Language of document : ECLI:EU:T:2002:232

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

27 settembre 2002 (1)

«Appalti pubblici - Rigetto di un'offerta - Omesso esercizio del potere di chiedere precisazioni in ordine alle offerte - Ricorso di annullamento - Procedimento accelerato»

Nella causa T-211/02,

Tideland Signal Ltd, con sede in Redhill (Regno Unito), rappresentata dai sigg. C. Thomas e C. Kennedy-Loest, solicitors,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Forman, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 17 giugno 2002, di rigetto dell'offerta della ricorrente nell'ambito della procedura di aggiudicazione di appalti pubblici EuropeAid/112336/C/S/WW - TACIS (Nuovo bando di gara),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N.J. Forwood e H. Legal, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Il 27 febbraio 2002 la Commissione ha pubblicato un bando di gara per il progetto TACIS EuropeAid/112336/C/S/WW (Nuovo bando di gara) «fornitura di apparecchiature di aiuto alla navigazione ai porti di Aktau (Kazakistan), Baku (Azerbaigian) e Turkmenbashy (Turkmenistan)». Questo stesso progetto era già stato oggetto di un bando di gara nel 2001, ma il procedimento ad esso relativo è stato successivamente annullato. Il fascicolo relativo al nuovo bando di gara precisava, al punto 8 delle istruzioni agli offerenti, che questi sarebbero stati vincolati dalla loro offerta per un periodo di 90 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle offerte (cioè il 29 aprile 2002). Tale periodo si è concluso il 28 luglio 2002.

2.
    Il 25 aprile 2002 la ricorrente ha presentato un'offerta per il lotto n. 1 del progetto. Conformemente alle istruzioni agli offerenti, la lettera della ricorrente (di cui al formulario per la presentazione delle offerte, al suo punto 3), in data 25 aprile 2002, precisava che «la presente offerta è valida per un periodo di 90 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, cioè sino al 28.7.02». Al punto 4 della lettera di cui al formulario per la presentazione delle offerte si specificava peraltro che «[l]a presente offerta è valida a condizione che sia accettata nel corso del periodo di validità previsto al [punto] 8 delle istruzioni agli offerenti».

3.
    Il 7 maggio 2002 la Commissione ha pubblicato un avviso di modifica del bando di gara in questione, dal titolo «Addendum n. 1 al fascicolo di gara» (in prosieguo: l'«addendum»), col quale essa ha modificato la descrizione di uno dei lotti (voce 4.2.2 del lotto n. 1) ed ha annunciato la sua decisione di concedere un termine supplementare per la presentazione delle offerte, di modo che gli interessati potessero, se necessario, modificare le loro offerte e presentare nuove offerte entro l'11 giugno 2002. Le offerte pervenute prima della scadenza del termine iniziale, tra cui quella della ricorrente, sono state restituite agli offerenti senza essere state aperte. La ricorrente fa valere che, non essendo risultato necessario modificare la parte in questione del lotto n. 1, essa ha di nuovo presentato, in data 10 giugno 2002, esattamente gli stessi documenti di cui alla sua precedente offerta, ivi inclusi gli elementi richiesti dal formulario per la presentazione delle offerte e, in particolare, la lettera 25 aprile 2002, la quale conteneva le frasi citate al punto precedente.

4.
    Alla sua riunione d'apertura delle offerte, il 17 giugno 2002, il comitato di valutazione della Commissione ha respinto l'offerta della ricorrente. Secondo il passaggio della relazione di apertura delle offerte relativo all'offerta della ricorrente, il motivo di rigetto era il seguente:

«Nel verificare se il formulario per la presentazione delle offerte, le dichiarazioni e la garanzia di presentazione fossero stati regolarmente compilati o presentati, il presidente ha notato che la validità dell'offerta non corrispondeva ai 90 giorni richiesti a partire dalla data di presentazione dell'offerta».

5.
    Il 28 giugno 2002 la ricorrente ha chiesto per telefono informazioni sull'esito della procedura di gara ed ha appreso che la sua offerta era stata respinta. Inoltre, la Commissione, in pari data, ha inviato alla ricorrente una copia della relazione di apertura delle offerte a mezzo fax.

6.
    Il 1° luglio 2002 la ricorrente ha contattato la Commissione mediante posta elettronica precisandole che era sua intenzione contestare il rigetto della sua offerta e chiedendole informazioni in ordine alla procedura da seguire a tal fine. La Commissione ha risposto nel senso che l'offerta della ricorrente era stata respinta in quanto invalida alla luce delle condizioni della Commissione, in quanto:

«Il punto 8.1 delle istruzioni agli offerenti precisa che “gli offerenti saranno vincolati dalla loro offerta per un periodo di 90 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle offerte”. Posto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato all'11 giugno 2002 e che al punto 5.3 del vostro formulario di presentazione delle offerte [avete indicato che]: “la presente offerta è valida per un periodo di 90 giorni a partire dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, cioè sino al 28.7.02”, il comitato di valutazione è stato purtroppo costretto a respingere la vostra offerta».

