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SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

2 settembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articoli 58 e 60 – Utente di servizi di pagamento – Notifica delle operazioni di pagamento non autorizzate – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per tali medesime operazioni – Azione di responsabilità fatta valere dal fideiussore di un utente di servizi di pagamento»

Nella causa C‑337/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 16 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2020, nel procedimento

DM,

LR

contro

Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) – Alpes-Provence,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo francese, da N. Vincent ed E. de Moustier, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e J. Očková, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Meloncelli, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da H. Tserepa-Lacombe e T. Scharf, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 58 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1, e rettifica GU 2009, L 187, pag. 5).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra DM, in qualità di amministratrice della società Groupe centrale automobiles (in prosieguo: la «società GCA»), e LR, quale fideiussore in solido della suddetta società, da una parte, e la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Alpes-Provence (in prosieguo: la «CRCAM»), dall’altra, in merito all’insorgere della responsabilità contrattuale di diritto comune di quest’ultima per inadempimento del suo obbligo di vigilanza.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Il considerando 1 della direttiva 2007/64 così disponeva:

«Ai fini della creazione del mercato interno è essenziale che tutte le frontiere interne al[l’Unione europea] siano smantellate in modo da rendere possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Il buon funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento è pertanto fondamentale. Attualmente la mancanza di armonizzazione in questo settore ostacola il funzionamento di tale mercato».

4        Ai sensi del considerando 4 di tale direttiva:

«È pertanto essenziale istituire un quadro giuridico [dell’Unione] moderno e coerente per i servizi di pagamento, siano essi compatibili o meno con il sistema derivante dall’iniziativa del settore finanziario a favore della creazione di un’area di pagamento unica in euro, che risulti neutrale in modo da garantire parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori, e che rappresenti un chiaro progresso in termini di costi per i consumatori, nonché di sicurezza e di efficacia rispetto ai sistemi attualmente esistenti a livello nazionale».

5        Il considerando 31 di detta direttiva era del seguente tenore:

«Al fine di ridurre i rischi e le conseguenze di operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, l’utente di servizi di pagamento dovrebbe informare il prestatore di servizi di pagamento il più presto possibile in merito a eventuali contestazioni riguardanti presunte operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, sempre che il prestatore abbia ottemperato agli obblighi di informazione di cui alla presente direttiva. Se questo termine per la notifica è rispettato dall’utente, questi dovrebbe potersi rivolgere al tribunale entro i termini di prescrizione ai sensi della legge nazionale. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate altre rivendicazioni tra utenti e prestatori di servizi di pagamento».

6        Il considerando 47 della medesima direttiva così recitava:

«Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe assumere la responsabilità della corretta esecuzione del pagamento, in particolare per quanto riguarda l’importo integrale dell’operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nell’iter del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di questa responsabilità, ove l’importo integrale non sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe rettificare l’operazione di pagamento o rimborsare senza indugio il corrispondente importo dell’operazione al pagatore, fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della legge nazionale. La presente direttiva dovrebbe riguardare solo gli obblighi e le responsabilità contrattuali tra l’utente dei servizi di pagamento e il corrispondente prestatore. (…)».

7        Ai termini dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2007/64:

«La presente direttiva stabilisce le regole concernenti la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento, e i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare».

8        L’articolo 2 di tale direttiva era del seguente tenore:

«1.      La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nell[’Unione]. Tuttavia, ad eccezione dell’articolo 73, i titoli III e IV della presente direttiva si applicano solo laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nella Comunità o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nell[’Unione].

2.      I titoli III e IV della presente direttiva si applicano ai servizi di pagamento effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro.

3.      Gli Stati membri possono derogare all’applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni della presente direttiva agli enti di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU 2006, L 177, pag. 1)], ad eccezione di quelli di cui al primo e secondo trattino dello stesso articolo».

