Language of document : ECLI:EU:T:2017:282

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

24 aprile 2017 (*)

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali ausiliari – Articolo 3 ter del RAA – Successione di assunzioni in qualità di agente – Contratti a tempo determinato – Decisione di non rinnovo – Sviamento di potere – Domanda di assistenza – Diritto di essere ascoltato – Responsabilità extracontrattuale»

Nella causa T‑584/16,

HF, residente in Bousval (Belgio), rappresentata da A. Tymen, avvocato,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da L. Deneys e S. Alves, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento di non rinnovare il contratto di agente contrattuale ausiliario della ricorrente e, dall’altro, a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa, essenzialmente, di tale decisione,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, sig.ra HF, è stata assunta dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento europeo (in prosieguo: l’«AACC») con contratti successivi, dal 6 gennaio al 14 febbraio 2003, dal 15 febbraio al 31 marzo 2003, dal 1o aprile al 30 giugno 2003 e dal 1o al 31 luglio 2003, in qualità di agente ausiliario, categoria di impiego prevista nel regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), nella sua versione precedente al 1o maggio 2004. La ricorrente era assegnata alla divisione «Audiovisivi» – ora divenuta un’unità (in prosieguo: l’«unità Audiovisivi») della direzione dei Media (in prosieguo: la «direzione dei Media») della direzione generale (DG) «Informazioni e pubbliche relazioni», divenuta DG «Comunicazione» –, ove esercitava funzioni di assistente di categoria B, gruppo V, classe 3.

2        Dal 1o agosto 2003 al 31 luglio 2004 la ricorrente è stata assunta, in qualità di amministratrice di produzione, da una società con sede in Francia che erogava servizi al Parlamento, per far fronte a un surplus di attività legato all’amministrazione di produzione dell’unità Audiovisivi. Di comune accordo, la ricorrente e la società fornitrice rinnovavano il suddetto contratto per il periodo compreso tra il 1o agosto 2004 e il 31 gennaio 2005; successivamente, in forza di un contratto del 31 gennaio 2005, la ricorrente veniva assunta presso detta società a tempo indeterminato.

3        Tuttavia, il 1o aprile 2005, la ricorrente cessava di prestare i propri servizi al Parlamento per conto della società succitata, poiché è stata nuovamente assunta direttamente dall’AACC in qualità di agente contrattuale, categoria di impiego creata dal RAA nella sua versione in vigore dal 1o maggio 2004. La ricorrente veniva così inquadrata nel grado 9 del gruppo di funzioni III per svolgere «mansioni esecutive, redazionali, contabili ed altre mansioni tecniche equivalenti, svolte sotto la supervisione di funzionari o di agenti temporanei» in seno alla parte dell’unità Audiovisivi denominata «Newsdesk Hotline» (in prosieguo: la «Newsdesk Hotline»), per un periodo iniziale di nove mesi, vale a dire sino al 31 dicembre 2005. Tale assunzione, nello stesso grado e con le medesime funzioni, veniva prorogata mediante contratto dal 1o gennaio al 31 marzo 2006.

4        In base a un contratto di assunzione firmato dall’AACC e dalla ricorrente, rispettivamente il 24 e il 25 gennaio 2006, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del RAA, le parti pattuivano l’assunzione della ricorrente dal 1o febbraio 2006 al 31 dicembre 2007 in qualità di agente temporaneo e con un periodo di prova di sei mesi. Con due atti successivi, tale assunzione veniva prorogata, rispettivamente, dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008 e dal 1o gennaio 2009 al 31 gennaio 2010, per una durata complessiva di tre anni. In base a un contratto sottoscritto dall’AACC e dalla ricorrente, rispettivamente il 26 e il 27 gennaio 2010, le parti concordavano che il contratto della ricorrente sarebbe stato rinnovato per un periodo di due anni sino al 31 gennaio 2012. A norma del contratto di cui trattasi, «[i]n conformità dell’articolo 8, [secondo comma], del RAA, non (…) [era] ammesso alcun rinnovo successivo».

5        Con nota del 26 settembre 2011 dell’unità «Concorsi e procedure di selezione» (in prosieguo: l’«unità Concorsi») della DG «Personale», la ricorrente veniva informata di non aver raggiunto il punteggio necessario per essere ammessa alla fase successiva di una procedura di concorso interna al Parlamento per coprire i posti di assistente di grado AST 5.

6        Con contratto del 31 gennaio 2012, l’AACC e la ricorrente concordavano che quest’ultima sarebbe stata assunta, dal 1o febbraio al 31 luglio 2012, in qualità di agente contrattuale ausiliario ai sensi dell’articolo 3 ter del RAA, con inquadramento nel primo scatto del grado 11 del gruppo di funzioni III, per svolgere «mansioni esecutive, redazionali, contabili ed altre mansioni tecniche equivalenti, svolte sotto la supervisione di [funzionari] o di agenti [temporanei]». Tale assunzione sarebbe stata offerta alla ricorrente a seguito della pubblicazione infruttuosa dell’avviso di posto vacante n. 136691, relativo a un impiego nel gruppo di funzioni degli assistenti (AST) dal titolo «produttore audiovisivo» che doveva essere coperto prioritariamente mediante trasferimento di un funzionario.

7        Con atti successivi, tale assunzione come agente contrattuale ausiliario veniva prorogata dal 1o agosto al 31 dicembre 2012, dal 1o gennaio al 31 marzo 2013, dal 1o aprile al 31 dicembre 2013, dal 1o gennaio 2014 al 31 marzo 2014, dal 1o aprile al 30 giugno 2014 e dal 1o luglio al 31 dicembre 2014. Le suddette proroghe del contratto venivano giustificate, in termini identici, in ragione della necessità di garantire il «[s]upporto necessario all’efficace funzionamento [della] Newsdesk Hotline dell’unità [A]udiovisivi».

8        A decorrere dal 26 settembre 2014 la ricorrente veniva collocata in congedo di malattia e, in seguito, non riprendeva più servizio in seno al Parlamento.

9        Con messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2014, la ricorrente chiedeva a uno dei suoi colleghi dell’unità Audiovisivi se vi fossero novità in merito alla proroga del suo contratto. Il 27 novembre 2014 questi le rispondeva di essere appena stato informato della proroga del suo contratto sino al 31 dicembre 2015.

10      Nel frattempo, con messaggio di posta elettronica del 26 novembre 2014, il capo dell’unità Audiovisivi (in prosieguo: il «capo unità») era stato informato da un agente della DG «Personale» che detta direzione generale aveva confermato la proroga sino al 31 dicembre 2015 dei contratti di tre agenti della sua unità, tra cui quello della ricorrente, informazione questa che egli inoltrava ai tre agenti interessati con messaggio di posta elettronica recante la data del giorno successivo. In tale messaggio egli spiegava che «le tre domande di proroga degli agenti contrattuali per il 2015 [erano] state finalmente accolte», ma che «[il direttore generale della DG “Personale”] [aveva], per contro, avvertito che per il 2016 le cose [sarebbero state] ben più complicate e che [era] necessario attendersi una drastica riduzione del numero di agenti contrattuali».

11      Nel suddetto messaggio di posta elettronica del 27 novembre 2014, il capo unità comunicava che riteneva «assai ragionevole rinnovare [i] contratti [degli agenti contrattuali] per tutto l’anno [2015] senza procedere per periodi di [tre] o [sei] mesi, prassi questa che rendeva tutto molto più difficile dal punto di vista professionale ma soprattutto umano». Nel medesimo messaggio di posta elettronica, egli annunciava l’imminente arrivo, a seguito di un concorso nel settore audiovisivi, di un funzionario del gruppo di funzioni degli amministratori (AD) con il compito principale di coordinare parte della produzione e la responsabilità di gestire la strategia di «promozione», compreso il coordinamento della Newsdesk Hotline e l’«accreditamento». I tre agenti interessati, tra cui la ricorrente, venivano inoltre informati del fatto che le loro mansioni sarebbero state adattate in considerazione di tale nuova organizzazione dell’unità, nell’ottica di meglio rispondere alle priorità della direzione dei media e della DG «Comunicazione» e ai cambiamenti nei metodi di lavoro richiesti dal segretario generale del Parlamento (in prosieguo: il «segretario generale»).

12      Con atto sottoscritto dall’AACC in data 9 dicembre 2014, il contratto d’assunzione della ricorrente, in qualità di agente contrattuale ausiliario, doveva essere prorogato sino al 31 marzo 2015, con effetto dal 1o gennaio 2015. A questo proposito, con messaggio di posta elettronica del 10 dicembre 2014, la ricorrente veniva informata del fatto che, «[f]acendo seguito alla proroga del [suo] contratto sino al 31 [marzo] 2015 che le [era] stata appena notificata, (…) la richiesta che [era stata] indirizzata alla DG [“Personale”] si riferi[va] di fatto a una proroga di un anno [del suo contratto] sino al 31[dicembre]2015», che, «[t]uttavia, la DG [“Personale”] [aveva] esaminato il fascicolo [della ricorrente] prima di accogliere la richiesta di rinnovo» e che «[era] così emerso che [ella non aveva] superato una [procedura di selezione] CAST [e che, v]isto il mancato soddisfacimento di detta condizione, un contratto [poteva] essere concesso solo in presenza del parere favorevole del comitato di selezione degli agenti contrattuali». Nel messaggio di posta elettronica si spiegava che la DG «Personale» aveva concesso una proroga di tre mesi del contratto della ricorrente per permettere di regolarizzare la posizione rispetto alla suddetta condizione; si invitava inoltre l’interessata a compilare un modulo di candidatura e a fornire una serie di documenti in tempo utile affinché il fascicolo potesse essere nuovamente esaminato dal comitato di selezione degli agenti contrattuali (in prosieguo: il «CoSCon») in occasione della riunione del gennaio 2015 e, in caso di parere favorevole, il suo contratto potesse essere prorogato sino al 31 dicembre 2015.

13      L’11 dicembre 2014 la ricorrente controfirmava l’atto del 9 dicembre precedente che prevedeva la proroga della sua assunzione sino al 31 marzo 2015. Inoltre, con lettera di pari data, indirizzata al segretario generale e, in copia, al presidente del comitato consultivo sulle molestie psicologiche e relativa prevenzione sul luogo di lavoro (in prosieguo: il «comitato consultivo»), al presidente del Parlamento e al direttore generale della DG «Personale», la ricorrente, sulla base dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), presentava una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto (in prosieguo: la «domanda di assistenza»), articoli, questi, applicabili per analogia agli agenti contrattuali in base, rispettivamente, agli articoli 92 e 117 del RAA. A sostegno di tale domanda, la ricorrente lamentava di essere vittima di molestie psicologiche da parte del capo dell’unità Audiovisivi, molestie che si sarebbero concretizzate in condotte, parole e scritti di quest’ultimo, in particolare in occasione di riunioni di servizio. Ella chiedeva l’adozione di provvedimenti urgenti per essere immediatamente protetta dal suo presunto molestatore e l’avvio di un’indagine da parte dell’AACC per accertare la sussistenza dei fatti.

14      Con lettera del 13 gennaio 2015, il capo dell’unità «Risorse umane» (in prosieguo: l’«unità “Risorse umane”») della direzione delle Risorse della DG «Personale», peraltro presidente del comitato consultivo, ha accusato ricezione della domanda di assistenza della ricorrente, informando quest’ultima che tale domanda era stata trasmessa al direttore generale della DG «Personale», il quale si sarebbe pronunciato su detta domanda, nella sua qualità di AACC, entro un termine di quattro mesi, scaduto il quale, eventualmente, si sarebbe potuta considerare intervenuta una decisione implicita di rigetto della domanda, che avrebbe potuto essere successivamente oggetto di reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

15      Con lettera del 23 gennaio 2015, il difensore della ricorrente ha portato a conoscenza del direttore generale della DG «Personale» il fatto, in particolare, che il capo unità era stato informato della presentazione della domanda di assistenza e dell’avvio di un’indagine amministrativa da parte dell’AACC. Tale informazione, infatti, sarebbe stata riportata nel verbale di una riunione dell’unità Audiovisivi, contribuendo alla diffusione di determinate informazioni non solo ai colleghi della ricorrente, ma anche a talune persone esterne all’istituzione. Nel corso di tale riunione, il capo unità avrebbe inoltre annunciato che la ricorrente non avrebbe fatto ritorno all’unità Audiovisivi e che, di conseguenza, occorreva prendere in considerazione una ristrutturazione della Newsdesk Hotline.

16      Con messaggio di posta elettronica del 26 gennaio 2015, un agente dell’unità «Assunzioni agenti contrattuali e assistenti parlamentari accreditati» (in prosieguo: l’«unità Assunzioni agenti contrattuali») della direzione «Sviluppo delle risorse umane» (in prosieguo: la «direzione delle RU») della DG «Personale» del segretariato generale del Parlamento ha trasmesso alla ricorrente una «nota che confermava il [suo] cambiamento di servizio a partire dal 21 [gennaio] 2015». Tale nota, anch’essa datata 26 gennaio 2015, indicava che la ricorrente sarebbe stata assegnata, con effetto retroattivo al 21 gennaio 2015, all’unità Programma di visite dell’Unione europea (EUVP) (in prosieguo: l’«unità Programma di visite») della direzione delle Relazioni con i cittadini della DG «Comunicazione» e che, ad eccezione di questo cambiamento di assegnazione, non sarebbero state apportate altre modifiche al suo contratto di assunzione (in prosieguo: la «decisione di riassegnazione»).

