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Sentenza del Tribunale di primo grado 11 febbraio 2009 - Iride e Iride Energia / Commissione

(Causa T-25/07) 1

(Aiuti di Stato - Settore dell'energia - Reintegrazione dei costi non recuperabili - Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune - Obbligo per l'impresa beneficiaria di rimborsare previamente un aiuto precedente dichiarato illegale - Risorse statali - Vantaggio - Obbligo di motivazione)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Iride SpA (Torino); e Iride Energia SpA (Torino) (rappresentanti: avv.ti L. Radicati di Brozolo, M. Merola e C. Bazoli)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Righini e G. Conte, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 8 novembre 2006, 2006/941/CE, relativa all'aiuto di Stato C 11/06 (ex N 127/05) al quale l'Italia intende dare esecuzione a favore dell'AEM Torino (GU L 366, pag. 62), in forma di sovvenzioni destinate a rimborsare i costi non recuperabili nel settore dell'energia, nella parte in cui essa, da un lato, afferma che si tratta di un aiuto di Stato e, dall'altro, subordina la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune alla condizione che l'AEM Torino rimborsi i precedenti aiuti illegali accordati nell'ambito del regime a favore delle aziende dette "municipalizzate"

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Iride SpA e la Iride Energia SpA sono condannate alle spese.

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1 - GU C 69 del 24.3.2007.