Language of document : ECLI:EU:T:2023:173

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

29 marzo 2023 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un contenitore cilindrico dalle linee ondulate – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑199/22,

Perfetti Van Melle SpA, con sede a Lainate (Italia), rappresentata da P. Testa e C. Pappalardo, avvocate,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Raponi, in qualità di agente,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A. Kornezov, presidente, D. Petrlík e K. Kecsmár (relatore), giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 25 gennaio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Perfetti Van Melle SpA, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 febbraio 2022 (procedimento R 1530/2021-5) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        Il 16 dicembre 2020 la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il seguente segno figurativo:

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3        Il marchio richiesto designava i prodotti rientranti nella classe 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, corrispondenti alla descrizione seguente: «Caramelle; confetteria; pasticceria; dolci; gomme da masticare; cioccolato; gelatine (confetteria); caramelle gommose; lecca-lecca; toffee; mentine; pastiglie; liquirizia; zucchero; caffè; cacao».

4        Con decisione del 7 luglio 2021, l’esaminatrice ha respinto la domanda di registrazione di detto marchio sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

5        Il 6 settembre 2021 la ricorrente ha proposto ricorso presso l’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatrice.

6        Con la decisione impugnata, la quinta commissione di ricorso ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto che il marchio richiesto dovesse essere escluso dalla registrazione in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 in quanto privo di carattere distintivo.

 Conclusioni delle parti

7        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

8        L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

9        A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sostanzialmente due motivi, il primo relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e il secondo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dellarticolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

10      Il primo motivo si articola in tre parti. In primo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha valutato il carattere distintivo del marchio richiesto, bensì quello di un marchio diverso. In secondo luogo, la commissione di ricorso non avrebbe correttamente valutato il carattere distintivo del marchio in relazione ai prodotti e al pubblico di riferimento. In terzo e ultimo luogo, la ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso circa il carattere distintivo del marchio contestato quale riproduzione grafica della confezione del prodotto.

11      In via preliminare, occorre ricordare che, secondo l’articolo 4 del regolamento 2017/1001, la forma di un prodotto o del suo imballaggio può costituire un marchio dell’Unione europea, a condizione che tale forma sia adatta a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, i marchi privi di carattere distintivo sono esclusi dalla registrazione.

12      La nozione di interesse generale sottesa all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 si confonde palesemente con la funzione essenziale del marchio, che è quella di garantire che il consumatore o l’utilizzatore finale possa identificare l’origine del prodotto o del servizio designato dal marchio, consentendogli di distinguere senza possibilità di confusione tale prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa [v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 48, e del 5 febbraio 2020, Hickies/EUIPO (Forma di un laccio da scarpe), T‑573/18, EU:T:2020:32, punto 25 (non pubblicata)].

13      Il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, costituito dal consumatore di tali prodotti o servizi, [sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 35; v., altresì, sentenza del 7 novembre 2019, A9.com/EUIPO, T‑240/19, (Raffigurazione di una campana), T‑240/19, non pubblicata, EU:T:2019:779, punto 51 e giurisprudenza citata].

14      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente avverso la legittimità della decisione impugnata.

 Sulla prima parte, relativa alla mancata valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto

15      La ricorrente, da un lato, contesta alla commissione di ricorso di aver presunto, in maniera arbitraria ed errata, che il marchio in questione fosse la rappresentazione bidimensionale della forma del prodotto. Essa sostiene che il marchio richiesto consisterebbe in una forma piana e non conterrebbe alcuna frase, descrizione o altro elemento che autorizzi a considerare il segno di cui trattasi come la rappresentazione di un contenitore di un prodotto o come la rappresentazione di una confezione. La commissione di ricorso avrebbe preso in considerazione caratteristiche del marchio che non sarebbero indicate nella domanda di registrazione o nei documenti allegati. Dall’altro, la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia erroneamente applicato principi sviluppati nel contesto dei marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso o della sua confezione al contesto dei marchi figurativi costituiti dalla rappresentazione bidimensionale di tale prodotto o della sua confezione.

16      L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

17      In primo luogo, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 13, il carattere distintivo del marchio richiesto deve essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti per i quali si chiede la registrazione e, dall’altro, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico di riferimento, che è il consumatore di tali prodotti.

