Language of document : ECLI:EU:T:2017:282

Causa T584/16

HF

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali ausiliari – Articolo 3 ter del RAA – Successione di assunzioni in qualità di agente – Contratti a tempo determinato – Decisione di non rinnovo – Sviamento di potere – Domanda di assistenza – Diritto di essere ascoltato – Responsabilità extracontrattuale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 24 aprile 2017

1.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Non rinnovo di un contratto a tempo determinato – Nozione di decisione che arreca pregiudizio in materia di non rinnovo del contratto – Adozione della decisione senza dare previamente all’interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni – Violazione del diritto di essere ascoltato

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2)

2.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Non rinnovo di un contratto a tempo determinato – Pretesa esistenza di molestie psicologiche – Illegittimità della decisione di non rinnovo – Presupposto – Nesso esistente tra gli atti che costituiscono molestie e la decisione di non rinnovo

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis)

3.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Potere discrezionale dell’amministrazione – Libertà di strutturare le unità amministrative – Portata – Soppressione di posti – Modifica nell’attribuzione delle mansioni – Limiti – Efficienza dell’organizzazione dei lavori

4.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Considerazione degli interessi dell’agente e di quelli del servizio – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2 e 3 bis)

1.      I diritti della difesa, come ormai sanciti dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che è di applicazione generale, comprendono, pur essendo più estesi, il diritto procedurale di ogni persona, previsto al paragrafo 2, lettera a), di detto articolo, di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.

Il diritto di essere ascoltato, che dev’essere garantito anche in mancanza di una normativa specifica applicabile, esige quindi che la persona interessata sia stata posta in grado di manifestare efficacemente il proprio punto di vista riguardo agli elementi che potrebbero esserle addebitati nell’atto che interverrà.

In materia di rinnovo del contratto, nei limiti in cui l’Autorità abilitata a concludere contratti di assunzione non ha l’obbligo statutario di avvalersi dell’eventuale possibilità, prevista dal Regime applicabile agli altri agenti, di prorogare il contratto di impiego di un agente, né di comunicare all’interessato le proprie intenzioni al riguardo entro un determinato termine, all’Autorità suddetta non può essere imputata l’adozione, alla data di scadenza del contratto, di una decisione implicita di rinuncia all’esercizio della suddetta facoltà.

Infatti, per riconoscere l’intervenuta adozione da parte dell’Autorità abilitata a concludere contratti di assunzione di una decisione sul rinnovo di un contratto, occorre che essa sia frutto di un riesame dell’interesse del servizio e di quello dell’interessato da parte della suddetta autorità e che quest’ultima abbia valutato ex novo le condizioni contrattuali del contratto iniziale recanti già la data di scadenza del contratto.

Tuttavia, quando, prima della scadenza, un agente presenta una domanda di rinnovo del suo contratto di assunzione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, quale persona a cui esso si applica, o quando un’istituzione prevede, nel suo regolamento interno, l’avvio in tempo utile di una procedura specifica vertente sul rinnovo del contratto di un agente prima della scadenza di tale contratto, si deve ritenere che, al termine di detta procedura o in risposta alla suddetta domanda presentata in conformità dello Statuto, l’Autorità abilitata a concludere contratti di assunzione abbia adottato una decisione che arreca pregiudizio vertente sul rinnovo del contratto dell’interessato e che, in quanto tale decisione risulta lesiva nei confronti dell’interessato, quest’ultimo debba essere sentito dall’autorità di cui trattasi prima dell’adozione della decisione in parola. La decisione deve inoltre essere motivata, come richiesto dall’articolo 25 dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali ausiliari in forza dell’articolo 92 del Regime applicabile agli altri agenti.

L’Autorità abilitata a concludere contratti di assunzione, se decide, nei limiti in cui tale facoltà sia prevista nel Regime applicabile agli altri agenti, di non avvalersi della facoltà ivi prevista di prorogare il contratto di assunzione di un agente, adotta un atto lesivo e una siffatta decisione di non rinnovo può essere adottata solo dopo che l’interessato è stato messo nelle condizioni di far conoscere utilmente il suo punto di vista, se del caso attraverso una semplice comunicazione dell’Autorità abilitata a concludere contratti di assunzione, indicante la sua intenzione di non avvalersi di tale facoltà e delle relative ragioni, in uno scambio scritto o verbale, quand’anche di breve durata. Tale scambio deve essere avviato da tale autorità, su cui grava l’onere della prova.

