Language of document : ECLI:EU:T:2005:455

Causa T-209/01

Honeywell International, Inc.

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Concorrenza — Decisione della Commissione che dichiara l’incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Inoperatività della contestazione parziale della decisione — Mercati aeronautici — Ricorso che non può dar luogo all’annullamento della decisione»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Oggetto — Decisione in materia di controllo delle concentrazioni — Decisione che si basa su vari punti della motivazione, ciascuno sufficiente a giustificare il suo dispositivo — Ricorrente che solleva soltanto motivi relativi a un errore o un’altra illegittimità che incidono soltanto su uno dei punti della motivazione — Ricorso infondato

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, n. 3)

2.      Procedura — Atto introduttivo — Requisiti formali — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi invocati — Criteri analoghi quanto alle censure invocate a sostegno di un motivo — Censure non esposte nell’atto introduttivo — Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso — Irricevibilità — Ammissibilità di un rinvio ai documenti presentati dinanzi allo stesso organo giurisdizionale in un’altra causa — Valutazione caso per caso — Condizione essenziale — Identità delle parti e in particolare dei ricorrenti in entrambe le cause

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 43, n. 1, e 44, n. 1)

3.      Procedura — Riunione di due cause proposte da ricorrenti diversi — Mancanza di incidenza sulla portata del ricorso depositato separatamente da ciascuno di essi

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 50)

4.      Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità col mercato comune — Mancanza di creazione o di rafforzamento di una posizione dominante che ostacola la concorrenza — Pluralità dei mercati interessati — Condizione non soddisfatta per uno dei mercati — Divieto

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, n. 3)

5.      Concorrenza — Concentrazioni — Procedimento amministrativo — Mancanza di obbligo per la Commissione di indicare lo stato della sua riflessione sull’eventuale soluzione dei problemi precedentemente constatati tra l’invio della comunicazione degli addebiti e l’adozione della decisione finale

6.      Ricorso di annullamento — Motivi — Nozione — Elementi di un ricorso di annullamento figuranti nella parte dedicata alla sintesi della decisione — Inclusione — Condizione — Contestazione chiara e univoca della validità degli accertamenti contenuti nella decisione impugnata

1.      Dato che taluni punti della motivazione della decisione sono, di per sé, idonei a giustificarla adeguatamente, i vizi da cui potrebbero essere inficiati altri punti della motivazione dell’atto sono comunque ininfluenti sul suo dispositivo. Inoltre, dal momento che il dispositivo di una decisione della Commissione si fonda su vari punti della motivazione ognuno dei quali sarebbe sufficiente da solo a fondare tale dispositivo, occorre annullare tale atto, in linea di principio, solo se ciascuno di tali punti è viziato da illegittimità. In tal caso, un vizio o un’altra illegittimità che infici solo uno dei punti della motivazione non può essere sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione controversa perché non avrebbe potuto avere un’influenza determinante sul dispositivo deciso dall’istituzione. A tale proposito, qualora un punto della motivazione sufficiente a fondare il dispositivo di un atto non sia contestato da un ricorrente nel suo ricorso di annullamento, occorre considerare tale punto e, di conseguenza, l’atto che si fonda su di esso valido e definitivo nei suoi confronti.

Ciò si applica in particolare nel contesto delle decisioni in materia di controllo delle concentrazioni. Infatti, non occorre annullare una decisione di divieto adducendo che la ricorrente ha dimostrato l’esistenza di uno o più errori che viziano l’analisi effettuata rispetto a uno o più mercati, dal momento che si evince ugualmente dalla decisione di divieto che la concentrazione notificata integrava i criteri che giustificavano un divieto di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89 rispetto a uno o più altri mercati. In particolare, sebbene le motivazioni che riguardano tali altri mercati non siano contestate nell’atto introduttivo, ai fini del ricorso in questione le stesse vanno considerate fondate, di modo che il ricorso deve essere considerato infondato nel suo insieme.

(v. punti 48-50, 96)

2.      Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, qualsiasi motivo che non sia sufficientemente articolato nell’atto introduttivo deve essere considerato irricevibile. In merito ad un motivo di irricevibilità di ordine pubblico, tale irricevibilità può essere sollevata d’ufficio dal Tribunale, ove sia necessario.

