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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 12 luglio 2023 – F e Ordre des avocats du barreau de Luxembourg / Administration des contributions directes

(Causa C-432/23, Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: F, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

Resistente: Administration des contributions directes

Questioni pregiudiziali

Se la consulenza giuridica di un avvocato in materia di diritto societario – nella fattispecie ai fini della costituzione di una struttura societaria di investimento – rientri nell’ambito della tutela rafforzata delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti concessa dall’articolo 7 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea].

In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione: se una decisione dell’autorità competente di uno Stato membro interpellato, emanata per dare seguito ad una domanda di scambio di informazioni su richiesta proveniente da un altro Stato membro sulla base della direttiva 2011/16 1 , che ingiunga ad un avvocato di fornirle sostanzialmente tutta la documentazione disponibile relativa ai suoi rapporti con il suo cliente, una descrizione dettagliata delle operazioni che sono state oggetto della sua consulenza, una spiegazione del suo coinvolgimento in tali procedure e l’identificazione dei suoi interlocutori, costituisca un’ingerenza nel diritto al rispetto delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, garantito dall’articolo 7 della Carta [dei diritti fondamentali].

In caso di risposta in senso affermativo alla seconda questione: se la direttiva 2011/16 sia conforme agli articoli 7 e 52, paragrafo 1, della Carta [dei diritti fondamentali] in quanto, a parte il suo articolo 17, paragrafo 4, non contiene alcuna disposizione che consenta formalmente ingerenze nella riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti nell’ambito del regime di scambio di informazioni su richiesta e che definisca essa stessa la portata della limitazione all’esercizio del diritto in questione.

In caso di risposta in senso affermativo alla terza questione: se il regime dell’obbligo di collaborazione degli avvocati (o di uno studio legale) in qualità di terzi detentori in sede di applicazione del meccanismo di scambio di informazioni su richiesta istituito dalla direttiva 2011/16, in particolare le limitazioni specifiche volte a tenere conto dell’incidenza del loro segreto professionale, possa essere disciplinato dalle disposizioni di diritto interno di ciascuno Stato membro relative all’obbligo di collaborazione degli avvocati, in qualità di terzi, alle indagini fiscali nel quadro dell’applicazione della legge tributaria nazionale, conformemente al rinvio operato dall’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva.

In caso di risposta in senso affermativo alla quarta questione: se, per essere conforme all’articolo 7 della Carta [dei diritti fondamentali], una norma di legge nazionale che istituisce il regime dell’obbligo di collaborazione degli avvocati in qualità di terzi detentori, come quella applicabile nel caso di specie, debba contenere disposizioni specifiche che:

–    assicurino il rispetto del contenuto essenziale della riservatezza delle comunicazioni tra l’avvocato e il suo cliente; e

–    introducano condizioni specifiche per assicurare che l’obbligo di collaborazione degli avvocati sia limitato a ciò che è idoneo e necessario al conseguimento dell’obiettivo della direttiva 2011/16.

In caso di risposta in senso affermativo alla quinta questione: se le condizioni specifiche volte ad assicurare che la collaborazione degli avvocati alle indagini fiscali sia limitata a quanto è idoneo e necessario al conseguimento dell’obiettivo della direttiva 2011/16 debbano includere l’obbligo per l’autorità competente dello Stato membro interpellato:

–    di effettuare un controllo rafforzato per accertare se lo Stato membro richiedente abbia effettivamente esaurito le fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento di tali obiettivi, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2011/16; e/o

–    di essersi precedentemente rivolta, invano, ad altri potenziali detentori di informazioni per potersi rivolgere, in ultima istanza, ad un avvocato nella sua qualità di potenziale detentore di informazioni; e/o

–    di effettuare, in ogni singolo caso, una ponderazione tra, da un lato, l’obiettivo di interesse generale e, dall’altro, i diritti di cui trattasi, cosicché un’ingiunzione possa essere validamente emanata nei confronti di un avvocato solo ove siano soddisfatte ulteriori condizioni, come il requisito secondo cui la rilevanza in termini finanziari del controllo in corso nello Stato richiedente debba o possa essere di una certa entità o possa assumere rilevanza penale.

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1 Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU 2011, L 64, pag. 1).