Language of document : ECLI:EU:T:2010:299

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

8 luglio 2010 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Ordinanza di rinvio – Decisione non impugnabile – Ricorso per risarcimento danni – Fase precontenziosa del procedimento – Vizi di procedura – Irricevibilità del ricorso in primo grado – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Nel procedimento T‑166/09 P,

avente ad oggetto un ricorso di impugnazione diretto all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 18 febbraio 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta),

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, A.W.H. Meij e M. Vilaras (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 18 febbraio 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui detto giudice, da un canto, ha rinviato al Tribunale il ricorso dinanzi ad esso proposto nella parte in cui riguardava la liquidazione delle spese recuperabili relative alla causa T‑176/04 e, dall’altro, ha dichiarato il ricorso medesimo manifestamente irricevibile quanto al resto.

 Fatti

2        I fatti all’origine della controversia sono enunciati, ai punti 2‑5 dell’ordinanza impugnata, come segue:

«2      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 13 maggio 2004, il ricorrente, dipendente di grado A 7 presso la direzione generale (DG) “Sviluppo” della Commissione, proponeva un ricorso registrato con il numero di ruolo T‑176/04 e diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione con la quale la Commissione avrebbe implicitamente negato di fornirgli ogni informazione utile circa l’esistenza di una relazione medica che lo riguardava.

3      Con ordinanza 6 marzo 2006, causa T‑176/04, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale di primo grado decideva che non vi era più luogo a statuire sul ricorso e poneva a carico della Commissione le spese della medesima nonché quelle sostenute dal ricorrente prima della notifica del controricorso.

4      Con lettera 22 giugno 2006, pervenuta all’amministrazione il 30 giugno successivo (in prosieguo: la “lettera del 22 giugno 2006”), il ricorrente presentava all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”) un’istanza con la quale chiedeva che la Commissione gli rimborsasse “la parte delle spese [inerenti alla causa T‑176/04] sopportate e alla cui rifusione (…) il (…) Tribunale [di primo grado] ha condannato la Commissione, (...) pari ad [EUR] 6 347,67”.

5      Ritenendo che il silenzio serbato dall’APN su tale domanda avesse costituito una decisione implicita di rigetto (in prosieguo: la “decisione controversa”), il ricorrente, con una nuova lettera del 10 gennaio 2007 intitolata “reclamo” (in prosieguo: la “lettera del 10 gennaio 2007”), ha ripetuto, negli stessi termini, la domanda di cui alla lettera del 22 giugno 2006».

 Procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e ordinanza impugnata

 Procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

3        Come risulta dai punti 6 e 7 dell’ordinanza impugnata, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 23 luglio 2007 e iscritto a ruolo con il numero F‑70/07, il ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:

«–      [annullare] la decisione controversa (…) [recante] rigetto, da parte della [Commissione], della domanda [contenuta nella lettera del] 22 giugno 2006;

–      [annullare], per quanto necessario, [la] decisione (...) di rigetto, comunque formatasi, del reclamo (...) del 10 gennaio 2007 [proposto] avverso la decisione controversa (…);

–      [condannare la Commissione] alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di [EUR] 6 347,67 (…), maggiorati degli interessi di mora e della rivalutazione nella complessiva misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data della domanda datata 22 giugno 2006 e fino alla data odierna, a titolo di risarcimento del danno materiale derivante al ricorrente dalla decisione controversa;

–      [condannare la Commissione] alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di [EUR] 1 000 (...) a titolo di risarcimento della perdita di chance (…) che il ricorrente avrebbe potuto sfruttare se avesse potuto disporre in tempo utile della somma ingiustamente non corrispostagli;

–      [condannare la Commissione] alla corresponsione, in favore del ricorrente, pro bono et aequo, della somma di [EUR] 3 000 (...) ovvero di quella somma maggiore ovvero minore che [il] Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale derivante al ricorrente dalla decisione controversa;

–      [condannare la Commissione] a corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra [il giorno della presentazione del presente ricorso e quello in cui la Commissione avrà adottato tutte le decisioni necessarie per accogliere integralmente la domanda del 22 giugno 2006], la somma di [due] euro ovvero quella somma maggiore o minore che [il] Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento del danno derivante dall’eventuale ritardo nell’esecuzione della decisione di accoglimento [della domanda contenuta nella lettera del 22 giugno 2006];

–        condannare la Commissione alle spese».

