Language of document : ECLI:EU:C:2015:603

Causa C‑519/13

Alpha Bank Cyprus Ltd

contro

Senh Dau Si e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dall’Anotato Dikastirio Kyprou)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile o commerciale – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 8 – Rifiuto di ricezione dell’atto – Assenza di traduzione di uno dei documenti trasmessi – Assenza del modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento – Conseguenze»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 settembre 2015

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento n. 1393/2007 – Scopi

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1393/2007)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento n. 1393/2007 – Rifiuto di ricezione dell’atto – Competenze ed obblighi dell’organo ricevente – Competenza a valutare le condizioni per il rifiuto – Insussistenza – Valutazione spettante al giudice nazionale dello Stato membro di origine

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1393/2007, artt. 7, 8, § 1, 2 e 3, e allegato I)

3.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento n. 1393/2007 – Rifiuto di ricezione dell’atto – Diritto conferito al destinatario dell’atto a talune condizioni – Obbligo per l’organo ricevente di informare detto destinatario del suo diritto mediante il modulo standard figurante all’allegato II di detto regolamento – Assenza di margine di discrezionalità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1393/2007, art. 8, § 1, e allegato II)

4.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento n. 1393/2007 – Organo ricevente che non ha informato il destinatario dell’atto del suo diritto di rifiuto mediante il modulo standard figurante all’allegato II – Conseguenze – Nullità della procedura – Insussistenza – Obbligo per l’organo ricevente di regolarizzare detta omissione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1393/2007, allegato II)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 29‑33)

2.        Conformemente all’articolo 7 del regolamento n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, spetta all’organo ricevente procedere effettivamente alla notificazione o alla comunicazione dell’atto al destinatario. In tali circostanze, esso deve, da un lato, tenere informato l’organo mittente di tutti gli elementi pertinenti di tale operazione inviando nuovamente il modulo standard che figura nell’allegato I di tale regolamento e, dall’altro, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, dello stesso, portare a conoscenza del destinatario il fatto che questi può rifiutare di ricevere l’atto se quest’ultimo non è redatto o tradotto in una delle lingue contemplate in tale disposizione, ossia o una lingua compresa dall’interessato, o la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, eventualmente, una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, lingue che si suppone che il destinatario conosca. Quando un siffatto rifiuto è effettivamente opposto da quest’ultimo, esso è tenuto inoltre, in forza dei paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo, ad informarne senza indugio l’organo mittente e a restituire la domanda e l’atto la cui traduzione è richiesta. Per contro, detti organi non sono tenuti a pronunciarsi su questioni di natura sostanziale, come la questione di quale(i) lingua(e) il destinatario dell’atto comprenda e quella se l’atto debba o meno essere accompagnato da una traduzione in una delle lingue indicate all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento. Più in particolare, tale regolamento non conferisce all’organo ricevente alcun potere di valutare se le condizioni nelle quali il destinatario di un atto può rifiutare di riceverlo, figuranti all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo, siano soddisfatte o meno.

Spetta, invece, solo al giudice nazionale adito nello Stato membro di origine statuire su questioni di tale natura, qualora esse vedano contrapposti il ricorrente e il convenuto. Detto giudice dovrà verificare, a richiesta del ricorrente, se il rifiuto da parte del destinatario di ricevere un atto per il motivo che esso non era redatto in una lingua da lui compresa o che si suppone comprenda fosse o meno giustificato. A tal fine, esso dovrà prendere dovutamente in considerazione tutti gli elementi del fascicolo per, da un lato, determinare le conoscenze linguistiche del destinatario dell’atto e, dall’altro, decidere se, tenuto conto della natura dell’atto di cui trattasi, una traduzione di quest’ultimo sia necessaria.

In definitiva, detto giudice dovrà, in ogni caso di specie, vigilare a che i rispettivi diritti delle parti interessate siano tutelati in maniera equilibrata, bilanciando l’obiettivo di efficacia e di rapidità della notificazione o della comunicazione nell’interesse del ricorrente con quello della tutela effettiva dei diritti della difesa del destinatario.

(v. punti 36, 37, 40‑43)

3.        Il regolamento n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, deve essere interpretato nel senso che l’organo ricevente è tenuto, in qualsiasi circostanza e senza disporre a tale riguardo di alcun margine discrezionale, ad informare il destinatario di un atto del suo diritto di rifiutare la ricezione dello stesso, utilizzando sistematicamente a tal fine il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento.

