Language of document : ECLI:EU:T:2009:126

Causa T‑23/07

BORCO‑Marken‑Import Matthiesen GmbH & Co. KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio figurativo comunitario α — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Segni idonei a costituire un marchio

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 4 e 7, n. 1, lett. b)]

1.      L’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, ai sensi del quale sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo», impone all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di verificare, attraverso un esame concreto delle capacità potenziali del segno proposto per la registrazione, se risulti escluso che quest’ultimo possa essere idoneo a distinguere, agli occhi del pubblico pertinente, i prodotti del depositante da quelli di diversa provenienza, fermo restando che un minimo di carattere distintivo è sufficiente per escludere l’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’art. 7, n. 1, lett. b), del predetto regolamento. Ai fini di tale verifica spetta all’Ufficio, sotto il controllo del Tribunale, prendere in considerazione tutte le circostanze e tutti i fatti pertinenti.

(v. punti 39‑40)

2.      Il rifiuto in via di principio di riconoscere qualsivoglia carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario alle singole lettere contrasta con la stessa formulazione dell’art. 4 di tale regolamento, che annovera le lettere tra i segni idonei ad essere riprodotti graficamente che possono costituire dei marchi, a condizione che le stesse siano adatte a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli offerti da altre imprese.

Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non distingue tra i segni di diversa natura e che i criteri di valutazione del carattere distintivo di marchi costituiti da una singola lettera sono i medesimi applicabili alle altre categorie di marchi.

Per poter presentare il livello minimo di carattere distintivo richiesto dalla suddetta disposizione, il segno depositato deve soltanto risultare a priori idoneo a consentire al pubblico di riferimento di identificare l’origine dei prodotti o dei servizi indicati nella domanda di registrazione di marchio comunitario e di distinguerli da quelli di altra provenienza senza possibilità di confusione.

(v. punti 45‑47)