18      Nel caso di specie, la domanda di registrazione riguardava un marchio figurativo, sulla base della rappresentazione grafica riprodotta al precedente punto 2, senza che ne fosse fornita una descrizione.

19      D’altra parte, i prodotti oggetto del marchio richiesto, come elencati al precedente punto 3, erano prodotti destinati a tutti i consumatori. Infatti, come ricordato al punto 38 della decisione impugnata, detti prodotti sono prodotti dolciari e di confetteria come il caffè e il cacao. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto che il pubblico di riferimento fosse il pubblico in generale. Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 26 della decisione impugnata, che, poiché il segno in questione era sprovvisto di elementi verbali, il pubblico di riferimento fosse il pubblico dell’Unione europea normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Essa ha aggiunto che, poiché i prodotti oggetto del marchio richiesto erano relativamente poco costosi e acquistati con una certa frequenza, il livello di attenzione dei consumatori al momento dell’acquisto sarebbe stato al massimo medio.

20      La ricorrente non contesta tali valutazioni della commissione di ricorso relative al pubblico di riferimento.

21      In secondo luogo, dai punti da 31 a 34 della decisione impugnata si evince che, alla luce dei risultati della ricerca effettuata dall’esaminatrice, la commissione di ricorso ha considerato che il segno in questione sarebbe stato percepito, almeno da una parte non trascurabile del pubblico di riferimento, come l’immagine del contorno di un contenitore cilindrico dalle linee ondulate, che presenta nell’estremità superiore tre righe orizzontali, le ultime due delle quali sono unite centralmente tra di loro da cinque trattini verticali. Pertanto, detta commissione ha ritenuto che la forma rappresentata dal segno di cui trattasi fosse solo una mera variazione dalle confezioni e dagli imballaggi cilindrici utilizzati normalmente in commercio per i prodotti in questione. Tale valutazione della commissione di ricorso è priva di errori. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che il segno di cui trattasi non sia rappresentato in prospettiva nella domanda di registrazione o che possa essere percepito anche come figura piana non esclude affatto la possibilità che una parte non trascurabile del pubblico di riferimento percepisca, senza riflessione, il segno di cui trattasi come la raffigurazione di un recipiente che può contenere i prodotti rivendicati nella domanda di registrazione.

22      In terzo luogo, secondo la giurisprudenza, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale costituito dall’aspetto del prodotto stesso e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che designa. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o della forma della loro confezione, in assenza di elementi grafici o testuali, e potrebbe quindi risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (sentenze del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 30, e del 20 ottobre 2011, Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, EU:C:2011:680, punti 45 e 46).

23      D’altra parte, secondo la giurisprudenza, più la forma della quale è stata chiesta la registrazione come marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che detta forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 [sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 39; del 15 maggio 2014, Louis Vuitton Malletier/UAMI, C‑97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324, punto 52, e del 21 aprile 2015, Louis Vuitton Malletier/UAMI – Nanu-Nana (Raffigurazione di un motivo a scacchiera marrone e beige), T‑359/12, EU:T:2015:215, punto 23].

24      Tuttavia, da tale giurisprudenza non si evince che occorra sistematicamente circoscrivere il settore in cui si opera il paragone ai prodotti stessi per i quali è chiesta la registrazione. Non si può escludere che i consumatori di un dato prodotto siano eventualmente influenzati, nella loro percezione del marchio che riveste tale prodotto, dalle modalità di commercializzazione sviluppate per altri prodotti di cui essi siano ugualmente consumatori. A seconda della natura dei prodotti in questione e del marchio richiesto, può essere quindi necessario, per valutare se il marchio sia privo o no di carattere distintivo, prendere in considerazione un settore più vasto (sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 32).

25      In particolare, quando il marchio di cui si chiede la registrazione è costituito dalla forma tridimensionale della confezione dei prodotti interessati, la norma o gli usi pertinenti possono essere quelli che vigono nel settore dell’imballaggio dei prodotti della stessa natura e destinati agli stessi consumatori di quelli per i quali è chiesta la registrazione (sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 33).

26      Tale giurisprudenza, elaborata per marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso, si applica anche quando il marchio controverso è un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto. Infatti, neanche in un caso del genere, il marchio consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue [sentenze del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 29, e del 5 febbraio 2020, Pierre Balmain/EUIPO (Raffigurazione di una testa di leone circondata da anelli che formano una catena), T‑331/19, non pubblicata, EU:T:2020:33, punto 25].

