suoi membri – la Siemens SA e la Siemens SL – non sono mai state condannate per frode o corruzione. Nell’ambito della gara d’appalto, la Siemens SA avrebbe presentato una dichiarazione solenne che confermava l’assenza di qualsiasi condanna o di altri procedimenti penali in corso concernenti accuse di frode o corruzione. Tale dichiarazione avrebbe avuto lo scopo di sostituire «un estratto recente del casellario giudiziale» o «un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti», che, ai sensi del capitolato d’oneri e dell’articolo 134, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione, doveva essere presentato solo dagli aggiudicatari almeno quindici giorni prima della firma del contratto. Inoltre, l’EUIPO non avrebbe avuto motivi per non accettare tale dichiarazione solenne, dato che, conformemente alle condizioni del capitolato d’oneri, quest’ultima era richiesta, in particolare, come prova sufficiente del fatto che l’offerente non ricadeva in nessuno dei casi di esclusione di cui all’articolo 93 del regolamento finanziario generale. L’EUIPO nega inoltre di non avere tenuto conto delle accuse in questione. In risposta a una specifica richiesta di chiarimenti dell’EUIPO su questo punto, la Siemens SA avrebbe confermato che tali accuse erano totalmente infondate e avrebbe presentato un atto ufficiale delle autorità nazionali competenti a sostegno della sua tesi.

63      In udienza, in risposta a un quesito orale del Tribunale relativo alle conseguenze che si dovevano trarre dalla sentenza del 15 ottobre 2013, Evropaïki Dynamiki/Commissione (T‑474/10, EU:T:2013:528, punti da 37 a 57), le ricorrenti hanno rinunciato al loro argomento secondo cui l’eventuale coinvolgimento della Siemens AG (in prosieguo: la «Siemens AG») in attività illecite sarebbe stato imputabile alle società Siemens SA e Siemens SL, membri del consorzio Drasis, per il solo motivo che, inizialmente, esse erano indirettamente controllate dalla Siemens AG, prima di essere acquisite, il 1° luglio 2011, dalla Atos SA, in seguito all’acquisizione da parte della stessa del 100% del capitale della società che le controlla direttamente, la Siemens IT Solutions and Services GmbH, come risulta dai documenti prodotti dall’EUIPO a seguito dell’ordinanza istruttoria del 27 marzo 2015 (v. punto 26 supra). Nel verbale di udienza si è preso atto di detta rinuncia.

64      Tuttavia, tenuto conto, in particolare, dei vincoli strutturali con la Siemens AG esistiti fino al 1° luglio 2011, si pone la questione se, nel caso di specie, l’amministrazione aggiudicatrice abbia verificato, con la necessaria diligenza, se si dovessero applicare alla Siemens SA e alla Siemens SL e, pertanto, al consorzio Drasis le cause di esclusione di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento finanziario generale, in combinato disposto con il punto 13.1, terzo e quarto comma, del capitolato d’oneri (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 17 marzo 2005, AFCon Management Consultants e a./Commissione, T‑160/03, Racc., EU:T:2005:107, punti 79 e 90).

65      A tale proposito, occorre rammentare che l’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario generale prevede quanto segue:

«Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti i candidati o gli offerenti:

(…)

b)      nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

c)      che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;

d)      che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev’essere eseguito l’appalto;

e)      nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

f)      i quali siano attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all’articolo 96, paragrafo 1».

66      L’articolo 94 del regolamento finanziario generale così dispone:

«Sono esclusi dall’aggiudicazione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell’appalto in oggetto:

(…)

c)      si trovino in una delle situazioni di esclusione, di cui all’articolo 93, paragrafo 1, previste nella procedura di aggiudicazione in oggetto».

67      Occorre inoltre rammentare che, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, delle modalità di esecuzione e al punto 13.1, secondo e terzo comma, del capitolato d’oneri (v. punto 16 supra), la Siemens SA aveva presentato, in occasione del deposito dell’offerta del consorzio Drasis, un modulo detto «allegato 4» debitamente firmato, datato e certificato da un notaio belga, contenente una dichiarazione solenne dei suoi dirigenti che confermava l’assenza, per quanto la riguardava, di qualsiasi causa di esclusione ai sensi degli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, l’EUIPO non ha prodotto in corso di causa un analogo modulo proveniente dalla Siemens SL.

68      Peraltro, tenuto conto delle affermazioni relative al coinvolgimento della Siemens AG e di alcune sue controllate estere in casi di pagamento di tangenti che hanno dato luogo a decisioni civili o penali, il 25 luglio 2011 l’EUIPO aveva inviato al consorzio Drasis una richiesta di chiarimenti riguardante, in particolare, i legami esistenti tra la Siemens AG, da un parte, e la Siemens SL, dall’altra, e le aveva chiesto di fornire prove atte a dimostrare che la Siemens AG e i membri del suo consiglio di amministrazione non si trovavano in una delle situazioni descritte all’articolo 93, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento finanziario generale.

69      In risposta a tale richiesta, con lettera del 3 agosto 2011 il consorzio Drasis ha informato l’EUIPO, tra l’altro, dell’acquisizione della Siemens SA e della Siemens SL da parte della Atos (v. punto 63 supra) e ha prodotto certificati recenti che attestavano che la Siemens AG non si trovava in una delle situazioni descritte dall’articolo 93, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario generale, nonché un precedente scambio di corrispondenza con la Commissione, intervenuto dopo che quest’ultima aveva espresso analoghe preoccupazioni, che confermava che detto consorzio non incorreva nelle cause di esclusione previste all’articolo 93, paragrafo 1, lettere b), c) o e), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario generale, o all’articolo 134, paragrafo 4, delle modalità di esecuzione.

70      Infine, l’appalto controverso è stato attribuito al consorzio Drasis in quanto terzo aggiudicatario in base alla procedura a cascata ed esso ha firmato un contratto quadro con l’EUIPO, circostanza che quest’ultimo ha confermato in udienza.

71      Orbene, secondo l’articolo 134, paragrafo 3, primo comma, delle modalità di esecuzione, in esito alla procedura di gara, ossia prima dell’attribuzione dell’appalto, l’aggiudicatario deve presentare «un estratto recente del casellario giudiziale o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato di recente da un’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di origine o di provenienza» per dimostrare di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettere a), b) o e) del regolamento finanziario generale. Inoltre, nel caso menzionato all’articolo 93, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, l’amministrazione aggiudicatrice accetta come prova sufficiente «un certificato rilasciato di recente dall’autorità competente dello Stato membro interessato». Infine, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, secondo comma, delle modalità di esecuzione, solo «[s]e lo Stato membro interessato non rilascia il documento o certificato di cui al primo comma [di detta disposizione], e per gli altri casi di esclusione di cui all’articolo 93 del regolamento finanziario [generale], lo si può sostituire con una dichiarazione giurata o, in mancanza di questa, con una dichiarazione solenne pronunciata dall’interessato dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato di origine o di provenienza».

72      Conformemente a tali condizioni, il punto 13.1, quarto comma, del capitolato d’oneri (v. punto 16 supra) prevede, in particolare, che, «[a]l termine della procedura, l’offerente al quale è stato aggiudicato l’appalto deve dimostrare, obbligatoriamente e per evitare di essere escluso dalla gara, di non trovarsi in una delle situazioni sopra indicate». Ai fini della presentazione degli elementi di prova richiesti, detto aggiudicatario dispone di un termine di quindici giorni lavorativi prima della firma del contratto. Per quanto riguarda le cause di esclusione menzionate al punto 13.1, primo comma, lettere a), b) ed e), del capitolato d’oneri, tali elementi di prova devono consistere in «un estratto pertinente del casellario giudiziale o, in mancanza, un documento equivalente rilasciato da un’autorità giudiziaria o amministrativa» dello Stato in cui è stabilito l’offerente (punto 13.1, quarto comma, primo trattino, del capitolato d’oneri). Infine, è ivi previsto che, per quanto concerne le cause di esclusione di cui al punto 13.1, primo comma, lettere c), f), g) e h), del capitolato d’oneri, «l’allegato 4», ossia il modulo contenente la dichiarazione solenne, «è valido» (punto 13.1, quarto comma, terzo trattino, del capitolato d’oneri).

73      Tuttavia, è giocoforza constatare che, nonostante gli obblighi illustrati supra ai punti 71 e 72, e in seguito a un esplicito quesito orale posto in udienza dal Tribunale a tale riguardo, l’EUIPO non ha né affermato di avere chiesto la presentazione di un estratto recente del casellario giudiziale da parte del consorzio Drasis e dei suoi membri, comprese la Siemens SA e la Siemens SL, né fatto valere che tale documento non aveva potuto essere rilasciato dagli Stati nei quali erano stabilite queste ultime due società, vale a dire il Belgio e la Spagna. Orbene, in tali circostanze, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, secondo comma, delle modalità di esecuzione, detti elementi di prova non potevano essere sostituiti con una dichiarazione giurata o solenne resa, in particolare, dinanzi a un notaio dello Stato di origine o di provenienza. Inoltre, la dichiarazione solenne della Siemens SA, presentata insieme all’offerta del consorzio Drasis, è stata certificata da un notaio belga, e l’EUIPO non ha prodotto, in corso di causa, un’analoga dichiarazione della Siemens SL certificata, se del caso, da un notaio spagnolo.

74      Ad ogni modo, nella fattispecie, ai sensi del punto 13.1, quarto comma, terzo trattino, del capitolato d’oneri, siffatta dichiarazione solenne avrebbe potuto essere accettata dall’amministrazione aggiudicatrice solo come prova dell’assenza di altre cause di esclusione, vale a dire quelle previste al punto 13.1, primo comma, lettere c), f), g) e h), del capitolato d’oneri, che corrispondono a quelle previste all’articolo 93, paragrafo 1, lettere c) e f), nonché all’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento finanziario generale, ma non come prova della causa di esclusione prevista al punto 13.1, primo comma, lettera e), del capitolato d’oneri, in combinato disposto con l’articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario generale.