4        Con atto 22 agosto 2007, depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il successivo 23 agosto, la Commissione delle comunità europee ha fatto presente che il ricorso era divenuto privo di oggetto, atteso che, con lettera indirizzata al ricorrente e datata 21 agosto 2007, essa, da una parte, gli aveva comunicato la sua intenzione di accogliere la sua domanda di rifusione delle spese nella causa T‑176/04, con riserva che tali spese fossero ripetibili e ragionevoli, invitandolo a presentare una notula d’onorari a tal fine e, d’altra parte, aveva proposto di farsi carico, fino a un importo pari a EUR 2 000, delle spese sostenute dal ricorrente nella causa F‑70/07 (punto 8 dell’ordinanza impugnata).

5        Con atto pervenuto presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 9 ottobre 2007, il ricorrente ha affermato che il suo ricorso non aveva ad oggetto la liquidazione delle spese dallo stesso sostenute nella causa T‑176/04 e ha contestato la posizione della Commissione secondo la quale il ricorso sarebbe divenuto provo di oggetto (punto 10 dell’ordinanza impugnata).

6        Nel controricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 22 novembre 2007, la Commissione ha concluso, in via principale, che il Tribunale della funzione pubblica voglia dichiarare che non vi è più luogo a statuire. In subordine, l’Istituzione ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a sostenere, oltre alle proprie spese, anche quelle sopportate dalla Commissione successivamente al 12 settembre 2007 (punti 11 e 12 dell’ordinanza impugnata).

 Ordinanza impugnata

7        In primo luogo, quanto al primo, al secondo e al terzo capo della domanda, presentati dal ricorrente nel suo ricorso, il Tribunale della funzione pubblica ha affermato che essi erano intesi, in realtà, ad ottenere da parte della Commissione il pagamento delle spese ripetibili che il ricorrente assumeva di aver sostenuto nella causa T‑176/04 e che, pertanto, dovevano essere considerati, tenuto conto del loro oggetto, come una domanda di liquidazione delle spese presentata ai sensi dell’art. 92, n. 1 del regolamento di procedura del Tribunale, il cui esame non ricade nella competenza del Tribunale della funzione pubblica (punti 15 e 16 dell’ordinanza impugnata).

8        Il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che lo stesso ragionamento si applicasse quanto al sesto capo della domanda del ricorrente, ove tale capo della domanda costituiva, secondo il punto 17 dell’ordinanza impugnata, un accessorio alla domanda di liquidazione delle spese.

9        Il Tribunale della funzione pubblica ha aggiunto, al punto 18 dell’ordinanza impugnata, che, dal momento che l’esatta qualificazione giuridica delle conclusioni di un ricorso per stabilire se il giudice sia competente ad esaminarle rientra nella sola valutazione del giudice e non nella volontà delle parti, le affermazioni del ricorrente nelle sue osservazioni sulla domanda di non luogo a statuire, secondo le quali i suddetti quattro capi della domanda non avrebbero ad oggetto la liquidazione delle spese, non possono trovare accoglimento.

10      Il Tribunale della funzione pubblica, pertanto, ha concluso di essere competente unicamente a conoscere gli altri capi della domanda presentati dal ricorrente e che, nella parte in cui aveva ad oggetto la liquidazione delle spese ripetibili inerenti alla causa T‑176/04, in applicazione dell’art. 8, n. 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte, il ricorso doveva essere rinviato al Tribunale (punti 19 e 20 dell’ordinanza impugnata).

11      In secondo luogo, quanto al quarto e al quinto capo della domanda del ricorrente (in prosieguo: le «domande risarcitorie»), dopo aver richiamato l’art. 76 del proprio regolamento di procedura, il quale, quando un ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, consente al Tribunale della funzione pubblica di statuire con ordinanza motivata, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, ha deciso di statuire senza proseguire il procedimento (punti 21‑23 dell’ordinanza impugnata).

12      Il Tribunale della funzione pubblica ha in tal senso rilevato, al punto 24 dell’ordinanza impugnata, quanto segue:

«[I] danni asseriti derivano da un comportamento della Commissione privo di carattere decisionale. Il ricorrente avrebbe dovuto pertanto, prima dell’introduzione delle dette conclusioni, presentare all’APN una domanda e, successivamente, un reclamo avverso il rigetto esplicito o implicito di tale domanda onde ottenere il risarcimento degli asseriti danni. Orbene, dai documenti versati al fascicolo risulta che tali requisiti non sono stati rispettati dal ricorrente. Da ciò consegue che le conclusioni sopra menzionate devono essere respinte in quanto manifestamente irricevibili».

