Language of document : ECLI:EU:T:2009:33

Causa T‑25/07

Iride SpA e Iride Energia SpA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Settore dell’energia — Reintegrazione dei costi non recuperabili — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune — Obbligo per l’impresa beneficiaria di rimborsare previamente un aiuto precedente dichiarato illegale — Risorse statali — Vantaggio — Obbligo di motivazione»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Aiuti provenienti da risorse statali

(Art. 87, n. 1, CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio delle condizioni normali di mercato

(Art. 87, n. 1, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/92)

3.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

(Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Potere discrezionale della Commissione — Decisione della Commissione che subordina l’autorizzazione a versare un aiuto alla previa restituzione da parte dell’impresa interessata di un aiuto illegittimo precedentemente percepito

(Artt. 87, n. 3, CE e 88, n. 2, CE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Compatibilità dell’aiuto con il mercato comune — Onere della prova a carico dell’erogatore e del potenziale beneficiario dell’aiuto

(Artt. 87, n. 3, CE e 88, n. 2, CE)

1.      Solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Invero, la distinzione stabilita da tale disposizione tra gli «aiuti concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi concessi da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere in tale nozione non solo i vantaggi direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi mediante un ente pubblico o privato, designato o istituito da tale Stato. Peraltro, l’art. 87, n. 1, CE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che tali strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura in oggetto non sono permanentemente in possesso delle autorità pubbliche, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come risorse statali.

A tal riguardo, nel caso di una reintegrazione accordata alle imprese produttrici‑distributrici di energia a partire da un conto specifico gestito da un ente pubblico e alimentato dal gettito dell’applicazione di una determinata componente della tariffa elettrica posta a carico del complesso degli utenti finali, le somme ridistribuite al beneficiario devono essere qualificate come risorse statali, dato che non solo sono costantemente sotto il controllo pubblico, ma sono inoltre proprietà dello Stato prima di essere ridistribuite al beneficiario.

(v. punti 23, 25, 27‑28)

2.      Per valutare se una misura statale costituisca un aiuto di Stato, si deve determinare se l’impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. Per quanto riguarda la questione se, nel contesto della liberalizzazione del mercato della produzione dell’energia elettrica, modifiche del contesto normativo rientrino negli sviluppi che gli operatori economici si devono aspettare in normali condizioni di mercato, occorre sottolineare che, invero, in uno Stato democratico, come in un’economia di mercato, il contesto normativo può essere modificato in ogni momento. Questo vale a maggior ragione, dato l’orientamento generale della politica economica della Comunità europea volto ad aprire i mercati nazionali e a favorire il commercio tra gli Stati membri, nel caso in cui il contesto normativo precedente prevedeva la compartimentazione nazionale e/o regionale di un mercato, così da creare situazioni di monopolio. Ne consegue che l’apertura di un mercato in precedenza compartimentato non può essere qualificata come un’anomalia rispetto alle condizioni normali di mercato. La modifica del contesto normativo nel settore dell’energia elettrica intervenuta in seguito alla direttiva 96/92, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, rientra quindi nelle normali condizioni di mercato.

(v. punti 46, 48, 50‑51)

3.      La motivazione di un atto deve essere adeguata alla natura di quest’ultimo e deve fare apparire chiaramente l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di comprenderne le ragioni e al giudice di controllarne la fondatezza, senza tuttavia che sia necessario che essa specifichi tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, in quanto l’accertamento della questione se essa soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del tenore di tale atto, ma anche del suo contesto giuridico e fattuale.

Per quanto riguarda una decisione in materia di aiuti di Stato, in cui la Commissione si limita alla sola frase secondo cui essa «ha constatato che la misura in esame d[oveva] essere considerata come un aiuto di Stato», la Commissione soddisfa il suo obbligo di motivazione quando il contesto normativo e fattuale di detta decisione comprende, oltre alla decisione di apertura del procedimento di esame dell’aiuto, una decisione relativa a misure analoghe, cui viene esplicitamente fatto riferimento nella decisione di apertura e in detta decisione e che enuncia dettagliatamente le ragioni per cui la Commissione ha ritenuto che le misure che ne formavano oggetto fossero aiuti di Stato.

(v. punti 66‑67, 70‑71)

4.      Nel contesto della valutazione della compatibilità con il mercato comune degli aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE, la Commissione usufruisce di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni d’ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario. Quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso eventualmente il contesto già esaminato in una decisione precedente nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro. Pertanto, la Commissione non abusa del potere discrezionale di cui essa dispone quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto che uno Stato membro intende concedere ad un’impresa, adotta una decisione che dichiara tale aiuto compatibile con il mercato comune, ma a condizione che l’impresa abbia previamente rimborsato un precedente aiuto illegittimo, e questo a motivo dell’effetto cumulato degli aiuti di cui trattasi. Orbene, le decisioni adottate dalla Commissione in materia di aiuti di Stato hanno come soli ed unici destinatari gli Stati membri interessati. Conseguentemente, nel considerare tutti gli elementi pertinenti, la Commissione esamina unicamente gli obblighi dello Stato membro interessato previsti da una siffatta decisione e non quelli che, se del caso, possono derivarne per la società beneficiaria.

Nel caso di un regime di aiuti, l’assenza di indicazioni esatte, da parte della Commissione, relativamente alle imprese beneficiarie di un regime illegale e agli esatti importi che esse hanno percepito non pregiudica la validità di un ordine di recupero né rappresenta un ostacolo alla sua esecuzione in quanto, da una parte, lo Stato membro interessato è nella posizione migliore per ottenere tali informazioni e, dall’altra, la Commissione è autorizzata, laddove lo Stato membro interessato non cooperi, ad adottare una decisione sulla base delle informazioni a sua disposizione.

(v. punti 82‑83, 85, 89)

5.      Allorché la decisione di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE contiene un sufficiente esame preliminare della Commissione che espone le ragioni per cui essa nutre dubbi riguardo alla compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune, spetta allo Stato membro e al potenziale beneficiario fornire elementi idonei a dimostrare che tali aiuti sono compatibili con il mercato comune e, eventualmente, comunicare circostanze specifiche relative al rimborso di aiuti già erogati nel caso in cui la Commissione dovesse esigerlo.

L’obbligo che incombe allo Stato membro e all’impresa potenzialmente beneficiaria di nuovi aiuti di fornire alla Commissione elementi atti a dimostrare che tali aiuti sono compatibili con il mercato comune si estende del pari alla necessità di accertare la mancanza di effetto cumulato del nuovo aiuto con gli aiuti precedenti illegali ed incompatibili con il mercato comune e non rimborsati. A questo proposito, la mancanza di effetto cumulato del nuovo aiuto esaminato con precedenti aiuti illegali ed incompatibili non rimborsati rientra nel generale esame della compatibilità di un aiuto al quale la Commissione deve procedere, e costituisce quindi solo uno tra gli elementi da prendere in considerazione da essa nell’ambito dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE.

(v. punti 101, 103‑104)