75      Inoltre, dalla lettera dell’EUIPO del 25 luglio 2011, prodotta a seguito dell’ordinanza istruttoria del 27 marzo 2015 (v. punto 26 supra), risulta che l’amministrazione aggiudicatrice non aveva neppure chiesto al consorzio Drasis di produrre prove specifiche dell’assenza di cause di esclusione ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario generale per quanto riguardava la Siemens SA e la Siemens SL.

76      Pertanto, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto controverso, l’EUIPO non poteva accontentarsi della dichiarazione solenne della Siemens SA come prova dell’assenza di cause di esclusione rispetto alla situazione del consorzio Drasis, ai sensi del punto 13.1, primo comma, lettera e), del capitolato d’oneri e dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario generale. Tale elemento di prova era a maggior ragione inidoneo a dimostrare l’assenza di tale causa di esclusione in relazione alla Siemens SL, per la quale l’EUIPO non aveva chiesto né prodotto alcuna prova pertinente. Tuttavia, è giocoforza constatare che, da un lato, il punto 13.1, quarto comma, prima frase, del capitolato d’oneri prevede espressamente un obbligo in tal senso, la cui violazione deve necessariamente comportare l’esclusione dell’offerente di cui trattasi («obbligatoriamente e per evitare di essere escluso dalla gara d’appalto»), e che, dall’altro, ai sensi del punto 13.1, quarto comma, primo e terzo trattino, del capitolato d’oneri, i documenti probatori «devono riguardare entità dotate di personalità giuridica e/o persone fisiche», vale a dire tutte le società membri del consorzio in questione, compresa la Siemens SL.

77      Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve concludere che l’EUIPO è palesemente venuto meno al proprio obbligo di diligenza nel verificare se ricorresse, in particolare, la causa di esclusione prevista al punto 13.1, primo comma, lettera e), del capitolato d’oneri e all’articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario generale. Esso ha quindi violato tali disposizioni e il principio della parità di trattamento tra gli offerenti, che avrebbe imposto, conformemente all’obbligo di esclusione di cui al punto 13.1, quarto comma, del capitolato d’oneri, di escludere la Siemens SA e la Siemens SL e, pertanto, il consorzio Drasis dalla gara d’appalto. Orbene, tale verifica diligente e l’applicazione meticolosa delle suddette disposizioni sarebbero state tanto più necessarie nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni relative alle attività illecite in cui sarebbero state coinvolte la Siemens AG – la società che aveva controllato la Siemens SA e la Siemens SL precedentemente al 1° luglio 2011 – e varie sue controllate estere.

78      Pertanto, occorre accogliere il terzo capo e annullare per questa sola ragione la decisione di rigetto dell’offerta.

 Sul secondo motivo, concernente errori manifesti di valutazione

 Osservazione preliminare

79      Le ricorrenti sostengono che, nonostante il mancato rispetto da parte dell’EUIPO dell’obbligo di motivazione ad esso incombente, dalle vaghe informazioni fornite dal medesimo emergono numerosi errori manifesti nella valutazione dell’offerta della prima ricorrente, la cui rettifica porterebbe a una diversa classificazione degli offerenti.

80      Il presente motivo è suddiviso in quattro capi, il primo dei quali è, in ampia misura, svolto nell’allegato A.14 del ricorso, il che ha condotto l’EUIPO a contestarne la ricevibilità.

 Sul primo capo del secondo motivo

 – Sull’oggetto del primo capo e sulla ricevibilità dell’allegato A.14 del ricorso

81      Nel primo capo, le ricorrenti invocano soprattutto errori manifesti di valutazione che sarebbero stati commessi in sede di valutazione delle offerte sulla base dei criteri di qualità tecnica da 1 a 3. Infatti, poiché agli aggiudicatari sono stati attribuiti punteggi che raggiungevano appena la soglia minima, il più piccolo errore avrebbe dovuto comportare la loro immediata esclusione dalla gara d’appalto. A tale riguardo, le ricorrenti ribadiscono la loro richiesta diretta ad ottenere che il Tribunale ordini la produzione della versione integrale della relazione di valutazione per poter esercitare il necessario controllo giurisdizionale. Inoltre, nel ricorso esse si limitano ad esporre tali errori sommariamente, rinviando a un’analisi più dettagliata degli stessi contenuta nell’allegato A.14 del ricorso. Poiché l’EUIPO non ha comunicato elementi sufficientemente motivati, il primo capo del secondo motivo sarebbe fondato su un’argomentazione sintetica il più precisa possibile, nella quale si farebbe riferimento in quattro occasioni all’allegato A.14 del ricorso, dove verrebbero fornite indicazioni tecniche più dettagliate che il Tribunale dovrebbe prendere in considerazione.

82      A parere dell’EUIPO, in sostanza, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il primo capo, che è presentato solo in modo vago e sommario in due pagine e mezza nel ricorso ed esposto più dettagliatamente in 48 pagine nell’allegato A.14 del ricorso, che contiene almeno quattordici esempi di presunti errori manifesti, dovrebbe essere dichiarato irricevibile per mancanza di chiarezza e precisione, dato che siffatta impostazione ha «solo lo scopo di eludere il limite relativo al numero di pagine stabilito dal regolamento di procedura». Almeno l’allegato A.14 dovrebbe essere respinto.

83      A tal riguardo, si deve rammentare che, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo, nonché dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, il ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Il requisito dell’«esposizione sommaria dei motivi» significa che il ricorso deve rendere manifesto in cosa consiste il motivo sul quale si fonda. Affinché un ricorso dinanzi al Tribunale sia ricevibile occorre quindi, in particolare, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto di ricorso stesso. Sebbene tale testo possa essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, ai sensi delle norme sopra ricordate, devono figurare nel ricorso. Infatti, onde garantire la certezza del diritto ed una buona amministrazione della giustizia, l’esposizione sommaria dei motivi dedotti dal ricorrente deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire al convenuto di preparare la propria difesa e al giudice competente di pronunciarsi sul ricorso. Pertanto, non spetta al Tribunale ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere fondato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale (v. sentenza dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, C‑382/12 P, Racc., EU:C:2014:2201, punti da 38 a 41 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑591/08, EU:T:2012:522, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

84      Nel caso di specie, in primo luogo, è giocoforza constatare che i punti 66 e 67 del ricorso indicano chiaramente che il presente motivo e, in particolare, il suo primo capo si basano su molteplici errori manifesti di valutazione relativi ai vari criteri e sottocriteri di aggiudicazione che sono espressamente menzionati dalle ricorrenti.

85      In secondo luogo, tenuto conto della natura tecnica dei suddetti criteri e sottocriteri di aggiudicazione, la questione se gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si basano le varie censure, in particolare, del primo capo del motivo in esame emergano, per lo meno in maniera succinta o sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto di ricorso stesso può essere risolta solo esaminando la fondatezza di ciascuna di tali censure. Infatti, è solo attraverso tale esame che si può stabilire se le considerazioni svolte nell’allegato A.14 del ricorso si limitino a suffragare e completare il testo del ricorso in punti specifici, mediante rinvii a determinati passi di detto allegato, oppure si tratti, per alcune di tali censure, di un rinvio globale all’esposizione contenuta nell’allegato medesimo, che non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in fatto e in diritto che deve figurare nel ricorso stesso.

86      In terzo luogo, la risposta alla questione se l’esposizione sommaria del presente motivo nel ricorso sia stata sufficientemente chiara e precisa da consentire all’EUIPO di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi dipende parimenti da una valutazione di merito delle questioni di fatto e di diritto sollevate da ciascuna delle censure pertinenti.

87      Pertanto, occorre riservare l’esame della ricevibilità delle considerazioni esposte nell’allegato A.14 del ricorso e procedere alla valutazione della fondatezza delle varie censure sollevate nel presente primo capo, vertenti su errori manifesti di valutazione nell’applicazione dei criteri di aggiudicazione tecnici, fermo restando che tale valutazione deve fondarsi, in via principale, sugli argomenti di fatto e di diritto esposti nel ricorso stesso.

88      Di conseguenza, poiché l’EUIPO chiede di dichiarare irricevibile il presente motivo, o quanto meno il suo primo capo, e di respingere l’allegato A.14 del ricorso nella sua interezza, la decisione sull’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO deve essere riservata.

 – Sulla prima censura, relativa al criterio 1, sottocriterio 1.1, punto 1.1.2.4, del capitolato d’oneri

[omissis]

 – Sulla seconda censura, relativa al criterio 1, sottocriterio 1.1, punto 1.1.3.5, del capitolato d’oneri

98      Il quesito posto in relazione al criterio 1, sottocriterio 1.1, punto 1.1.3.5 del capitolato d’oneri era inteso a permettere all’amministrazione aggiudicatrice di sapere quali fossero le «misure chiave da considerare» da parte dell’offerente qualora avesse completato con successo la fase di transizione all’inizio del contratto, denominata fase «in», relativamente a uno «specifico sistema informatico».

[omissis]

100    Le ricorrenti, da un lato, negano che detta offerta non tenga sempre conto della complessità del sistema considerato e, dall’altro, affermano che è garantito che il processo di transizione riguardi tutte le parti, compresi l’EUIPO e il contraente, e si basi su una lista di controllo specifica, la cui verifica consentirebbe di avviare un processo per consenso. L’EUIPO replica in sostanza che la relazione di valutazione ha giustamente criticato il fatto che nell’offerta della prima ricorrente mancassero determinati criteri, quali la complessità del sistema e il suo carattere critico per i criteri proposti, e il fatto che i due fornitori dovessero concludere un accordo sulla fine della transizione. Inoltre, detta offerta, pur prevedendo la preparazione di una lista di controllo qualità, non indicherebbe che quest’ultima doveva essere completata per consenso. L’EUIPO avrebbe quindi giustamente ritenuto che fosse necessario un accordo, vale a dire un consenso, tra l’attuale fornitore e il nuovo contraente per considerare conclusa la transizione all’inizio del contratto e che la suddetta offerta non avesse proposto tale accordo. Per contro, le ricorrenti contestano, da un lato, la necessità di siffatto accordo «giuridico» tra questi due fornitori, ciascuno dei quali ha rapporti contrattuali solo con l’EUIPO, nonché, dall’altro, l’argomento sollevato a posteriori relativamente al «carattere critico», che, secondo il capitolato d’oneri e tenuto conto del carattere molto «critico» di tutte le applicazioni dell’EUIPO, sarebbe un elemento standard da prendere in considerazione in caso di trasferimento.

