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Ricorso proposto il 15 aprile 2024 – Zalando/Commissione

(Causa T-203/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Zalando SE (Berlino, Germania) (rappresentanti: R. Briske, J. Trouet, K. Ewald e L. Schneider, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (tacita) della Commissione europea recante rigetto della domanda di conferma della ricorrente con il riferimento EASE 2023/6032;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo: violazione del diritto di accesso ai documenti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1049/20011

la convenuta avrebbe erroneamente respinto la domanda inziale e di conferma della ricorrente e avrebbe invocato eccezioni non pertinenti di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Nessun interesse commerciale di una persona fisica o giuridica osterebbe alla pubblicazione poiché l’impresa potenzialmente interessata sarebbe proprio la ricorrente stessa. Inoltre, all’applicazione della disposizione derogatoria osterebbe la circostanza che i documenti non provenivano dalla ricorrente stessa e che quest’ultima non ha mai invocato la riservatezza. Al contrario, quanto ai documenti richiesti, si tratterebbe essenzialmente di informazioni relative al numero medio mensile di destinatari attivi del servizio della ricorrente nell’Unione per la formula di calcolo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/11271 della Commissione per la determinazione del contributo per le attività di vigilanza a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2022/20652 . Tuttavia, poiché tale numero deve essere pubblicato per legge a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2022/2065, le fasi di calcolo alla base del medesimo non possono essere riservate.

Inoltre, per quanto riguarda la determinazione del contributo per le attività di vigilanza, non si tratterebbe di un’«attività di indagine» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001. Infatti, la convenuta, nell’effettuare tale determinazione, non redigerebbe pareri né esaminerebbe una potenziale violazione del regolamento (UE) 2022/2065. Si tratterebbe piuttosto di fasi matematiche di calcolo e di analisi di dati.

Non vi sarebbe neppure una presunzione di non pubblicazione, in quanto i casi contemplati dalla giurisprudenza non sarebbero pertinenti e il caso della determinazione dei contributi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 non sarebbe paragonabile a questi ultimi.

Poiché l’iter dell’avviso di contribuzione si sarebbe concluso al più tardi con il pagamento da parte della ricorrente, non sarebbe pertinente nemmeno l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Da ultimo, la convenuta non avrebbe potuto invocare l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto una pubblicazione non pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale della convenuta: si tratterebbe di informazioni riguardanti il servizio della ricorrente, che per la maggior parte sono state raccolte e trattate da commerciati terzi.

Secondo motivo di ricorso: violazione dell’obbligo di motivazione

Nella sua decisione la convenuta sarebbe venuta meno all’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE, per cui tale decisione non è comprensibile per la ricorrente in qualità di destinataria. Nell’ambito del suo primo rifiuto, la convenuta non avrebbe concretamente esaminato un solo documento, ma avrebbe rifiutato globalmente la pubblicazione mediante un’argomentazione pretestuosa a favore della presunzione di non pubblicazione.

Terzo motivo di ricorso: violazione del diritto fondamentale all’accesso ai documenti

Attraverso il rigetto illegittimo, la convenuta avrebbe altresì violato il diritto fondamentale della ricorrente all’accesso ai documenti di cui all’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea1 .

Quarto motivo di ricorso: violazione del diritto fondamentale ad una buona amministrazione

La convenuta avrebbe al contempo violato il diritto fondamentale della ricorrente ad una buona amministrazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto, nel suo integrale rigetto, essa non avrebbe affatto preso in considerazione il ruolo della ricorrente quale impresa interessata.

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1     Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

1     Regolamento delegato (UE) 2023/1127 della Commissione, del 2 marzo 2023, che integra il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio con le metodologie e le procedure dettagliate relative ai contributi per le attività di vigilanza addebitati dalla Commissione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (GU 2023, L 149, S. 16).

1     Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU 2022, L 277, pag. 1).

1     GU 2012, C 326, pag. 391.