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Ricorso proposto il 3 aprile 2009 - Kitou / Garante europeo della protezione dei dati

(Causa T-164/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Erasmia Kitou (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuto: Garante europeo della protezione dei dati

Conclusioni della ricorrente

Constatare l'inapplicabilità del regolamento (CE) n. 1049/2001;

in subordine, constatare l'errore di diritto nell'applicazione congiunta dei regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) n. 45/2001;

conseguentemente, annullare la decisione del GEPD 2008-0600;

constatare che la domanda di accesso al documento non soddisfa i requisiti posti dal regolamento n. 45/2001;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Garante europeo della protezione dei dati con cui quest'ultimo aveva dichiarato che la divulgazione, in occasione di un procedimento giudiziario nazionale, di taluni dati concernenti la carriera della ricorrente all'interno della Commissione delle Comunità europee non sarebbe contraria alle disposizioni dei regolamenti nn. 45/20011 e 1049/20012.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere che:

-    la decisione impugnata è priva di fondamento, in quanto si baserebbe sul regolamento n. 1049/2001 che non sarebbe applicabile nel caso di specie, dato che la domanda di accesso non ha ad oggetto un documento ai sensi del regolamento n. 1049/2001, ma esclusivamente un dato personale;

-    anche supponendo che i regolamenti nn. 1049/2001 e 45/2001 fossero applicabili congiuntamente al caso di specie, il convenuto ne ha fatto un'applicazione erronea ritenendo che i requisiti posti dal regolamento n. 45/2001, relativi al trattamento dei dati personali, fossero applicabili solo in caso di applicabilità dell'eccezione di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1049/2001, concernente l'accesso ai documenti;

-    il convenuto ha disconosciuto le disposizioni del regolamento n. 45/2001, in quanto la domanda di accesso non avrebbe ad oggetto un documento né sarebbe fondata su alcuno dei requisiti di liceità del trattamento di dati personali di cui all'art. 5 del regolamento n. 45/2001.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).