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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Anotato Dikastirio Kyprou - Cipro) – Alpha Bank Cyprus Ltd / Dau Si Senh e a.

(Causa C-519/13)1

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile o commerciale – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 8 – Rifiuto di ricezione dell’atto – Assenza di traduzione di uno dei documenti trasmessi – Assenza del modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento – Conseguenze)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Anotato Dikastirio Kyprou

Parti

Ricorrente: Alpha Bank Cyprus Ltd

Convenuti: Dau Si Senh, Alpha Panareti Public Ltd, Susan Towson, Stewart Cresswell, Gillian Cresswell, Julie Gaskell, Peter Gaskell, Richard Wernham, Tracy Wernham, Joanne Zorani, Richard Simpson

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che:

l’organo ricevente è tenuto, in qualsiasi circostanza e senza disporre a tale riguardo di alcun margine discrezionale, ad informare il destinatario di un atto del suo diritto di rifiutare la ricezione dello stesso, utilizzando sistematicamente a tal fine il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento, e

la circostanza che tale organo, quando procede alla notificazione o alla comunicazione di un atto al suo destinatario, non abbia allegato il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007, costituisce non un motivo di nullità della procedura, ma un’omissione che deve essere regolarizzata conformemente alle disposizioni enunciate dal suddetto regolamento.

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1 GU C 377 del 21.12.2013.