27      Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente e conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 26, la commissione di ricorso ha correttamente applicato, nel caso di specie, i principi elaborati nel contesto dei marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso o della sua confezione al contesto di marchi figurativi costituiti dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto o della sua confezione. Al riguardo, occorre precisare che detti principi non si applicano unicamente ai casi in cui il marchio bidimensionale consiste in una fotografia o in una riproduzione grafica fedele e in prospettiva del prodotto, ma anche al caso di una rappresentazione molto semplice e puramente schematica del prodotto di cui trattasi, senza alcuna rappresentazione prospettica [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2016, Azur Space Solar Power/EUIPO (Raffigurazione di linee e mattoni bianchi su fondo nero), T‑578/15, non pubblicata, EU:T:2016:674, punto 13].

28      Da quanto precede consegue che la prima parte del primo motivo deve essere respinta.

 Sulla seconda parte, relativa ad un errore nella valutazione della capacità distintiva del marchio richiesto rispetto ai prodotti e al pubblico di riferimento

29      La ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non avrebbe proceduto alla valutazione del carattere distintivo del segno richiesto rispetto ai prodotti oggetto della domanda, bensì rispetto ai recipienti in cui tali prodotti sono commercializzati.

30      L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

31      Occorre sottolineare che, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 22 a 26, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 25 della decisione impugnata, che l’esaminatrice ha correttamente preso in considerazione le modalità di confezionamento utilizzate nel mercato europeo per i prodotti rientranti nella classe 30 al fine di determinare se il segno richiesto consentisse al consumatore di riferimento di distinguere i prodotti della richiedente da quelli di altre imprese (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 36). Infatti, trattandosi, nel caso di specie, di un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale della confezione utilizzata nel commercio dei prodotti interessati, la commissione di ricorso ha correttamente valutato il suo carattere distintivo tenuto conto di un settore più ampio di quello di tali prodotti, vale a dire quello delle loro modalità di confezionamento.

32      Da quanto precede consegue che la seconda parte del primo motivo deve essere respinta.

 Sulla terza parte, relativa a un errore nella valutazione del carattere distintivo del marchio controverso quale rappresentazione grafica della confezione del prodotto

33      La ricorrente afferma che, quand’anche il marchio contestato costituisse la rappresentazione bidimensionale della confezione dei prodotti, la commissione di ricorso avrebbe applicato erroneamente i criteri di valutazione del carattere distintivo del marchio elaborati dalla giurisprudenza. Infatti, quest’ultima, in particolare nella sentenza del 3 dicembre 2003, Nestlé Waters France/UAMI (Forma di una bottiglia) (T‑305/02, EU:T:2003:328, punto 34), avrebbe rilevato che il consumatore medio era perfettamente in grado di percepire la forma dell’imballaggio dei prodotti controversi come un’indicazione della loro origine commerciale, purché tale forma presentasse caratteristiche sufficienti a captare la sua attenzione. Inoltre, la ricorrente sostiene di aver prodotto, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO, numerosi esempi di marchi tridimensionali registrati per prodotti della classe 30, che sarebbero espressione di una prassi costante e confermerebbero il carattere distintivo del marchio richiesto e che la commissione di ricorso non ha preso in considerazione.

34      L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

35      In primo luogo, conformemente alla giurisprudenza esposta ai precedenti punti 22 e 26, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi figurativi costituiti dalla rappresentazione bidimensionale della forma dei prodotti stessi non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Ne consegue che, nel caso di specie, la commissione di ricorso era tenuta a verificare se il marchio richiesto, in considerazione delle sue caratteristiche, consentisse al consumatore medio dei prodotti in questione di distinguere, senza analisi e senza prestare particolare attenzione, i prodotti interessati da quelli di altre imprese [v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2014, Olive Line International/UAMI (OLIVE LINE), T‑209/13, non pubblicata, EU:T:2014:216, punto 41].

