Language of document : ECLI:EU:T:2010:299

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

8 luglio 2010


Causa T‑166/09 P


Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Ordinanza di rinvio — Decisione non impugnabile — Ricorso per risarcimento danni — Procedimento precontenzioso — Vizi del procedimento — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 18 febbraio 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑31 e II‑A‑1‑135).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Impugnazione — Oggetto — Annullamento di un’ordinanza con cui il Tribunale della funzione pubblica declina la propria competenza in favore della Corte di giustizia o del Tribunale — Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9, commi 1 e 2)

2.      Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Procedimento precontenzioso — Svolgimento diverso a seconda della presenza o dell’assenza di un atto lesivo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo commo, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

1.      Le condizioni dell’art. 9, commi primo e secondo, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, relative alle decisioni avverso le quali può essere proposta impugnazione, non sono soddisfatte quando il Tribunale della funzione pubblica non accerta l’incompetenza del giudice dell’Unione europea, ma rinvia il ricorso al Tribunale, in conformità della procedura prevista dall’art. 8, n. 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte. Un siffatto rinvio non è tale da mettere a repentaglio la tutela giurisdizionale delle parti dinanzi al giudice dell’Unione che, in ogni caso, statuirà su tutte le questioni sollevate dal ricorso. Spetta al giudice cui il ricorso è stato rinviato giudicare della propria competenza e, se del caso e in conformità alla procedura specificamente prevista a tal fine, rinviare a sua volta la causa al giudice di primo grado, che non può in tal caso declinare la sua competenza. Tale meccanismo particolare consente di risolvere le questioni di ripartizione delle competenze tra gli organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia dell’Unione europea in quanto istituzione. In questa prospettiva, e pur ammettendo che la questione relativa alla competenza giurisdizionale possa, eventualmente, essere altresì oggetto di contradditorio tra le parti dinanzi al Tribunale, investito della controversia a seguito del rinvio, continuare il procedimento di impugnazione in una causa siffatta risulta contrario al regime previsto dall’allegato I dello Statuto della Corte, oltre che alla buona amministrazione della giustizia. Ciò condurrebbe alla duplicazione delle istanze, in quanto, nella medesima controversia, sarebbero pendenti dinanzi al Tribunale tanto la causa oggetto di rinvio quanto l’impugnazione della stessa.

(v. punti 26-30)

Riferimento:

Tribunale 4 settembre 2008, causa T‑413/06 P, Gualtieri/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑35 e II‑B‑1‑253, punti 24, 25 e 27)

2.      Per rispettare la procedura precontenziosa prevista dallo Statuto, il funzionario che intenda ottenere il riconoscimento del danno asseritamente subito a causa del comportamento illecito tenuto nei suoi confronti dall’istituzione da cui dipende è tenuto a introdurre una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto. Il rigetto eventuale di tale domanda costituirà una decisione lesiva del funzionario interessato contro la quale questi potrà proporre reclamo, e solo a seguito dell’adozione di una decisione di rigetto, esplicito o implicito, di tale reclamo, potrà proporsi un ricorso per risarcimento danni dinanzi al giudice dell’Unione.

Un ricorso per risarcimento danni, introdotto senza rispettare la procedura precontenziosa in due fasi richiesta dallo Statuto e descritta supra, è inammissibile.

Per contro, se il funzionario intende contestare un atto che gli arreca pregiudizio, può adire l’autorità che ha il potere di nomina direttamente con un reclamo e, successivamente, proporre ricorso dinanzi al Tribunale se il suo reclamo è respinto. A seguito del rigetto di un reclamo avverso un atto lesivo, il funzionario può proporre un ricorso in cui chiede l’annullamento dell’atto lesivo, la corresponsione di un risarcimento, o entrambi.

(v. punti 45-47)

Riferimento:

Tribunale 1° dicembre 1994, causa T‑54/92, Schneider/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑281 e II‑887, punti 53 e 63); 5 dicembre 2006, causa T‑416/03, Angelidis/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑317 e II‑A‑2‑1607, punti 130 e 131); 13 luglio 2006, causa T‑285/04, Andrieu/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑161 e II‑A‑2‑275, punto 132 e giurisprudenza ivi citata), e 16 marzo 2009, causa T‑156/08 P, R/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑11 e II‑B‑1‑51, punto 76)

3.      Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’art. 53, primo comma, dello Statuto medesimo, e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere, segnatamente, un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Esso deve chiarire in cosa consiste il motivo su cui è fondato il ricorso. Tale esposizione, anche sommaria, dev’essere sufficientemente chiara e precisa al fine di consentire alla parte convenuta di predisporre le sue difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno.

La certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia, affinché un ricorso o, più nello specifico, un motivo di ricorso sia ricevibile, richiedono che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano in modo coerente e comprensibile dal testo stesso dell’istanza. Non spetta al Tribunale esaminare, nel complesso degli elementi dedotti a sostegno di un primo motivo, se tali elementi possano essere utilizzati anche a sostegno di un secondo motivo.

(v. punto 76)

Riferimento:

Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione (Racc. pag. II‑2597, punto 36); 27 settembre 2006, causa T‑322/01, Roquette Frères/Commissione (Racc. pag. II‑3137, punti 208 e 209), e 12 dicembre 2007, causa T‑308/05, Italia/Commissione (Racc. pag. II‑5089, punti 71 e 72)