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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 agosto 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus - Finlandia) – A/B

(Causa C-262/21 PPU) 1

[Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Ambito di applicazione – Articolo 2, punto 11 – Nozione di “trasferimento illecito o mancato ritorno [illecito] del minore” – Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 – Domanda di ritorno di un minore in tenera età di cui i genitori hanno l’affidamento condiviso – Cittadini di paesi terzi – Trasferimento del minore e della madre verso lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III)]

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A

Convenuto: B

Dispositivo

L’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che non può costituire un trasferimento illecito o un mancato ritorno illecito, ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui uno dei genitori, senza il consenso dell’altro genitore, si trova a dover portare il figlio dal suo Stato di residenza abituale in un altro Stato membro in esecuzione di una decisione di trasferimento adottata dal primo Stato membro sulla base del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e successivamente a restare nel secondo Stato membro dopo che tale decisione di trasferimento è stata annullata senza, peraltro, che le autorità del primo Stato membro abbiano deciso di riprendere in carico le persone trasferite o di autorizzarne il soggiorno.

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1 GU C 252 del 28.6.2021.