17      Con lettera del 4 febbraio 2015, il direttore generale della DG «Personale» rispondeva alla lettera del difensore della ricorrente del 23 gennaio 2015 comunicando che era stato adottato un provvedimento di allontanamento rispetto al capo unità in favore della ricorrente, consistente nella riassegnazione di quest’ultima all’unità Programma di visite. Peraltro, il direttore generale della DG «Personale» informava la ricorrente del fatto che, dopo un esame approfondito del suo fascicolo e in risposta alla sua domanda di avvio di un’indagine amministrativa, aveva deciso di trasmettere tale fascicolo al comitato consultivo, il cui presidente l’avrebbe tenuta al corrente di ogni ulteriore sviluppo. Il direttore generale della DG «Personale» riteneva di avere risposto, in tal modo, alla domanda di assistenza, e che ciò comportasse, per quanto di sua competenza, la «chiusura [del] fascicolo» della ricorrente (in prosieguo: la «decisione del 4 febbraio 2015»).

18      Con lettera del 12 febbraio 2015, il difensore della ricorrente chiedeva al direttore generale della DG «Personale» di chiarire la portata del provvedimento che aveva annunciato nella sua decisione del 4 febbraio 2015 e, in particolare, di indicare se il provvedimento di allontanamento della ricorrente fosse stato adottato in via temporanea.

19      In base a quanto indicato in un formulario dal titolo «Richiesta dell’agente contrattuale – Rinnovo», compilato e sottoscritto dal direttore generale della DG «Comunicazione» in data 2 marzo 2015 ai fini del suo inoltro alla DG «Personale» almeno tre settimane prima della scadenza del contratto della ricorrente, il suddetto direttore generale chiedeva una proroga del contratto della ricorrente per un periodo di due mesi, vale a dire dal 1o aprile al 31 maggio 2015 in ragione della necessità di rinforzare l’unità Programma di visite «per far fronte all’accresciuto carico di lavoro in vista delle celebrazioni per i 40 anni di esistenza del programma [di visite,] in occasione delle quali [sarebbe] stata organizzata una serie di eventi entro la fine di maggio [2015]». Inoltre, a tal proposito, veniva ivi precisato che la suddetta proposta faceva «seguito all’approvazione da parte del CoSCon [in occasione della sua riunione] del 25 [febbraio] 2015 [intervenuta dopo] la richiesta dell’unità “Assunzioni [agenti contrattuali e assistenti parlamentari accreditati” della direzione “Sviluppo delle risorse umane”] della DG “Personale”, [previa] verifica del fascicolo [di agente contrattuale ausiliario] del[la ricorrente,] il cui contratto [di agente contrattuale] [era succeduto] a un contratto [di agente temporaneo]» senza tuttavia che «[la ricorrente] fosse stata inserita nell’elenco CAST o avesse superato [la] procedura CoSCon alla sua base».

20      Con comunicazione, anch’essa datata 2 marzo 2015, del capo dell’unità «Concorsi e procedure di selezione» della direzione delle RU, la ricorrente veniva informata di essere stata inserita nell’elenco di riserva dei candidati a una posizione di agente contrattuale del gruppo di funzioni III, valido sino al 29 febbraio 2016.

21      Con lettera del 4 marzo 2015, il direttore generale della DG «Personale» ribadiva la sua opinione secondo cui, con la decisione di inoltrare la domanda di assistenza al comitato consultivo, egli aveva «chiuso tale fascicolo per quanto di sua competenza». Egli indicava inoltre che il provvedimento di allontanamento della ricorrente dall’unità Audiovisivi verso l’unità Programma di visite era stato adottato a fronte della domanda in tal senso dell’interessata, formulata nella domanda di assistenza, nonché «nell’interesse del servizio, al fine di rispondere alle crescenti esigenze in seno all’[unità Programma di visite]», e che tale riassegnazione doveva restare valida sino alla scadenza del suo contratto.

22      Con messaggio di posta elettronica del 9 marzo 2015, la ricorrente veniva convocata dal comitato consultivo per essere ascoltata da quest’ultimo il successivo 25 marzo.

23      Con atto sottoscritto dall’AACC e dalla ricorrente in data 27 marzo 2015, le parti concordavano che, con effetto dal 1o aprile 2015, il «contratto di agente contrattuale ausiliario con decorrenza dal 1[° febbraio] 2012» sarebbe stato prorogato sino al 31 maggio 2015.

24      Con lettera del 24 aprile 2015, la ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha presentato reclamo contro, in primo luogo, la decisione di riassegnazione, nella parte in cui, con quest’ultima, l’AACC l’avrebbe riassegnata in modo permanente, e non a titolo temporaneo, all’unità Programma di visite; in secondo luogo, contro la decisione del 4 febbraio 2015, con cui il direttore generale della DG «Personale» si sarebbe pronunciato sulla domanda di assistenza considerando chiuso il caso «per quanto di sua competenza» e, in terzo luogo, contro una decisione, che sarebbe intervenuta l’11 aprile 2015, con cui l’AACC avrebbe implicitamente respinto la domanda di assistenza.

25      Il 29 aprile 2015 veniva pubblicato l’avviso di posto vacante recante il numero di riferimento AST/157554 per una posizione di assistente «Relazione pubbliche – Audiovisivi» presso l’unità Audiovisivi, la cui descrizione corrispondeva essenzialmente alle funzioni ricoperte dalla ricorrente in seno a tale unità in qualità di agente contrattuale ausiliario. Il suddetto posto doveva essere coperto in conformità dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto, vale a dire mediante trasferimento o promozione di un funzionario in servizio. Il 12 maggio 2015 veniva pubblicato l’avviso di posto vacante n. 11051 riguardante un altro posto di assistente vacante all’interno dell’unità Audiovisivi con la qualifica di addetto stampa.

26      Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 17 novembre 2015 e iscritto a ruolo con il numero F‑142/15, la ricorrente chiedeva, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, l’annullamento di una decisione implicita dell’AACC, intervenuta, secondo lei, l’11 aprile 2015 e con cui l’AACC avrebbe respinto la sua domanda di assistenza dell’11 dicembre 2014, oltre alla condanna del Parlamento al pagamento di un importo di EUR 50 000 in risarcimento del danno che essa asserisce di aver subito. Tale causa ha dato luogo alla sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento (T‑570/16).

27      Con messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2015, inviato in copia al segretario generale, la ricorrente chiedeva, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, il rinnovo del suo contratto d’assunzione (in prosieguo: la «richiesta di rinnovo del contratto»).

28      A tal riguardo, nella richiesta di rinnovo del contratto, la ricorrente ricordava che, benché con messaggio di posta elettronica del 26 novembre 2014 il capo unità l’avesse informata del rinnovo del suo contratto di assunzione fino al 31 dicembre 2015, l’AACC aveva deciso di procedere alla relativa proroga solo per un periodo di tre mesi e poi di ulteriori due mesi, vale a dire dal 1o gennaio al 31 maggio 2015. La ricorrente spiegava poi che, in applicazione dell’articolo 88, lettera b), del RAA, l’AACC poteva ancora rinnovare il suo contratto di assunzione sino al 31 gennaio 2018, vale a dire per una durata totale di due anni e otto mesi. Infine, pur indicando di essere in congedo per malattia, la ricorrente sottolineava, da una parte, le crescenti necessità dell’unità Programma di visite che avrebbero giustificato «perfettamente il rinnovo del suo contratto», e, dall’altra, che anche l’unità Audiovisivi aveva parimenti bisogno di rinforzi dal momento che la Newsdesk Hotline poteva contare soltanto su due persone in servizio. Più in generale, la ricorrente riteneva che la direzione dei Media della DG «Comunicazione» necessitasse, in pari misura, di nuove risorse umane.

29      Con messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2015 inviato da un agente dell’unità «Personale» della direzione delle risorse della DG «Comunicazione» a nome del capo di detta unità, veniva comunicato alla ricorrente che la DG «Comunicazione» non intendeva prorogare la sua assunzione come agente contrattuale ausiliario (in prosieguo: la «decisione del 28 maggio 2015»). Detto messaggio di posta elettronica proseguiva nei seguenti termini:

«Come le ho spiegato in occasione del nostro incontro del 4 febbraio 2015, tale unità necessitava di sostegno per preparare un evento di grande importanza, il 40° anniversario dell’EUVP, in programma per il 26 maggio 2015. Dal momento che, successivamente all’evento di cui trattasi, la necessità di un rinforzo in seno all’unità [di Programma di visite] non [era] più giustificata[,] non [era] stata chiesta la proroga del Suo contratto all’autorità competente (AACC)».

30      Il 31 maggio 2015, alle ore 18 e 44, la ricorrente inviava un messaggio di posta elettronica al servizio del Parlamento competente per gli affari amministrativi, in cui, dopo aver indicato di essere stata informata del mancato rinnovo del suo contratto di agente contrattuale e della sua scadenza lo stesso 31 maggio 2015, chiedeva informazioni circa le azioni da intraprendere al fine di percepire l’indennità di disoccupazione prevista dal RAA. Lo stesso giorno, in base a quanto riferito dalla ricorrente, la sua casella di posta elettronica professionale sarebbe stata disattivata. Tuttavia, la ricorrente ha prodotto un messaggio di posta elettronica recante la data del 1o giugno 2015 inviato alle ore 10 e 26 dall’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) al suo indirizzo di posta professionale presso il Parlamento.

31      Con lettera inviata alla ricorrente, a mezzo raccomandata, il 14 luglio 2015, dal capo dell’unità Assunzioni agenti contrattuali della direzione delle RU della DG «Personale», veniva ricordato alla ricorrente che, a seguito del suo messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2015, con cui sollecitava il rinnovo del suo contratto di agente contrattuale ausiliario, il capo dell’unità «Personale» della direzione delle Risorse della DG «Comunicazione» le aveva trasmesso una «risposta chiara e motivata», precisamente con il messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2015. Nella suddetta lettera del 14 luglio 2015 si spiegava che l’unità Programma di visite, cui la ricorrente era stata assegnata a partire dal 21 gennaio 2015, «necessitava di un rinforzo per preparare un evento di grandi dimensioni, vale a dire il 40° anniversario di detta unità, previsto per il 26 maggio 2015[, e che per] tale ragione [il suo] contratto [era] stato rinnovato, in seno a detta unità, solo per altri due mesi, dal 1o aprile al 31 maggio 2015».

32      Nella lettera del 14 luglio 2015 si indicava inoltre che, concluso tale periodo, la DG «Comunicazione» non necessitava più di alcun rinforzo per l’unità Programma di visite, cosicché tale direzione generale, non potendo più giustificare una nuova proroga del contratto della ricorrente, non aveva presentato alcuna domanda in tal senso alla DG «Personale». A questo proposito, pronunciandosi per delega a nome dell’AACC, il capo dell’unità Assunzioni agenti contrattuali comunicava alla ricorrente che poteva solo confermare le ragioni che le erano state illustrate dal capo dell’unità «Personale» della direzione delle Risorse della DG «Comunicazione», non essendoci «alcuna ragione oggettiva di rimettere in discussione i bisogni individuati o meno dai servizi operativi», e che «il mancato invio al [s]uo servizio di una domanda di rinnovo d[el] contratto [era] il modo abituale con cui le [d]irezioni [g]enerali [gli] comunicavano la propria intenzione di porre fine al loro rapporto contrattuale con l’agente al termine del suo contratto». Egli evidenziava infine alla ricorrente la possibilità riconosciutale, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, di presentare un reclamo «avverso il mancato rinnovo del suo contratto intervenuto il 31[maggio] 2015 entro un termine di tre mesi dalla data della scadenza del contratto».

33      Con lettera del 22 luglio 2015, la ricorrente presentava, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, un reclamo contro la decisione del 28 maggio 2015, come confermata con lettera del 14 luglio 2015. A sostegno del suo reclamo, la ricorrente deduceva uno sviamento di potere, nonché la violazione dell’articolo 88, lettera b), del RAA, dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto, del diritto di essere ascoltata, come sancito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del dovere di sollecitudine e dell’articolo 30 della Carta succitata, oltre a un errore di motivazione e a un errore manifesto di valutazione.

34      A questo proposito, la ricorrente sottolineava in particolare che le esigenze dell’unità Audiovisivi, cui era stata assegnata prima del provvedimento di allontanamento, erano reali e giustificavano il rinnovo del suo contratto di assunzione. A comprova, citava la pubblicazione, il 29 aprile 2015, di un avviso di posto vacante per un posto del gruppo di funzioni AST. Orbene, la descrizione delle funzioni afferenti a tale posizione corrispondevano, a suo avviso, alle mansioni da lei svolte da 12 anni all’interno di detta unità, il che confermava la necessità per l’unità di continuare ad avvalersi dei suoi servizi.

