Language of document : ECLI:EU:F:2014:106

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

22 maggio 2014

Causa F‑42/13

CU

contro

Comitato economico e sociale europeo (CESE)

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Contratto a tempo indeterminato – Decisione di risoluzione del contratto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale CU chiede l’annullamento della decisione del Comitato economico e sociale europeo (CESE), del 16 ottobre 2012, di risolvere il suo contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato, l’annullamento, all’occorrenza, della decisione del 31 gennaio 2013 e della decisione del 24 aprile 2013, di rigetto del suo reclamo, nonché la condanna del CESE al risarcimento del danno materiale e al pagamento della somma di EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale.

Decisione:      Le decisioni del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2012 e del 31 gennaio 2013, recanti risoluzione del contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato di CU, sono annullate. Il Comitato economico e sociale europeo è condannato a pagare a CU la somma di EUR 25 000. Il ricorso è respinto quanto al resto. Il Comitato economico e sociale europeo sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da CU.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Nuova decisione che ha il medesimo oggetto e la medesima causa della decisione impugnata – Reclamo proposto avverso la prima decisione – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; Regime applicabile agli altri agenti, art. 117)

2.      Funzionari – Principi – Diritti della difesa – Portata – Obbligo di ascoltare l’interessato prima di adottare una decisione di licenziamento

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)]

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato per cessazione del rapporto di fiducia – Obbligo di motivazione – Portata

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c)]

1.      Considerare che il reclamo proposto da un agente temporaneo diventi privo di oggetto, qualora l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione decida di sostituire la sua prima decisione con una seconda che abbia, quanto alla risoluzione del contratto dell’agente temporaneo, il medesimo contenuto, equivarrebbe a riconoscere all’amministrazione il potere di obbligare l’agente interessato a proporre tanti reclami quante sono le decisioni adottate dall’amministrazione al fine di sanare determinate irregolarità, e ciò nonostante l’atto lesivo di cui trattasi, il suo oggetto e la sua causa restino esattamente gli stessi.

(v. punto 23)

2.      Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ogni persona ha diritto di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. Perché una violazione di tale diritto possa comportare l’annullamento di una decisione di licenziamento, è necessario esaminare se, in assenza di detta irregolarità, il procedimento avrebbe potuto concludersi diversamente. Avendo la scelta tra risolverne il contratto o disporne il pensionamento, l’amministrazione deve a maggior ragione ascoltare l’agente temporaneo prima di imporgli l’una o l’altra soluzione. Pertanto, l’argomento dell’istituzione secondo il quale l’agente temporaneo è stato messo in condizione di esporre il proprio punto di vista nel corso di un incontro successivo alla decisione di licenziamento vanificherebbe la sostanza del diritto fondamentale a essere sentiti. Altrimenti detto: la possibilità offerta all’agente temporaneo di esprimere il suo punto di vista su un provvedimento che gli rechi pregiudizio e l’obbligo imposto all’istituzione di prenderne conoscenza prima di adottare la propria decisione garantiscono che la futura decisione sia scevra da errori materiali e realizzi un adeguato bilanciamento dell’interesse del servizio con quello della persona colpita.

(v. punti 33 e da 38 a 41)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 11 luglio 2013, Tzirani/Commissione, F‑46/11, punto 136; 12 dicembre 2013, CH/Parlamento, F‑129/12, punti 33 e 38

3.      L’obbligo dell’amministrazione di motivare le proprie decisioni, sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, al quale si può derogare solo in base a ragioni imperative. Tale obbligo ha lo scopo di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per stabilire se la decisione sia fondata, o se rechi un vizio che porti a contestarne la legittimità, e di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione impugnata. Se è vero che la semplice constatazione della cessazione di un rapporto di fiducia può bastare a giustificare l’adozione di una decisione di licenziamento e che, se una decisione di licenziamento si basa solo su tale constatazione, la precisione richiesta quanto alla presentazione, nella parte della decisione in cui è esposta la motivazione, delle circostanze di fatto che rivelano o giustificano tale venir meno del rapporto di fiducia non può che essere limitata, è vero pure che il mero riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, senza nessuna precisazione quanto alle circostanze di fatto che rivelino o giustifichino tale cessazione, non è sufficiente perché, da un lato, l’agente temporaneo sappia se detta decisione è fondata e, dall’altro, il giudice dell’Unione eserciti il suo controllo di legittimità. Una motivazione della decisione di risolvere il contratto dell’agente temporaneo che constata la cessazione del rapporto fiduciario, la quale sia espressa in termini generici e stereotipi e non rechi nessun elemento di informazione specifico all’interessato, non è, in realtà, una motivazione: la motivazione è, in un tal caso, del tutto assente.

(v. punti 42, 44 e 49)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 20 febbraio 2002, Roman Parra/Commissione, T‑117/01, punto 31; 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02, punto 74

Tribunale della funzione pubblica: 24 febbraio 2010, P/Parlamento, F‑89/08, punto 73; Tzirani/Commissione, cit., punti 137 e 139