9        L’articolo 4 della direttiva 2007/64 così disponeva:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

7)      “pagatore”: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;

8)      “beneficiario”: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

(...)

10)      “utente di servizi di pagamento”: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;

(…)».

10      L’articolo 51, paragrafo 1, della medesima direttiva prevedeva quanto segue:

«Se l’utente dei servizi di pagamento non è un consumatore, le parti possono convenire che l’articolo 52, paragrafo 1, l’articolo 54, paragrafo 3, gli articoli 59, 61, 62, 63, 66 e 75 non siano in tutto o in parte applicati. Le parti possono altresì concordare un periodo di tempo diverso da quello di cui all’articolo 58».

11      Ai sensi dell’articolo 58 della direttiva 2007/64:

«L’utente dei servizi di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo se, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto che ha dato origine ad una richiesta, ivi compresi i casi di cui all’articolo 75, ne informa il suo prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di addebito, salvo che, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III».

12      L’articolo 59, paragrafo 1, di tale direttiva così disponeva:

«Gli Stati membri esigono che, qualora l’utente dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l’operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, il prestatore dei servizi di pagamento fornisca la prova del fatto che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti o altri inconvenienti».

13      L’articolo 60 di detta direttiva era del seguente tenore:

«1.      Gli Stati membri assicurano che, fatto salvo l’articolo 58, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

2.      Un’ulteriore compensazione finanziaria può essere stabilita conformemente alla legge applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento».

14      L’articolo 75, paragrafo 1, commi primo e secondo, della medesima direttiva prevedeva quanto segue:

«Qualora un ordine di pagamento sia disposto dal pagatore, fatti salvi l’articolo 58, l’articolo 74, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 78, il suo prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del pagatore della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento, salvo se è in grado di provare al pagatore e, se del caso, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione di pagamento conformemente all’articolo 69, paragrafo 1. In tal caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.

Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile ai sensi del primo comma, egli risarcisce senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, ripristina per il conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo».

15      Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2007/64:

«Fatti salvi l’articolo 30, paragrafo 2, l’articolo 33, l’articolo 34, paragrafo 2, l’articolo 45, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 3, l’articolo 48, paragrafo 3, l’articolo 51, paragrafo 2, l’articolo 52, paragrafo 3, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 61, paragrafo 3, e gli articoli 72 e 88, nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva».

16      La direttiva 2007/64 è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35, e rettifica GU 2018, L 102, pag. 97).

17      L’articolo 71, paragrafo 1, l’articolo 73, paragrafo 1, l’articolo 89, paragrafo 1, e l’articolo 107, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366 corrispondono, rispettivamente e in sostanza, all’articolo 58, all’articolo 60, paragrafo 1, all’articolo 75, paragrafo 1, commi primo e secondo, e all’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2007/64.

 Diritto francese

18      Il code monétaire et financier (codice monetario e finanziario, Francia), nella sua versione derivante dall’ordonnance n.  2009-866, du 15 juillet 2009, relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement (decreto n. 2009-866, del 15 luglio 2009, relativo alle condizioni che disciplinano la prestazione di servizi di pagamento e recante creazione degli istituti di pagamento) [JORF (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 16 luglio 2009, testo n. 13)] (in prosieguo: il «codice monetario e finanziario»), così dispone al suo articolo L. 133-18:

«Nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata segnalata dall’utente alle condizioni previste all’articolo L. 133-24, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione non autorizzata e, se del caso, riporta il conto addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

Il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento possono stabilire contrattualmente una compensazione integrativa».

19      L’articolo L. 133-24 del codice monetario e finanziario è del seguente tenore:

«L’utente dei servizi di pagamento segnala, senza indugio, al suo prestatore di servizi di pagamento un’operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto entro tredici mesi dalla data di addebito, a pena di decadenza, salvo che il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornirgli o di mettere a sua disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente al capo IV del titolo 1 del libro III.