35      La ricorrente contestava inoltre il motivo invocato dall’agente della direzione delle Risorse della DG «Comunicazione» a fondamento della decisione del 28 maggio 2015, vale a dire il fatto che le esigenze dell’unità Programma di visite, cui era stata provvisoriamente assegnata quale misura di allontanamento dal suo asserito persecutore, sarebbero state solo contingenti e che, dopo l’evento del 40° anniversario, detta unità non avrebbe avuto più bisogno dei suoi servizi. A tal proposito, la ricorrente riteneva che l’AACC non avesse in alcun momento inteso giustificare la sua riassegnazione in capo all’unità Programma di visite in ragione di un’esigenza di rinforzo di tale servizio in vista (esclusivamente) di detto evento. Al contrario, nella decisione del 4 febbraio 2015, l’AACC avrebbe qualificato le esigenze dell’unità di cui trattasi come crescenti. In maniera del tutto improvvisa, quindi, nella lettera del 14 luglio 2015, l’AACC avrebbe modificato le ragioni alla base della riassegnazione della ricorrente alla suddetta unità e, quindi, della sua decisione di non rinnovare il contratto. In ogni caso, a detta della ricorrente, in violazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto, essa sarebbe stata penalizzata dalla presentazione della sua domanda di assistenza, poiché, se non fosse stata riassegnata a un’unità con esigenze meramente contingenti ma fosse rimasta in seno all’unità Audiovisivi, l’AACC avrebbe deciso di rinnovare il suo contratto nei limiti previsti dall’articolo 88, lettera b), del RAA, vale a dire, nella specie, sino al 31 gennaio 2018.

36      Con lettera del 20 agosto 2015, il segretario generale, in qualità di AACC, decideva di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla ricorrente il precedente 24 aprile. Quanto alla riassegnazione della ricorrente all’unità Programma di visite, il segretario generale ricordava che tale riassegnazione aveva necessariamente natura provvisoria e doveva essere mantenuta per tutta la durata dell’indagine amministrativa, che era ancora in corso, e, in buona sostanza, respingeva gli argomenti presentati dalla ricorrente contro la fondatezza o le modalità del provvedimento di allontanamento (in prosieguo: la «decisione del 20 agosto 2015»).

37      Per contro, nella decisione del 20 agosto 2015, il segretario generale decideva di riformare la decisione del 4 febbraio 2015 nella parte in cui, nella stessa, il direttore generale della DG «Personale» aveva erroneamente dichiarato che l’AACC aveva chiuso il procedimento relativo alla domanda di assistenza. A tale riguardo, egli precisava che la suddetta domanda di assistenza avrebbe successivamente dato luogo a una decisione definitiva del direttore generale della DG «Personale» e che, di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l’11 aprile 2015 non era intervenuta alcuna decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza, ragion per cui il suo reclamo risultava, sotto tale profilo, irricevibile.

38      Con lettera del 10 settembre 2015, la ricorrente integrava il suo reclamo alla luce del contenuto della lettera del 20 agosto 2015, da lei considerata come un fatto nuovo. La ricorrente eccepiva così, con riferimento alla decisione di non rinnovare il suo contratto di assunzione, un errore manifesto di valutazione dell’AACC relativo all’identificazione del servizio al quale ella doveva essere considerata assegnata e, quindi, un errore manifesto di valutazione da parte della suddetta autorità dei bisogni che dovevano essere analizzati per stabilire, alla luce dell’interesse del servizio, l’opportunità o meno di rinnovare il suo contratto di assunzione. Infatti, a detta della ricorrente, tenuto conto del carattere temporaneo della sua riassegnazione all’unità Programma di visite, quale misura di allontanamento, l’AACC non poteva tener conto delle necessità di tale unità ai fini dell’adozione della decisione di non rinnovare il suo contratto di assunzione. L’AACC avrebbe dovuto prendere in considerazione soltanto i bisogni della sua unità d’assegnazione originaria, vale a dire dell’unità Audiovisivi o, più in generale, quelli della direzione dei Media.

39      Con decisione del 7 dicembre 2015 (in prosieguo: la «decisione sul reclamo»), il segretario generale, in veste di AACC, si pronunciava sul reclamo proposto dalla ricorrente il 22 luglio 2015, come integrato il 10 settembre 2015, stabilendo, in particolare, che l’atto lesivo era, nella specie, una decisione implicita dell’AACC di non rinnovare il contrato della ricorrente.

40      Nella sua decisione sul reclamo, pur confermando la fondatezza della decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente, il segretario generale riconosceva che la ricorrente era stata informata dai suoi superiori del rinnovo del suo contratto di assunzione sino al 31 dicembre 2015. Date le circostanze, alla luce anche della carriera dell’interessata all’interno dell’istituzione, egli decideva di riconoscerle un importo pari a EUR 22 000, corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito ove fosse rimasta in servizio sino a tale data.

41      Ciò premesso, il segretario generale comunicava alla ricorrente che l’AACC non era in grado di proporle un’altra occupazione dopo il 31 dicembre 2015. A questo proposito, osservava che l’assunzione della ricorrente in seno all’unità Audiovisivi non era più un’ipotesi praticabile poiché, nel frattempo, si era deciso di affidare a un funzionario le mansioni per le quali lei era stata inizialmente assunta e, tenuto conto del suo profilo specifico e delle posizioni che aveva rivestito, la DG «Comunicazione» non era in grado di proporle, per il periodo successivo al 31 dicembre 2015, un’occupazione in linea con le sue qualifiche.

42      Con lettera dell’8 dicembre 2015, il direttore generale della DG «Personale» informava la ricorrente della sua intenzione di considerare infondata la sua domanda di assistenza, in esito, segnatamente, all’audizione, da parte del comitato consultivo, del capo dell’unità Audiovisivi e di altri 14 funzionari e agenti di tale unità.

43      Con lettera del 18 febbraio 2016, il difensore della ricorrente chiedeva al segretario generale talune precisazioni sull’offerta di un «indennizzo pari a EUR 22 000 corrispondente alle retribuzioni che [la ricorrente] avrebbe percepito tra il 1o giugno 2015 e il 31 dicembre 2015», in particolare se detto importo avrebbe pregiudicato il diritto dell’interessata a percepire per intero l’indennità di disoccupazione riconosciutale dal RAA.

44      Il 16 aprile 2016 l’importo di EUR 22 000 veniva versato dall’AACC sul conto bancario della ricorrente.

45      Con decisione del 3 giugno 2016, l’AACC respingeva la domanda di assistenza, decisione contro la quale la ricorrente indicava, nella replica, di voler proporre reclamo.

 Procedimento e conclusioni delle parti

46      Con atto introduttivo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 14 marzo 2016, la ricorrente presentava il presente ricorso, inizialmente iscritto al ruolo con il numero F‑14/16.

47      In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la presente controversia è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui si trovava alla data del 31 agosto 2016, e deve ora essere trattata conformemente al regolamento di procedura del Tribunale. Tale causa è stata iscritta a ruolo con il numero T‑584/16 e assegnata alla Prima Sezione.

48      A seguito del secondo scambio di memorie che era stato autorizzato dal Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 55 del suo regolamento di procedura, la fase scritta del procedimento è stata chiusa a norma del regolamento di procedura del Tribunale.

49      Dal momento che le parti non avevano chiesto lo svolgimento di un’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale, reputando la causa sufficientemente istruita sulla base degli atti, ha deciso di statuire sul ricorso senza trattazione orale.

50      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione del 28 maggio 2015;

–        se del caso, annullare la decisione implicita del 31 maggio 2015 con cui l’AACC si è rifiutata di rinnovare il suo contratto e, se del caso, annullare la decisione sul reclamo;

–        condannare il Parlamento al risarcimento del danno morale asseritamente subito, che deve essere quantificato ex aequo et bono in EUR 115 000;

–        condannare il Parlamento alle spese.

51      Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sull’oggetto del ricorso e sul regolare svolgimento del procedimento precontenzioso

52      Nei primi tre capi della sua domanda, la ricorrente si riferisce, nell’ordine, alla decisione del 28 maggio 2015, a una decisione implicita dell’AACC, che lei ritiene essere intervenuta alla scadenza del suo contratto, vale a dire il 31 maggio 2015, e con cui l’AACC avrebbe negato il rinnovo del contratto in esame, e alla decisione sul reclamo.

 Sull’individuazione della decisione iniziale impugnata

53      In via preliminare, occorre ricordare che, quando è possibile rinnovare un contratto di agente temporaneo, la decisione dell’AACC di non procedere in tal senso adottata al termine di un procedimento all’uopo specificamente previsto (v., in questo senso, sentenza del 1o marzo 2005, Smit/Europol, T‑143/03, EU:T:2005:71, punti da 28 a 31) o in risposta alla domanda dell’interessato presentata ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto quale persona cui esso si applica (v., in questo senso, sentenza del 14 settembre 2006, Commissione/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, punto 38), costituisce un atto lesivo, distinto dal contratto di cui trattasi, che può essere oggetto di un reclamo o anche di ricorso a sensi dell’articolo 270 TFUE, nei termini fissati dallo Statuto (sentenza del 15 ottobre 2008, Potamianos/Commissione, T‑160/04, EU:T:2008:438, punto 21, confermata in appello con ordinanza del 23 ottobre 2009, Commissione/Potamianos e Potamianos/Commissione, C‑561/08 P e C‑4/09 P, EU:C:2009:656, punto 46).

54      Nel caso di specie, come precisato dalla ricorrente nella suddetta domanda, la richiesta di rinnovo del contratto deve essere considerata come una domanda diretta all’AACC a norma dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto. La ricorrente ha ivi esposto le ragioni per cui riteneva che il rinnovo del suo contratto oltre il termine di scadenza, vale a dire il 31 maggio 2015, rientrasse nel suo interesse e in quello del servizio.

55      A questo proposito, occorre osservare che, benché la domanda di rinnovo sia stata inviata in copia al segretario generale, essa è sfociata in una risposta, vale a dire la decisione del 28 maggio 2015, che, formalmente, non è stata fornita da una persona legittimata ad agire, in detto ambito di competenze, a nome dell’AACC. La suddetta risposta è stata infatti data a nome del capo dell’unità «Personale» della direzione delle Risorse della DG «Comunicazione».

56      Tuttavia, dalla formulazione della lettera del 14 luglio 2015, proveniente invece dal capo dell’unità Assunzione degli agenti contrattuali della direzione delle RU della DG «Personale», che agiva «per delega» in veste di AACC, emerge che, nel rispondere con il suo messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2015, il capo dell’unità «Personale» della direzione delle Risorse della DG «Comunicazione» ha agito d’intesa con l’AACC. Inoltre, tenuto conto della qualifica del funzionario di cui trattasi, la ricorrente poteva in ogni caso legittimamente ritenere che la suddetta risposta del 28 maggio 2015 alla domanda di rinnovo provenisse dall’AACC e costituisse pertanto una decisione dell’autorità de qua (v., in tal senso, sentenze del 19 gennaio 1984, Erdini/Consiglio, 65/83, EU:C:1984:24, punto 7; del 30 giugno 1993, Devillez e a./Parlamento, T‑46/90, EU:T:1993:54, punto 13, e del 28 giugno 2006, Le Maire/Commissione, F‑27/05, EU:F:2006:56, punto 40).

57      La decisione del 28 maggio 2015 rappresentava pertanto la decisione dell’AACC di non rinnovare il contratto della ricorrente, un atto lesivo contro il quale quest’ultima poteva presentare il suo reclamo e formulare il primo capo della sua domanda di annullamento.

58      Il secondo capo della domanda di annullamento riguarda tuttavia una decisione implicita della stessa portata che sarebbe asseritamente intervenuta alla scadenza del contratto della ricorrente, vale a dire il 31 maggio 2015. Ad essa si riferisce il segretario generale nella decisione sul reclamo ritenendo di essere stato chiamato a esprimersi, in fase precontenziosa, sulla legittimità di una siffatta decisione implicita.

59      A questo proposito, considerato che, da Statuto, l’AACC non è tenuta ad avvalersi della possibilità eventualmente prevista dal RAA di prolungare il contratto di assunzione di un agente e non è neppure tenuta a comunicare all’interessato le proprie intenzioni al riguardo entro un determinato termine, all’AACC non può essere imputata l’adozione, alla data di scadenza del contratto, di una decisione implicita di rinuncia all’esercizio della suddetta facoltà. Proprio per questo motivo, il giudice dell’Unione europea ha ritenuto che una lettera, in cui vengono unicamente ricordate a un agente le condizioni in materia di scadenza presenti nel suo contratto senza contenere alcun elemento nuovo relativamente a tali disposizioni, non costituisce un atto lesivo (v., in tal senso, sentenze del 9 luglio 1987, Castagnoli/Commissione, 329/85, EU:C:1987:352, punti 10 e 11; del 14 settembre 2006, Commissione/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, punti da 45 a 47, e ordinanza del 2 febbraio 2001, Vakalopoulou/Commissione, T‑97/00, EU:T:2001:38, punto 14).

60      Per riconoscere l’intervenuta adozione da parte dell’AACC di una decisione sul rinnovo di un contratto, occorre quindi che essa sia frutto di un riesame dell’interesse del servizio e dell’interessato da parte della suddetta autorità e che quest’ultima abbia valutato ex novo le condizioni contrattuali del contratto iniziale recanti già la data di scadenza del contratto (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2013, Solberg/OEDT, F‑124/12, EU:F:2013:157, punti 18, 20 e 34).

61      Orbene, una decisione siffatta è stata adottata in maniera esplicita il 28 maggio 2015 in risposta alla domanda di rinnovo. Contrariamente alla posizione assunta al riguardo dal segretario generale nella decisione sul reclamo, che spiega il perché della proposizione da parte della ricorrente della domanda di annullamento di un siffatto atto, successivamente alla decisione del 28 maggio 2015 l’AACC non ha adottato alcuna decisione implicita sul rinnovo del suo contratto oltre la sua scadenza.

62      Il secondo capo della domanda di annullamento è pertanto privo di oggetto e deve quindi essere respinto in quanto irricevibile.