7.
    Con lettera in data 5 luglio 2002, la ricorrente ha formalmente chiesto alla Commissione di essere reintegrata nella procedura di gara e di vedersi garantita la sospensione della procedura di gara nell'attesa di una definizione del suo caso.

8.
    Con lettera 10 luglio 2002, la Commissione ha risposto alla ricorrente:

«Vi ringraziamo per le domande e le osservazioni relative a questo procedimento di valutazione e ne terremo conto. Poiché la valutazione non è ancora stata ultimata, non siamo in grado di rispondere alle vostre osservazioni, ma ci rivolgeremo a voi al momento opportuno».

9.
    Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 luglio 2002, la ricorrente ha avviato il presente procedimento. Con due atti distinti depositati in pari data, la ricorrente ha richiesto, in primo luogo, l'adozione di provvedimenti provvisori immediati e, successivamente, l'adozione di un'ordinanza definitiva in proposito, nonché, in secondo luogo, l'avvio di un procedimento accelerato nella presente fattispecie.

10.
    Il 16 luglio 2002 il presidente del Tribunale ha accolto l'istanza di adozione di provvedimenti provvisori immediati. Il dispositivo di tale ordinanza è formulato come segue:

«1.    La Commissione dovrà:

-    prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di sospendere l'assegnazione del contratto relativo alla fornitura di apparechhiature di aiuto alla navigazione ai porti di Aktau (Kazakistan), Baku (Azerbaigian) e Turkmenbashy (Turkmenistan), designato come EuropeAid/112336/C/S/WW - TACIS (Nuovo bando di gara), sino alla data di pronuncia dell'ordinanza che concluderà il presente procedimento sommario, oppure

-    valutare l'offerta presentata dalla Tideland Signal Ltd nell'ambito della procedura relativa al contratto di forniture sopra citato e permettere alla Tideland Signal Ltd di partecipare pienamente a detta procedura, allo stesso modo e sulla stessa base di tutti gli altri offerenti, sino alla data di pronuncia dell'ordinanza che concluderà il presente procedimento sommario.

2.    Le spese sono riservate».

11.
    Dopo la notifica di tale ordinanza, la Commissione ha fatto sapere al Tribunale che per quanto riguardava il lotto n. 1 del progetto era stata inviata una lettera di assegnazione a un altro offerente, la Pintsch Bamag A+V, già il 9 luglio 2002. Tuttavia, la Commissione ha successivamente informato tale impresa del fatto che la sospensione dell'assegnazione del contratto a seguito della citata ordinanza rendeva impossibile ogni altro passo quanto all'effettiva sottoscrizione del contratto controverso.

12.
    Dopo aver sentito la Commissione, il 1° agosto 2002 il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di accogliere nel caso di specie la domanda di procedimento accelerato, in conformità all'art. 76 bis del suo regolamento di procedura.

13.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale ed ha chiesto alla Commissione di produrre taluni documenti citati nel suo controricorso. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta.

14.
    Le difese orali delle parti e le risposte di queste ultime ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all'udienza del 17 settembre 2002. Alla fine dell'udienza si è tenuta una riunione informale, in cui la Commissione è stata pregata di indicare, entro il 19 settembre 2002, se fosse stato possibile considerare un componimento della controversia sulla base della revoca della sua decisione di respingere l'offerta della ricorrente. Dopo aver ottenuto una risposta nel termine prescritto, il 23 settembre 2002 il Tribunale ha chiesto precisazioni supplementari relativamente allo stato di tale decisione, precisazioni che sono state fornite il giorno stesso.

15.
    Il 24 settembre 2002 il Tribunale ha chiesto ad entrambe le parti di presentare osservazioni in ordine alla questione se il ricorso di annullamento fosse divenuto privo di oggetto. Nelle rispettive osservazioni depositate il giorno stesso, la Commissione ha fatto valere che il ricorso era da quel momento in poi privo di oggetto, tuttavia la ricorrente ha affermato che era comunque necessario che il Tribunale statuisse nel caso di specie, segnatamente al fine di risolvere la questione se la decisione di rigetto della sua offerta fosse stata legittima e di garantire l'integrale cancellazione di quest'ultima dall'ordinamento giuridico comunitario.

Conclusioni delle parti

16.
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione 17 giugno 2002 che respinge l'offerta presentata dalla Tideland Signal Ltd nella procedura di gara EuropeAid/112336/C/S/WW - TACIS (Nuovo bando di gara);

-    condannare la Commissione alle spese.

17.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Nel merito

18.
    La ricorrente deduce due motivi. Col suo primo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della Commissione 17 giugno 2002, che respinge la sua offerta, è illegittima in quanto basata su di una constatazione erronea, ossia che l'offerta era valida solamente sino al 28 luglio 2002, e non per un periodo di 90 giorni a partire dall'11 giugno 2002, come richiesto dal punto 8.1 delle istruzioni agli offerenti. Con il suo secondo motivo essa afferma che la decisione di cui sopra, che respinge la sua offerta, è illegittima in quanto, omettendo di chiedere precisazioni in ordine al periodo di validità dell'offerta, la Commissione ha violato il punto 19.5 delle istruzioni agli offerenti, nonché l'obbligo di agire con prudenza ed il principio di proporzionalità.