13      Il Tribunale della funzione pubblica ha aggiunto, al punto 25 dell’ordinanza impugnata, quanto segue:

«Ad abundantiam, si deve sottolineare che il ricorrente, che non aveva unito alle domande di rimborso delle spese alcun documento giustificativo, come una notula di onorari dell’avvocato incaricato di rappresentarlo nell’ambito della causa T‑176/04, non può sostenere che la Commissione, rifiutando di accogliere dette richieste, sia incorsa in un illecito. Inoltre, l’interessato non dimostra neppure l’effettività dei danni che asserisce di aver subìto».

14      Conseguentemente, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha rinviato il ricorso al Tribunale, nella parte in cui il ricorso riguarda la liquidazione delle spese recuperabili relative alla causa T‑176/04 e ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile quanto al resto.

 Sull’impugnazione

1.     Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 aprile 2009, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

16      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata e dichiarare il ricorso in primo grado ricevibile in toto;

–        per quanto necessario, dichiarare, da una parte, che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore in diritto nel qualificare taluni capi della domanda presentati in primo grado come domanda di liquidazione delle spese e, dall’altra, che detto giudice era competente a pronunciarsi, in primo grado, su ogni parte dei capi della domanda presentati dal ricorrente;

–        dopo aver annullato l’ordinanza impugnata, in via principale, accogliere in toto i capi della domanda presentati dal ricorrente e condannare la Commissione alle spese;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

17      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare che non vi è più luogo a statuire sui motivi dell’impugnazione concernenti la legittimità del rinvio della causa da parte del Tribunale della funzione pubblica;

–        quanto al resto, dichiarare l’impugnazione irricevibile o infondata;

–        condannare il ricorrente alle spese del presente procedimento e di quello svolto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

–        in via subordinata, dichiarare comunque infondato il ricorso in primo grado.

18      A seguito del deposito, da parte della Commissione, del controricorso, il ricorrente è stato autorizzato a presentare replica, limitatamente alla ricevibilità dell’impugnazione e alle conseguenze da trarre dall’ordinanza del Tribunale 6 luglio 2009, causa T‑176/04 DEP, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), con cui la causa è stata nuovamente rinviata al Tribunale della funzione pubblica. A tale replica ha fatto seguito controreplica della Commissione.

19      Con lettera del 23 dicembre 2009, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 12 gennaio 2010, il ricorrente, ai sensi dell’art. 146 del regolamento di procedura del Tribunale, ha chiesto a detto giudice di aprire la fase orale del procedimento.

2.     In diritto

20      Ai sensi dell’art. 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del Tribunale 24 settembre 2008, causa T‑105/08 P, Van Neyghem/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21, e 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 10).

21      Nel caso di specie, il Tribunale considera di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e, in applicazione di tale articolo, decide di statuire senza proseguire il procedimento.

 Sulla domanda di non luogo a stauire della Commissione

22      In limine, va respinto l’argomento dedotto dalla Commissione nella comparsa di risposta, secondo cui, nella parte in cui è volto a contestare la legittimità del rinvio della causa, da parte dell’ordinanza impugnata, dinanzi al Tribunale, il ricorso è divenuto privo di oggetto, in esito all’adozione dell’ordinanza 6 luglio 2009, Marcuccio/Commissione, citata supra al punto 18, con cui la causa è stata nuovamente rinviata al Tribunale della funzione pubblica.

23      Al riguardo, è sufficiente ricordare che l’impugnazione è volta, segnatamente, all’annullamento dell’ordinanza impugnata, che non è stata annullata dall’ordinanza 6 luglio 2009, Marcuccio/Commissione, citata supra al punto 18.

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

24      Il ricorrente rileva che il ricorso è ricevibile, dal momento che è stato introdotto tempestivamente e ottempera tutti i requisiti di forma e di sostanza previsti.

25      La Commissione fa valere che gli argomenti del ricorrente relativi alla ricevibilità del ricorso sono infondati.

 Giudizio del Tribunale

26      Ai sensi dell’art. 9, primo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte, può essere proposta impugnazione avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, nonché avverso le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

27      Peraltro, dall’art. 9, secondo comma, di detto allegato risulta che l’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni.