101    A tal riguardo, occorre sottolineare che il quesito posto in relazione al criterio di aggiudicazione in esame è particolarmente vago, in quanto fa riferimento, genericamente, alle «misure chiave da considerare». Ne consegue che i precisi requisiti relativi alla presentazione di taluni «criteri», che, secondo la critica esposta nella relazione di valutazione, mancherebbero nell’offerta della prima ricorrente, non trovano un fondamento sufficientemente chiaro, preciso e univoco nella formulazione di detto criterio di aggiudicazione per permettere a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di interpretarli allo stesso modo e all’amministrazione aggiudicatrice di applicarli in maniera obiettiva e uniforme verificando se le loro offerte soddisfino detti requisiti (v., in tal senso, sentenze del 17 febbraio 2011, Commissione/Cipro, C‑251/09, EU:C:2011:84, punti 39 e 40, e del 25 ottobre 2012, Astrim e Elyo Italia/Commissione, T‑216/09, EU:T:2012:574, punti da 35 a 37 e giurisprudenza ivi citata).

102    Tuttavia, è giocoforza constatare che le ricorrenti non contestano espressamente e direttamente l’imprecisione o la mancanza di chiarezza di tale criterio di aggiudicazione. Orbene, il Tribunale, che non può sollevare d’ufficio la questione della legittimità in quanto tale di detto criterio, deve limitare il suo controllo agli argomenti espressamente dedotti dalle ricorrenti. Tali argomenti riguardano sostanzialmente, da un lato, la presunta necessità della conclusione di un accordo tra il fornitore e il contraente e, dall’altro, il fatto di non avere tenuto sufficientemente conto della complessità e del carattere critico del sistema.

103    Per quanto concerne il primo argomento, dato il riferimento vago e generico contenuto in detto criterio di aggiudicazione alle «misure chiave da considerare», le ricorrenti affermano tuttavia, giustamente, che l’amministrazione aggiudicatrice non poteva basarsi su un’asserita specifica necessità di prevedere la conclusione di un «accordo tra i due fornitori relativo alla fine della transizione». Inoltre, senza che occorra valutare la natura giuridica o meno dell’accordo asseritamente necessario e non definito nel capitolato d’oneri, si deve rammentare che la prima ricorrente aveva indicato nella sua offerta che «una collaborazione amichevole con l’[EUIPO] e il contraente precedente agevol[erebbe] notevolmente il trasferimento del know‑how» e che, «[p]er tale motivo, [e]ssa (...) [avrebbe cercato] di mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari per una proficua collaborazione con l’[EUIPO] e il contraente precedente».

104    Tenuto conto di tale affermazione, la critica del comitato di valutazione secondo cui l’offerta della prima ricorrente non prevedeva alcun «accordo tra i due fornitori riguardo alla fine della transizione» è tanto formalistica quanto eccessiva, in quanto detta ricorrente aveva proposto di fare tutto il necessario per stabilire, durante la fase di transizione, una collaborazione con il contraente precedente onde consentire il trasferimento di know-how, il che corrisponde in ampia misura all’obiettivo del presunto «accordo» richiesto ex post dall’amministrazione aggiudicatrice. L’EUIPO non può confutare tale conclusione con l’argomento dedotto in udienza secondo cui, su tale punto, l’offerta della prima ricorrente descriveva solo un procedimento e non il suo risultato, che tuttavia sarebbe proprio ciò che richiedevano i termini «completato con successo la fase di transizione all’inizio del contratto», dato che tale requisito, e soprattutto l’obbligo di risultato di concludere un «accordo», non risulta con la necessaria chiarezza dal quesito in parola. Si deve precisare che detto requisito non emerge neppure dal punto 2.1.1, primo comma, del capitolato d’oneri, che l’EUIPO ha invocato solo in udienza e nel contesto della quinta censura (v. punto 135 infra), e che tale disposizione indica chiaramente che spettava all’EUIPO, e non al nuovo contraente, produrre un accordo specifico che imponesse a detto contraente di attuare un processo di trasferimento del know-how tra quest’ultimo, da una parte, e il contraente precedente e l’EUIPO, dall’altra, per assumere la responsabilità della manutenzione dei sistemi informatici dell’EUIPO. Criticando l’offerta della prima ricorrente su tale punto, l’EUIPO ha quindi commesso un errore manifesto di valutazione.

[omissis]

108    Ne consegue che il secondo argomento non può essere accolto e che, su questo punto, non occorre pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata in via difensiva dall’EUIPO a tale riguardo, in particolare per quanto concerne il rinvio alle considerazioni svolte nell’allegato A.14 del ricorso.

109    Dalle suesposte considerazioni risulta che la seconda censura deve essere parzialmente accolta e parzialmente respinta.

 – Sulla terza censura, relativa al criterio 1, sottocriterio 1.1, punto 1.1.3.10, del capitolato d’oneri

110    Il quesito posto in relazione al criterio 1, sottocriterio 1.1, punto 1.1.3.10, del capitolato d’oneri era inteso a permettere all’amministrazione aggiudicatrice di sapere quali fossero gli «altri aspetti chiave» che l’offerente considerava essenziali durante la fase di transizione all’inizio del contratto, denominata fase «in», per uno «specifico sistema informatico».

110    Su tale punto, l’estratto pertinente della relazione di valutazione espone quanto segue in ordine alla qualità tecnica dell’offerta della prima ricorrente:

«Sotto l’aspetto formale, la risposta è troppo lunga. Si tratta in gran parte di una ripetizione delle risposte ai quesiti precedenti ([che], pertanto, non copre gli “altri aspetti chiave”). Mancano aspetti importanti: il carattere modulabile del processo (le piccole applicazioni non richiedono un processo completo di transizione all’inizio del contratto), il controllo degli sviluppi in corso e dei dispiegamenti durante le fasi di transizione, nonché i vincoli geografici)».

111    Le ricorrenti contestano all’EUIPO il fatto di avere criticato erroneamente la lunghezza, la ripetitività e le lacune della risposta fornita nell’offerta della prima ricorrente, che a loro parere coprirebbe sia il carattere modulabile del processo, sia i vincoli geografici. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’EUIPO in corso di causa, detta offerta avrebbe proposto una metodologia corrispondente alla definizione stessa di modulabilità – e non a un modello «taglia unica» –, in quanto prevedeva di prendere in considerazione volta per volta la specifica situazione esistente ed era quindi adeguata, in ogni situazione, alle esigenze di ciascun compito.

112    L’EUIPO replica, in sostanza, che il capitolato d’oneri prevedeva altresì che le offerte dovevano essere chiare, concise e specifiche rispetto ai quesiti posti. Orbene, ad esempio, l’introduzione della risposta al quesito 1.1.3.10 si sarebbe limitata a riprodurre l’introduzione della risposta data al quesito 1.1.3.3. Inoltre, le ricorrenti non avrebbero dimostrato che l’offerta della prima ricorrente aveva tenuto conto della modulabilità del progetto o dei vincoli geografici. Secondo la critica espressa dal comitato di valutazione, detta offerta non avrebbe tenuto conto dell’esistenza presso l’EUIPO di diversi programmi informatici, come indicato nei documenti acclusi all’allegato II del capitolato d’oneri. Inoltre, come per la fase di transizione alla fine del contratto, detta offerta non avrebbe affrontato i rischi connessi ai vincoli geografici che insorgessero durante la fase di transizione all’inizio del contratto.

113    Al pari del criterio 1, sottocriterio 1.1, punto 1.1.3.5, del capitolato d’oneri (v. punto 101 supra), il presente criterio manca certamente di chiarezza e precisione, poiché si riassume in sostanza nella questione generale di sapere quali siano gli «altri aspetti chiave» ritenuti essenziali dagli offerenti durante la fase di transizione all’inizio del contratto. Tuttavia, sebbene le ricorrenti contestino, nell’argomentazione esposta nell’allegato A.14 del ricorso, l’imprecisione di tale criterio, che l’EUIPO non avrebbe chiarito nonostante esplicite richieste presentate durante la gara d’appalto, esse non deducono tale argomento nel ricorso stesso. Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza citata supra al punto 83, tale censura, di cui non vi è traccia nel testo del ricorso, deve essere considerata irricevibile ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, conformemente all’eccezione di irricevibilità sollevata nel controricorso dall’EUIPO a tale riguardo.

114    Per quanto riguarda il primo argomento, sollevato in modo ricevibile nel ricorso stesso, secondo cui l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe rilevato erroneamente l’eccessiva lunghezza e la ripetitività della risposta fornita nell’offerta della prima ricorrente, l’EUIPO ha precisato in udienza che, «sotto il profilo formale», tale constatazione comportava una valutazione negativa, nel senso che la risposta fornita non era sufficientemente concisa, chiara e specifica rispetto al quesito posto. Orbene, tale precisazione fornita solo in corso di causa non può modificare la portata della critica puramente formale, esposta nella relazione di valutazione, relativa alla lunghezza e alla ripetitività della risposta fornita dalla prima ricorrente. Del pari, né dal capitolato d’oneri né dalla motivazione della relazione di valutazione risulta in quale misura siffatta valutazione sia giustificata, dato che la parte introduttiva dell’allegato 17 del capitolato d’oneri enuncia, al contrario, che la lunghezza delle risposte a ciascun quesito deve essere di una o due pagine, limite formale che, nella fattispecie, la risposta della prima ricorrente ha rispettato. Pertanto, si deve accogliere il primo argomento e respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO a tale riguardo.