L’esposizione sommaria dei motivi dedotti dal ricorrente dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto.

Peraltro, al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso. A tal proposito, pur se il contenuto del ricorso può essere suffragato e completato, su punti specifici, mediante il rinvio ad estratti della documentazione allegata, un rinvio complessivo ad altri documenti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, ai sensi delle norme sopra ricordate, devono figurare nel ricorso. Non spetta infatti al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere basato, atteso che gli allegati assolvono una funzione meramente probatoria e strumentale.

È vero che, nonostante tale requisiti, il giudice comunitario ha talvolta ammesso la possibilità che taluni motivi siano dedotti mediante un rinvio ad un’altra causa, pur rifiutando tale possibilità in altre cause, senza tuttavia indicare, almeno esplicitamente, un criterio determinante in merito a tale scelta, la quale deve tenere conto al riguardo delle peculiarità di ciascun caso di specie. Tuttavia, si deve considerare in ogni caso che l’identità delle parti, e in particolare della ricorrente, nelle due cause è un presupposto essenziale della ricevibilità dei motivi asseritamente dedotti mediante rinvio agli atti presentati in un’altra causa.

Equivarrebbe a consentire l’elusione dei requisiti imperativi dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale ammettere la ricevibilità di motivi non esposti espressamente nel ricorso per il fatto che sono stati sollevati da un terzo dinanzi allo stesso organo giurisdizionale e in un’altra causa, alla quale si sia fatto riferimento nel ricorso.

(v. punti 54-59, 61, 64, 67)

3.      Dall’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale risulta che un’ordinanza di riunione non incide sull’indipendenza e sulla natura autonoma delle cause oggetto della stessa, potendo sempre il Tribunale decidere di separarle. In tal senso, il fatto di riunire due cause nelle quali le ricorrenti sono diverse non può modificare la portata del ricorso depositato separatamente da ciascuna di esse, a pena di violare l’indipendenza e l’autonomia dei loro distinti ricorsi. Ammette il contrario comporterebbe che una decisione procedurale del presidente rientrante nel suo libero potere discrezionale potrebbe ampliare la portata di un ricorso e, conseguentemente, essere determinante ai fini dell’esito del procedimento giudiziario, il che introdurrebbe un elemento arbitrario in quest’ultimo.

(v. punti 70-72, 75)

4.      Secondo l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89, in materia di concentrazioni, se un’operazione fra imprese operanti su diversi mercati notificata alla Commissione rafforza una posizione dominante su un unico mercato, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune, la Commissione deve, in linea di principio, vietarla, pur se l’operazione in questione non comporta alcun altro ostacolo alla concorrenza. Quando essa esamina vari mercati uno dopo l’altro e conclude che in molti di essi sarà creata o rafforzata una posizione dominante che ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva, occorre constatare che, salvo contraria indicazione espressa nella decisione, la Commissione considera che la posizione detenuta in ciascuno di tali mercati risultante dalla concentrazione avrebbe giustificato, da sola, il divieto dell’operazione notificata.

(v. punto 79)

5.      In materia di controllo delle concentrazioni, la Commissione non può essere tenuta, oltre all’obbligo di esporre gli addebiti contenuti in una comunicazione e di integrarla nel caso in cui essa decidesse successivamente di muovere nuove obiezioni, a indicare lo stato della sua riflessione sull’eventuale soluzione dei problemi precedentemente constatati tra l’invio di tale comunicazione e l’adozione della decisione finale.

(v. punto 99)

6.      Anche se taluni elementi che figurano in un ricorso di annullamento al titolo «Sintesi della decisione» non sono idonei, prima facie, a costituire motivi autonomi in grado di determinare l’annullamento della decisione impugnata, ma piuttosto sono diretti a descrivere l’atto contestato, non è tuttavia possibile escludere a priori la possibilità che tale parte del ricorso possa contenere l’esposizione di uno o più motivi di annullamento. Nondimeno, solo se risulta da un passo contenuto in tale titolo in maniera chiara e univoca che, oltre alla sua funzione descrittiva, tale passo rimette in discussione la validità delle constatazioni effettuate nella decisione impugnata si può ritenere che esso costituisca un motivo di ricorso, nonostante la struttura dell’atto introduttivo e il suo posto occupato nell’economia generale di quest’ultimo.

(v. punto 106)