Infatti, tale regolamento non contiene alcuna eccezione all’utilizzo dei due moduli standard che figurano, rispettivamente, agli allegati I e II dello stesso. Inoltre, detti moduli costituiscono, come indicato al considerando 12 del medesimo regolamento, strumenti tramite i quali i destinatari sono informati della facoltà di cui dispongono di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare.

Come risulta dalla formulazione stessa del titolo e dal contenuto del modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento, la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare, quale prevista da detto articolo 8, paragrafo 1, è qualificata «diritto» del destinatario di tale atto. Orbene, affinché tale diritto conferito dal legislatore dell’Unione possa utilmente produrre i suoi effetti, esso deve essere portato a conoscenza del destinatario dell’atto per iscritto. Nel sistema istituito dal regolamento n. 1393/2007, tale comunicazione gli è fornita mediante il modulo standard che figura nell’allegato II.

Ne consegue che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 comprende due enunciati certamente connessi, ma tuttavia distinti, ossia, da un lato, il diritto sostanziale del destinatario dell’atto di rifiutare di riceverlo, per il solo motivo che esso non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua che si suppone conosca e, dall’altro, l’informazione formale dell’esistenza di detto diritto portata a sua conoscenza dall’organo ricevente. In altre parole, la condizione relativa al regime linguistico dell’atto è correlata non già alla comunicazione al destinatario da parte dell’organo ricevente, bensì esclusivamente al diritto di rifiuto riservato a quest’ultimo.

In tali circostanze, risulta che il rifiuto di per sé è, invero, chiaramente condizionato, nel senso che il destinatario dell’atto può validamente farne uso solo nell’ipotesi in cui l’atto di cui trattasi non sia redatto o accompagnato da una traduzione o in una lingua da lui compresa, o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto ovvero, se esistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

Ciò nonostante l’esercizio di tale diritto di rifiuto presuppone che il destinatario dell’atto sia stato dovutamente informato, previamente e per iscritto, dell’esistenza del suo diritto.

Pertanto, l’organo ricevente, quando procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione di un atto al suo destinatario, è tenuto, in tutti i casi, ad allegare all’atto di cui trattasi il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 che informa tale destinatario del suo diritto di rifiutare di ricevere detto atto.

(v. punti 44, 45, 47, 49‑51, 53‑55, 58, 77 e dispositivo)

4.        Il regolamento n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che l’organo ricevente, quando procede alla notificazione o alla comunicazione di un atto al suo destinatario, non abbia allegato il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007, costituisce non un motivo di nullità della procedura, ma un’omissione che deve essere regolarizzata conformemente alle disposizioni enunciate da tale regolamento.

Infatti, non risulta da nessuna disposizione di tale regolamento che la mancata comunicazione al destinatario di un atto, mediante il modulo standard che figura nell’allegato II, del suo diritto di rifiutare la ricezione dello stesso comporti la nullità della procedura di notificazione o di comunicazione. Inoltre, per quanto riguarda le conseguenze del rifiuto del destinatario di un atto di ricevere quest’ultimo per il motivo che esso non era accompagnato da una traduzione in una lingua da lui compresa o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto, è già stato dichiarato, a proposito del regolamento n. 1348/2000 che ha preceduto il regolamento n. 1393/2007, che si doveva non già pronunciare la nullità della procedura, bensì consentire, per contro, al mittente di rimediare all’assenza del documento necessario inviando la traduzione richiesta. Una soluzione simile deve essere accolta nell’ipotesi in cui l’organo ricevente abbia omesso di trasmettere al destinatario di un atto il modulo standard che figura nell’allegato II del medesimo regolamento. Infatti, l’omissione di detto modulo standard e il rifiuto di ricezione di un atto per mancanza di traduzione appropriata sono strettamente correlati nei limiti in cui, in entrambe le situazioni, può essere compromesso l’esercizio, da parte del destinatario di un siffatto atto, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto di cui trattasi. Peraltro, pronunciare la nullità vuoi dell’atto da comunicare o da notificare vuoi della procedura di notificazione o di comunicazione sarebbe incompatibile con l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1393/2007, che consiste nel prevedere un modo di trasmissione diretto, rapido ed efficace degli atti in materia civile e commerciale tra gli Stati membri.

Di conseguenza, in caso di omissione della comunicazione mediante il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento spetterà all’organo ricevente procedere senza indugio ad informare i destinatari dell’atto del loro diritto di rifiutare la ricezione di quest’ultimo, trasmettendo loro, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, detto modulo standard.

(v. punti 59‑61, 63, 64, 66, 67, 72, 76, 77 e dispositivo)