63      Dalle considerazioni che precedono emerge che l’atto iniziale dell’AACC di cui la ricorrente chiede l’annullamento è, nella specie, la decisione del 28 maggio 2015, contenuta nel messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2015, come confermata dalla decisione del 14 luglio 2015 (in prosieguo, congiuntamente: la «decisione iniziale impugnata»).

 Sulla regolarità del procedimento precontenzioso

64      In base a una giurisprudenza consolidata, la ricevibilità di un ricorso presentato dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto, è subordinata al regolare sviluppo del procedimento precontenzioso e al rispetto dei termini da esso previsti (sentenze del 6 luglio 2004, Huygens/Commissione, T‑281/01, EU:T:2004:207, punto 125; del 9 gennaio 2007, Van Neyghem/Comitato delle regioni, T‑288/04, EU:T:2007:1, punto 53, e ordinanza del 14 gennaio 2014, Lebedef/Commissione, F‑60/13, EU:F:2014:6, punto 37).

65      A questo riguardo, occorre ricordare che i termini per proporre reclami e ricorsi, contemplati dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, sono perentori e non possono essere rimessi alla disponibilità delle parti e del giudice, al quale spetta di verificare, anche d’ufficio, se i termini stessi siano stati rispettati. Tali termini rispondono all’esigenza della certezza del diritto e alla necessità di evitare ogni discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (sentenza del 7 luglio 1971, Müllers/CES, 79/70, EU:C:1971:79, punto 18, e ordinanza del 22 aprile 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, punto 28).

66      Pertanto, il fatto che, nella sua decisione che statuisce sul reclamo amministrativo, un’istituzione o agenzia abbia, come nel caso di specie, risposto agli argomenti invocati nel merito senza considerare l’eventualità che essi siano sollevati in un reclamo tardivo e pertanto irricevibile, o ancora il fatto che essa abbia indicato espressamente all’interessato che aveva la possibilità di contestare la decisione giudizialmente, non incidono sulla valutazione del Tribunale riguardo alla ricevibilità del ricorso successivamente proposto avverso tale decisione. Infatti, circostanze del genere non possono avere l’effetto di derogare al sistema dei termini imperativi istituiti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto e ancor meno di dispensare il Tribunale dall’obbligo ad esso incombente di verificare il rispetto dei termini statutari (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 1997, Rasmussen/Commissione, T‑35/96, EU:T:1997:36, punto 30; ordinanze del 15 gennaio 2009, Braun‑Neumann/Parlamento, T‑306/08 P, EU:T:2009:6, punto 37, e del 20 marzo 2014, Michel/Commissione, F‑44/13, EU:F:2014:40, punto 68).

67      Nel caso di specie, il Tribunale osserva che, il 22 luglio 2015, la ricorrente ha presentato il suo reclamo avverso la decisione iniziale impugnata nel rispetto del termine di tre mesi previsto dallo Statuto. Tuttavia, la ricorrente ha voluto integrare il suddetto reclamo presentando, in una lettera del 10 settembre 2015 qualificata come reclamo integrativo, alcuni nuovi argomenti vertenti sulla lettera del 20 agosto 2015 con cui il segretario generale aveva nel frattempo, da una parte, statuito sull’altro reclamo da lei presentato il 24 aprile 2015 contro la decisione di riassegnazione e, dall’altra, riformato la decisione del 4 febbraio 2015 nella misura in cui il direttore generale aveva ivi erroneamente considerato chiusa la procedura relativa alla domanda di assistenza.

68      A questo proposito, la lettera del 14 luglio 2015, con cui l’AACC ha confermato la decisione del 28 maggio 2015, non ha di certo riaperto un termine trimestrale per la proposizione del reclamo avverso la decisione de qua, anche se tale lettera ha potuto rappresentare per detta autorità un’occasione per integrarne la motivazione (v., in tal senso, ordinanza del 22 aprile 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, punti da 38 a 42). Tuttavia, in linea con quanto sostenuto dalla ricorrente, si deve considerare che la lettera del 20 agosto 2015 ha costituito un fatto nuovo e, in ogni caso, che, nella decisione sul reclamo, adottata oltre il termine di quattro mesi indicato nello Statuto per fornire una risposta ma entro il termine di ricorso di cui all’articolo 270 TFUE, nell’ipotesi prevista dall’articolo 91, paragrafo 3, secondo trattino, dello Statuto, l’AACC ha tenuto conto delle argomentazioni aggiuntive esposte dalla ricorrente nella lettera del 10 settembre 2015.

69      Occorre pertanto ritenere che il procedimento precontenzioso si è svolto in maniera regolare.

 Sulla domanda di annullamento della decisione sul reclamo

70      Per quanto attiene alla domanda di annullamento della decisione sul reclamo, occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza costante in materia di normativa della funzione pubblica dell’Unione, il reclamo amministrativo come previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e il suo rigetto, esplicito o implicito, sono parte integrante di una procedura complessa e costituiscono unicamente una condizione preliminare per agire in giudizio. Pertanto, il ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, comporta che il giudice sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo (sentenza del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punti 7 e 8) salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa rispetto all’atto che è stato oggetto del reclamo (sentenza del 25 ottobre 2006, Staboli/Commissione, T‑281/04, EU:T:2006:334, punto 26).

71      Infatti, una decisione esplicita di rigetto del reclamo può, tenuto conto del suo contenuto, non avere carattere confermativo dell’atto contestato dal ricorrente. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In questi casi il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato o lo considera un atto lesivo che si sostituisce ad esso (v. sentenza del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 32 e giurisprudenza citata).

72      Dato che, nel sistema previsto dallo Statuto o dal RAA, l’interessato deve presentare un reclamo contro la decisione che egli contesta e proporre un ricorso contro la decisione che respinge tale reclamo, la Corte ha considerato il ricorso ricevibile, indipendentemente dal fatto che esso sia diretto contro la sola decisione oggetto del reclamo, contro la decisione con cui è stato respinto il reclamo o, congiuntamente, contro queste due decisioni, purché il reclamo ed il ricorso siano stati presentati nei termini contemplati dagli articoli 90 e 91 dello Statuto (sentenza del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione, 224/87, EU:C:1989:38, punto 7). Tuttavia, conformemente al principio di economia processuale, il giudice può decidere di non pronunciarsi specificamente sulle conclusioni dirette avverso la decisione di rigetto del reclamo, qualora constati che esse sono prive di contenuto autonomo e si confondono, in realtà, con le conclusioni dirette avverso la decisione oggetto del reclamo (v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punti 8 e 9).

73      Nel caso di specie, dal contenuto della decisione sul reclamo emerge che il segretario generale, oltre a confermare la fondatezza della decisione iniziale impugnata, ha deciso di attribuire ex gratia alla ricorrente un importo pari a EUR 22 000 riconoscendo il suo legittimo affidamento in ragione delle garanzie che, nel dicembre 2014, le erano state fornite dai suoi superiori in merito al prossimo rinnovo del suo contratto sino al 31 dicembre 2015. Inoltre, la decisione sul reclamo precisa, con un contenuto decisionale autonomo rispetto alla decisione iniziale impugnata, le ragioni per cui l’AACC non era d’altra parte in grado, alla data del 7 dicembre 2015, di offrire alla ricorrente un’occupazione dopo il 31 dicembre 2015.

74      Alla luce di quanto precede, è opportuno pronunciarsi congiuntamente, da una parte, sulla domanda di annullamento della decisione iniziale impugnata, nella misura in cui nega il rinnovo del contratto della ricorrente oltre il 31 maggio 2015 e tenuto conto della motivazione espressa nella decisione sul reclamo, e, dall’altra, sulle domande di annullamento di detta ultima decisione nella parte in cui l’AACC ha deciso di non prolungare il contratto della ricorrente per il periodo successivo al 31 dicembre 2015.

 Sul motivo di irricevibilità sollevato dal Parlamento

75      Nel controricorso il Parlamento afferma che la ricorrente non comprova la sussistenza di un interesse ad agire avverso la decisione iniziale impugnata dal momento che, da una parte, la ricorrente era stata soddisfatta per quanto attiene alla sua domanda di rinnovo del contratto nell’ambito del procedimento precontenzioso, avendo ricevuto dall’AACC, oltre all’indennità di disoccupazione prevista dal RAA, l’importo di EUR 22 000 corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito se il contratto fosse stato prorogato dal 1o aprile al 31 dicembre 2015. Dall’altra, sempre secondo il Parlamento, neppure l’eventuale annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale impugnata potrebbe comportare il reintegro della ricorrente nelle sue funzioni in seno ad esso.

76      A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, un ricorso di annullamento è ricevibile solo ove la ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche per l’interessato o, secondo un’altra formula, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v. ordinanza del 22 aprile 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, punto 20 e la giurisprudenza citata).

77      Orbene, come correttamente sostenuto dalla ricorrente, nella sua domanda di rinnovo quest’ultima aveva chiesto una proroga del suo contratto oltre il 31 maggio 2015, senza riferirsi unicamente a una proroga sino al 31 dicembre 2015. La ricorrente aveva in particolare indicato al riguardo che, a suo giudizio, il contratto di assunzione avrebbe potuto essere rinnovato sino al 31 gennaio 2018.

78      Così, a prescindere dall’ottenimento della somma di EUR 22 000 a titolo, in particolare ma non esclusivamente, di indennizzo per le retribuzioni che avrebbe ricevuto se avesse ricoperto le proprie funzioni sino al 31 dicembre 2015, la ricorrente mantiene un interesse ad agire se non altro perché, nella decisione sul reclamo, l’AACC aveva indicato di non essere in grado di offrirle un contratto di assunzione oltre la suddetta data.

79      L’argomento sollevato dal Parlamento, secondo cui in caso di annullamento della decisione iniziale impugnata la ricorrente non verrebbe comunque reintegrata nelle sue funzioni, non è sufficiente a confutare l’interesse della ricorrente ad agire contro la decisione iniziale impugnata e contro la decisione sul reclamo. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, per conformarsi all’obbligo impostole dall’articolo 266 TFUE, l’istituzione da cui emana un atto annullato dal giudice dell’Unione deve determinare i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza d’annullamento, esercitando il potere discrezionale di cui dispone a tal fine nel rispetto sia del dispositivo e della motivazione della sentenza cui è tenuta a dare esecuzione, sia delle disposizioni applicabili di diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 9 agosto 1994, Parlamento/Meskens, C‑412/92 P, EU:C:1994:308, punti 28 e 30; dell’8 ottobre 1992, Meskens/Parlamento, T‑84/91, EU:T:1992:103, punto 80, e del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 82).

80      Orbene, da una parte, contrariamente a quanto sembra ritenere il Parlamento, nelle sue conclusioni la ricorrente non ha formalmente chiesto di essere reintegrata nelle sue precedenti funzioni. Dall’altra, in caso di annullamento della decisione iniziale impugnata e della decisione sul reclamo, l’AACC non sarebbe comunque necessariamente tenuta al reintegro della ricorrente quale misura di esecuzione della decisione del Tribunale.

81      Infatti, in un tal caso, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, spetterebbe unicamente all’istituzione definire i provvedimenti necessari che potrebbero consistere sia nel reintegro della ricorrente in un servizio del Parlamento, che nella conferma, per motivi diversi, della decisione di non rinnovare il suo contratto oltre il 31 dicembre 2015, o ancora nel riconoscimento alla ricorrente di un’equa indennità finanziaria nell’ambito di un eventuale accordo transattivo (v., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 2016, GV/SEAE, F‑137/14, EU:F:2016:14, punti da 91 a 93 e la giurisprudenza citata).

82      Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento deve essere respinta.

 Sulla domanda di annullamento della decisione iniziale impugnata e della decisione sul reclamo

83      A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione iniziale impugnata e della decisione sul reclamo, la ricorrente solleva essenzialmente quattro motivi vertenti rispettivamente:

–        in primo luogo, su uno sviamento di potere e sulla violazione dell’articolo 88, lettera b), del RAA, dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto e dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali;

–        in secondo luogo, sulla violazione dell’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali;

–        in terzo luogo, su un errore manifesto di valutazione e su una violazione del dovere di sollecitudine;

–        in quarto luogo, su una violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa e del diritto di essere ascoltato.

 Sul primo motivo

84      A sostegno del suo primo motivo, la ricorrente afferma che, alla luce delle motivazioni contraddittorie invocate dall’AACC nella decisione iniziale impugnata e nella decisione sul reclamo per spiegare la sua scelta di non rinnovare il contratto di assunzione, detta autorità sarebbe incorsa in uno sviamento di potere. Infatti, il motivo reale della suddetta decisione di non avvalersi più dei suoi servizi, dopo oltre tredici anni di collaborazione diretta o indiretta in seno alla Newsdesk Hotline dell’unità Audiovisivi, andrebbe individuato nella presentazione da parte della ricorrente della domanda di assistenza. La decisione iniziale impugnata integrerebbe quindi, a suo avviso, una misura di ritorsione adottata nei suoi confronti.

85      A suo giudizio, ciò troverebbe conferma nel fatto che l’AACC aveva rinnovato senza soluzione di continuità i suoi contratti di assunzione a partire dal 2005 e le aveva comunicato, nel dicembre 2014, che il suo contratto sarebbe stato rinnovato sino al 31 dicembre 2015, salvo decidere, quale misura di allontanamento, di riassegnarla all’unità Programma di visite per un periodo più breve di tre mesi, poi prorogato di altri due. Orbene, benché in data 4 marzo 2015 fosse stato comunicato alla ricorrente che le esigenze della suddetta unità erano in crescita, l’AACC avrebbe infine dedotto a pretesto, per giustificare la decisione di diniego del rinnovo del suo contratto da ultimo adottata, che in realtà l’unità di cui trattasi aveva soltanto esigenze contingenti di rinforzo in vista dell’organizzazione dell’evento del 40° anniversario e che tali esigenze si sarebbero in seguito esaurite. Tuttavia, la ricorrente asserisce di aver ignorato che tale specifico evento fosse stato il motivo dell’ultimo rinnovo, per un periodo di soli due mesi, del suo contratto di agente contrattuale ausiliario.