115    Per quanto concerne il secondo argomento, è sufficiente constatare che esso è stato sviluppato, in maniera comprensibile, esclusivamente nell’allegato A.14 del ricorso, cosicché, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 83, deve essere dichiarato irricevibile. Peraltro, anche tenendo conto degli argomenti esposti in detto allegato, questi ultimi non sono sufficienti a fondare la censura secondo cui l’EUIPO avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione sui punti in questione.

[omissis]

121    Dalle suesposte considerazioni risulta che l’EUIPO non ha commesso alcun errore manifesto ritenendo che l’offerta della prima ricorrente non coprisse il «carattere modulabile del processo», il «controllo degli sviluppi in corso», i «dispiegamenti durante le fasi di transizione» nonché i «vincoli geografici» in quanto «altri aspetti chiave» ai sensi del criterio 1, sottocriterio 1.1, punto 1.1.3.10, del capitolato d’oneri.

122    Di conseguenza, la terza censura deve essere parzialmente accolta – con rigetto dell’eccezione di irricevibilità sollevata in via difensiva dall’EUIPO a tale riguardo – e parzialmente respinta.

 – Sulla quarta censura, relativa al criterio 1, sottocriterio 1.1, punto 1.1.4.3, del capitolato d’oneri

[omissis]

 – Sulla quinta censura, relativa al criterio 1, sottocriterio 1.1, punto 1.1.4.4, del capitolato d’oneri

[omissis]

 – Sulla sesta censura, relativa al criterio 1, sottocriterio 1.1, punto 1.1.4.5, del capitolato d’oneri

140    Il quesito posto in relazione al criterio 1, sottocriterio 1.1, punto 1.1.4.5, del capitolato d’oneri era inteso a permettere all’amministrazione aggiudicatrice di sapere quali fossero le «misure chiave che consentono di concludere che la fase di transizione alla fine del contratto [fase denominata “out”] relativa a uno specifico sistema informatico [era] stata completata con successo».

141    A tal riguardo, l’estratto rilevante della relazione di valutazione indicava quanto segue in ordine alla qualità tecnica dell’offerta della prima ricorrente:

«La risposta è troppo lunga. Solo l’ultimo 25% è pertinente al quesito. La risposta non contiene un elenco di criteri che consentano di valutare se la transizione alla fine del contratto sia stata completata. Mancano criteri importanti: se i compiti pianificati siano stati chiusi, se i rischi siano stati chiusi, se il fornitore della transizione all’inizio del contratto abbia approvato la transizione».

142    Le ricorrenti negano essenzialmente che la risposta contenuta in tale offerta sia troppo lunga, che essa non elenchi i criteri necessari per valutare se sia stata completata la transizione alla fine del contratto e che manchino criteri importanti. Secondo l’EUIPO, in sostanza, l’offerta della prima ricorrente non elencava i criteri che consentivano di valutare se la transizione alla fine del contratto fosse stata completata, mentre gli offerenti dovevano presentare le «misure chiave», basate su valori e cifre concrete, affinché si potesse verificare se detta fase di transizione era stata effettivamente eseguita. Infatti l’offerta della prima ricorrente avrebbe solo descritto i procedimenti che consentivano di ottenere tali cifre.

143    In limine, è giocoforza constatare che, quand’anche il criterio in questione mancasse di chiarezza e precisione, al pari dei criteri precedenti, in quanto si limita a fare riferimento, genericamente, a «misure chiave», tale aspetto non è stato oggetto di un’espressa e distinta contestazione delle ricorrenti né nel ricorso, né nell’allegato A.14, cosicché non può essere sollevato d’ufficio dal Tribunale. Occorre dunque esercitare un controllo limitato alla ricerca di un errore manifesto di valutazione alla luce di ciascuno degli argomenti dedotti dalle ricorrenti.

144    In primo luogo, per quanto riguarda la critica relativa alla lunghezza eccessiva della risposta della prima ricorrente, è sufficiente rilevare, conformemente a quanto esposto nel contesto della terza censura, che l’allegato 17 del capitolato d’oneri indica chiaramente che la lunghezza delle risposte fornite ad ogni singolo quesito deve essere di una o due pagine e che la suddetta risposta non supera tale limite. Come si è constatato supra al punto 115, occorre dunque concludere che tale valutazione è viziata da un errore manifesto e che l’eccezione di irricevibilità sollevata in via difensiva dall’EUIPO a tale riguardo deve essere respinta.

145    In secondo luogo, né la relazione di valutazione né l’EUIPO, neppure in risposta a un quesito posto oralmente dal Tribunale in udienza, hanno spiegato, in misura giuridicamente sufficiente, i motivi per i quali l’amministrazione aggiudicatrice riteneva che solo il 25% del testo della risposta della prima ricorrente fosse pertinente al quesito posto. In ogni caso, il fatto che l’ultima parte di detta risposta, che corrisponde a circa un quarto del testo, sia preceduta da un titolo «3. Valutazione dell’efficacia e della completezza della transizione alla fine del contratto» non consentiva, di per sé, di considerare che le altre parti di tale risposta, esposte sotto i titoli «2. Misure di qualità dirette a garantire il successo della transizione alla fine del contratto per il sistema» e «2.1 Misure di qualità chiave», non fossero pertinenti a tal fine. Nella misura in cui la motivazione addotta a sostegno della decisione di rigetto dell’offerta non consente né ai ricorrenti né al Tribunale di stabilire la fondatezza della valutazione operata al riguardo dall’amministrazione aggiudicatrice, detta valutazione è viziata da un’insufficienza di motivazione, che il Tribunale deve sollevare d’ufficio in quanto motivo di ordine pubblico (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2009, VIP Car Solutions/Parlamento, T‑89/07, Racc., EU:T:2009:163, punto 65 e giurisprudenza citata) e alla quale l’EUIPO non può rimediare in corso di causa (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2013, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑9/10, EU:T:2013:88, punto 27 e giurisprudenza citata).

[omissis]

148    Pertanto, la presente censura deve essere parzialmente respinta e parzialmente accolta, constatando un errore manifesto di valutazione e un’insufficienza di motivazione per quanto riguarda la lunghezza dell’offerta della prima ricorrente.

 – Sulla settima censura, relativa al criterio 1, sottocriterio 1.3, punto 1.3.1.12, del capitolato d’oneri

[omissis]

 – Sull’ottava censura, relativa al criterio 1, sottocriterio 1.4, punto 1.4.2.4, del capitolato d’oneri

[omissis]

 – Sulla nona censura, relativa al criterio 1, sottocriterio 1.4, punto 1.4.4.10, del capitolato d’oneri

[omissis]

 – Sulla decima censura, relativa al criterio 1, sottocriterio 1.4, punto 1.4.4.12, del capitolato d’oneri

[omissis]

 – Sull’undicesima censura, relativa al criterio 1, sottocriteri 1.5 e 1.6, del capitolato d’oneri

[omissis]

 – Sulla dodicesima censura, relativa al criterio 2 del capitolato d’oneri

[omissis]

 – Sulla tredicesima censura, relativa al criterio 3, sottocriterio 3.1, punto 3.1.1.2, del capitolato d’oneri

189    Con il quesito posto in relazione al criterio 3, sottocriterio 3.1, punto 3.1.1.2, del capitolato d’oneri, si invitavano gli offerenti ad illustrare i punti principali dei loro sistemi di gestione della clientela.

190    Su tale punto, l’estratto pertinente della relazione di valutazione indicava segnatamente quanto segue riguardo alla qualità tecnica dell’offerta della prima ricorrente in relazione al criterio 3 del capitolato d’oneri, in generale, e al punto 3.1.1.2, in particolare:

«In generale, le risposte della European Dynamics sono conformi al capitolato d’oneri. Sono stati individuati alcuni punti deboli nell’ambito dei seguenti punti:

3.1.1.2: L’organizzazione proposta non affronta specificamente i livelli tattici o operativi. Non è chiaramente definito un piano di comunicazione. Non segue il metodo di gestione standard».

191    Secondo le ricorrenti, in tale contesto, l’amministrazione aggiudicatrice si è basata su nuovi sottocriteri di aggiudicazione non previsti dal capitolato d’oneri. Esse negano che l’offerta della prima ricorrente non affrontasse specificamente i livelli tattici o operativi. Detta offerta avrebbe parimenti descritto un sistema di comunicazione efficace in relazione alla gestione della clientela, mentre il capitolato d’oneri avrebbe richiesto solo una metodologia generale di gestione della clientela e non un «piano di comunicazione». Inoltre, l’EUIPO non avrebbe dimostrato che il capitolato d’oneri richiedeva un «metodo di gestione standard», asseritamente non applicato dalla prima ricorrente, e non avrebbe precisato il suo contenuto, né spiegato in quale misura l’offerta non fosse conforme a tale nuovo requisito.

192    L’EUIPO replica che l’osservazione relativa all’assenza di un metodo di gestione standard non era intesa ad affermare che l’offerta della prima ricorrente avrebbe dovuto utilizzare detto metodo, bensì che taluni aspetti essenziali di tale metodologia normalmente applicata dall’EUIPO «non erano stati trattati, in quanto l’offerta avrebbe potuto essere più specifica». Così, le ricorrenti avrebbero affermato di avere trattato i «livelli tattico e operativo» nella «sezione 6», mentre tale documento non esisterebbe. Un altro esempio dell’incongruenza della risposta della prima ricorrente riguarderebbe l’«organizzazione dei rapporti fornitore-cliente», in cui essa affermava che avrebbe designato un gestore del portafoglio clienti per rispondere alle richieste della clientela e avrebbe elencato una serie di attività da affidare a tal fine a detto gestore, tra cui l’«organizzazione di riunioni» o «garantire il rispetto dei requisiti concernenti i livelli di servizio». Inoltre, la prima ricorrente, pur avendo affermato essa stessa che la comunicazione era cruciale per mantenere un buon rapporto con la clientela, avrebbe omesso di presentare un piano di comunicazione, omissione che il comitato di valutazione avrebbe quindi giustamente rilevato.

