Language of document : ECLI:EU:T:2018:875





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 5 dicembre 2018 – Sumner / Commissione

(causa T152/17)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti riguardanti una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione contro l’Irlanda – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Presunzione generale – Interesse pubblico prevalente»

1.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Obbligo di esame concreto e specifico per i documenti rientranti in un’eccezione – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 4 e artt. 1 e 4)

(v. punti 25, 27)

2.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Applicazione ai documenti contenuti nel fascicolo amministrativo della Commissione riguardante una procedura d’infrazione in corso – Inclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino)

(v. punto 28)

3.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali applicabili a determinate categorie di documenti – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

(v. punti 29, 30, 59)

4.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Applicazione ai documenti relativi ad un procedimento per inadempimento, durante la fase precontenziosa dello stesso – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso all’insieme dei documenti del fascicolo amministrativo – Ammissibilità – Requisito dell’applicabilità di una disciplina specifica che prevede un ambito più restrittivo di quello del regolamento n. 1049/2001 per la divulgazione dei documenti richiesti – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino)

(v. punti 31, 32, 35, 39)

5.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Documenti provenienti dalle istituzioni detenuti dalle autorità nazionali – Applicabilità delle norme nazionali alle domande di accesso

(Art. 4, § 3, TUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 15 e art. 5)

(v. punto 40)

6.      Ricorso di annullamento – Controllo di legittimità – Criteri – Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 42)

7.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Invocazione di una presunzione generale di applicazione dell’eccezione ai documenti richiesti – Effetti dell’applicazione della presunzione – Divulgazione parziale del contenuto – Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino)

(v. punto 49)

8.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti – Invocazione del principio di trasparenza e del diritto del pubblico di essere informato sul lavoro delle istituzioni – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino)

(v. punti 60, 61, 64)

9.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti – Nozione – Domanda d’accesso a documenti relativi ad una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione nei confronti di uno Stato membro – Interesse specifico dell’interessato a valutare l’esperibilità delle procedure da intentare a livello nazionale – Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

(v. punto 62)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 247 final della Commissione, del 13 gennaio 2017, che nega l’accesso ai documenti relativi al procedimento per inadempimento 2014/4131 avviato contro l’Irlanda, concernente l’applicazione della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Loreto Sumner è condannata alle spese.

3)

L’Irlanda sopporterà le proprie spese.