86      Inoltre, nel decidere la riassegnazione, il capo unità interessato non avrebbe consultato il direttore della direzione dei Media per verificare quali fossero le esigenze di detta direzione, tenuto conto delle competenze della ricorrente.

87      La ricorrente mette altresì in discussione la scelta della DG «Comunicazione» di affidare le sue mansioni a un funzionario, decisione questa che si potrebbe spiegare alla luce della volontà deliberata dall’AACC di «liberarsi [di lei]».

88      In definitiva, la decisione iniziale impugnata e la decisione sul reclamo non sarebbero state prese nell’interesse del servizio e, in sede di loro adozione, non si sarebbe tenuto conto adeguatamente dell’interesse della ricorrente. Orbene, a detta di quest’ultima, ciò lederebbe il diritto riconosciutole dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali di veder trattato il suo caso in modo imparziale ed equo. Inoltre, a suo giudizio, le decisioni suddette – nella misura in cui costituirebbero in realtà misure di ritorsione dell’AACC in risposta alla presentazione della domanda di assistenza – sarebbero state adottate in violazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto. Non solo, dal momento che, a norma dell’articolo 88, lettera b), del RAA, l’AACC era legittimata a prorogare il contratto della ricorrente sino al 31 gennaio 2018, la rinuncia dell’autorità di cui trattasi ad avvalersi, nella specie, di tale facoltà violerebbe anch’essa la disposizione succitata.

89      Il Parlamento chiede il rigetto del primo motivo in quanto infondato, affermando che nulla permette di suffragare l’affermazione della ricorrente secondo cui la decisione di non rinnovare il suo contratto sarebbe stata finalizzata ad arrecarle danno o sarebbe stata adottata per una volontà di ritorsione a fronte della presentazione della domanda di assistenza. La censura vertente su una violazione dell’articolo 88 del RAA, che, a giudizio della ricorrente, autorizzava a rinnovare il suo contratto sino al 31 gennaio 2018, sarebbe inoperante alla luce della giurisprudenza risultante segnatamente dalla sentenza del 21 maggio 2014, Commissione/Macchia (T‑368/12 P, EU:T:2014:266, punto 51).

90      Il Parlamento sottolinea che, benché la proposta di rinnovo del contratto per un periodo di tre mesi dal 1o gennaio al 31 marzo 2015 sia stata fatta su iniziativa del capo unità che la ricorrente accusa di molestie psicologiche, la proposta di proroga di due mesi sino al 31 maggio 2015 era stata invece avanzata dal capo dell’unità Programma di visite, alla pari della decisione di quest’ultimo di non chiedere alla DG «Personale» un ulteriore rinnovo del contratto della ricorrente tenuto conto delle esigenze del suo servizio. In ogni caso, il Parlamento nega che l’AACC abbia fornito alla ricorrente motivazioni contraddittorie a fondamento della decisione di non rinnovare il suo contratto e ritiene che tale autorità abbia rispettato il principio di sollecitudine, in particolare, rinnovando il contratto della ricorrente anche dopo il deposito della domanda di assistenza e decidendo inoltre, nella decisione sul reclamo, di concederle ex gratia un indennizzo in ragione del legittimo affidamento da essa nutrito nella proroga della sua assunzione sino al 31 dicembre 2015.

91      Secondo una giurisprudenza costante, è ravvisabile uno sviamento di potere idoneo a incidere sulla presunzione di legittimità di cui beneficia un atto emesso da un’autorità autorizzata a stipulare i contratti di assunzione solo qualora si dimostri che, nell’adottare l’atto controverso, quest’ultima ha perseguito un obiettivo diverso da quello oggetto della normativa di cui trattasi o qualora emerga, sulla base di elementi oggettivi, pertinenti e concordanti, che l’atto in questione è stato adottato per finalità diverse da quelle dichiarate (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2006, Nijs/Corte dei conti, T‑171/05, EU:T:2006:288, punto 64; ordinanza del 22 ottobre 2015, Macchia/Commissione, T‑80/15 P, EU:T:2015:845, punto 67, e sentenza del 26 marzo 2015, CW/Parlamento, F‑41/14, EU:F:2015:24, punto 86 e la giurisprudenza citata).

92      A questo proposito, le molestie psicologiche che la ricorrente afferma di aver subito dal suo superiore non sono sufficienti per ritenere che tutti gli atti adottati dall’AACC, in particolare in pendenza dell’indagine amministrativa, siano illegittimi. Infatti, è necessario che l’interessato dimostri l’incidenza delle condotte asseritamente integranti una molestia psicologica sul contenuto dell’atto impugnato (v., in tal senso, sentenze del 24 febbraio 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, EU:F:2010:12, punto 69; del 26 marzo 2015, CW/Parlamento, F‑41/14, EU:F:2015:24, punto 89, e del 12 maggio 2016, FS/CESE, F‑50/15, EU:F:2016:119, punto 109), poiché, in tal caso, ciò significherebbe che, avvalendosi di propri funzionari e agenti di elevato grado gerarchico, l’AACC si è servita del suo potere per perseguire un obiettivo illegittimo rispetto all’articolo 12 bis dello Statuto secondo cui «[i]l funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale».

93      Nella specie, dal fascicolo emerge che la ragione della proroga del contratto della ricorrente per soli tre mesi, vale a dire dal 1o gennaio al 31 marzo 2015, e non per un anno come annunciatole, in particolare, dal capo unità, non può essere imputata, né ragionevolmente, né oggettivamente, a una decisione improvvisa assunta dal suo capo unità o, in generale, dall’AACC dopo la presentazione da parte sua della domanda di assistenza.

94      Infatti, nel suo messaggio di posta elettronica del 26 novembre 2014, il capo unità – pur comunicando alla ricorrente, all’epoca in congedo per malattia, e ad altri due agenti contrattuali che i loro contratti dovevano essere prorogati per un intero anno e che, nell’ambito delle sue competenze, stava cercando di ottenere, per quanto possibile, che il rinnovo della loro assunzione in seno alla sua unità fosse più lungo che in passato – sottolineava tuttavia le difficoltà, segnatamente di bilancio, esistenti per una stabilizzazione delle loro assunzioni e delle loro funzioni in futuro.

95      Successivamente, è intervenuto il messaggio di posta elettronica del 10 dicembre 2014, di cui si presume che la ricorrente, all’epoca in congedo per malattia, abbia preso visione, in particolare, poiché, durante tale congedo, si è servita della sua posta elettronica professionale (v., in tal senso, ordinanza del 14 gennaio 2014, Lebedef/Commissione, F‑60/13, EU:F:2014:6, punti 45 e 46). Orbene, in tale messaggio di posta elettronica, inviato alla vigilia della presentazione da parte della ricorrente della sua domanda di assistenza, veniva chiaramente spiegato all’interessata il motivo oggettivo alla base del rinnovo del suo contratto di assunzione per un periodo di tre mesi e non di un anno come preannunciato dal capo unità e dai suoi colleghi. Esso consisteva nel fatto che la ricorrente non aveva superato una procedura di selezione CAST e che pertanto il suo fascicolo doveva essere esaminato dal CoSCon, nel mese di gennaio 2015, per poter prevedere una proroga del suo contratto di assunzione superiore ai suddetti tre mesi. La ricorrente non può pertanto ragionevolmente sostenere che la decisione dell’AACC di prolungare il suo contratto solo per tre mesi sia legata alla domanda di assistenza che, nella specie, è stata presentata il giorno successivo al ricevimento, da parte dell’interessata, della comunicazione dell’autorità succitata in merito al più breve rinnovo del suo contratto e alle ragioni sottostanti.

96      A seguito della riassegnazione della ricorrente all’unità del Programma di visite, quale misura di allontanamento, dal formulario del 2 marzo 2015, compilato dal direttore della DG «Comunicazione», emerge che la proposta di proroga del contratto della ricorrente per altri due mesi, dal 1o aprile al 31 maggio 2015, era stata avanzata successivamente al parere favorevole emesso dal CoSCon nella sua riunione del 25 febbraio 2015, data in cui il nome della ricorrente doveva essere già stato inserito nell’elenco citato nel formulario del 2 marzo 2015, menzionato nel punto 19 della presente sentenza.

97      A tal proposito, in base a quanto indicato nel succitato formulario, la proroga sollecitata era giustificata dalla necessità di incrementare l’unità Programma di visite «per far fronte all’accresciuto carico di lavoro in vista delle celebrazioni per i 40 anni di esistenza del programma (…) in occasione delle quali [era] stata organizzata una serie di eventi entro la fine di maggio [2015]». La ricorrente nega tuttavia di essere stata informata del suddetto motivo alla base dell’ultima proroga del suo contratto.

98      Ciò detto, la ricorrente non nega l’incontro tenutosi il 4 febbraio 2015. Orbene, nel suo messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2015, il capo dell’unità «Personale» della direzione delle Risorse della DG «Comunicazione» ha sostenuto, senza essere contraddetto dalla ricorrente in fase precontenziosa e contenziosa, di averle spiegato, in occasione del suddetto incontro in data 4 febbraio 2015, che, ai fini della sua riassegnazione quale misura d’allontanamento, la scelta dell’AACC era caduta, in seno alla DG «Comunicazione», sull’unità Programma di visite in ragione delle esigenze di supporto di detta unità in vista delle celebrazioni del 40° anniversario, in programma per il 26 maggio 2015.

99      Alla luce degli elementi che precedono, la ricorrente non potrebbe neppure sostenere che, decidendo di prorogare il suo contratto soltanto di altri due mesi, dal 1o aprile al 31 maggio 2015, l’AACC abbia inteso soltanto punirla per aver presentato la domanda di assistenza.

100    In ogni caso, benché, con il suo primo motivo, la ricorrente miri a rimettere in discussione la legittimità della decisione dell’AACC di prorogare il suo contratto solo per il periodo compreso tra il 1o aprile e il 31 maggio 2015 o di prorogarlo sulla base soltanto delle esigenze dell’unità Programma di visite e non di quelle dell’unità Audiovisivi cui era inizialmente assegnata, occorre osservare che, a prescindere dal fatto che il 27 marzo 2015 la ricorrente ha controfirmato l’atto in questione, quest’ultima non ha contestato la decisione de qua mediante reclamo proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Nel quadro del presente ricorso, la ricorrente non può pertanto rimettere in discussione la legittimità della suddetta decisione, divenuta ormai definitiva.

101    Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che gli elementi dedotti dalla ricorrente circa la mancata presentazione alla DG «Personale», da parte dell’unità Programma di visite, di una proposta di rinnovo del suo contratto non potrebbero essere considerati indizi oggettivi, pertinenti e concordanti idonei a indicare che la decisione dell’AACC di non rinnovare il suo contratto oltre il 31 maggio 2015 è stata adottata per ragioni diverse da quelle da essa addotte, mentre dal fascicolo emerge che la decisione in parola è stata adottata a fronte della mancata richiesta di rinnovo da parte della direzione delle Risorse della DG «Comunicazione» sulla base di una richiesta di una delle unità rientranti in detta direzione generale.

102    Quanto al fatto che, dopo la riassegnazione della ricorrente all’unità Programma di visite, l’AACC abbia deciso di affidare a funzionari le mansioni da lei precedentemente espletate nell’unità Audiovisivi, privando così di giustificazione ogni richiesta di ulteriore proroga del suo contratto di assunzione da parte di detta unità benché la ricorrente avesse ivi prestato servizio dal 2003, occorre ricordare, da una parte, che gli impieghi permanenti presso le istituzioni sono destinati, in linea di principio, ai funzionari e che quindi solo in via eccezionale possono essere occupati da agenti (sentenza del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 78). Dall’altra, l’amministrazione dispone di un ampio margine di discrezionalità nell’organizzare e strutturare i servizi e può decidere che mansioni non chiaramente identificate o che sono evolute nel corso del tempo e che erano prima affidate ad agenti contrattuali ausiliari, eventualmente in sostituzione di funzionari o agenti temporanei, debbano rientrare tra i posti permanenti.

103    Infatti, le istituzioni e le agenzie dell’Unione sono libere di organizzare le varie unità amministrative tenendo conto di un complesso di fattori, come la natura e l’ampiezza dei compiti loro affidati e le possibilità di bilancio (sentenze del 17 dicembre 1981, Bellardi‑Ricci e a./Commissione, 178/80, EU:C:1981:310, punto 19; del 25 settembre 1991, Sebastiani/Parlamento, T‑163/89, EU:T:1991:49, punto 33, e del 9 febbraio 1994, Lacruz Bassols/Corte di giustizia, T‑109/92, EU:T:1994:16, punto 88). Tale libertà implica quella di sopprimere impieghi e di modificare l’attribuzione delle mansioni, nell’interesse di una maggiore efficacia dell’organizzazione dei lavori o al fine di rispondere ad esigenze di bilancio di soppressione di posti imposte dalle istanze politiche dell’Unione, così come il potere di riassegnare mansioni precedentemente svolte dal titolare del posto soppresso, senza che tale soppressione dell’impiego sia necessariamente sottoposta alla condizione che tutte le mansioni imposte siano espletate da un numero minore di persone rispetto a quello precedente la riorganizzazione. D’altro canto, la soppressione di un impiego non comporta obbligatoriamente il venir meno delle relative mansioni (v. sentenze dell’11 luglio 1997, Cesaratto/Parlamento, T‑108/96, EU:T:1997:115, punti da 49 a 51, e del 10 settembre 2014, Tzikas/AFE, F‑120/13, EU:F:2014:197, punto 82 e la giurisprudenza citata).

