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Ricorso proposto l'8 settembre 2010 - Keramag Keramische Werke e a./Commissione

(Causa T-379/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Keramag Keramische Werke AG (Ratingen, Germania); Koralle Sanitärprodukte GmbH (Vlotho, Germania); Koninklijke Sphinx BV (Maastricht, Paesi Bassi); Allia SAS (Avon, Francia); Produits Céramique de Touraine SA (PCT) (Selles sur Cher, Francia); e Pozzi Ginori SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: J. Killick, Barrister, avv. P. Lindfelt, I. Reynolds, Solicitor, e avv. K. Struckmann)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare, in tutto o in parte, la decisione impugnata;

dichiarare che le ricorrenti non si sono affatto rese responsabili di un'attività anticoncorrenziale nel settore della rubinetteria e, ove necessario, annullare la decisione nella parte in cui le ricorrenti vengono considerate responsabili;

inoltre, o in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda;

condannare la Commissione alle spese;

ordinare qualsiasi misura che risulterà opportuna nel presente caso di specie.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C (2010) 4185 def., relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (caso COMP/39.092), nella parte in cui vengono ritenute responsabili della partecipazione ad un accordo continuato o ad una pratica concordata nel settore degli arredi sanitari in Germania, Austria, Italia, Francia, Belgio e Paesi Bassi.

Le ricorrenti deducono sette motivi a sostegno del loro ricorso.

In primo luogo, esse affermano che la Commissione non ha valutato o esaminato il contesto economico e non ha quindi sufficientemente dimostrato lo scopo anticoncorrenziale delle asserite infrazioni. Le ricorrenti sostengono che la Commissione non era legittimata a presumere (o parimenti a considerare) che le discussioni (i) tra non concorrenti e (ii) a proposito di un prezzo non economico, che nessun operatore del mercato paga, perseguissero un obiettivo anticoncorrenziale.

In secondo luogo, esse deducono che la Commissione ha erroneamente imputato alle ricorrenti un'infrazione nel settore della rubinetteria tenuto conto del primo motivo e del fatto che le ricorrenti non producono rubinetti.

In terzo luogo, le ricorrenti affermano che la Commissione non ha adeguatamente dimostrato la sussistenza dell'asserita infrazione, segnatamente a causa del suo erroneo esame delle prove in Francia, in Italia e, in ordine alla Keramag Keramische Werke Aktiengesellschaft, in Germania.

In quarto luogo, esse sostengono che la Commissione non ha dimostrato un interesse ad accertare un'infrazione nei Paesi Bassi che era caduta in prescrizione.

In quinto luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha

(i) esposto adeguatamente i fatti nella comunicazione degli addebiti e

(ii) preso in considerazione e divulgato prove pertinenti e potenzialmente discolpanti.

Secondo le ricorrenti, siffatte omissioni procedurali hanno leso i loro diritti della difesa.

In sesto luogo, le ricorrenti sostengono che nel procedimento, di cui trattasi, l'indagine era per sua natura selettiva ed arbitraria tenuto conto che numerose imprese, di cui si asserisce che abbiano partecipato alle riunioni o discussioni asseritamente illegali, non sono mai state chiamate in causa.

Infine, esse deducono che l'importo dell'ammenda era ingiustificabilmente e sproporzionatamente elevato, in particolare per la mancata attuazione o per la mancanza di effetti sul mercato. Le ricorrenti invitano pertanto il Tribunale ad esercitare la sua competenza di merito, ai sensi dell'art. 261 TFUE, per ridurre l'ammenda.

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