28      È giocoforza constatare che tali condizioni non sono soddisfatte allorché il Tribunale della funzione pubblica non accerta l’incompetenza del giudice dell’Unione europea, ma rinvia il ricorso al Tribunale, in conformità della procedura prevista dall’art. 8, n. 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte. D’altro canto, siffatto rinvio non è tale da mettere a repentaglio la tutela giurisdizionale delle parti dinanzi al giudice dell’Unione il quale, in ogni caso, statuirà su tutte le questioni sollevate dal ricorso (sentenza del Tribunale 4 settembre 2008, causa T‑413/06 P, Gualtieri/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24).

29      Al riguardo, occorre rilevare che l’allegato I dello Statuto della Corte prevede, al suo art. 8, n. 2, un meccanismo particolare per il caso in cui il Tribunale della funzione pubblica si consideri incompetente in quanto il ricorso rientra nella competenza della Corte o del Tribunale. Infatti, anziché lasciare che l’incompetenza sia dichiarata su iniziativa delle parti, che proporranno eventualmente un ricorso per impugnazione, l’art. 8, n. 2, di detto allegato prevede che la causa venga rinviata al giudice dell’Unione reputato competente. Spetta poi al giudice al quale il ricorso è stato rinviato giudicare della propria competenza e, se del caso ed in conformità della procedura specificamente prevista a tal fine, rinviare a sua volta la causa al giudice di primo grado, che non può in tal caso declinare la sua competenza (sentenza Gualtieri/Commissione, cit. supra al punto 28, punto 25).

30      Tale meccanismo particolare consente di risolvere le questioni di ripartizione delle competenze tra gli organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia dell’Unione europea in quanto istituzione. In questa prospettiva, e pur ammettendo che la questione relativa alla competenza giurisdizionale possa, eventualmente, essere altresì oggetto di contraddittorio tra le parti dinanzi al Tribunale, investito della controversia a seguito del rinvio, continuare il procedimento di impugnazione in una causa siffatta risulta contrario al regime previsto dall’allegato I dello Statuto della Corte, oltre che alla buona amministrazione della giustizia. Infatti, ciò condurrebbe alla duplicazione delle istanze, in quanto, nella medesima controversia, sarebbero pendenti dinanzi al Tribunale tanto la causa oggetto di rinvio quanto l’impugnazione nella stessa (sentenza Gualtieri/Commissione, cit. supra al punto 28, punto 27).

31      Per tutti questi motivi, si deve concludere che, nella parte in cui rinvia la causa al Tribunale, l’ordinanza impugnata non configura un atto impugnabile (v., in tal senso, sentenza Gualtieri/Commissione, cit. supra al punto 28, punto 28).

32      Si deve peraltro rilevare che, invitato a prendere posizione, nella replica, sulla ricevibilità dell’impugnazione, il ricorrente non ha richiamato la sentenza Gualtieri/Commissione, citata supra al punto 28, né ha dedotto qualsivoglia argomento tale da rimettere in discussione l’applicazione di tale giurisprudenza all’impugnazione in oggetto.

33      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso in oggetto deve essere dichiarato manifestamente irricevibile, ove è volto all’annullamento dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui essa rinvia la causa al Tribunale. Conseguentemente, non occorre esaminare i primi due motivi, attinenti, rispettivamente, all’illegittimità del rinvio parziale della causa dinanzi al Tribunale e alla violazione del «principio del giudice precostituito per legge» nonché dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1; in prosieguo: la «Carta»), che riguardano proprio tale parte dell’ordinanza impugnata.

 Nel merito

34      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi. Tuttavia, come si è già rilevato al precedente punto 34, non occorre esaminare i primi due motivi di impugnazione.

35      Occorre, pertanto, esaminare gli altri quattro motivi di impugnazione attinenti, il terzo, alla violazione dell’art. 90 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») nonché al difetto di motivazione e allo snaturamento dei fatti, che vizierebbero il rigetto, con l’ordinanza impugnata, della domanda risarcitoria, il quarto, a un vizio di procedura consistente nella considerazione del controricorso della Commissione, asseritamente depositato tardivamente, il quinto, a un vizio di procedura consistente nell’acquisizione agli atti di causa di «atti extra ordinem, di natura tale da pregiudicare gravemente gli interessi dell’attore» e, il sesto, alla violazione delle norme sul giusto processo, dell’art. 6 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») e dell’art. 47 della Carta.