Salvo il caso in cui l’utente sia una persona fisica che agisce per esigenze non professionali, le parti possono decidere di derogare alle disposizioni del presente articolo».

20      A sensi dell’articolo 1147 del code civil (codice civile), nella sua versione applicabile alla controversia nella causa principale:

«Il debitore è condannato, se del caso, al risarcimento dei danni, vuoi a seguito di mancata esecuzione dell’obbligazione, vuoi a seguito di ritardata esecuzione, ogniqualvolta non dimostri che la mancata esecuzione deriva da causa esterna, a lui non imputabile, anche in assenza di dolo da parte sua».

21      L’articolo 2313 del codice civile prevede quanto segue:

«Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale e che sono inerenti al debito;

Egli non può tuttavia opporre le eccezioni che sono puramente personali al debitore».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22      Il 22 dicembre 2008 la CRCAM ha concesso alla società GCA un’apertura di credito in conto corrente, garantita attraverso la fideiussione in solido di LR.

23      Dopo aver disdetto tale linea di credito, la CRCAM ha chiesto un’ingiunzione di pagamento nei confronti di LR, in quanto fideiussore. Quest’ultimo ha sostenuto che, procedendo a bonifici a favore di terzi senza autorizzazione da parte della società GCA, la CRCAM si era resa inadempiente e che l’importo di tali bonifici doveva essere dedotto dagli importi da essa reclamati nei suoi confronti.

24      Fondandosi sull’articolo L. 133-24 del codice monetario e finanziario, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Corte d’appello di Aix-en-Provence, Francia) ha dichiarato irricevibili le contestazioni di LR, dato che quest’ultimo non aveva rispettato il termine di tredici mesi, previsto a tal fine da detta disposizione, e che era intervenuta la decadenza nei confronti di tali contestazioni.

25      Nell’impugnazione proposta dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), LR rileva che, in applicazione dell’articolo L. 133-24 del codice monetario e finanziario, era intervenuta la decadenza riguardo alla possibilità di contestare i suddetti bonifici, poiché egli non aveva rispettato il termine di tredici mesi previsto in proposito.

26      Tuttavia, egli sostiene che il rimborso immediato delle operazioni di pagamento non autorizzate segnalate dall’utente di servizi di pagamento a una banca, previsto all’articolo L. 133-18 del codice monetario e finanziario, non osta a che la responsabilità di diritto comune di quest’ultima sia riconosciuta in caso di inadempimento del suo obbligo di vigilanza.

27      Orbene, ad avviso di LR, i bonifici di cui trattasi nel procedimento principale effettuati dalla CRCAM senza autorizzazione da parte della società GCA configurano un inadempimento contrattuale, da risarcire sul fondamento dell’articolo 1147 del codice civile, dal momento che l’eccezione che egli solleva in tal modo non è personale a tale società, ma lo riguarda a sua volta direttamente.

28      LR ritiene che la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Corte d’appello di Aix-en-Provence) abbia violato, in particolare, l’articolo 1147 del codice civile, nel dichiarare irricevibili le sue contestazioni degli importi, oggetto di bonifici di cui al procedimento principale, per decadenza, con la motivazione che il funzionamento del conto di cui al procedimento principale era disciplinato dalle disposizioni del codice monetario e finanziario.

29      In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sollevare dinanzi alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 58 della direttiva 2007/64 (...) debba essere interpretato nel senso che istituisce, per le operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, un regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento che esclude qualsiasi azione di responsabilità civile di diritto comune fondata, per gli stessi fatti, su un inadempimento, da parte di detto prestatore, degli obblighi impostigli dal diritto nazionale, in particolare nell’ipotesi in cui l’utente dei servizi di pagamento non abbia, entro tredici mesi dall’addebito, informato il prestatore dei servizi di pagamento del fatto che un’operazione di pagamento non era stata autorizzata o era stata effettuata in modo inesatto.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se lo stesso articolo osti a che il fideiussore dell’utente dei servizi di pagamento invochi, per gli stessi fatti, la responsabilità civile di diritto comune del prestatore di servizi di pagamento, beneficiario della fideiussione, per contestare l’importo del debito garantito».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

30      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 58 e l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi sul fondamento di un regime di responsabilità diverso da quello previsto da tali disposizioni, qualora detto utente sia venuto meno al suo obbligo di notifica previsto al suddetto articolo 58.