36      Nel caso di specie, occorrer rilevare che il marchio richiesto, composto dall’immagine del contorno di un contenitore cilindrico dalle linee ondulate, che presenta nell’estremità superiore tre righe orizzontali, le ultime due delle quali sono unite centralmente tra di loro da cinque trattini verticali, non ha alcun elemento memorabile o in grado di conferirgli carattere distintivo [v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2016, August Storck/EUIPO (Raffigurazione di una confezione quadrata bianca e blu), T‑806/14, non pubblicata, EU:T:2016:284, punti 43 e 44, e del 1° giugno 2016, Grupo Bimbo/EUIPO (Forma di una barra con quattro cerchi), T‑240/15, non pubblicata, EU:T:2016:327, punto 41]. Pertanto, la commissione di ricorso ha potuto ritenere, al punto 45 della decisione impugnata e senza commettere errori di valutazione, che il segno per il quale era stata chiesta la registrazione consistesse nella rappresentazione bidimensionale di una forma tipica della presentazione dei prodotti in questione.

37      Inoltre, dagli elementi del fascicolo si evince che il marchio richiesto non è significativamente diverso dalle rappresentazioni utilizzabili per i modi di confezionamento dei prodotti oggetto della domanda nel settore interessato, ma è semplicemente una loro variante. Al riguardo, la ricorrente non ha presentato indicazioni sufficienti a dimostrare che il marchio richiesto si discostasse in modo significativo dalla norma o dagli usi di tale settore.

38      Alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 23, la commissione di ricorso ha quindi correttamente concluso, al punto 46 della decisione impugnata, che il segno era privo di carattere distintivo e, pertanto, incapace di imporsi nella mente del consumatore come indicatore dell’origine commerciale dei prodotti in questione.

39      In ogni caso, come sostiene giustamente l’EUIPO, quand’anche il marchio richiesto fosse percepito, come sostiene la ricorrente, come una figura geometrica piana complessa, consistente in un’alternanza di linee diritte e curve, e non come una figura geometrica di base, come un cerchio, una linea, un rettangolo o un pentagono convenzionale, tale circostanza non è sufficiente, di per sé, a far ritenere che il segno abbia il carattere distintivo minimo necessario per poter essere registrato come marchio dell’Unione europea. Bisogna anche che esso presenti caratteristiche facilmente e immediatamente memorizzabili dal pubblico di riferimento, che gli consentano di essere immediatamente percepito come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, Ortlieb Sportartikel/EUIPO (Raffigurazione di un poligono ottagonale), T‑449/18, non pubblicata, EU:T:2019:386, punto 28].

40      A tale proposito, si deve rilevare che il marchio richiesto non presenta elementi visivamente accattivanti o in grado di essere ricordati dal pubblico di riferimento e, pertanto, non è in grado di trasmettere ai consumatori un messaggio che consenta di percepirlo come l’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti di cui trattasi.

41      In secondo luogo, nella parte in cui la ricorrente fa riferimento ad altri marchi tridimensionali registrati corrispondenti alla forma del prodotto, occorre ricordare, come ha fatto la commissione di ricorso, che dalla giurisprudenza si evince che l’EUIPO è tenuto a esercitare le proprie competenze nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione europea, quali il principio di parità di trattamento e il principio di buona amministrazione. Alla luce di questi ultimi due principi, l’EUIPO, nell’esaminare una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea, deve tenere conto delle decisioni già prese su domande simili e chiedersi con particolare attenzione se vi siano o meno motivi per decidere nello stesso modo (v., sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti 73 e 74 e giurisprudenza citata).

42      Ciò premesso, per motivi di certezza del diritto e, specificamente, di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione dei marchi. Tale esame deve aver luogo in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione (v., sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawniczaa Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti da 75 a 77 e giurisprudenza citata).

43      Ebbene, nel caso di specie, come osservato al precedente punto 38, la commissione di ricorso era legittimata a ritenere che alla presente domanda di registrazione ostasse l’impedimento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Date tali circostanze, la ricorrente non può utilmente invocare precedenti decisioni dell’EUIPO per ribaltare tale conclusione.

44      Ne consegue che la terza parte del primo motivo deve essere respinta e, di conseguenza, deve essere respinto il primo motivo nel suo complesso.

 Sul secondo motivo, relativo a una violazione dellobbligo di motivazione

45      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso, al punto 31 della decisione impugnata, non avrebbe motivato né apportato elementi probatori, alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, a sostegno dell’osservazione secondo cui una parte del pubblico di riferimento avrebbe percepito il segno in questione in relazione ai prodotti rivendicati come la forma dell’imballaggio e della confezione di tali prodotti.