 Sul terzo motivo, attinente alla violazione dell’art. 90 dello Statuto, al difetto di motivazione e allo snaturamento dei fatti, che vizierebbero il rigetto delle domande risarcitorie

–       Argomenti delle parti

36      In primo luogo, il ricorrente invoca il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, che non indicherebbe in modo chiaro e coerente le ragioni del rigetto delle domande risarcitorie in quanto irricevibili. Secondo il ricorrente, dall’ordinanza impugnata non è precisato se l’irricevibilità di tali domande discende dalla mancata introduzione, da parte del ricorrente, di una domanda, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, intesa al risarcimento del danno che questi avrebbe subìto in ragione della mancata rifusione delle spese che avrebbe sostenuto nella causa T‑176/04, ovvero dalla mancata introduzione di un reclamo, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso la decisione di rigetto della sua domanda, o ancora dall’esistenza di altri vizi di procedura.

37      L’ordinanza impugnata, peraltro, non avrebbe affatto indicato le ragioni che giustificano il carattere manifesto dell’irricevibilità delle domande risarcitorie. Orbene, solo nell’ipotesi di irricevibilità manifesta il Tribunale della funzione pubblica potrebbe legittimamente statuire con ordinanza motivata. Una motivazione relativa al carattere manifesto dell’irricevibilità delle domande risarcitorie sarebbe tanto più necessaria dal momento che l’ordinanza impugnata sarebbe stata adottata a seguito di uno scambio di memorie tra le parti e anche a seguito del deposito, da parte delle stesse, di memorie supplementari su richiesta del Tribunale della funzione pubblica. Nel dar corso alla procedura, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe pertanto adottato un comportamento contraddittorio e incompatibile con la propria statuizione di irricevibilità manifesta delle domande risarcitorie.

38      In secondo luogo, il ricorrente fa valere che, anche a voler ritenere che le domande risarcitorie siano state dichiarate irricevibili argomentando che non sarebbero state precedute da alcuna domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, tale conclusione del Tribunale della funzione pubblica è viziata da un errore di diritto. Infatti, dal momento che sussisterebbe uno stretto legame, ai sensi della giurisprudenza (sentenza del Tribunale 9 febbraio 1994, causa T‑3/92, Latham/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑83), tra la domanda di annullamento del ricorso in primo grado e le domande risarcitorie, queste ultime sarebbero state ricevibili anche se non fossero state precedute da alcuna domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto.

39      In terzo luogo, il ricorrente contesta le conclusioni dell’ordinanza impugnata (punto 25) secondo cui, da una parte, la Commissione non sarebbe incorsa in alcun errore nel rifiutare di accogliere la domanda di rifusione delle spese e, dall’altra, il ricorrente non avrebbe dimostrato l’effettività del pregiudizio dedotto.

40      La Commissione contesta l’argomentazione del ricorrente e ritiene che il presente motivo vada dichiarato irricevibile e/o infondato.

–       Giudizio del Tribunale

41      In primo luogo, quanto alla censura attinente al difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, occorre rilevare che dal punto 24 di tale ordinanza risulta che il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato le domande risarcitorie manifestamente irricevibili, dal momento che il ricorrente non ha seguito la procedura precontenziosa prevista dall’art. 90 dello Statuto, che, secondo il Tribunale della funzione pubblica, avrebbe dovuto iniziare con la presentazione di una domanda, ai sensi del n. 1 di detto articolo, e, nell’ipotesi di rigetto di tale domanda, avrebbe dovuto proseguire con l’introduzione di un reclamo, ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, avverso la decisione di rigetto della domanda.

42      È, in particolare, sulla base di tali motivi che il Tribunale della funzione pubblica ha concluso, al punto 26 dell’ordinanza impugnata, che le domande risarcitorie dovevano essere dichiarate manifestamente irricevibili.

43      Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’ordinanza impugnata presenta una motivazione sufficiente.

44      In secondo luogo, si deve esaminare l’argomentazione del ricorrente che mette in discussione la fondatezza di tale motivazione.