31      In conformità ad una giurisprudenza costante, per interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Anche la genesi storica di una disposizione di diritto dell’Unione può rivelare elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza del 24 marzo 2021, MCP, C‑603/20 PPU, EU:C:2021:231, punto 37 e giurisprudenza citata).

32      In primo luogo, per quanto riguarda, da un lato, il testo del paragrafo 1 dell’articolo 60 della direttiva 2007/64, intitolato «Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate», si deve rilevare che, conformemente ad esso, gli Stati membri assicurano che, fatto salvo l’articolo 58 di tale direttiva, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l’importo di tale operazione e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

33      Dall’altro lato, l’articolo 58 di detta direttiva, cui fa riferimento l’articolo 60, paragrafo 1, di quest’ultima, pone a carico dell’utente di servizi di pagamento un obbligo generale di notifica di qualsiasi operazione non autorizzata o effettuata in modo inesatto. Pertanto, la rettifica di una siffatta operazione è possibile solo se l’utente segnala quest’ultima al suo prestatore di servizi di pagamento entro tredici mesi dalla data di addebito corrispondente.

34      Pertanto, dal rinvio operato dall’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 all’articolo 58 di quest’ultima, nonché dal considerando 31 di detta direttiva, risulta che il regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento in caso di pagamento non autorizzato è subordinato alla notifica, da parte dell’utente di tali servizi a detto prestatore, di qualsiasi operazione non autorizzata.

35      A tal riguardo, l’espressione «fatto salvo l’articolo 58» contenuta all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 significa, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, che non deve essere arrecato pregiudizio all’articolo 58 di tale direttiva, il che implica che l’insorgere della responsabilità del prestatore di servizi in caso di operazione non autorizzata non può ricorrere oltre il temine previsto all’articolo 58.

36      Ne consegue che un utente che non abbia segnalato al suo prestatore di servizi di pagamento un’operazione non autorizzata, entro tredici mesi dal relativo addebito, non può far valere la responsabilità di tale prestatore, neppure sulla base del diritto comune e, pertanto, non può ottenere il rimborso di tale operazione non autorizzata.

37      In secondo luogo, l’interpretazione contestuale dell’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 conferma l’interpretazione letterale di tale disposizione.

38      In effetti, prima di tutto, gli articoli 58 e 60 di tale direttiva fanno parte del capo II, intitolato «Autorizzazione di operazioni di pagamento», del titolo IV, intitolato «Diritti e obblighi in relazione alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento», che include cinque capi, applicandosi la procedura di notifica entro un termine massimo di tredici mesi applicabile tanto in caso di operazioni non autorizzate, menzionate all’articolo 60 di detta direttiva, quanto in ipotesi di operazioni non eseguite o eseguite in modo inesatto, menzionate all’articolo 75 della medesima direttiva.

39      Nell’economia di tale regime di responsabilità, l’obbligo di notifica da parte dell’utente di servizi di pagamento di qualsiasi operazione non autorizzata costituisce il presupposto per l’applicazione di detto regime a favore dell’utente, denominato anche «pagatore» in talune disposizioni della direttiva 2007/64.

40      Inoltre, l’articolo 59 di tale direttiva include, nel regime di responsabilità per operazioni non autorizzate, un meccanismo di onere della prova a favore dell’utente di servizi di pagamento. In sostanza, l’onere della prova grava sul prestatore di servizi di pagamento, che deve dimostrare che l’operazione è stata autenticata, debitamente registrata e contabilizzata. In pratica, il regime probatorio stabilito da tale articolo 59 determina, qualora la notifica prevista all’articolo 58 di detta direttiva sia stata effettuata entro il termine ivi previsto, che il prestatore di servizi di pagamento sia tenuto a un obbligo di rimborso immediato, conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva medesima.