104    Nella specie, l’AACC era quindi libera di affidare a funzionari le mansioni in precedenza svolte dalla ricorrente quale agente contrattuale ausiliario e da un altro dei suoi colleghi, anch’esso quale agente contrattuale ausiliario. Orbene, dal momento che nel suo messaggio di posta elettronica del 26 novembre 2014, prima quindi della presentazione della domanda di assistenza, il capo unità aveva già annunciato alla ricorrente, e ad altri due suoi colleghi agenti contrattuali, l’imminente riorganizzazione della Newsdesk Hotline legata all’arrivo di un nuovo funzionario nel gruppo di funzioni degli amministratori (AD), la ricorrente non può ragionevolmente affermare che la decisione dell’AACC di assumere un funzionario per svolgere le funzioni da lei in precedenza occupate presso l’unità Audiovisivi integri una prova o anche solo un indizio oggettivo e pertinente di una volontà di sanzionarla per aver presentato la domanda di assistenza. Infatti, tale decisione sembra rispondere oggettivamente a un’esigenza di razionalizzazione dei servizi e all’attuazione della scelta dell’AACC di attribuire maggiore importanza alla Newsdesk Hotline destinando, a tale settore, dei funzionari.

105    Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che la ricorrente non abbia fornito elementi oggettivi, pertinenti e concordanti a fondamento dell’asserito sviamento di potere.

106    Per gli stessi motivi, la ricorrente non può neppure affermare, da una parte, che con la decisione iniziale impugnata e la decisione sul reclamo, l’AACC abbia violato l’articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto, secondo cui il funzionario vittima di molestie psicologiche o sessuali o che ha fornito prove di molestie di tale natura non può essere penalizzato dall’istituzione, né, dall’altra, che, alla luce dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, l’AACC non abbia trattato il suo caso in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole.

107    Quanto alla violazione dell’articolo 88, lettera b), del RAA, dedotta dalla ricorrente, occorre osservare che, nella sua versione applicabile dal 1o maggio 2004, esso prevedeva, nel caso dell’«agente contrattuale [ausiliario] di cui all’articolo 3 ter», che «la durata effettiva del contratto, compresa la durata dell’eventuale rinnovo del contratto stesso, non p[otesse] superare i tre anni» e che, nella versione risultante dall’entrata in applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il RAA (GU 2013, L 287, pag. 15), la suddetta durata è stata portata a sei anni. Tuttavia, tale disposizione, pur prevedendo per la categoria di impiego in esame una durata massima delle assunzioni, non prevede affatto che l’AACC debba rispettare una durata minima di assunzione di un agente rientrante all’interno di essa.

108    Il fatto che, con la decisione iniziale impugnata e con la decisione sul reclamo, l’AACC non abbia esaurito il periodo massimo di assunzione della ricorrente, quale agente contrattuale ausiliario, non integra pertanto una violazione manifesta dell’articolo 88, lettera b), del RAA.

109    Infine, la ricorrente non può invocare, quale indizio di uno sviamento di potere, il fatto che, a suo avviso, l’AACC avrebbe «improvvisamente» cambiato atteggiamento nei suoi confronti a seguito della presentazione della domanda di assistenza, in quanto avrebbe sempre, «dal 6 gennaio 2003, trovato sistematicamente una soluzione idonea a garantire il mantenimento della posizione». Infatti, la circostanza che la ricorrente – pur non essendo stata in grado di superare né un concorso generale organizzato da EPSO, né un concorso interno al Parlamento – sia riuscita a restare alle dipendenze dell’AACC grazie a molteplici contratti successivi rientranti in diverse categorie di impiego per esercitare funzioni essenzialmente identiche, non obbligava in alcun modo tale autorità a stabilizzare il rapporto di lavoro con l’interessata, dal momento che la caratteristica principale dei contratti di assunzione in qualità di agente contrattuale ausiliario è la loro precarietà nel tempo, corrispondente alla finalità propria di tali contratti, che è quella di far svolgere compiti precari, per natura o a causa della mancanza di un titolare, a personale temporaneo (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 86) e gli agenti del servizio pubblico dell’Unione assunti sulla base di un contratto a tempo determinato non possono ignorare il carattere temporaneo della loro assunzione e il fatto che essa non garantisce loro alcun diritto al posto di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, punto 84).

110    Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo deve essere respinto.

 Sul secondo motivo

111    Reputando di essere stata oggetto di un licenziamento frutto di uno sviamento di potere dell’AACC, la ricorrente ritiene si tratti di un licenziamento ingiustificato che sarebbe stato pertanto disposto in violazione dell’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui «[o]gni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali». La ricorrente contesta inoltre all’AACC di non aver preso posizione su tale argomentazione nella decisione sul reclamo, con la conseguenza che «le decisioni contestate [dovrebbero] essere annullate».

112    Il Parlamento ritiene che il secondo motivo sia inoperante dal momento che il contratto della ricorrente è scaduto alla data ivi stabilita e non è stato quindi risolto dall’AACC.

113    A questo proposito, occorre osservare che il secondo motivo invocato dalla ricorrente presuppone, in maniera manifestamente erronea, che l’AACC abbia nella specie adottato una decisione di licenziamento ai sensi dell’articolo 47, lettera b), ii), del RAA o dell’articolo 49 di detto regime, benché il contratto di assunzione della ricorrente sia terminato, a norma dell’articolo 47, lettera b), i), del RAA, applicabile agli agenti contrattuali ausiliari in forza del suo articolo 119, vale a dire «alla data stabilita nel contratto».

114    Pertanto, il secondo motivo deve essere in ogni caso respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul terzo motivo

115    A fondamento del suo terzo motivo, la ricorrente afferma che la decisione iniziale impugnata e la decisione sul reclamo sarebbero viziate da un errore manifesto di valutazione. Ciò emergerebbe già dal fatto che l’AACC ha fornito motivazioni contraddittorie a supporto della sua decisione di non rinnovarle il contratto, il che dimostrerebbe che le ragioni invocate dalla suddetta autorità non sarebbero plausibili. La ricorrente contesta inoltre all’AACC di aver violato il suo dovere di sollecitudine.

116    Il Parlamento chiede il rigetto del terzo motivo spiegando che dal 2009 l’AACC aveva deciso di riorganizzare l’unità Audiovisivi poiché tale unità, divenuta altamente operativa e dotata di un bilancio molto consistente, contava un numero elevato di agenti contrattuali. Sarebbero stati così organizzati molteplici concorsi e procedure di selezione che avrebbero permesso alla maggior parte degli agenti in servizio all’interno di detta unità di ottenere lo status di funzionario. Orbene, la ricorrente non sarebbe riuscita a superare le suddette procedure di selezione con conseguente impossibilità di assumerla come funzionario all’interno dell’unità di cui trattasi.

117    Per quanto attiene alla domanda di rinnovo, l’AACC l’avrebbe esaminata con la maggior cura possibile, ma non avrebbe avuto a disposizione alcuna posizione vacante idonea a permettere una proroga del contratto di agente contrattuale ausiliario della ricorrente. Ne è prova, a giudizio del Parlamento, il fatto che, dopo il 31 maggio 2015, data di scadenza del contratto della ricorrente, nella direzione dei Media è stato assunto un solo agente contrattuale ausiliario, per il periodo tra il 3 agosto 2015 e il 2 febbraio 2016, per sostituire un membro del personale dell’unità «Europarl TV» della suddetta direzione. Orbene, al momento della presentazione della domanda di assunzione di detto agente, il 15 aprile 2015, la ricorrente, pur figurando anch’ella in un elenco di selezione CAST, non era disponibile trovandosi ancora in congedo per malattia già da fine settembre 2014. Il Parlamento precisa che nell’unità Audiovisivi resta un solo agente contrattuale ausiliario del gruppo di funzioni IV, dopo la riassegnazione, avvenuta in corso di contratto, di un altro agente contrattuale di detto stesso gruppo di funzioni all’unità «Europarl TV». Inoltre, il Parlamento ricorda che il coordinamento del personale della Newsdesk Hotline dell’unità Audiovisivi è ora affidato a un funzionario, che le mansioni quotidiane all’epoca affidate alla ricorrente sono state assegnate a un funzionario e che è stato assunto un terzo funzionario per completare tale gruppo. Quanto all’unità Programma di visite, dopo il 31 maggio 2015, all’interno di detta unità non è stato assunto nessun agente contrattuale ausiliario. Tali spiegazioni mostrerebbero che non vi sarebbe stata alcuna possibilità di rinnovare il contratto della ricorrente nelle due succitate unità, né, più in generale, nella direzione dei Media.

118    A questo proposito, occorre anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il rinnovo di un contratto d’agente temporaneo è una semplice possibilità lasciata alla valutazione dell’autorità competente, nel caso di specie l’AACC.

119    Infatti, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzare i loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell’assegnare il personale a loro disposizione in base ai suddetti compiti, a condizione che siffatta assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio. L’autorità competente è così tenuta, quando statuisce sulla situazione di un agente, a prendere in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione, vale a dire non solo l’interesse del servizio, ma anche, in particolare, quello dell’agente di cui trattasi. Ciò, infatti, risulta dal dovere di sollecitudine dell’amministrazione, che riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto e, per analogia, il RAA hanno creato nei rapporti tra l’autorità pubblica e i suoi agenti (v. sentenza del 24 novembre 2015, Commissione/D’Agostino, T‑670/13 P, EU:T:2015:877, punto 32 e la giurisprudenza citata).

120    Il RAA non impone pertanto all’amministrazione di valutare preliminarmente la possibilità di spostare un agente temporaneo in un servizio diverso da quello cui era assegnato, né nel caso della risoluzione di un contratto a tempo indeterminato (v., in tal senso, sentenze del 4 dicembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, punto 98, e del 4 dicembre 2013, ETF/Michel, T‑108/11 P, EU:T:2013:625, punto 99), né in quello del mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2014, Commissione/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, punto 57). Alla pari, un obbligo siffatto non sussiste neppure rispetto agli agenti contrattuali, come la ricorrente, che non sono assegnati a un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione. Per contro, anche per detta ultima categoria di agenti, benché non occupino un impiego previsto nella tabella de qua, l’amministrazione è tenuta, quando valuta una domanda di proroga di un contratto avanzata da un agente, a prendere in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione, vale a dire non solo l’interesse del servizio, ma anche, in particolare, quello dell’agente di cui trattasi (sentenza del 24 novembre 2015, Commissione/D’Agostino, T‑670/13 P, EU:T:2015:877, punto 34).

121    Nelle circostanze specifiche del caso di specie, in cui l’AACC, al fine di rispettare il suo obbligo di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, ha deciso di riassegnare la ricorrente a un’unità diversa da quella per la quale era stata assunta, gravava su di essa, nell’ambito dell’esame della domanda di rinnovo e quale dovere di sollecitudine, valutare, tenendo conto del desiderio manifestato dalla ricorrente di stabilizzare il suo rapporto d’impiego e malgrado il fatto che si trovasse, di fatto, in congedo di malattia dall’ottobre 2014, se l’interesse del servizio, sia dell’unità di assegnazione originaria che di quella di riassegnazione, richiedesse l’assunzione di un agente con un profilo analogo a quello della ricorrente.

122    A questo proposito, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale riconosciuto alle istituzioni in tale contesto, il controllo del giudice è limitato alla verifica dell’insussistenza di errori manifesti o di sviamento di potere (v. sentenza del 24 novembre 2015, Commissione/D’Agostino, T‑670/13 P, EU:T:2015:877, punto 32 e la giurisprudenza citata).

123    Nel caso di specie, dal fascicolo emerge chiaramente che, in sede di adozione della decisione iniziale impugnata, l’AACC ha valutato sia l’interesse del servizio dell’unità Programma di visite che quello della ricorrente come espresso nella domanda di rinnovo. Tuttavia, la suddetta autorità è giunta alla conclusione che non era in grado di offrire alla ricorrente la proroga della sua assunzione come agente contrattuale ausiliario, a prescindere dal fatto che il suo nome figurasse ormai in un elenco di selezione di agenti contrattuali.

124    Inoltre, per quanto attiene all’accertamento dell’AACC secondo cui l’unità Programma di visite non necessitava più di alcun supporto amministrativo a seguito dello svolgimento delle celebrazioni legate al suo 40° anniversario, alla luce delle argomentazioni e dei documenti forniti dal Parlamento esso non appare viziato da alcun errore manifesto di valutazione. A questo proposito, il fatto che, nel suo messaggio di posta elettronica del 4 marzo 2015, il direttore generale della DG «Personale» si sia riferito a esigenze crescenti di detta unità a tale data non incide su tale conclusione. Infatti, da una parte, tale riferimento a esigenze crescenti poteva intendersi riferito ai bisogni collegati al 40° anniversario. Dall’altra, in ogni caso, è pacifico che, dopo la scadenza del contratto della ricorrente, l’AACC non ha assunto nessun agente contrattuale ausiliario per svolgere funzioni in seno all’unità Programma di visite, il che conferma che i bisogni, quand’anche crescenti, erano soltanto contingenti e non giustificavano l’assunzione di un agente successivamente al 31 maggio 2015.