45      Al riguardo si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per rispettare la procedura precontenziosa prevista dallo Statuto, il funzionario che intenda ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto a causa del comportamento illecito dell’istituzione nei suoi confronti è tenuto a introdurre una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto. Il rigetto eventuale di tale domanda costituirà una decisione lesiva del funzionario interessato contro la quale questi potrà proporre reclamo, e solo a seguito dell’adozione di una decisione di rigetto, esplicito o implicito, di tale reclamo, potrà proporsi un ricorso per risarcimento danni dinanzi al giudice dell’Unione (sentenze del Tribunale 1° dicembre 1994, causa T‑54/92, Schneider/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑281 e II‑887, punto 53, e 16 marzo 2009, causa T‑156/08 P, R/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 76).

46      Secondo detta giurisprudenza, un ricorso per risarcimento danni, introdotto senza rispettare la procedura precontenziosa in due fasi richiesta dallo Statuto e descritta supra, è inammissibile (v., in tal senso, sentenze Schneider/Commissione, cit. supra al punto 45, punto 63, e 5 dicembre 2006, causa T‑416/03, Angelidis/Parlamento, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑317 e II‑A-2-1607, punti 130 e 131).

47      Per contro, se il funzionario intende contestare un atto che gli arrechi pregiudizio, può adire l’autorità che ha il potere di nomina direttamente con un reclamo e, successivamente, proporre ricorso dinanzi al Tribunale se il suo reclamo è respinto. Del pari secondo costante giurisprudenza, a seguito del rigetto di un reclamo avverso un atto lesivo, un funzionario può proporre un ricorso in cui chiede l’annullamento dell’atto lesivo, la corresponsione di un risarcimento, o entrambi (sentenza del Tribunale 13 luglio 2006, causa T‑285/04, Andrieu/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑2-161 e II‑A‑2‑775, punto 132 e la giurisprudenza citata).

48      Occorre peraltro ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la decisione di un’istituzione recante rigetto di una domanda di risarcimento danni, introdotta ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, costituisce parte integrante della procedura amministrativa previa, che precede un ricorso per risarcimento danni proposto dinanzi al Tribunale. Tale decisione non costituisce, pertanto, un atto lesivo, impugnabile con un ricorso per annullamento, ma produce l’unico effetto di consentire alla parte che avrebbe subìto un danno di adire il giudice dell’Unione con una domanda di risarcimento danni (sentenze del Tribunale 18 dicembre 1997, causa T‑90/95, Gill/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑471 e II‑1231, punto 45, e 6 maggio 2009, causa T‑12/08 P, M/EMEA, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 76).

49      Nel caso di specie, dai punti 4 e 5 dell’ordinanza impugnata risulta che, prima dell’introduzione del suo ricorso, il ricorrente aveva proposto una domanda, ai sensi dell’art. 90 n. 1, dello Statuto, in cui chiedeva la corresponsione dell’importo di EUR 6 347,67 e, in assenza di risposta della Commissione, successivamente alla scadenza del termine di quattro mesi previsto da tale disposizione, un reclamo avverso il suo rigetto implicito.

50      Il ricorrente ha, in tal senso, rispettato la procedura precontenziosa necessaria per la proposizione di un ricorso volto alla corresponsione dell’importo di EUR 6 347,67, di cui alla sua domanda, maggiorato, eventualmente, degli interessi moratori. Si tratta, in sostanza, dell’obiettivo che il ricorrente perseguiva con il primo, il secondo, il terzo e il sesto capo della domanda del ricorso, che non sono stati respinti dall’ordinanza impugnata per il mancato rispetto della procedura precontenziosa, ma sono stati rinviati al Tribunale per un altro motivo (v. supra, punti 7‑10).

51      Per contro, è pacifico che il ricorrente non abbia proposto domanda, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, ai fini della corresponsione degli importi di EUR 1 000 e 3 000, che costituiscono l’oggetto della domanda risarcitoria e corrispondono, rispettivamente, al danno materiale nonché al danno morale ed «esistenziale» che il ricorrente ritiene di aver subìto in ragione dell’impossibilità di poter disporre, in tempo utile, della suddetta somma di EUR 6 347,67 a seguito della mancata risposta alla sua domanda intesa alla corresponsione di tale somma.

52      Il ricorrente non può sostenere che il danno dedotto, di cui alle domande risarcitorie, risulti da un atto lesivo e che, conseguentemente e in forza della giurisprudenza ricordata al precedente punto 47, non era tenuto a seguire una distinta procedura precontenziosa prima dell’introduzione di dette domande.