41      Orbene, occorre rilevare che l’articolo 86 della direttiva 2007/64, intitolato «Piena armonizzazione», dispone che «[fatte salve varie disposizioni di detta direttiva che esso enumera], nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva». Gli articoli 58, 59 e 60 della medesima direttiva non figurano tra le disposizioni per la cui attuazione l’articolo 86 riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità.

42      Ne consegue che il regime di responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento previsto all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 nonché agli articoli 58 e 59 di tale direttiva è stato oggetto di piena armonizzazione, sicché gli Stati membri non possono mantenere un regime di responsabilità parallelo per il medesimo fatto generatore.

43      In terzo luogo, l’interpretazione teleologica dell’articolo 58 e dell’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 corrobora l’interpretazione letterale e quella contestuale di tali disposizioni.

44      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, risulta in particolare dai considerando 1 e 4 di tale direttiva che il legislatore dell’Unione ha cercato di creare un mercato unico dei servizi di pagamento sostituendo i 27 sistemi nazionali esistenti, la cui coesistenza era fonte di confusione e soffriva di mancanza di certezza del diritto, con un quadro giuridico armonizzato che definisce diritti e obblighi degli utenti e prestatori di servizi di pagamento.

45      Orbene, il regime armonizzato di responsabilità per le operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto stabilito dalla direttiva 2007/64 può coesistere con un regime alternativo di responsabilità previsto dal diritto nazionale basato sugli stessi fatti e sullo stesso fondamento solo a condizione che non sia pregiudicato il regime in tal modo armonizzato e che non siano compromessi gli obiettivi e l’effetto utile di detta direttiva.

46      Ne consegue che un regime di responsabilità concorrente che consente all’utente di servizi di pagamento di far valere, oltre il termine di tredici mesi e senza aver notificato l’operazione non autorizzata controversa, la responsabilità del prestatore di tali servizi per detta operazione, sarebbe incompatibile con la direttiva 2007/64.

47      In quarto luogo, la genesi storica della direttiva 2007/64 conferma l’interpretazione che risulta da un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 60, paragrafo 1, di tale direttiva.

48      Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 44 a 46 delle sue conclusioni, nel corso dell’iter legislativo che si è concluso con l’adozione della direttiva 2007/64 è emerso rapidamente che l’introduzione di un termine uniforme per la notifica da parte dell’utente dei servizi di pagamento era indispensabile al fine di garantire la certezza del diritto dell’utente di detti servizi e del loro prestatore in caso di operazioni non autorizzate o non eseguite o effettuate in modo inesatto.

49      In proposito, tanto la presidenza del Consiglio dell’Unione europea, con le sue proposte formulate il 15 giugno 2006 (8623/06ADD), quanto il Parlamento europeo, segnatamente nella sua relazione del 20 settembre 2006, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE [COM(2005) 603 – C6-0411/2005 – 2005/0245(COD)], nonché il Comitato economico e sociale, nel suo parere del 23 dicembre 2006, sulla comunicazione della Commissione sul tema «Attuare il programma comunitario di Lisbona: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE» [COM (2005) 603 definitivo], hanno evidenziato la necessità di garantire detta certezza del diritto e, a tal fine, di prevedere che, scaduto il termine di notifica da parte dell’utente di servizi di pagamento, l’operazione di pagamento debba presentare carattere definitivo.

50      Il legislatore dell’Unione ha pertanto scelto di inserire l’obbligo di notifica delle operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto in una disposizione distinta, nella fattispecie l’articolo 58 della direttiva 2007/64, che fissa un termine massimo di tredici mesi, e di prevedere nella disposizione vertente sulla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, ossia l’articolo 60 di tale direttiva, un riferimento espresso a detto obbligo.