193    È giocoforza constatare che il criterio di aggiudicazione in esame, secondo cui gli offerenti sono invitati a descrivere i «punti principali» dei loro sistemi di gestione della clientela, è particolarmente vago e quindi inidoneo a permettere agli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di interpretarlo allo stesso modo e all’amministrazione aggiudicatrice di effettuare una valutazione comparativa oggettiva e trasparente delle varie offerte presentate (v. la giurisprudenza citata supra al punto 101). Come esposto dalle ricorrenti, ne consegue che i sottocriteri elencati ex post nella relazione di valutazione, vale a dire i livelli tattici o operativi, la definizione di un piano di comunicazione e il metodo di gestione standard, non trovano un fondamento sufficientemente chiaro, preciso ed univoco nel testo di detto criterio di aggiudicazione. Tuttavia, siffatto approccio è palesemente in contrasto con la costante giurisprudenza secondo cui, per garantire il rispetto dei principi della parità di trattamento e di trasparenza, occorre che tutti gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa e se possibile la loro importanza relativa siano noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le loro offerte e, pertanto, un’amministrazione aggiudicatrice non può applicare sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti (v., in tal senso, sentenze del 24 gennaio 2008, Lianakis e a., C‑532/06, Racc., EU:C:2008:40, punti da 36 a 38, e del 21 luglio 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, C‑252/10 P, EU:C:2011:512, punti 30 e 31). Di conseguenza, l’argomento svolto a tale riguardo dall’EUIPO in corso di causa, che mira a reinterpretare il criterio di aggiudicazione in parola e a giustificare ex post il giudizio esposto nella relazione di valutazione in ordine al significato così attribuito a detto criterio, non può essere accolto e va quindi respinto. Ne consegue che l’amministrazione aggiudicatrice non poteva validamente fondare sul criterio di attribuzione in parola il giudizio negativo espresso nella relazione di valutazione.

194    Se non altro per tali ragioni, occorre constatare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione ed accogliere la presente censura, che è esposta in modo sufficientemente dettagliato nel testo del ricorso stesso. Ne consegue inoltre che deve essere respinta l’eccezione di irricevibilità sollevata a tale riguardo dall’EUIPO nel controricorso, in particolare per quanto concerne il rinvio alle considerazioni svolte nell’allegato A.14 del ricorso, e che non occorre valutare se l’offerta della prima ricorrente coprisse o meno gli aspetti asseritamente mancanti, quali l’esistenza di un piano di comunicazione.

 – Sulla quattordicesima censura, relativa al criterio 3, sottocriterio 3.1, punto 3.1.2.2, del capitolato d’oneri

[omissis]

 – Sulla quindicesima censura, relativa al criterio 3, sottocriterio 3.1, punto 3.1.4.2, del capitolato d’oneri

[omissis]

 Sui capi dal secondo al quarto del secondo motivo, concernenti errori manifesti di valutazione che sarebbero stati commessi nella valutazione della qualità economica dell’offerta della prima ricorrente, la violazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e una modifica dell’oggetto dell’appalto

 – Richiamo del contenuto pertinente del capitolato d’oneri

[omissis]

 – Riepilogo degli argomenti delle parti

[omissis]

 – Valutazione del caso di specie

215    Da un lato, occorre rilevare, in limine, che un offerente può contestare incidentalmente la legittimità della formula di valutazione economica contenuta nel capitolato d’oneri e utilizzata dall’amministrazione aggiudicatrice nel corso della valutazione comparativa delle offerte (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, Racc., EU:T:2011:494, punto 74). Dall’altro, per quanto riguarda la legalità sostanziale della scelta della formula di valutazione economica contestata, si deve ricordare che l’amministrazione aggiudicatrice gode di un ampio potere discrezionale riguardo alla scelta, al contenuto e alla messa in atto dei criteri di aggiudicazione pertinenti all’appalto di cui trattasi, compresi quelli diretti a determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, criteri che devono corrispondere alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche specifiche di detto appalto, e servire al meglio i bisogni espressi e gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione aggiudicatrice (v., in tal senso, sentenza Evropaïki Dynamiki/BEI, cit., EU:T:2011:494, punti 137 e 192).

[omissis]

223    Tali considerazioni sono sufficienti per concludere che le ricorrenti non hanno dimostrato né l’illegittimità della formula di valutazione economica prevista nel capitolato d’oneri, né l’esistenza di errori manifesti di valutazione nell’applicazione di tale formula.

224    Di conseguenza, occorre respingere i capi dal secondo al quarto in quanto infondati, senza che sia necessario disporre le misure di organizzazione del procedimento richieste dalle ricorrenti.

 Conclusione intermedia

225    Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre concludere che il secondo motivo deve essere parzialmente accolto e parzialmente respinto.

226    Va sottolineato che, poiché il Tribunale ha constatato, in tale contesto, l’esistenza di errori manifesti di valutazione o carenze di motivazione che viziano la legittimità della valutazione dell’offerta della prima ricorrente, tali illegittimità sono sufficienti di per sé a giustificare l’annullamento della decisione di rigetto dell’offerta.

227    Infatti, si deve ricordare al riguardo che, come risulta dalla tabella di valutazione comparativa delle offerte tecniche riprodotta supra al punto 14, l’offerta tecnica della prima ricorrente aveva ottenuto, in base ai criteri qualitativi da 1 a 3, previa ponderazione dei punti netti attribuiti, il punteggio massimo di 100 punti lordi, mentre le offerte dei tre aggiudicatari avevano ottenuto solo un numero nettamente inferiore di punti netti e lordi, alcuni dei quali appena superiori alla soglia di esclusione rispettivamente di 45, 15 e 10 punti per i criteri qualitativi da 1 a 3. Così, gli 87,90 punti netti attribuiti all’offerta della prima ricorrente sono stati aumentati a 100 punti lordi, mentre i 71,96 punti netti attribuiti all’offerta dell’IECI sono stati aumentati a 81,86 punti lordi, i 70,66 punti netti attribuiti all’offerta dell’Unisys sono stati aumentati a 80,38 punti lordi e i 78,05 punti netti attribuiti all’offerta della Drasis sono stati aumentati a 88,78 punti lordi.

228    Come ha confermato l’EUIPO in risposta a un quesito scritto del Tribunale, l’aumento dei punti attribuiti ai tre aggiudicatari era dovuto all’applicazione della regola del tre ed era proporzionato a quello applicato all’offerta della prima ricorrente, che costituiva il valore di riferimento con il numero di punti più elevato. Per contro, se, a seguito della pronuncia della presente sentenza, una nuova valutazione dell’offerta tecnica della prima ricorrente, non viziata dalle illegittimità constatate, dovesse indurre l’amministrazione aggiudicatrice ad attribuire a detta offerta un punteggio superiore in base ai criteri qualitativi da 1 a 3, ne conseguirebbe che, in applicazione della regola del tre, il corrispondente aumento di punti a favore della medesima offerta, il cui punteggio costituirebbe il valore di riferimento, avrebbe necessariamente l’effetto di ridurre proporzionalmente i punti lordi attribuiti agli aggiudicatari, il che potrebbe influire sulla classificazione finale nella procedura a cascata. Inoltre, tale risultato inciderebbe necessariamente sulla ponderazione di tutte le offerte, basata sui valori lordi così calcolati, volta a individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo la tabella riprodotta supra al punto 14.

229    Si deve concludere che le illegittimità constatate nell’ambito del secondo motivo potevano influire sull’esito della gara d’appalto, circostanza che l’EUIPO è tenuto a prendere in considerazione in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE (v. anche punto 276 infra).

 Sul nono motivo, secondo cui l’EUIPO, accettando l’offerta economica dell’IECI, avrebbe violato il capitolato d’oneri

[omissis]

 Sul primo motivo, concernente la violazione dell’obbligo di motivazione

238    Le ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale e dell’articolo 149, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione, in quanto l’EUIPO non avrebbe fornito loro una motivazione sufficiente, segnatamente una copia integrale della relazione di valutazione, per consentire loro di comprendere, in particolare, la valutazione comparativa dei vantaggi relativi delle diverse offerte e decidere se proporre un ricorso e per permettere al Tribunale di esercitare il proprio controllo. A questo scopo, le ricorrenti chiedono al Tribunale di ordinare all’EUIPO di produrre le versioni complete della relazione di valutazione e delle offerte dei tre aggiudicatari, nonché versioni non riservate di detti documenti. In tale contesto, esse negano, in particolare, che il punteggio attribuito alla prima ricorrente per la qualità tecnica della sua offerta fosse pari al 100%, dato che tale punteggio ammontava a 58,21 per il criterio 1, a 18,00 per il criterio 2 e a 11,69 per il criterio 3, pari in totale all’87,90%. Anche supponendo che detta ricorrente abbia ottenuto il punteggio massimo sotto l’aspetto tecnico, sarebbe stato necessario giustificare in maniera circostanziata i vantaggi relativi che presentavano le offerte degli aggiudicatari in relazione ai diversi criteri e sottocriteri pertinenti, affinché l’offerente escluso potesse comprendere la valutazione comparativa delle offerte ed esercitare il suo diritto a un controllo giurisdizionale effettivo.