53      È pur vero che il ricorrente sostiene, in sostanza, che il danno di cui alle domande risarcitorie è connesso alla decisione implicita di rigetto della sua domanda intesa alla corresponsione di EUR 6 347,50.

54      Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 48, tale decisione non costituisce un atto lesivo impugnabile con un ricorso di annullamento, sicché la giurisprudenza ricordata al precedente punto 47 non risulta applicabile.

55      Ne consegue che, come correttamente rilevato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 24 dell’ordinanza impugnata, perché le domande risarcitorie siano ricevibili, il ricorrente avrebbe dovuto seguire la procedura precontenziosa in due fasi descritta al precedente punto 45 e introdurre una domanda intesa alla corresponsione delle somme di EUR 1 000 e 3 000 nonché, eventualmente, un reclamo avverso il rigetto, implicito o esplicito, di tale domanda.

56      La sentenza Latham/Commissione, cit. supra al punto 38, richiamata dal ricorrente, non può portare a una conclusione differente. Da una parte, come risulta dal punto 38 di tale sentenza, la domanda risarcitoria dichiarata ammissibile in tale causa si fondava sull’asserita illegittimità dell’atto lesivo. Dall’altra, dal punto 39 della stessa sentenza risulta che altre domande risarcitorie, presentate nella medesima controversia e fondate sull’asserita illegittimità di un comportamento privo di carattere decisorio, sono state dichiarate inammissibili per il mancato rispetto della procedura precontenziosa in due fasi.

57      Conseguentemente, atteso che tale procedura non è stata rispettata nel caso di specie, quanto alle domande risarcitorie, il Tribunale della funzione pubblica ha potuto dichiararle manifestamente irricevibili senza incorrere in un errore di diritto.

58      Né può trovare accoglimento l’argomento del ricorrente secondo il quale, in sostanza, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe dovuto applicare l’art. 76 del proprio regolamento di procedura nel caso di specie, atteso che l’adozione dell’ordinanza impugnata sarebbe stata preceduta da uno scambio di memorie tra le parti e anche dal deposito di memorie supplementari su richiesta del Tribunale della funzione pubblica.

59      Infatti, uno scambio di memorie e note supplementari di osservazioni tra le parti non osta, di per sé, a che il Tribunale della funzione pubblica dichiari un ricorso manifestamente irricevibile (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 settembre 2008, causa T‑222/07 P, Kerstens/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34).

60      Infine, quanto all’argomento del ricorrente relativo ai rilievi del Tribunale della funzione pubblica esposti al punto 25 dell’ordinanza impugnata, occorre rilevare, da una parte, che si tratta di rilievi esposti ad abundantiam e, dall’altra, che si è già statuito che i rilievi di cui al punto 24 dell’ordinanza impugnata giustificano sufficientemente il rigetto della domanda risarcitoria in quanto manifestamente irricevibile.

61      Ne consegue che tale parte dell’argomentazione del ricorrente è inoperante (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑20/07 P, Commissione/Chatziioannidou, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 73; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 22 dicembre 1993, causa C‑244/91 P, Pincherle/Commissione, Racc. pag. I‑6965, punto 25).

62      Dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che, senza che occorra pronunciarsi in ordine alla ricevibilità del terzo motivo, contestata dalla Commissione, occorre dichiarare tale motivo manifestamente infondato.

 Sul quarto motivo, attinente a un vizio di procedura consistente nella considerazione del controricorso della Commissione, asseritamente depositato tardivamente

–       Argomenti delle parti

63      Il ricorrente fa valere che il controricorso della Commissione sarebbe stato depositato tardivamente. Orbene, dall’ordinanza impugnata risulterebbe che, invece di dichiarare inammissibile tale atto, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe tenuto conto degli argomenti e delle domande della Commissione che esso esponeva. Il fatto di aver preso in considerazione del controricorso tardivo costituirebbe un vizio di procedura, di per sé sufficiente per comportare l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Non può escludersi, infatti, che, se il Tribunale della funzione pubblica non avesse tenuto conto di tale atto, la sua decisione sarebbe stata differente.

64      La Commissione ritiene il presente motivo infondato, atteso che il controricorso è stato depositato tempestivamente. In ogni caso, esso sarebbe inoperante.

–       Giudizio del Tribunale

65      Dagli atti di causa relativi al giudizio in primo grado, trasmessi al Tribunale ai sensi dell’art. 137, n. 2, del regolamento di procedura, risulta che, il 2 ottobre 2007, il Tribunale della funzione pubblica ha prorogato, su domanda della Commissione, il termine per il deposito del controricorso sino al 30 novembre 2007.