51      Il legislatore dell’Unione ha così stabilito, nel modo più chiaro possibile, il collegamento tra la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento e il rispetto, da parte dell’utente di tali servizi, del termine massimo di tredici mesi per notificare qualsiasi operazione non autorizzata al fine di poter far valere la responsabilità, per tale motivo, di tale prestatore. In tal modo, esso ha anche scelto univocamente di non consentire a detto utente di intentare, alla scadenza di tale termine, un’azione di responsabilità nei confronti di detto prestatore in caso di operazione non autorizzata.

52      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 58 e l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 devono essere interpretati nel senso che ostano a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi sulla base di un regime di responsabilità diverso da quello previsto da dette disposizioni qualora tale utente sia venuto meno al suo obbligo di notifica previsto al suddetto articolo 58.

 Sulla seconda questione

53      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, l’articolo 58 e l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che il fideiussore di un utente di servizi di pagamento invochi, a causa dell’inadempimento del prestatore di servizi di pagamento ai suoi obblighi connessi a un’operazione non autorizzata, la responsabilità civile di tale prestatore, beneficiario della fideiussione, per contestare l’importo del debito garantito, conformemente a un regime nazionale di responsabilità contrattuale di diritto comune.

54      Occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2007/64 dispone che quest’ultima stabilisce i diritti e gli obblighi degli utenti di servizi di pagamento e dei prestatori di tali servizi in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare, conformemente al considerando 47 di tale direttiva, ai sensi del quale quest’ultima dovrebbe riguardare solo «gli obblighi e le responsabilità contrattuali tra l’utente dei servizi di pagamento e il corrispondente prestatore».

55      Dall’altro lato, in base al suo articolo 2, detta direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nell’Unione, fermo restando che il titolo IV della medesima direttiva, che include gli articoli da 58 a 60 di quest’ultima, si applica solo laddove tanto il prestatore di servizi di pagamento del pagatore quanto quello del beneficiario, o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento, siano situati nell’Unione.

56      Da queste ultime disposizioni risulta quindi che la direttiva 2007/64 verte sui rapporti tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di tali servizi, senza che nessuna disposizione di detta direttiva menzioni il fideiussore di un utente di servizi di pagamento.

57      In proposito, il punto 10 dell’articolo 4 di detta direttiva definisce l’utente di servizi di pagamento come una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi. Quanto ai punti 7 e 8 di tale articolo, essi definiscono il «pagatore» e il «beneficiario», rispettivamente, da un lato, come una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento, e, dall’altro, come una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento.

58      Orbene, il contratto di fideiussione è un contratto distinto da quello che vincola il creditore al debitore, con il quale il fideiussore, che è un soggetto terzo rispetto a quest’ultimo rapporto contrattuale, ha il compito di garantire al creditore, nella fattispecie il prestatore di servizi di pagamento, il pagamento di ciò che il debitore, nel caso di specie l’utente di servizi di pagamento, dovrà eventualmente a quest’ultimo in base all’obbligazione garantita, la quale è costituita dal debito dovuto dal debitore al creditore.

59      A tale titolo, il fideiussore non rientra nella nozione di «utente di servizi di pagamento», in quanto il suo ruolo non è simile né direttamente né indirettamente a quello di un «pagatore» o a quello di un «beneficiario», ai sensi dell’articolo 4, punti 7 e 8, della direttiva 2007/64.

60      Pertanto, tale direttiva fissa diritti e obblighi solo nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e degli utenti di tali servizi e non riguarda la situazione del fideiussore di tali utenti.

61      Per quanto concerne il regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento previsto all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64, tale disposizione menziona soltanto il pagatore in quanto beneficiario del rimborso di un’operazione non autorizzata.