46      L’EUIPO contesta che la decisione impugnata sia viziata da un difetto di motivazione.

47      Ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001, le decisioni dell’EUIPO devono essere motivate. Tale obbligo, che deriva altresì dal diritto a una buona amministrazione previsto all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ha il duplice obiettivo di consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine difendere i loro diritti e al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione interessata. Tale obbligo ha la stessa portata di quello derivante dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, che richiede che la motivazione faccia apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’autore dell’atto, senza che sia necessario che tale motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Per stabilire se la motivazione di un atto soddisfi detti requisiti, occorre prendere in considerazione non solo il suo tenore letterale, ma anche il contesto in cui essa si inserisce e il complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, punti 64 e 65 e giurisprudenza citata). La motivazione può quindi essere implicita, purché consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali è stata adottata la decisione della commissione di ricorso e al giudice competente di disporre di elementi sufficienti ad esercitare il proprio controllo [sentenza del 25 aprile 2013, Bell & Ross/UAMI – KIN (Cassa di orologio da polso), T‑80/10, non pubblicata, EU:T:2013:214, punto 37].

48      Inoltre, quando la commissione di ricorso conferma integralmente la decisione dell’istanza inferiore dell’EUIPO, tale decisione e la sua motivazione fanno parte del contesto in cui è stata adottata la decisione della commissione di ricorso, contesto che è noto alle parti e che consente al giudice di esercitare pienamente il suo controllo di legittimità in merito alla fondatezza della valutazione della commissione di ricorso [sentenza del 9 luglio 2008, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, punto 47].

49      Nel caso di specie, per quanto riguarda la critica formulata dalla ricorrente secondo la quale, al punto 31 della decisione impugnata, la commissione di ricorso non avrebbe motivato e fornito elementi probatori per suffragare l’osservazione secondo cui una parte del pubblico di riferimento avrebbe percepito il segno in questione in relazione ai prodotti rivendicati come la forma dell’imballaggio o della confezione di tali prodotti, occorre rilevare, come giustamente sottolineato dall’EUIPO, che detto punto non deve essere letto isolatamente, bensì alla luce dei principi enunciati ai punti da 16 a 20 di detta decisione e insieme ai punti da 32 a 34 della stessa.

50      Inoltre, la commissione di ricorso ha fatto propria, al punto 32 della decisione impugnata, l’analisi dell’esaminatrice, che aveva descritto il segno di cui trattasi come l’immagine del contorno di un recipiente cilindrico dalle linee ondulate, che presenta nell’estremità superiore tre righe orizzontali. Ebbene, alla luce della giurisprudenza ricordata al precedente punto 48, tale analisi costituisce parte integrante del contesto della decisione impugnata, contesto che era noto alle parti e che, nel caso di specie, ha consentito al Tribunale di esercitare pienamente il suo controllo di legittimità quanto alla fondatezza della valutazione della commissione di ricorso, in particolare in occasione dell’esame della prima parte del primo motivo.

51      D’altra parte, nella misura in cui la ricorrente contesta l’iter logico della commissione di ricorso basato sull’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, va rilevato che la commissione di ricorso, al punto 44 della decisione impugnata, ha giustamente ricordato che l’esaminatrice si è basata sul fatto notorio e alla portata di tutti che detti prodotti erano commercializzati in confezioni e imballaggi dalle forme e colori più svariati. In tal senso, l’esaminatrice ha fornito esempi concreti, in particolare risultati di ricerche di immagini in un motore di ricerca, approvati dalla commissione di ricorso, che confermano tale fatto notorio.

52      Si deve pertanto ritenere che la motivazione fornita nella decisione impugnata abbia effettivamente consentito, da un lato, alla ricorrente di conoscere le ragioni per le quali è stata adottata la decisione della commissione di ricorso e, dall’altro, al Tribunale di esercitare il proprio controllo.

53      Di conseguenza, per le ragioni che precedono, occorre respingere il secondo motivo, relativo a un difetto di motivazione e, pertanto, il ricorso nel suo insieme.

 Sulle spese

54      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Perfetti Van Melle SpA è condannata alle spese.

Kornezov

Petrlík

Kecsmár

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 marzo 2023.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.