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Sentenza del Tribunale 27 aprile 2016 – European Dynamics Luxembourg e a. / EUIPO

(Causa T-556/11) 1

(«Appalti pubblici di servizi – Gara d'appalto – Sviluppo di software e servizi di manutenzione – Rigetto dell'offerta di un partecipante alla gara – Classificazione di un partecipante nel procedimento a catena – Cause di esclusione – Conflitto di interessi – Parità di trattamento – Obbligo di diligenza – Criteri di aggiudicazione – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale – Perdita di un'opportunità»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente N. Korogiannakis, M. Dermitzakis e N. Theologou, successivamente I. Ampazis e infine M. Sfyri, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: inizialmente N. Bambara e M. Paolacci, successivamente N. Bambara, agenti, assistiti da P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’EUIPO, comunicata con lettera dell'11 agosto 2011 e adottata nell'ambito della gara d'appalto AO/029/10, intitolata “Servizi di manutenzione e sviluppo di software”, che respinge l'offerta presentata dalla European Dynamics Luxembourg, e delle altre decisioni connesse dell’EUIPO, adottate nell'ambito dello stesso procedimento, tra le quali quelle che aggiudicano l'appalto ad altri partecipanti e, d'altra parte, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

La decisione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), comunicata con lettera dell'11 agosto 2011, adottata nell'ambito della gara d'appalto AO/029/10, intitolata “Servizi di manutenzione e sviluppo di software”, che respinge l'offerta presentata dalla European Dynamics Luxembourg SA, e le altre decisioni connesse dell’EUIPO, adottate nell'ambito dello stesso procedimento, tra le quali quelle che aggiudicano appalto ad altri tre partecipanti, in quanto aggiudicatari di primo-terzo grado secondo il procedimento a catena, sono annullate.

L’EUIPO è tenuto a risarcire il danno subito dalla European Dynamics Luxembourg, fondato sulla perdita dell’opportunità di ottenere l'aggiudicazione del contratto-quadro, quantomeno in qualità di terzo contraente secondo il procedimento a catena.

Le parti trasmetteranno al Tribunale, nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, l'importo, corredato di dati numerici, del risarcimento, fissato di comune accordo.

In mancanza di accordo, le parti faranno pervenire al Tribunale, nello stesso termine, le loro conclusioni corredate di dati numerici.

Le spese sono riservate.

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1 GU C 6 del 7.1.2012.