239    L’EUIPO replica, in sostanza, di avere adempiuto il suo obbligo di motivazione, in particolare comunicando i risultati della gara d’appalto mediante la lettera controversa e rispondendo alle richieste di chiarimenti con lettere del 26 agosto e del 15 settembre 2011. L’estratto della relazione di valutazione allegato alla lettera del 26 agosto 2011 non conterrebbe osservazioni del comitato di valutazione sulle offerte degli aggiudicatari solo perché non vi erano vantaggi relativi da segnalare riguardo alla loro qualità tecnica e l’offerta della prima ricorrente aveva ottenuto il punteggio massimo di 100 su 100 per tutti i criteri di aggiudicazione tecnici nonché il punteggio migliore per ogni criterio di aggiudicazione tecnico considerato separatamente. Inoltre, le informazioni fornite in merito alla valutazione dei criteri economici sarebbero state sufficienti e in particolare avrebbero consentito alla prima ricorrente di calcolare, in base al punteggio attribuito alla sua offerta economica e a quelli attribuiti agli aggiudicatari, le offerte economiche di questi ultimi.

240    A questo proposito, si deve ricordare che nei casi in cui, come nella specie, le istituzioni, gli organi o organismi dell’Unione dispongano, nella loro qualità di amministrazioni aggiudicatrici, di un ampio potere discrezionale, è tanto più di fondamentale importanza il rispetto delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi. Nel novero di tali garanzie rientra segnatamente l’obbligo dell’istituzione competente di motivare sufficientemente le proprie decisioni. Infatti, è solamente in tal modo che il giudice dell’Unione può accertare se esistevano tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del potere discrezionale (sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Racc., EU:C:1991:438, punto 14; VIP Car Solutions/Parlamento, punto 145 supra, EU:T:2009:163, punto 61, e del 12 dicembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T‑457/07, EU:T:2012:671, punto 42).

241    In forza dell’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE, l’autore di un atto deve fare apparire, in modo chiaro e inequivoco, l’iter logico da esso seguito, in modo da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per fare valere i loro diritti e, dall’altra, al giudice di esercitare il suo controllo. Inoltre, tale obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare alla luce del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da questo direttamente e individualmente interessati possono avere a ricevere spiegazioni (v. sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 145 supra, EU:T:2013:88, punti 25 e 26 e giurisprudenza citata). Inoltre, l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenza del 22 maggio 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑17/09, EU:T:2012:243, punto 40 e giurisprudenza citata).

242    In materia di aggiudicazione di appalti pubblici, l’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario generale, nonché l’articolo 149, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione precisano le condizioni alle quali l’amministrazione aggiudicatrice adempie al proprio obbligo di motivazione nei confronti degli offerenti.

243    Infatti, a termini dell’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario generale, «[l]’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario».

244    A questo proposito, secondo una giurisprudenza ben consolidata, in forza di tale disposizione non si può esigere che l’amministrazione aggiudicatrice trasmetta a un offerente la cui offerta non è stata scelta, da un lato, oltre alle ragioni del rifiuto di quest’ultima, una sintesi minuziosa del modo in cui ciascun dettaglio della sua offerta è stato preso in considerazione ai fini della valutazione della medesima e, dall’altro, nell’ambito della comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell’offerta prescelta, un’analisi comparativa minuziosa di quest’ultima e di quella dell’offerente escluso. Parimenti, l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a fornire a un offerente escluso, su domanda scritta di quest’ultimo, una copia completa della relazione di valutazione (ordinanze del 20 settembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑561/10 P, EU:C:2011:598, punto 27; del 29 novembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑235/11 P, EU:C:2011:791, punti 50 e 51, e sentenza del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑629/11 P, EU:C:2012:617, punti da 21 a 23). Il giudice dell’Unione verifica, tuttavia, se il metodo applicato dall’amministrazione aggiudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte è indicato in modo chiaro nel capitolato d’oneri, compresi i diversi criteri di aggiudicazione, il loro peso rispettivo nella valutazione, ossia nel calcolo del punteggio totale, nonché il numero minimo e massimo di punti per ciascun criterio (v., in tal senso, sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, cit., EU:C:2012:617, punto 29).

245    In via preliminare, occorre rilevare che, in forza della giurisprudenza citata supra al punto 244, l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta, in linea di principio, a permettere all’offerente escluso di accedere alla versione completa dell’offerta dell’aggiudicatario dell’appalto de quo, né a quella della relazione di valutazione. Inoltre, se dovesse risultare che, nel caso di specie, alla luce delle memorie delle parti, dei documenti versati agli atti e dei risultati dell’udienza, il Tribunale si considera sufficientemente informato per statuire sulla presente controversia (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commissione, T‑120/04, Racc., EU:T:2006:350, punto 80), non occorrerà accogliere le richieste di misure di organizzazione del procedimento o istruttorie delle ricorrenti, la cui necessità, peraltro, può essere valutata solo dal Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P e C‑137/07 P, Racc., EU:C:2009:576, punto 319, e ordinanza del 10 giugno 2010, Thomson Sales Europe/Commissione, C‑498/09 P, EU:C:2010:338, punto 138). In ogni caso, si deve precisare che, nella fattispecie, il Tribunale ha parzialmente accolto le domande delle ricorrenti, ordinando all’EUIPO, con ordinanza istruttoria del 27 marzo 2015 (v. punto 26 supra), di produrre i documenti che contengono il calcolo e la valutazione comparativa delle offerte economiche degli aggiudicatari e della prima ricorrente, ordine cui l’EUIPO ha ottemperato.

246    Inoltre, per quanto riguarda i motivi dedotti dall’EUIPO ex post, ossia nelle sue lettere del 26 agosto e del 15 settembre 2011 successive alla lettera controversa, non si contesta che dette lettere costituiscano, in quanto tali, complementi di motivazione della decisione di rigetto dell’offerta, ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario generale, nonché dell’articolo 149, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione, che il Tribunale può prendere in considerazione.

247    Resta dunque da stabilire se e in quale misura le suddette lettere siano inficiate da vizi di motivazione, proprio perché non hanno consentito alle ricorrenti di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di far valere i loro diritti e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo di legittimità nel merito.

248    A tal riguardo, si deve tenere conto sia della valutazione individuale dell’offerta della prima ricorrente, sia della valutazione comparativa di detta offerta con quelle degli aggiudicatari.

249    In primo luogo, per quanto concerne la valutazione individuale della qualità tecnica dell’offerta della prima ricorrente, dalla tabella comparativa contenuta nella lettera del 26 agosto 2011 (v. supra, punto 14) risulta che l’amministrazione aggiudicatrice si è limitata a comunicare il totale dei punti netti attribuiti a detta offerta per ciascuno dei tre criteri qualitativi separatamente, senza però indicare il numero esatto di punti netti attribuiti per i vari sottocriteri e sottopunti indicati nel capitolato d’oneri e trattati in tale offerta, riguardo ai quali la relazione di valutazione conteneva giudizi negativi o, all’inverso, senza spiegare se e in quale misura tali giudizi avessero indotto l’amministrazione aggiudicatrice a detrarre punti o frazioni di punti netti a detrimento della prima ricorrente. Peraltro, tale mancanza di motivazione per quanto riguarda la correlazione tra i giudizi negativi espressi nella relazione di valutazione, da una parte, e i punti netti attribuiti o meno per i vari sottocriteri e sottopunti, dall’altra, trova riscontro nel capitolato d’oneri. Infatti, quest’ultimo non prevede una simile correlazione precisa, ma si limita ad indicare, in una tabella a parte, la ponderazione del 65% per il criterio qualitativo 1, di cui il 10% rispettivamente per i sottocriteri da 1.1 a 1.5, del 20% per il criterio qualitativo 2 e del 15% per il criterio qualitativo 3.

250    Sebbene, in linea di principio, l’amministrazione aggiudicatrice disponga di un ampio potere discrezionale quanto alla scelta dell’ordine gerarchico dei criteri di aggiudicazione e dei punteggi da attribuire ai vari criteri e sottocriteri e non sia tenuta a fornire all’offerente escluso una sintesi minuziosa del modo in cui ciascun dettaglio della sua offerta è stato preso in considerazione ai fini della valutazione della medesima, ciò non toglie che, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia effettuato tale scelta, il giudice dell’Unione debba poter verificare, in base al capitolato d’oneri e ai motivi della decisione di aggiudicazione, la rispettiva importanza dei diversi criteri e sottocriteri tecnici di aggiudicazione ai fini della valutazione, vale a dire del calcolo del punteggio totale, nonché il numero minimo e massimo di punti per ognuno di tali criteri o sottocriteri (v., in tal senso, sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 244 supra, EU:C:2012:617, punti 21 e 29). Inoltre, qualora l’amministrazione aggiudicatrice esprima valutazioni specifiche in ordine al modo in cui l’offerta in questione ha soddisfatto o meno tali criteri e sottocriteri, che sono manifestamente pertinenti per la valutazione globale di detta offerta, l’obbligo di motivazione ricomprende necessariamente quello di spiegare il modo in cui, in particolare, le valutazioni negative hanno determinato la detrazione di punti.

251    Infatti, in un caso come quello di specie, il rispetto di tale requisito è tanto più necessario in quanto, come si è esposto supra ai punti 227 e 228, l’eventuale detrazione di punti netti per taluni sottocriteri o sottopunti comporta automaticamente, data la formula di calcolo applicata dall’amministrazione aggiudicatrice, un aumento del numero di punti lordi da attribuire alle offerte degli aggiudicatari in base alla loro qualità tecnica. In altri termini, la prima ricorrente ha interesse a conoscere il modo in cui sono stati detratti i punti per ognuno dei sottocriteri e sottopunti riguardo ai quali la relazione di valutazione contiene un giudizio negativo, in modo da poter fare valere che, tenuto conto della palese erroneità di tale giudizio, la suddetta detrazione – che implica un corrispondente aumento di punti a favore degli altri offerenti – non era giustificata.

