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Ricorso proposto il 12 agosto 2010 - Yoshida Metal Industry/UAMI - Pi-Design (superfice coperta da dischi neri)

(Causa T-331/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yoshida Metal Industry Co., Ltd (Niigata, Giappone) (rappresentanti: avv.ti S. Verea, K. Muraro e M. Balestriero)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pi-Design AG, (Triengen, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 maggio 2010, procedimento R 1235/2008-1;

confermare la decisione della divisione di annullamento 21 luglio 2008, riguardante la domanda di marchio comunitario n. 1371244;

confermare la validità della registrazione del marchio comunitario n. 1371244;

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Il marchio figurativo che rappresenta una superficie coperta da dischi neri per prodotti delle classi 8 e 21 - Registrazione del marchio comunitario n. 1371244.

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: La parte che richiede la dichiarazione di nullità ha basato la propria richiesta su impedimenti assoluti alla registrazione conformemente all'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione contestata e dichiarazione di nullità della registrazione del marchio comunitario.

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b), e 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso è incorsa in errore nel concludere che le disposizioni di tali articoli sono applicabili al marchio comunitario contestato.

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