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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 24 dicembre 2020 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y / X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Causa C-713/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrenti: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y

Resistenti: X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del [regolamento (CE) 883/2004] 1 debba essere interpretato nel senso che un lavoratore che vive in uno Stato membro e lavora nel territorio di un altro Stato membro in forza di un contratto di lavoro interinale, ai sensi del quale il contratto di lavoro cessa appena ha fine il lavoro interinale e successivamente torna in essere, nei periodi intermedi resti assoggettato alla legislazione di quest’ultimo Stato membro fintantoché non abbia temporaneamente posto fine a detto lavoro.

Quali fattori siano rilevanti per valutare in siffatti casi se si configura o meno una cessazione temporanea delle attività lavorative.

Dopo quale periodo di tempo si debba presumere che un lavoratore, che non ha più un rapporto di lavoro contrattuale, abbia temporaneamente posto fine alle sue attività lavorative nel paese di occupazione, tranne nel caso di indicazioni concrete in senso diverso.

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1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).