252    A tale proposito, si deve precisare che, in risposta a un quesito orale del Tribunale posto in udienza, l’EUIPO non ha negato di avere attribuito punti in funzione dei diversi sottocriteri o sottopunti, ma si è limitato ad affermare che la prima ricorrente non aveva il diritto di conoscere le modalità di calcolo e la ripartizione esatta di tali punti e che era sufficiente la comunicazione della valutazione globale definitiva per ciascuno dei tre criteri tecnici o qualitativi. Infatti, dalla lettura combinata delle tabelle riprodotte supra ai punti 14 e 249 risulta che dall’offerta della prima ricorrente erano stati detratti 6,79 punti netti in relazione al criterio qualitativo 1 (65 - 58,21 = 6,79), 2 punti netti in relazione al criterio qualitativo 2 (20 - 18 = 2) e 3,31 punti netti in relazione al criterio qualitativo 3 (15 - 11,69 = 3,31), vale a dire includendo la detrazione di frazioni di punti con due decimali. Ne consegue che, ai fini della valutazione delle offerte sulla base di tali diversi criteri qualitativi, il comitato di valutazione ha applicato una formula matematica o, quanto meno, ha attribuito frazioni di punti per sottocriterio o sottopunto. Risulta tuttavia impossibile, sia per le ricorrenti sia per il Tribunale, comprendere il calcolo o la ripartizione esatta dei punti detratti per ogni sottocriterio, o per ogni sottopunto, segnatamente riguardo al criterio 1, rispetto ai quali la relazione di valutazione aveva espresso specifici giudizi negativi sull’offerta della prima ricorrente. In tali circostanze, non si può neppure verificare se e in quale misura tali detrazioni corrispondano effettivamente ai suddetti giudizi e, pertanto, se esse siano o meno giustificate o, come minimo, sufficientemente plausibili.

253    Ne consegue che, sebbene l’offerta della prima ricorrente abbia ottenuto, in definitiva, per quanto riguarda la sua qualità tecnica, il numero massimo di 100 punti lordi, detta ricorrente continua ad avere interesse, conformemente al principio della tutela giurisdizionale effettiva contemplato dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il cui nesso intrinseco con l’obbligo di motivazione è stato sottolineato dalla giurisprudenza (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, Racc., EU:C:2013:518, punti da 116 a 119), a sapere in quale misura le valutazioni negative espresse dall’amministrazione aggiudicatrice avessero comportato una detrazione di punti netti la cui portata e giustificazione potevano rivelarsi decisive nel contesto del controllo di legittimità della valutazione tanto individuale quanto comparativa delle offerte (v. punti 227 e 228 supra).

254    Pertanto, si deve concludere che la decisione di rigetto dell’offerta non è sufficientemente motivata per quanto riguarda la correlazione tra, da un lato, le specifiche valutazioni negative espresse nella relazione di valutazione e, dall’altro, le detrazioni di punti netti effettuate dall’amministrazione aggiudicatrice.

255    Tale carenza di motivazione si aggiunge a quella constatata supra ai punti 145 e 148, relativamente al criterio 1, sottocriterio 1.1, punto 1.1.4.5, del capitolato d’oneri.

256    Inoltre, nella misura in cui le ricorrenti addebitano all’EUIPO una carenza di motivazione che avrebbe viziato la valutazione dell’offerta della prima ricorrente in base al criterio 1, sottocriteri 1.5 e 1.6, del capitolato d’oneri (v. punti 178 e 179 infra), è sufficiente constatare che tale censura coincide con le considerazioni esposte supra ai punti da 249 a 253, secondo cui l’amministrazione aggiudicatrice non ha spiegato in quale misura il giudizio espresso nella relazione di valutazione, peraltro piuttosto neutro sotto tale profilo, potesse avere dato luogo a una detrazione di punti netti a detrimento dell’offerta della prima ricorrente. Infatti, sebbene non si possa escludere che non sia stata effettuata alcuna detrazione, né le ricorrenti né il Tribunale sono in grado di verificare tale circostanza.

257    In secondo luogo, per quanto concerne la valutazione comparativa della qualità tecnica dell’offerta della prima ricorrente con quella delle offerte degli aggiudicatari, occorre rammentare che il fatto di avere attribuito all’offerta della prima ricorrente il numero massimo di 100 punti lordi non è sufficiente di per sé per ritenere che l’amministrazione aggiudicatrice non fosse tenuta a precisare quanti punti aveva attribuito a detta offerta in base ai vari sottocriteri e sottopunti di aggiudicazione, in quanto la contestazione di tale valutazione consente alle ricorrenti di rimettere in discussione anche il numero di punti lordi attribuiti alle offerte degli aggiudicatari (v. punto 228 supra). Orbene, detta constatazione si somma alle considerazioni esposte supra ai punti da 249 a 253 e non è idonea a fondare una distinta censura per insufficienza di motivazione. A tal riguardo, va precisato che, alla luce della giurisprudenza richiamata supra al punto 244, non occorre che l’amministrazione aggiudicatrice comunichi all’offerente escluso la valutazione dettagliata della qualità tecnica delle offerte degli aggiudicatari, o la versione integrale della relazione di valutazione.

258    In terzo luogo, per quanto concerne la valutazione comparativa delle offerte economiche, è sufficiente constatare che le ricorrenti non sono state in grado di precisare la loro contestazione nel merito dopo che l’EUIPO aveva prodotto il documento contenente detta valutazione comparativa (v. punto 219 supra). Ne consegue che la motivazione della decisione di rigetto dell’offerta sotto tale profilo non ha impedito alle ricorrenti di impugnare detta decisione su questo punto dinanzi al Tribunale né a quest’ultimo di esercitare il suo controllo di legittimità.

259    Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, si deve concludere che la decisione di rigetto dell’offerta è viziata da molteplici insufficienze di motivazione ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale, in combinato disposto con l’articolo 296, secondo comma, TFUE, e deve essere annullata anche per tale motivo.

 Conclusione sulle domande di annullamento delle decisioni impugnate

260    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, tenuto conto degli illeciti sostanziali e formali constatati nell’analisi dei motivi dal primo al terzo, occorre annullare in toto la decisione di rigetto dell’offerta.

261    D’altro canto, tenuto conto dei legami inscindibili esistenti tra le decisioni impugnate, vale a dire tra la decisione di rigetto dell’offerta e le altre decisioni connesse, comprese quelle che aggiudicano l’appalto e definiscono la classificazione degli aggiudicatari dal terzo al primo posto in base alla procedura a cascata (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 25 febbraio 2003, Strabag Benelux/Consiglio, T‑183/00, Racc., EU:T:2003:36, punto 28), occorre annullare del pari dette decisioni, conformemente alla domanda delle ricorrenti (v. punto 30 supra).

 2. Sulla domanda di risarcimento dei danni

[omissis]

264    Secondo costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, per comportamento illecito dei suoi organi, presuppone il ricorrere di un insieme di condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato (v., in tal senso, sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 63 supra, EU:T:2013:528, punto 215 e giurisprudenza citata). Tali principi si applicano mutatis mutandis alla responsabilità extracontrattuale in cui l’Unione sia incorsa, ai sensi della medesima disposizione, a causa di un comportamento illecito e di un danno provocato da uno dei suoi organismi (v., in tal senso, sentenze del 2 dicembre 1992, SGEEM e Etroy/BEI, C‑370/89, Racc., EU:C:1992:482, punti 15 e 16, e del 10 aprile 2002, Lamberts/Mediatore, T‑209/00, Racc., EU:T:2002:94, punto 49), quale l’EUIPO, che quest’ultimo è tenuto a risarcire in forza dell’articolo 118, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

265    A tal proposito, si deve ricordare che la domanda di risarcimento dei danni è basata sulle stesse condotte illegittime invocate a sostegno della domanda di annullamento della decisione di rigetto dell’offerta e che quest’ultima è viziata da numerosi illeciti sostanziali, tra cui una violazione del principio di parità di trattamento degli offerenti (v. punto 77 supra), e da errori manifesti di valutazione (v. punti 104, 115, 134, 138, 144, 158, 166, 186, 194 e 207 supra), nonché da numerosi vizi di motivazione (v. punti 145 e da 254 a 256 supra).

266    Tuttavia, quanto all’esistenza di un nesso di causalità tra i suddetti illeciti sostanziali e formali e il danno asseritamente subito, secondo una costante giurisprudenza un vizio di motivazione non può, in quanto tale, far sorgere la responsabilità dell’Unione, in particolare perché non è atto a dimostrare che, in sua assenza, l’appalto avrebbe potuto, o dovuto, essere assegnato alla parte ricorrente (v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 2011, Alfastar Benelux/Consiglio, T‑57/09, EU:T:2011:609, punto 49; del 17 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Corte di giustizia, T‑447/10, EU:T:2012:553, punto 123, e del 14 gennaio 2015, Veloss International e Attimedia/Parlamento, T‑667/11, EU:T:2015:5, punto 72).

267    Pertanto, nel caso di specie non è possibile ravvisare l’esistenza di siffatto nesso di causalità tra i vizi di motivazione constatati e i danni lamentati dalle ricorrenti.

268    Per contro, quanto al nesso di causalità tra gli illeciti sostanziali constatati, ossia la violazione del principio di parità di trattamento degli offerenti e gli errori manifesti di valutazione, da un lato, e la perdita di un’opportunità, dall’altro, l’EUIPO non può limitarsi a sostenere che, tenuto conto del suo ampio potere discrezionale in quanto amministrazione aggiudicatrice, non era tenuto a firmare un contratto quadro con la prima ricorrente (v., in tal senso, sentenza Evropaïki Dynamiki/BEI, punto 215 supra, EU:T:2011:494, punto 211).

269    Nel caso di specie, è giocoforza constatare che la violazione del principio della parità di trattamento tra gli offerenti, unitamente a quella dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario generale e del punto 13.1, primo comma, lettera e), del capitolato d’oneri, nonché gli errori manifesti di valutazione commessi dell’amministrazione aggiudicatrice in sede di valutazione individuale dell’offerta della prima ricorrente hanno necessariamente compromesso l’opportunità di quest’ultima di essere meglio classificata nella procedura a cascata e di diventare, quanto meno, il terzo aggiudicatario, in particolare qualora il consorzio Drasis dovesse essere escluso dalla gara d’appalto per i motivi esposti supra ai punti da 64 a 78.

