Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 29 aprile 2009 – Enercon / UAMI (E‑Ship)
(causa T‑81/08)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo E‑Ship – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»
1. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73) (v. punto 10)
2. Marchio comunitario – Effetti del marchio comunitario – Limitazioni [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. c), e 12, lett. b)] (v. punti 24‑25)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 33‑35)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 4 dicembre 2007 (procedimento R 319/2007‑1) riguardante una domanda di registrazione del segno E‑Ship come marchio comunitario. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Enercon GmbH |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo E‑Ship per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 12 e 39 – domanda n. 5 050 539 |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Enercon GmbH è condannata alle spese.