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Causa C142/22

OE

contro

Minister for Justice and Equality

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Supreme Court (Irlanda)]

 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 luglio 2023

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato di arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/JAI – Articolo 27 – Procedimenti penali per un reato commesso prima della consegna e diverso da quello che ha motivato tale consegna –/ Richiesta di assenso rivolta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Mandato d’arresto europeo emesso dal procuratore di uno Stato membro che non ha la qualità di autorità giudiziaria emittente – Conseguenze sulla richiesta di assenso»

1.         1. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Eventuali azioni penali per altri reati –/ Richiesta di assenso rivolta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione –/ Mandato di arresto europeo all’origine della consegna che non è stato emesso da un’autorità giudiziaria emittente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro –/ Assenso dato a detta domanda presentata da un’autorità giudiziaria emittente – Ammissibilità

[Decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 27, § 3, g), e 4]

(v. punti 33, 34, 41-45, 48, 49, 52 e disp.)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Regola della specialità –/ Richiesta di assenso per disapplicare la regola della specialità

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 27, § 2)

(v. punti 39, 40)

3.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Principio di mutuo riconoscimento – Portata – Deroghe –/ Obiettivi della decisione quadro diretti a facilitare e accelerare le consegne tra le autorità giudiziarie degli Stati membri

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, artt. 1, § 2, 27 e 28)

(v. punti 47, 50)


Sintesi

Con un’ordinanza della High Court (alta Corte, Irlanda) relativa all’esecuzione di tre mandati d’arresto europei emessi nel 2016 da procuratori dei Paesi Bassi, OE è stato consegnato, nel 2017, ai Paesi Bassi. Egli è stato, in seguito, condannato a una pena detentiva.

Nel 2019, un giudice istruttore di Amsterdam (Paesi Bassi) ha presentato alla High Court una richiesta di assenso conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 (1), all’esercizio dell’azione penale nei confronti di OE per reati commessi prima della sua consegna diversi da quelli che avevano motivato i mandati d’arresto europei iniziali. OE si è opposto a tale richiesta dinanzi alla High Court facendo valere che i mandati d’arresto europei iniziali, che erano stati emessi da procuratori, erano stati emessi da autorità che non potevano essere considerate «autorità giudiziarie emittenti» ai sensi della decisione quadro 2002/584. Secondo OE, tale circostanza ostava all’accoglimento della richiesta di assenso. Con ordinanza del 27 luglio 2020, tuttavia, la High Court ha dato l’assenso richiesto.

Nel maggio 2021, la Court of Appeal (Corte di appello, Irlanda) ha respinto l’appello di OE ritenendo che occorresse applicare la norma processuale nazionale dell’estoppel, la quale ostava ad una contestazione dell’ordinanza di consegna del 2017 che aveva autorità di cosa giudicata.

Adita di un ricorso per cassazione presentato da OE contro quest’ultima decisione, la Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), giudice del rinvio, si interroga sulla qualificazione giuridica del rapporto tra il procedimento di consegna e quello di assenso.

La Corte ha dichiarato che l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un mandato d’arresto europeo in base al quale una persona è stata oggetto di una decisione di consegna sia stato emesso da un’autorità che non costituiva un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, non osta a che, successivamente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, investita di una richiesta in tal senso da parte di un’autorità giudiziaria emittente ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 1, dia il proprio assenso a che tale persona sia sottoposta a procedimento penale, condannata o privata della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello che ha motivato tale consegna.

Giudizio della Corte

La Corte ricorda, innanzitutto, che mandati d’arresto europei che, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, sono stati emessi dal procuratore di uno Stato membro che può ricevere, nell’ambito dell’esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, non sono emessi conformemente ai requisiti derivanti dalla decisione quadro 2002/584.

La Corte rileva, poi che la decisione di accordare l’assenso ha un oggetto che le è proprio. Per tale ragione, deve essere adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione al termine di un esame distinto e autonomo rispetto a quello a cui ha dato luogo il mandato d’arresto europeo. Tale esame deve avvenire conformemente a quanto previsto dall’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584. Infatti, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, in primo luogo, se la richiesta di assenso che le è stata presentata sia corredata delle informazioni richieste a tal fine dalla decisione quadro e di una traduzione(2). In secondo luogo, tale autorità deve verificare se il reato per il quale viene richiesto l’assenso comporti esso stesso l’obbligo di consegna ai sensi della medesima decisione quadro In terzo luogo, essa deve valutare, alla luce dei motivi di non esecuzione obbligatoria o facoltativa di cui a tale decisione quadro(3), se l’estensione dell’azione penale a reati diversi da quelli che hanno motivato la consegna dell’interessato possa essere autorizzata. Orbene, dal tenore letterale di tali disposizioni non risulta che un vizio che inficia un mandato d’arresto europeo iniziale sia tale da consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare l’assenso richiesto.

Peraltro, la Corte ritiene che ammettere che le condizioni in cui è stata effettuata la consegna possano essere oggetto di riesame nell’ambito di una richiesta di assenso formulata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 porterebbe a ritardare la decisione di assenso, per motivi estranei a quelli previsti da tale paragrafo 4, il che contrasterebbe con l’imperativo di celerità sotteso a tale decisione quadro.

Infine, la Corte rileva che, nella specie, l’ordinanza di consegna del 2017 è definitiva nonostante il fatto che sia stata adottata a seguito dei mandati d’arresto europei caratterizzati dalla circostanza di essere stati emessi da autorità che non possono essere qualificate come «autorità giudiziarie competenti» ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro 2002/584. Di conseguenza, sarebbe paradossale mettere in discussione, a causa di questa circostanza, l’assenso all’origine del procedimento principale, che, dal canto suo, è conseguente a una richiesta formulata da una siffatta autorità giudiziaria competente.


1      Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).


2      V. articolo 8, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584.


3      V. articoli 3 e 4 della decisione quadro 2002/584.