Language of document :

Ricorso proposto il 12 novembre 2010 - Google / UAMI - Giersch Ventures (GMail)

(Causa T-527/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Google, Inc. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey e A. Bognár)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Giersch Ventures LLC (Los Angeles, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 settembre 2010, procedimento R 342/2010-4; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "GMail", per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 - domanda di marchio comunitario n. 5685136

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca n. 30666860 del marchio denominativo "G-mail", registrato, fra gli altri, per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42; registrazione tedesca n. 30025697 del marchio figurativo "G-mail... und die Post geht richtig ab", per servizi delle classi 38, 39 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha errato, in primo luogo, nel suo confronto visivo fra il marchio impugnato ed il marchio anteriore su cui si fonda l'opposizione, in secondo luogo, non tenendo conto della percezione delle cerchie di consumatori interessati, in terzo luogo, nell'affermare che gli elementi denominativi di marchi composti sono sempre più rilevanti degli elementi visivi e nell'ignorare la giurisprudenza a tale riguardo, in quarto luogo, nel ritenere che il marchio denominativo anteriore, complessivamente, non dovesse essere considerato intrinsecamente debole e, in quinto luogo, nel ritenere che gli argomenti della ricorrente relativi all'importanza del confronto visivo rispetto al confronto fonetico fossero inconcludenti.

____________