66      Come rilevato al punto 11 dell’ordinanza impugnata, il controricorso della Commissione è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 22 novembre 2007, vale a dire tempestivamente. Conseguentemente, il quarto motivo è manifestamente infondato e deve essere respinto.

 Sul quinto motivo, attinente a un vizio di procedura consistente nell’acquisizione agli atti di causa di «atti extra ordinem»

–       Argomenti delle parti

67      Il ricorrente fa valere che, decidendo di versare agli atti di causa sia la domanda di non luogo a statuire della Commissione del 22 agosto 2007 sia il controricorso, il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un vizio di procedura, tale da ledere gravemente i suoi interessi. Per le medesime ragioni invocate a sostegno del quarto motivo, tale vizio giustificherebbe l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

68      La Commissione contesta l’argomento del ricorrente e ritiene che il presente motivo sia infondato.

–       Giudizio del Tribunale

69      Con il presente motivo, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica, in sostanza, un’irregolarità procedurale, in quanto detto giudice avrebbe versato agli atti di causa, al contempo, la domanda di non luogo a statuire della Commissione e il controricorso.

70      Quanto al controricorso, come appena rilevato nel contesto dell’esame del quarto motivo, correttamente il Tribunale della funzione pubblica lo ha versato agli atti.

71      Quanto alla domanda di non luogo a statuire, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, applicabile all’epoca, mutatis mutandis, al Tribunale della funzione pubblica conformemente all’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), detto giudice poteva, in qualsiasi momento, d’ufficio, sentite le parti, dichiarare che il ricorso era diventato privo di oggetto e che non vi era più luogo a statuire.

72      Il Tribunale, dal momento che era tenuto a sentire le parti prima di dichiarare, d’ufficio, che non vi era più luogo a statuire, era tenuto, a fortiori, a versare agli atti una domanda in tal senso dell’una o dell’altra delle parti.

73      Conseguentemente, correttamente il Tribunale della funzione pubblica ha versato agli atti la domanda di non luogo a statuire della Commissione. Il quinto motivo, pertanto, è manifestamente infondato.

 Sul sesto motivo, attinente alla violazione delle norme sul giusto processo, dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 47 della Carta

–       Argomenti delle parti

74      Il ricorrente rileva che tale motivo «deriva in modo ineluttabile da quelli che precedono».

75      La Commissione ritiene il presente motivo irricevibile o, in ogni caso, infondato.

–       Giudizio del Tribunale

76      Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’art. 53, primo comma, dello Statuto medesimo e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere, segnatamente, un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Ciò significa che l’atto introduttivo deve chiarire in cosa consistono i motivi di ricorso, sicché la sola enunciazione astratta degli stessi non soddisfa i requisiti dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale. Inoltre, l’esposizione dei motivi, anche sommaria, dev’essere sufficientemente chiara e precisa al fine di consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. La certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia richiedono, affinché un ricorso o, più nello specifico, un motivo di ricorso siano ricevibili, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano in modo coerente e comprensibile dal testo stesso dell’istanza (sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. II‑2597, punto 36, e 12 dicembre 2007, causa T‑308/05, Italia/Commissione, Racc. pag. II‑5089, punti 71 e 72). Al riguardo, non spetta al Tribunale esaminare, nel complesso degli elementi dedotti a sostegno di un primo motivo, se tali elementi possano essere utilizzati anche a sostegno di un secondo motivo (sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑322/01, Roquette Frères/Commissione, Racc. pag. II‑3137, punti 208 e 209).

77      Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a far valere che il motivo in oggetto «deriva in modo ineluttabile da quelli che precedono». In tal modo, non ha esposto le ragioni per cui, a suo avviso, sono state violate le norme sul giusto processo o le disposizioni invocate della CEDU e della Carta.

78      Il sesto motivo, pertanto, deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

79      Alla luce delle suesposte considerazioni, il presente ricorso deve essere dichiarato, in parte, manifestamente irricevibile e, quanto al resto, manifestamente infondato in diritto.

 Sulle spese

80      Conformemente all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

81      A termini dell’art. 87, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo art. 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

82      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Commissione nel contesto del presente giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

Lussemburgo, 8 luglio 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.