125    Così, tenuto conto in particolare dell’articolo 11, paragrafo 2, della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 3 maggio 2004 recante disciplina interna relativa all’assunzione dei funzionari ed altri agenti (in prosieguo: il «regolamento interno in materia di assunzione»), in base al quale gli agenti contrattuali ausiliari sono assunti, a norma dell’articolo 3 ter del RAA, per garantire la continuità del servizio, l’AACC poteva ritenere di non aver più necessità di assumere detta tipologia di agenti per l’unità Programma di visite, successivamente al suddetto 40° anniversario, né, in particolare, di avvalersi dei servizi di un agente con un profilo professionale come quello della ricorrente.

126    Per quanto attiene alla presa in considerazione dell’interesse del servizio relativo all’unità Audiovisivi, dal fascicolo emerge in effetti che, come sostiene la ricorrente, nell’ambito della valutazione contenuta nella decisione iniziale impugnata, l’AACC non aveva esaminato le esigenze della suddetta unità, in quanto, al 28 maggio e al 14 luglio 2015, sussistevano dubbi, che la ricorrente aveva cercato di fugare nell’ambito del suo reclamo del 24 aprile 2015, quanto all’individuazione dell’unità per cui la ricorrente era stata effettivamente assunta. Orbene, era detta unità a dover presentare un’eventuale richiesta di rinnovo del contratto della ricorrente alla direzione delle Risorse della DG «Comunicazione», che avrebbe poi potuto a sua volta chiedere un siffatto rinnovo alla DG «Personale» che agiva in veste di AACC.

127    Nella risposta del 20 agosto 2015 al reclamo proposto dalla ricorrente in data 24 aprile 2015, il segretario generale ha tuttavia superato tale ambiguità confermando il carattere temporaneo della riassegnazione della ricorrente all’unità Programma di visite. Nel suo reclamo integrativo del 10 settembre 2015, la ricorrente ha quindi contestato che non vi fosse un interesse del servizio a rinnovare il suo contratto di assunzione alla luce delle esigenze dell’unità Audiovisivi, presso la quale lei doveva essere considerata assegnata per tutta la durata dell’indagine amministrativa avviata dall’AACC in risposta alla domanda di assistenza.

128    Orbene, in risposta alle argomentazioni sollevate nel reclamo integrativo del 10 settembre 2015, in vista dell’adozione della decisione sul reclamo l’AACC ha esaminato l’interesse del servizio tenendo conto delle esigenze dell’unità Audiovisivi. Tuttavia, nonostante l’interesse della ricorrente ad ottenere la proroga della sua assunzione, la suddetta autorità è giunta alla conclusione che l’unità di cui trattasi non presentava esigenze tali da giustificare una proroga da parte sua di detta assunzione in seno all’unità de qua, né più in generale all’interno della DG «Comunicazione». Pertanto, la censura della ricorrente circa la mancata considerazione dell’interesse di servizio deve essere respinta in quanto infondata.

129    A questo proposito, occorre ancora precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, trattandosi di una decisione di non rinnovo di un contratto di agente temporaneo, in fase di reclamo l’AACC può modificare o sostituire la motivazione di una siffatta decisione, come ha fatto nel caso di specie (v., in tal senso, sentenze del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punti da 33 a 46, e del 10 settembre 2014, Tzikas/AFE, F‑120/13, EU:F:2014:197, punto 79). La posizione definitiva dell’istituzione si consolida, infatti, all’atto dell’adozione della risposta al reclamo ed è quindi in quella fase che occorre esaminare il rispetto, da parte dell’AACC, del dovere di sollecitudine, tenendo conto della motivazione sia della decisione iniziale che della risposta al reclamo (v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non pubblicata, EU:T:2017:7, punto 54).

130    Nella replica, inoltre, la ricorrente afferma che, nel caso di specie, il Parlamento, nel controricorso, avrebbe «[enumerato] le diverse unità – [l’]unità [“]Europarl TV[”], [l’u]nità [A]udiovisivi, [l’]équipe Hotline Newsdesk – [con riferimento alle quali l’AACC] avrebbe verificato la possibilità di rinnovare il contratto della ricorrente», al fine di integrare «in tempore suspecto» la decisione iniziale impugnata e la decisione sul reclamo con una nuova motivazione. Orbene, una siffatta motivazione è, a suo giudizio, irricevibile.

131    A questo proposito, occorre ricordare che nell’ambito dei ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 270 TFUE, mentre la totale carenza di motivazione non può essere sanata con spiegazioni fornite dopo l’introduzione di un ricorso, dal momento che, in tale fase, siffatte spiegazioni non soddisferebbero la loro funzione (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80, EU:C:1981:284, punto 22; del 9 dicembre 1993, Parlamento/Volger, C‑115/92 P, EU:C:1993:922, punto 23, e del 23 febbraio 1994, Coussios/Commissione, T‑18/92 e T‑68/92, EU:T:1994:19, punti da 74 a 76), lo stesso non vale in caso di carente motivazione dell’atto adottato dall’AACC o dall’autorità con potere di nomina dell’istituzione convenuta.

132    Infatti, in questo caso, la suddetta istituzione convenuta può, in corso di giudizio, formulare talune precisazioni aggiuntive che svuotano di contenuto il mezzo relativo all’insufficienza di motivazione (v., in tal senso, sentenze del 30 maggio 1984, Picciolo/Parlamento, 111/83, EU:C:1984:200, punto 22; dell’8 marzo 1988, Sergio e a./Commissione, 64/86, da 71/86 a 73/86 e 78/86, EU:C:1988:119, punto 52, e del 30 novembre 1993, Perakis/Parlamento, T‑78/92, EU:T:1993:107, punto 52). Tuttavia, in un tal caso, l’istituzione convenuta non può sostituire la motivazione iniziale errata dell’atto impugnato con una motivazione interamente nuova (v., in tal senso, sentenze del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C‑343/87, EU:C:1990:49, punto 15, e del 6 novembre 1997, Berlingieri Vinzek/Commissione, T‑71/96, EU:T:1997:170, punto 79).

133    Nella specie, il Tribunale osserva che, nella decisione sul reclamo, l’AACC ha espressamente indicato, da una parte, che «la possibilità di riassumere [la ricorrente] presso l’[u]nità [A]udiovisivi non [era] più praticabile in quanto si [era] nel frattempo deciso di affidare a un funzionario l’espletamento delle mansioni per le quali lei era stata assunta» e, dall’altra, che, «tenuto conto della specificità del profilo del[la ricorrente] e delle funzioni che [aveva] rivestito, non [era] possibile per la DG “C[omunicazione]” proporle un’altra occupazione in linea con le sue qualifiche dopo il 31 dicembre 2015».

134    Le indicazioni fornite dal Parlamento in fase contenziosa sulle diverse unità della direzione dei Media e di quella delle Relazioni con i cittadini, rientranti nella DG «Comunicazione», rispetto alle quali l’AACC aveva verificato la possibilità di rinnovare il contratto della ricorrente, rappresentano quindi soltanto precisazioni aggiuntive ai sensi della giurisprudenza citata al punto 132 della presente sentenza, considerato che tali indicazioni, nella misura in cui riguardano elementi anteriori o contemporanei alla decisione sul reclamo, rispettano il principio di legalità (sentenza del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 27). È infatti pacifico che, sia nella decisione sul reclamo che nella fase contenziosa, il motivo, dedotto dall’AACC e invocato dal Parlamento, per negare il rinnovo del contratto della ricorrente oltre il 31 dicembre 2015, consisteva nella mancanza di posizioni disponibili nella DG «Comunicazione» idonee, tenuto conto del profilo della ricorrente, a permettere un siffatto rinnovo.

135    A questo proposito, occorre inoltre osservare che, alla luce della giurisprudenza citata ai punti 119 e 120 della presente sentenza, l’AACC non era tenuta, in ragione del suo dovere di sollecitudine, a verificare la possibilità di prorogare il contratto della ricorrente attraverso un’assegnazione a unità diverse da quelle Audiovisivi e Programma di visite, poiché un tale approccio sarebbe equivalso a riconoscere alla ricorrente un diritto di priorità spettante solo a favore dei funzionari e avrebbe leso gli interessi degli agenti di dette altre unità che ambivano al rinnovo dei propri contratti di assunzione all’interno di esse o dei candidati a procedure di selezione aperte per posti ivi vacanti (v., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, punto 87). Tuttavia, nella specie, andando al di là di quanto impostole dal dovere di sollecitudine, nella decisione sul reclamo l’AACC ha esaminato i posti vacanti nell’intera DG «Comunicazione», pervenendo tuttavia alla conclusione che non vi era alcuna posizione che permettesse un siffatto rinnovo oltre il 31 dicembre 2015.

136    Orbene, tale constatazione non è, in ogni caso, viziata da alcun errore manifesto di valutazione.

137    Infatti, alla data dell’adozione della decisione di non rinnovo del suo contratto, la ricorrente occupava un posto di agente temporaneo ausiliario. A questo proposito, come annunciato dal capo unità nel suo messaggio di posta elettronica del 26 novembre 2014 e come attestano le informazioni e i dati forniti dal Parlamento, l’unità Audiovisivi si trovava in una fase di riorganizzazione in vista dell’affidamento, da parte dell’AACC, delle mansioni precedentemente svolte dalla ricorrente a funzionari, aspetto questo che – come indicato supra – rientrava nell’ampio margine di discrezionalità riconosciuto alla suddetta autorità nell’organizzazione dei servizi. Per tale motivo, l’AACC era legittimata ad assegnare prioritariamente la posizione oggetto dell’avviso di posto vacante recante il numero di riferimento AST/157554 mediante trasferimento di un funzionario del gruppo di funzioni degli assistenti, status di cui la ricorrente non godeva. Inoltre, i documenti forniti dal Parlamento dimostrano che nel 2016, dopo la partenza della ricorrente, all’interno della direzione dei Media è stato assunto un solo agente contrattuale ausiliario. Si trattava nello specifico di un agente assunto per sostituire, dal 3 agosto 2015 al 2 febbraio 2016, una persona in congedo di maternità. Orbene, tale agente è stato assunto per svolgere funzioni presso l’unità «Europarl TV», distinta dalle unità Audiovisivi e Programma di visite; inoltre, da una parte, alla data della sua assunzione la ricorrente non era disponibile per la sostituzione, trovandosi lei stessa in congedo per malattia e, dall’altra, nulla indica che il suo profilo sarebbe stato adatto a rispondere alle esigenze di detta sostituzione.

138    La ricorrente deplora ancora il fatto che, nonostante le richieste da lei avanzate, i concorsi interni organizzati in seno al Parlamento avessero riguardato soltanto «[profili] molto specifici e tecnici (…) di archivisti, montatori, grafici o produttori». Tuttavia, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 27 dello Statuto, «[l]e assunzioni [dei funzionari] debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione». Pertanto, nessun agente può esigere l’organizzazione di un concorso corrispondente al suo profilo perché, malgrado l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento interno in materia di assunzione, un’istituzione non può agevolare l’acquisizione dello status di funzionario da parte dei suoi agenti in maniera contraria al principio della parità di trattamento.

139    Infine, la ricorrente sostiene di aver in definitiva svolto, con status diversi, le stesse mansioni per quasi 13 anni e che l’AACC era quindi tenuta a prorogare il suo ultimo contratto in ragione del dovere di sollecitudine.

140    A questo proposito, occorre osservare che, benché la ricorrente lavorasse per una società che erogava servizi al Parlamento, l’AACC le ha proposto di assumerla direttamente come agente contrattuale dal 1o aprile 2005 e che, dal 1o febbraio 2006, la ricorrente ha ricoperto una posizione di agente temporaneo. A norma dell’articolo 8, secondo comma, del RAA, il suddetto contratto di assunzione in qualità di agente temporaneo si è risolto obbligatoriamente al termine del periodo massimo di sei anni di assunzione in tale qualifica e si deve ritenere che tale eccezione al principio secondo cui gli impieghi permanenti devono essere coperti con la nomina di funzionari non poteva avere altro scopo di quello di provvedere alle esigenze dell’unità Audiovisivi (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 79).

141    Tuttavia, al termine della sua assunzione in qualità di agente temporaneo per un periodo massimo di sei anni, l’AACC ha fatto in modo di poter continuare ad assumere la ricorrente, nella specie come agente contrattuale ausiliario, anche se, a tal riguardo, l’interessata invoca il fatto che le venivano invariabilmente affidate le medesime funzioni, sia come agente temporaneo che come agente ausiliario e agente contrattuale ausiliario, il che, in definitiva, solleva dubbi quanto alla fondatezza del ricorso da parte dell’AACC all’una o all’altra categoria di impieghi.

142    L’AACC ha accettato inoltre di riconoscere alla ricorrente, ex gratia, un importo di EUR 22 000.

143    Orbene, tutti i suddetti elementi testimoniano una certa sollecitudine dell’AACC nei confronti dell’interessata.

144    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’AACC nello stabilire di non poter rinnovare il contratto della ricorrente, quantomeno dopo il 31 dicembre 2015, non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione né ha violato il suo dovere di sollecitudine.

145    Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere respinto.

