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Ricorso proposto il 31 gennaio 2024 – Deutsche Umwelthilfe / Commissione

(Causa T-50/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Umwelthilfe eV (Hannover, Germania) (rappresentanti: R. Klinger e C. Douhaire, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione Ares(2023)8214217 della Commissione, del 1° dicembre 2023, con la quale la Commissione ha respinto la richiesta della ricorrente di riesame interno del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/981 1 nella parte in cui esso proroga la scadenza del periodo di approvazione di S-metolachlor;

condannare la convenuta a farsi carico delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo di ricorso: violazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/20091 , dovuta all’erronea affermazione della sussistenza del presupposto secondo cui sembra probabile che l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo

Considerando la fase procedimentale raggiunta nella procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive, la convenuta non avrebbe potuto presumere, in occasione dell’emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/918 e del riesame di tale misura, che prima di quella data non fosse possibile decidere sul rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva S-metolachlor.

Secondo motivo di ricorso: violazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, dovuta all’erronea affermazione della sussistenza del presupposto secondo cui i motivi per cui l’approvazione scade prima del rinnovo sfuggono al controllo del fabbricante richiedente

Il fabbricante richiedente avrebbe contribuito al ritardo della procedura di controllo dell’approvazione della sostanza attiva presentando tardivamente il fascicolo supplementare e presentando informazioni lacunose che non consentivano una valutazione definitiva del rischio.

Terzo motivo di ricorso: violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, letto in combinato disposto con l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione e col principio di precauzione, dovuta all’erronea interpretazione della disposizione nel senso che essa non concede alcun margine di discrezionalità e che pur in presenza di indizi su effetti inaccettabili o nocivi deve essere concesso il rinnovo

Sarebbe inconciliabile con l’obiettivo primario di garantire un livello elevato di protezione, con il principio di precauzione e con la sistematica della normativa del regolamento (CE) n. 1107/2009 anche l’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, secondo cui la disposizione non concede alcun margine di discrezionalità alla Commissione, nell’ambito del quale la Commissione possa e debba dar conto dei rischi per l’ambiente e per la salute negando il rinnovo.

Quarto motivo di ricorso: violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, letto in combinato disposto con l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione e con il principio di precauzione a causa del carattere duraturo del rinnovo complessivo

Sarebbero in ogni caso inconciliabili con l’obiettivo di protezione e con il principio di precauzione i rinnovi sistematici per diversi anni che in fin dei conti risulterebbero in un rinnovo duraturo di un’approvazione scaduta.

Quinto motivo di ricorso: violazione dell’articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché il rinnovo sarebbe stato concesso per un periodo eccessivamente lungo

Il periodo di rinnovo stabilito dal regolamento di proroga (UE) 2023/918 eccederebbe il periodo strettamente necessario per la conclusione della procedura.

Sesto motivo di ricorso: violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

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1 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 della Commissione, del 4 maggio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive aclonifen, ametoctradin, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, captan, cletodim, ciclossidim, cyflumetofen, dazomet, diclofop, dimetomorf, etefon, fenazaquin, fluopicolide, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formentanato, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, imexazol, acido indolilbutirrico, mandipropamide, metalaxil, metaldeide, metam, metazaclor, metribuzin, milbemectin, paclobutrazol, penoxsulam, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, S-metolachlor, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 (GU 2023, L 119, pag. 160).

1 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).