270    Ne deriva inoltre che, anche tenendo conto dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice riguardo alla concessione dell’appalto de quo, la perdita di opportunità subita nel caso di specie dalla prima ricorrente costituisce un danno reale e certo ai sensi della giurisprudenza (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 9 novembre 2006, Agraz e a./Commissione, C‑243/05 P, Racc., EU:C:2006:708, punti da 26 a 42, e Evropaïki Dynamiki/BEI, punto 215 supra, EU:T:2011:494, punti 66 e 67; conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Giordano/Commissione, C‑611/12 P, Racc., EU:C:2014:195, paragrafo 61). Infatti, nel caso di specie, il fatto che la prima ricorrente abbia ottenuto il punteggio più elevato a titolo della qualità tecnica della sua offerta e sia stata classificata al quarto posto rende poco credibile l’ipotesi secondo la quale l’amministrazione aggiudicatrice poteva essere indotta a non assegnarle l’appalto de quo e a proporle di firmare un accordo quadro con l’EUIPO.

271    Peraltro, come sostengono giustamente le ricorrenti, in una situazione come quella del caso di specie, in cui, al termine del procedimento contenzioso dinanzi al Tribunale, esiste un rischio notevole che all’appalto di cui trattasi sia già stata data piena esecuzione, il fatto stesso che il giudice dell’Unione non riconosca la perdita di una simile opportunità e la necessità di concedere un risarcimento a questo proposito sarebbe contrario al principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Difatti, in una situazione del genere, l’annullamento retroattivo di una decisione di aggiudicazione non offre più alcun vantaggio all’offerente escluso, sicché la perdita di opportunità si rivela irrimediabile. Per di più, occorre tener conto del fatto che, a causa delle condizioni richieste per i procedimenti sommari dinanzi al presidente del Tribunale, l’offerente che abbia visto valutare e scartare illegittimamente la propria offerta è, in pratica, solo raramente in grado di ottenere una sospensione dell’esecuzione di una simile decisione [v., in tal senso, ordinanze del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), Racc., EU:C:2015:275, e del 4 febbraio 2014, Serco Belgium e a./Commissione, T‑644/13 R, Racc., EU:T:2014:57, punti 18 e segg.].

272    Di conseguenza, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, sia necessario risarcire la prima ricorrente per la perdita di un’opportunità, in quanto la decisione di rigetto dell’offerta, anche nel caso di suo annullamento con effetto retroattivo, ha in pratica annullato definitivamente la possibilità, per la prima ricorrente, di vedersi assegnare l’appalto in questione in qualità di contraente secondo la procedura a cascata e, pertanto, la sua opportunità di eseguire contratti specifici nel contesto dell’attuazione di un contratto quadro.

273    Tuttavia, per quanto riguarda la portata del risarcimento del danno inerente alla perdita di un’opportunità, stimato in EUR 6 750 000 dalle ricorrenti, il Tribunale non è in grado, in questa fase del giudizio, considerati gli elementi del fascicolo, di pronunciarsi definitivamente sull’ammontare del risarcimento che l’Unione deve accordare alla prima ricorrente. Poiché la questione della stima del danno non può essere ancora definita, è opportuno, per considerazioni attinenti all’economia del procedimento, statuire, in una prima fase, con sentenza interlocutoria sulla responsabilità dell’Unione. La determinazione degli importi del risarcimento derivante dagli illeciti in cui è incorso l’EUIPO è riservata a una fase successiva, o al comune accordo delle parti o al Tribunale, in mancanza di siffatto accordo (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, ATC e a./Commissione, T‑333/10, Racc., EU:T:2013:451, punto 199 e giurisprudenza citata).

274    Tuttavia, a tal fine, nel caso di specie, tanto le parti quanto il Tribunale sono invitati a tener conto dei seguenti aspetti.

275    In primo luogo, occorre considerare che il valore stimato dell’appalto di cui trattasi, come indicato nel bando di gara e al punto 16 del capitolato d’oneri, è di EUR 135 000 000, tasse escluse, per il periodo massimo di esecuzione del contratto quadro di sette anni e che, pertanto, il valore dell’ottenimento del contratto quadro per i primi tre anni è almeno di EUR 57 857 143.

276    In secondo luogo, occorre stabilire il grado di probabilità di successo dell’offerta della prima ricorrente, ossia la possibilità di essere classificata almeno al terzo posto nella procedura a cascata, in assenza dei vari illeciti sostanziali commessi dall’EUIPO durante la gara d’appalto. A tal riguardo, si deve tenere conto dell’eventuale obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di escludere il consorzio Drasis in quanto terzo aggiudicatario. Occorre inoltre considerare che l’offerta tecnica della prima ricorrente aveva ottenuto il punteggio più elevato, ma la sua offerta economica era stata classificata solo al quarto posto (v. le tabelle riprodotte supra al punto 14) e che, secondo le modalità di calcolo indicate al punto 13.5 del capitolato d’oneri, la ponderazione di dette offerte ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto in questione era di 50-50. In particolare, nel contesto di una nuova valutazione della qualità tecnica dell’offerta della prima ricorrente, senza gli errori manifesti di valutazione constatati, si dovrebbe tenere conto del fatto che, in base alla formula di calcolo applicata dall’amministrazione aggiudicatrice, l’eventuale aumento di punti a favore di detta offerta, il cui punteggio costituisce il valore di riferimento, avrebbe necessariamente l’effetto di ridurre in misura proporzionale i punti lordi attribuiti agli aggiudicatari, il che potrebbe influire sulla loro classificazione nella procedura a cascata e sulla valutazione comparativa di tutte le offerte, sulla base dei valori lordi così calcolati, al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo la tabella riprodotta supra al punto 14 (v. punto 228 supra).

277    In terzo luogo, occorre tener conto del fatto che il contratto quadro è attribuito e firmato solo per un periodo iniziale di tre anni, che non vi è alcuna certezza quanto al fatto che verrà rinnovato dall’EUIPO per i quattro anni successivi (v. punto 14.3 del capitolato d’oneri), che il primo contraente non gode del diritto esclusivo di fornire i servizi oggetto del contratto quadro e che l’EUIPO non ha un obbligo di acquisto, bensì si impegna, in modo giuridicamente vincolante, solo attraverso la conclusione di accordi specifici e con l’emissione di buoni d’ordine (v. punti 14.4 e 14.5 del capitolato d’oneri e punti da 1.1.3 a 1.1.5 del modello di contratto quadro). In tale contesto, occorre inoltre valutare la probabilità che il primo contraente sia in grado di soddisfare i requisiti dei diversi buoni d’ordine emessi dall’amministrazione aggiudicatrice sia durante i primi tre anni di esecuzione del contratto quadro sia durante gli anni successivi, nel caso di un suo rinnovo (v. punti da 1.4.1 a 1.4.4 del modello di contratto quadro). Ne consegue la necessità di correggere il grado di probabilità di successo in funzione dell’incertezza riguardo al rinnovo del contratto quadro e dell’eventuale incapacità del menzionato contraente di eseguire i suddetti buoni d’ordine.

278    In quarto luogo, occorre stabilire il danno risarcibile tenendo conto dell’utile netto che avrebbe potuto essere realizzato dalla prima ricorrente nel corso dell’esecuzione del contratto quadro. A tal proposito, si deve ricordare che secondo le ricorrenti, nel corso dell’esercizio 2006, nell’ambito di progetti commerciali, la prima ricorrente aveva realizzato un utile lordo medio del 10,33%.

279    In quinto luogo, occorre detrarre gli utili altrimenti realizzati dalla prima ricorrente a seguito della mancata attribuzione dell’appalto de quo, al fine di evitare una sovracompensazione.

280    In sesto luogo, per determinare l’ammontare complessivo risarcibile a titolo della perdita di un’opportunità, si dovrà moltiplicare l’utile netto accertato per il grado di probabilità di successo.

281    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre dunque accogliere la domanda di risarcimento danni delle ricorrenti nei limiti in cui riguarda il risarcimento della perdita di un’opportunità.

282    Per quanto concerne l’importo risarcibile a titolo della perdita di un’opportunità, occorre invitare le parti, fatta salva una successiva decisione del Tribunale, a raggiungere un accordo in merito al suddetto importo alla luce delle considerazioni che precedono e a comunicare al Tribunale, entro un termine di tre mesi decorrenti dalla data di pronuncia della presente sentenza, l’importo da pagare, stabilito di comune accordo o, in mancanza, di fargli pervenire, entro lo stesso termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno (v., in tal senso, sentenza ATC e a./Commissione, punto 273 supra, EU:T:2013:451, punto 201).

 Sulle spese

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), comunicata con lettera dell’11 agosto 2011, adottata nell’ambito della gara d’appalto AO/029/10, intitolata «Sviluppo di software e servizi di manutenzione», che respinge l’offerta presentata dalla European Dynamics Luxembourg SA e le altre decisioni connesse dell’EUIPO, adottate nell’ambito della medesima gara, comprese quelle che attribuiscono l’appalto ad altri tre offerenti, in quanto aggiudicatari classificatisi nei posti dal primo al terzo in base alla procedura a cascata, sono annullate.

2)      L’EUIPO è tenuto a risarcire i danni subiti dalla European Dynamics Luxembourg a causa della perdita di un’opportunità di vedersi aggiudicare il contratto quadro in qualità, quanto meno, di terzo contraente in base alla procedura a cascata.

3)      Le parti trasmetteranno al Tribunale, entro un termine di tre mesi dalla data di pronuncia della sentenza, la quantificazione dell’indennizzo stabilita di comune accordo.

4)      In mancanza di accordo, le parti presenteranno al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno.

5)      Le spese sono riservate.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 aprile 2016.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.


1 –      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.