 Sul quarto motivo

146    A fondamento del suo quarto motivo, la ricorrente afferma di non essere stata sentita dall’AACC prima dell’adozione della decisione iniziale impugnata, in violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali. Orbene, se fosse stata sentita, la ricorrente avrebbe potuto sostenere che le esigenze dell’unità Programma di visite erano in crescita e imponevano la proroga del suo contratto di assunzione. L’AACC avrebbe potuto così verificare presso tale unità quali fossero le sue reali esigenze e chiarire la manifesta contraddizione esistente tra i bisogni reali e la decisione iniziale impugnata, nella quale essi erano stati negati. La ricorrente avrebbe inoltre potuto evidenziare all’AACC la presentazione da parte sua, in data 24 aprile 2015, di un reclamo avverso la decisione di riassegnazione volto a contestarne il carattere permanente e avrebbe potuto far valere il fabbisogno di risorse umane di altre unità della DG «Comunicazione», in particolare della direzione dei Media e, all’interno di essa, dell’unità Audiovisivi. Dinanzi all’AACC, la ricorrente si sarebbe potuta avvalere anche della pubblicazione di quattro avvisi di posti vacanti tra il 27 marzo e il 29 maggio 2015 quale elemento idoneo a comprovare l’esistenza delle suddette esigenze. Al fine di supportare la richiesta di rinnovo, la ricorrente avrebbe infine potuto chiedere che il direttore della direzione dei Media fosse chiamato a testimoniare sullo stato delle esigenze di detta direzione.

147    Al di là del fatto che la decisione iniziale impugnata avrebbe potuto essere diversa in caso di sua previa audizione da parte dell’AACC sul rinnovo del suo contratto, la ricorrente afferma che la sostituzione da parte della suddetta autorità, in sede di decisione sul reclamo, della motivazione della sua decisione iniziale con una motivazione del tutto nuova e in contrasto con la prima equivarrebbe a una violazione dell’obbligo di motivazione. Lo stesso varrebbe anche con riferimento a determinate censure da lei sollevate e non esaminate dall’AACC nella decisione sul reclamo.

148    Il Parlamento chiede il rigetto del quarto motivo, osservando che, nella specie, nella sua domanda di rinnovo la ricorrente ha potuto esporre le ragioni che giustificavano a suo parere il rinnovo del suo contratto. Orbene, l’AACC avrebbe tenuto debitamente conto delle argomentazioni esposte al riguardo dalla ricorrente, in particolare riconoscendo, all’interno della decisione sul reclamo, il suo diritto ad ottenere, in ragione del suo affidamento legittimo, la proroga del suo contratto sino al 31 dicembre 2015. In ogni caso, anche ammettendo che l’AACC abbia violato il diritto della ricorrente ad essere sentita, il Parlamento ritiene che essa avrebbe comunque deciso di non rinnovare il suo contratto, anche in caso di sua regolare audizione. Infatti, a suo giudizio, le argomentazioni dedotte nel ricorso, che la ricorrente avrebbe potuto sollevare prima dell’adozione della decisione iniziale impugnata, sarebbero identiche a quelle da lei esposte nella domanda di rinnovo e nel suo reclamo del 22 luglio 2015, sulle quali l’AACC ha preso posizione sia nella decisione iniziale impugnata che nella decisione sul reclamo.

149    In via preliminare, occorre ricordare che i diritti della difesa come ormai sanciti dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, che, secondo il giudice dell’Unione, è di applicazione generale (sentenza dell’11 settembre 2013, L/Parlamento, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, punto 81), comprendono, essendo comunque più estesi, il diritto procedurale di ogni persona, previsto al paragrafo 2, lettera a), del detto articolo, di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio (sentenza del 5 febbraio 2016, GV/SEAE, F‑137/14, EU:F:2016:14, punto 71).

150    Il diritto di essere ascoltato, che dev’essere garantito anche in mancanza di una normativa specifica applicabile, esige quindi che la persona interessata sia stata posta in grado di manifestare efficacemente il proprio punto di vista riguardo agli elementi che potrebbero esserle addebitati nell’atto che interverrà (v., in tal senso, sentenze del 3 giugno 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, punto 52 e la giurisprudenza citata, e del 12 maggio 2016, FS/CESE, F‑50/15, EU:F:2016:119, punto 115).

151    A questo proposito, occorre osservare che, quando il RAA riconosce ad un’amministrazione la facoltà di rinnovare il contratto di assunzione a tempo determinato di un agente, la scelta di non avvalersene non costituisce, dal punto di vista formale, una decisione adottata al termine di una procedura avviata nei confronti dell’interessato.

152    Tuttavia, se, prima della scadenza, un agente presenta una domanda di rinnovo del suo contratto di assunzione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, quale persona a cui esso si applica (v., in questo senso, sentenza del 14 settembre 2006, Commissione/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, punto 38) o quando un’istituzione prevede, nel suo regolamento interno, l’avvio in tempo utile, prima della scadenza del contratto di un agente, di una procedura specifica vertente sul rinnovo di detto contratto, si deve ritenere che, al termine di detta procedura o in risposta alla suddetta domanda presentata in conformità dello Statuto, l’AACC adotti una decisione sul rinnovo del contratto dell’interessato e che, se una tale decisione è per questi lesiva, questi debba essere sentito dall’autorità di cui trattasi prima dell’adozione della decisione de qua. La decisione deve inoltre essere motivata, come richiesto dall’articolo 25 dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali ausiliari in forza dell’articolo 92 del RAA.

153    Ove l’AACC decida, in linea con quanto previsto nel RAA, di non avvalersi della facoltà ivi prevista di prorogare il contratto di assunzione di un agente, una siffatta decisione di non rinnovo può essere adottata solo dopo che l’interessato è stato messo nelle condizioni di far conoscere utilmente il suo punto di vista, se del caso, attraverso una semplice comunicazione dell’AACC indicante la sua intenzione di non avvalersi di tale facoltà, in uno scambio scritto o verbale, quand’anche di breve durata (v., in questo senso e per analogia, sentenze del 18 dicembre 2008, Sopropé, C‑349/07, EU:C:2008:746, punti da 49 a 52; del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 e C‑130/13, EU:C:2014:2041, punto 33, e del 10 settembre 2014, Tzikas/AFE, F‑120/13, EU:F:2014:197, punto 59). Tale scambio deve essere avviato dall’AACC, su cui grava l’onere della prova (v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, C‑59/06 P, EU:C:2007:756, punto 47; del 3 giugno 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, punto 54, e del 12 maggio 2016, FS/CESE, F‑50/15, EU:F:2016:119, punto 116).

154    A questo proposito, si è anche ritenuto che il principio del rispetto dei diritti della difesa si imponga con forza ancora maggiore quando, come nel caso di specie, la decisione di non rinnovo del contratto di assunzione è stata adottata nell’ambito di un contesto segnato da difficoltà relazionali (v., in questo senso, sentenze del 3 giugno 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, punto 51, e del 12 maggio 2016, FS/CESE, F‑50/15, EU:F:2016:119, punto 114), fermo restando che l’esistenza di una violazione del diritto di essere ascoltato deve essere valutata in funzione, in particolare, delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (sentenza del 10 settembre 2013, G. e R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 34).

155    Nella specie, a seguito della presentazione della domanda di rinnovo, sei giorni lavorativi prima della scadenza del contratto, il 31 maggio 2015, e a prescindere dal fatto che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, l’amministrazione disponeva al riguardo di un termine di quattro mesi per rispondere (v., in questo senso, sentenza del 17 gennaio 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non ancora pubblicata, EU:T:2017:7, punto 64) e che l’interessata si trovava all’epoca in congedo per malattia, l’AACC è stata in grado di rispondere alla domanda in meno di una settimana. Tuttavia, da un punto di vista formale, essa ha omesso di sentire preliminarmente sul punto l’interessata, benché gli obblighi posti dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali non presentino particolari difficoltà di attuazione per un’amministrazione diligente e benché l’audizione dell’interessato rappresenti una garanzia minima quando, come nella specie, l’amministrazione agisce in un ambito in cui gode di un ampio margine di discrezionalità (v., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 2016, GV/SEAE, F‑137/14, EU:F:2016:14, punto 77). Parimenti, l’AACC non ha sentito formalmente la ricorrente prima dell’adozione della decisione confermativa del 14 luglio 2015.

156    Ne consegue che, nella specie, l’AACC ha violato il diritto della ricorrente a essere sentita e, quindi, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali.

157    Ciò detto, secondo la giurisprudenza, persino nel caso in cui si sia verificata una violazione dei diritti della difesa, occorre inoltre, perché il motivo sia accoglibile, che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento potesse sfociare in un risultato diverso (ordinanza del 14 aprile 2016, Dalli/Commissione, C‑394/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:262, punto 41, e sentenza del 6 febbraio 2007, Wunenburger/Commissione, T‑246/04 e T‑71/05, EU:T:2007:34, punto 149; v. anche sentenza del 18 settembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, punto 21 e la giurisprudenza citata).

158    A questo proposito, il Tribunale osserva che gli elementi evidenziati dalla ricorrente in fase contenziosa corrispondono essenzialmente a quelli esposti nella domanda di rinnovo. Orbene, l’AACC ha valutato tali elementi, avendo adottato la decisione iniziale impugnata, vale a dire la decisione del 28 maggio 2015, come confermata nella decisione del 14 luglio 2015, in risposta a detta domanda.

159    Inoltre, detti stessi elementi sono stati ribaditi e sviluppati nel reclamo integrativo. Orbene, nella decisione sul reclamo, l’AACC ha preso posizione su di essi, ribadendo la sua decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente. Poi, per quanto attiene ai quattro avvisi di posto vacante che la ricorrente avrebbe potuto far valere ove fosse stata sentita, basti considerare che riguardavano posizioni del gruppo di funzioni degli amministratori che dovevano essere prioritariamente coperte mediante trasferimento o nomina di funzionari.

160    Alla luce degli elementi dedotti dalla ricorrente in fase contenziosa, si deve quindi ritenere che la sua audizione formale prima dell’adozione della decisione iniziale impugnata non avrebbe portato a un risultato differente quanto al rinnovo del suo contratto.

161    Alla luce di quanto precede, il quarto motivo di annullamento deve essere respinto e le domande di annullamento, per l’effetto, devono essere integralmente rigettate.

 Sulla domanda di risarcimento

162    A fondamento della sua domanda di risarcimento, la ricorrente afferma di aver patito un danno morale in ragione del carattere illecito della decisione iniziale impugnata e della decisione sul reclamo, in particolare in quanto tali decisioni avrebbero costituito uno sviamento di potere dell’AACC e sarebbero equivalse a un licenziamento disposto in ragione della presentazione della domanda di assistenza. A seguito delle ripercussioni sul piano psicologico, la ricorrente spiega di aver dovuto seguire una terapia e afferma che la sua dignità è stata lesa dalle decisioni adottate dell’AACC. Date le circostanze, la ricorrente afferma di aver patito un danno morale che deve essere risarcito attraverso il riconoscimento di un importo pari a EUR 100 000.

163    Inoltre, indicando ulteriori aspetti attinenti alle modalità di comunicazione dell’AACC con i suoi agenti con contratto in scadenza, in particolare il blocco del suo indirizzo di posta elettronica intervenuto il 31 maggio 2015 e l’invio automatico di messaggi di posta elettronica informativi sulle procedure amministrative collegate alla scadenza del contratto che gli interessati sono pregati di ignorare in caso di rinnovo imminente del loro contratto, la ricorrente afferma che essi integrerebbero un distinto illecito dell’amministrazione che le avrebbe arrecato un danno morale e che dovrebbe essere risarcito mediante il riconoscimento di un importo di EUR 15 000.

164    Il Parlamento chiede il rigetto della domanda di risarcimento in quanto infondata, sottolineando che i suoi servizi non hanno commesso alcun illecito, né nel decidere di non rinnovare il contratto della ricorrente, né, più in generale, nel trattamento accordatole.

165    A questo proposito, basti ricordare che la domanda diretta a ottenere il risarcimento di un danno materiale o morale deve essere respinta quando, come nella fattispecie, presenta un nesso stretto con la domanda di annullamento che è stata essa stessa respinta come infondata o irricevibile (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, punto 129; del 14 settembre 2006, Commissione/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, punto 51, e del 30 aprile 2014, López Cejudo/Commissione, F‑28/13, EU:F:2014:55, punto 105).

166    Nella misura in cui si riferisce a un danno morale derivante dal carattere illecito della decisione iniziale impugnata e della decisione sul reclamo, la domanda di risarcimento deve quindi essere respinta.

167    Inoltre, nella misura in cui la domanda in esame mira a ottenere il risarcimento di un danno morale collegato a un distinto illecito dell’amministrazione, gli elementi dedotti dalla ricorrente non permettono in alcun modo di accertarne l’esistenza. Infatti, dal momento che la posta elettronica è strettamente riservata a un uso direttamente collegato alle mansioni esercitate dall’agente, non era affatto anomalo per l’AACC disattivare l’indirizzo di posta elettronica della ricorrente alla scadenza del suo contratto (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 74). Inoltre, per esigenze di funzionamento del servizio, l’AACC poteva stabilire che determinati messaggi di posta elettronica venissero automaticamente inviati, in base a un calendario prefissato, agli agenti con contratti in scadenza.

168    Anche la domanda di risarcimento collegata a un asserito distinto illecito amministrativo dell’AACC deve quindi essere respinta.

169    Dal momento che non è stata accolta né la domanda di annullamento, né la domanda di risarcimento, occorre respingere il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

170    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

171    La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda del Parlamento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La sig.ra HF è condannata alle spese.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 aprile 2017.

 

Firme      

 

* Lingua processuale: il francese.