62      Da parte sua, l’articolo 58 di tale direttiva fa gravare l’obbligo di notifica da esso previsto soltanto sull’utente di servizi di pagamento, a condizione che, conformemente al titolo III di detta direttiva, il prestatore di servizi di pagamento abbia fornito o messo a disposizione di tale utente le informazioni relative all’operazione di pagamento non autorizzata o non eseguita o effettuata in modo inesatto.

63      Pertanto, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, il regime di responsabilità previsto all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 si basa su un equilibrio tra l’obbligo di informazione gravante sul prestatore di servizi di pagamento e l’obbligo, gravante sull’utente di servizi di pagamento, di notificare qualsiasi operazione non autorizzata entro il termine di tredici mesi, consentendo di fondare l’insorgere della rigorosa responsabilità di detto prestatore, senza che tale utente debba provare una colpa o una negligenza.

64      Di conseguenza, al fine di far valere la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento per operazioni non autorizzate dall’utente di tali servizi, il fideiussore di un utente non può beneficiare del regime di responsabilità previsto all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64, ma deve ricorrere alle possibilità offerte dal diritto nazionale. Pertanto, non si può esigere che il fideiussore sia sottoposto all’obbligo di notifica di tali operazioni, sancito all’articolo 58 di detta direttiva.

65      La posizione dei governi francese e ceco, in base alla quale esisterebbe un rischio di elusione delle disposizioni della direttiva 2007/64, qualora l’obbligo di notifica delle operazioni non autorizzate non fosse imposto al fideiussore di un utente di servizi di pagamento, non può essere accolta.

66      Infatti, come risulta dai punti da 58 a 60 della presente sentenza, il contratto di fideiussione tra un prestatore di servizi di pagamento e un fideiussore non è disciplinato dalle disposizioni della direttiva 2007/64 né, del resto, da alcun altro strumento di diritto dell’Unione. Un contratto del genere rimane, quindi, sottoposto ai diritti e agli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile.

67      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 94 delle sue conclusioni, qualora il diritto nazionale applicabile lo preveda, il prestatore di servizi di pagamento può essere tenuto a sopportare le conseguenze della sua negligenza nell’esecuzione di un’operazione di pagamento, in particolare allorché non abbia verificato che tale operazione fosse stata effettivamente autorizzata dall’utente di servizi di pagamento, nella misura in cui tale negligenza ha provocato un danno a un terzo, quale il fideiussore.

68      In proposito, la possibilità per il fideiussore di far valere le disposizioni del diritto nazionale per ridurre i suoi obblighi nei confronti del creditore che beneficia della fideiussione, in ipotesi di negligenza di quest’ultimo nell’eseguire un’operazione di pagamento, non sminuisce in alcun modo il rapporto contrattuale stabilito tra il creditore e il debitore, rispettivamente il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di tali servizi, che è disciplinato, da parte sua, dalle disposizioni della direttiva 2007/64.

69      Dalle suesposte considerazioni risulta che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 58 e l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il fideiussore di un utente di servizi di pagamento invochi, a causa dell’inadempimento del prestatore di servizi di pagamento ai suoi obblighi connessi a un’operazione non autorizzata, la responsabilità civile di tale prestatore, beneficiario della fideiussione, per contestare l’importo del debito garantito, conformemente a un regime di responsabilità contrattuale di diritto comune.

 Sulle spese

70      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 58 e l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, devono essere interpretati nel senso che ostano a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi sulla base di un regime di responsabilità diverso da quello previsto da dette disposizioni qualora tale utente sia venuto meno al suo obbligo di notifica previsto al suddetto articolo 58.

2)      L’articolo 58 e l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il fideiussore di un utente di servizi di pagamento invochi, a causa dell’inadempimento del prestatore di servizi di pagamento ai suoi obblighi connessi a un’operazione non autorizzata, la responsabilità civile di tale prestatore, beneficiario della fideiussione, per contestare l’importo del debito garantito, conformemente a un regime di responsabilità contrattuale di diritto comune.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.