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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso proposto il 31 gennaio 2005 da Rhiannon Williams contro la Commissione delle Comunità europee

    (Causa T-42/05)

    (Lingua processuale: l'inglese)

Il 31 gennaio 2005 Rhiannon Williams, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentata dai sigg. S. Crosby e C. Bryant, solicitors, ha presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-     annullare la decisione della Commissione 19 novembre 2004 con cui si negava l'accesso ai documenti di cui, sebbene non siano stati individuati nella decisione impugnata, si deve presumere l'esistenza;

-     annullare la decisione della Commissione 19 novembre 2004 con cui si negava l'accesso a tutti o a parte dei documenti 9, 16, 17, 27, 29, 32, 33, 34 e 46, individuati nella decisione impugnata;

-    condannare la convenuta a pagare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una borsista a livello di dottorato che sta portando a compimento un progetto riguardante l'impatto della globalizzazione sulla legislazione e la politica comunitarie in materia di ambiente e di cooperazione allo sviluppo. A tale scopo la stessa ha presentato domanda di accesso a determinati documenti al fine di esaminare lo sfondo della recente legislazione in materia di organismi geneticamente modificati (OGM). A seguito della suddetta domanda veniva garantito l'accesso solo a parte dei documenti.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente adduce una violazione dell'art. 8 del regolamento n. 1049/2001 1 e un difetto di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE. A giudizio della ricorrente la Commissione ha formulato una risposta incompleta alla domanda di accesso e non ha individuato tutti i documenti che rientravano nell'ambito di quest'ultima. La ricorrente sostiene che esistono altri documenti relativamente ai quali non è stata fornita alcuna motivazione per il diniego di accesso né è stata invocata alcuna eccezione.

Sostiene inoltre che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e ha a torto applicato l'eccezione di cui di cui al secondo comma dell'art. 4, n. 3, e al terzo trattino dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001. La ricorrente afferma altresì che alla Commissione è imputabile un difetto di motivazione e che la stessa ha errato nel ritenere che la divulgazione avrebbe gravemente compromesso il processo decisionale, che non esistesse un rilevante interesse pubblico alla divulgazione dei documenti e che i documenti in questione avrebbero indebolito la posizione della Commissione prima del panel dell'OMC sulla moratoria de facto in ambito di approvazione e di commercializzazione di prodotti di biotecnologia.

La ricorrente invoca anche una violazione del principio di proporzionalità e un difetto di motivazione in merito al fatto che non è stato preso in considerazione l'accesso a una parte dei documenti.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)