A questo proposito, il principio del rispetto dei diritti della difesa si impone con forza ancora maggiore quando la decisione di non rinnovo del contratto di assunzione è stata adottata nell’ambito di un contesto segnato da difficoltà relazionali, fermo restando che l’esistenza di una violazione del diritto di essere ascoltato deve essere valutata in funzione, in particolare, delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame.

(v. punti 59, 60, 149, 150, 152‑154)

2.      Nell’ambito del mancato rinnovo del contratto di un agente contrattuale che ha presentato domanda di assistenza, le molestie psicologiche che il ricorrente afferma di aver subito da un superiore gerarchico non sono sufficienti per ritenere che tutti gli atti adottati dall’Autorità abilitata a concludere contratti di assunzione, in particolare in pendenza dell’indagine amministrativa, siano illegittimi. Infatti, è necessario che l’interessato dimostri l’incidenza delle condotte asseritamente integranti una molestia psicologica sul contenuto dell’atto impugnato, poiché, in tal caso, ciò significherebbe che, avvalendosi di propri funzionari e agenti di elevato grado gerarchico, l’Autorità abilitata a concludere contratti di assunzione si è servita del suo potere per perseguire un obiettivo illegittimo rispetto all’articolo 12 bis dello Statuto secondo cui il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale.

(v. punto 92)

3.      Gli impieghi permanenti presso le istituzioni sono destinati, in linea di principio, ai funzionari e quindi solo in via eccezionale possono essere occupati da agenti. L’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell’organizzare e strutturare i servizi e può decidere che mansioni che non erano chiaramente identificate o che sono evolute nel corso del tempo e che erano prima affidate ad agenti contrattuali ausiliari, eventualmente in sostituzione di funzionari o agenti temporanei, debbano ormai rientrare tra i posti permanenti.

Infatti, le istituzioni e le agenzie dell’Unione sono libere di strutturare le varie unità amministrative tenendo conto di un complesso di fattori, come la natura e l’ampiezza dei compiti loro affidati e le possibilità di bilancio. Tale libertà implica quella di sopprimere impieghi e di modificare l’attribuzione delle mansioni, nell’interesse di una maggiore efficacia dell’organizzazione dei lavori o al fine di rispondere ad esigenze di bilancio di soppressione di posti imposte dalle istanze politiche dell’Unione, così come il potere di riassegnare mansioni precedentemente svolte dal titolare del posto soppresso, senza che tale soppressione dell’impiego sia necessariamente sottoposta alla condizione che tutte le mansioni imposte siano espletate da un numero minore di persone rispetto a quello precedente la riorganizzazione. D’altro canto, la soppressione di un impiego non comporta obbligatoriamente il venir meno delle relative mansioni.

(v. punti 102, 103)

4.      Il rinnovo di un contratto d’agente temporaneo è una semplice possibilità lasciata alla valutazione dell’autorità competente, nel caso di specie l’Autorità abilitata a concludere contratti di assunzione.

Infatti, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzare i loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell’assegnare il personale a loro disposizione in base ai suddetti compiti, anche se siffatta assegnazione deve essere effettuata nell’interesse del servizio. L’autorità competente è inoltre tenuta, quando statuisce sulla situazione di un agente, a prendere in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione, vale a dire non solo l’interesse del servizio, ma anche, in particolare, quello dell’agente di cui trattasi. Ciò, infatti, risulta dal dovere di sollecitudine dell’amministrazione, che riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto e, per analogia, il Regime applicabile agli altri agenti hanno creato nei rapporti tra l’autorità pubblica e i suoi agenti.

Tale Regime, pertanto, non impone all’amministrazione di valutare preliminarmente la possibilità di spostare un agente temporaneo in un servizio diverso da quello cui era assegnato, né nel caso della risoluzione di un contratto a tempo indeterminato né in quello del mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato. Del pari, un obbligo siffatto non sussiste rispetto agli agenti contrattuali che non sono assegnati a un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione. Per contro, anche riguardo a tale ultima categoria di agenti, sebbene essi non occupino un impiego previsto nella tabella de qua, l’amministrazione è tenuta, quando valuta una domanda di rinnovo di un contratto avanzata da un agente, a prendere in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione, vale a dire non solo l’interesse del servizio, ma anche, in particolare, quello dell’agente di cui trattasi.

A questo proposito, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale riconosciuto alle istituzioni in tale contesto, il controllo del giudice è limitato alla verifica dell’insussistenza di errori manifesti o di sviamento di potere.

(v. punti 118‑120, 122)