19.
    Il Tribunale procederà innanzi tutto all'esame del secondo motivo.

Argomenti delle parti

20.
    La ricorrente ritiene che, anche nell'ipotesi in cui il Tribunale non ammettesse che la sua offerta era chiaramente destinata a rimanere valida per un periodo di 90 giorni a partire dal nuovo termine ultimo dell'11 giugno 2002 per la presentazione delle offerte, la formulazione dei documenti relativi all'offerta nonché le circostanze della controversia avrebbero dovuto, quanto meno, far sì che il comitato di valutazione esercitasse il suo potere di chiedere precisazioni, in conformità al punto 19.5 delle istruzioni agli offerenti, ai sensi del quale:

«Nell'interesse della trasparenza e della parità di trattamento e senza possibilità di modifica della loro offerta, gli offerenti possono, su semplice richiesta scritta da parte del comitato di valutazione, essere invitati a fornire precisazioni entro le 24 ore. Un tale invito a fornire precisazioni non deve mirare alla correzione di errori formali o di importanti limitazioni che incidano sull'esecuzione del contratto o che creino una distorsione della concorrenza».

21.
    Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione ha l'obbligo di agire con prudenza quando organizza procedimenti per l'aggiudicazione di contratti pubblici, come accade in altri ambiti, quali l'esame delle notificazioni in materia di aiuti di Stato. Secondo la ricorrente, il comitato di valutazione della Commissione non ha dato prova della diligenza necessaria quando ha respinto l'offerta della ricorrente senza ricorrere al suo potere di chiedere precisazioni relativamente al periodo di validità dell'offerta stessa.

22.
    Contemporaneamente, la ricorrente rileva che il comitato di valutazione ha agito in maniera sproporzionata respingendo l'offerta della ricorrente a causa del suo punto di vista sulla durata dell'offerta, mentre invece avrebbe potuto esercitare il suo potere di chiedere precisazioni. Secondo la ricorrente, ciò avrebbe evitato ogni rischio che essa fosse ingiustificatamente esclusa dalla procedura di gara, senza creare alcun grave ritardo nell'ambito di quest'ultimo.

23.
    La Commissione riafferma, innanzi tutto, che non sussisteva alcun dubbio in ordine al significato dell'espressione «sino al 28.7.02». Quanto all'argomento della ricorrente, secondo cui sussisteva forse un certo «dubbio» in ordine all'esattezza di tale data, la Commissione sottolinea peraltro che resta aperta la questione di determinare quando, in un caso specifico, sorga un dubbio tale da «costringere» la Commissione ad accettare una data diversa da quella indicata in maniera inequivocabile da parte di un offerente.

24.
    Più in particolare, in ordine alle istruzioni agli offerenti, che fanno parte integrante delle condizioni applicabili a tutti gli offerenti, l'interpretazione data dalla ricorrente al punto 19.5 è respinta dalla Commissione. In primo luogo, quest'ultima sottolinea che, in forza di tale disposizione, gli offerenti possono, «su semplice richiesta scritta da parte del comitato di valutazione, essere invitati a fornire precisazioni» entro le 24 ore. Inoltre, la Commissione ha fatto valere che, nell'esercizio del potere di cui dispone a questo proposito, il comitato di valutazione deve tener conto dell'«interesse della trasparenza» e della «parità di trattamento» tra tutte le società che hanno presentato offerte. Il citato punto di tali istruzioni specificherebbe altresì espressamente che, se è vero che gli offerenti possono essere invitati a fornire precisazioni, ciò deve avvenire «senza possibilità di modifica della loro offerta» ed «[u]n tale invito a fornire precisazioni non deve mirare alla correzione di errori formali».

25.
    La Commissione afferma che il punto che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere oggetto di precisazioni è esattamente del tipo che risulta espressamente escluso dal mandato del comitato di valutazione. Infatti, essa sostiene che, secondo le parole stesse della ricorrente, l'offerta di quest'ultima contiene un errore formale relativo ad una delle condizioni base dell'offerta che non può essere oggetto di correzioni.

26.
    Inoltre, la Commissione respinge l'argomento secondo cui essa non avrebbe «dato prova della diligenza necessaria» respingendo l'offerta della ricorrente senza chiedere precisazioni. La Commissione sottolinea che, in realtà, il rigetto dell'offerta della ricorrente è stato provocato da un errore la cui origine è ora attribuita a sé dalla ricorrente stessa.

27.
    La Commissione fa valere che le procedure di gara, tra cui quelle relative al programma TACIS, sono oggetto di disposizioni dettagliate e precise, che devono essere strettamente e costantemente rispettate a pena di esclusione dalla gara, in analogia, in particolare, con la giurisprudenza in materia di concorsi per l'assunzione di dipendenti comunitari (ordinanza della Corte 30 marzo 2000, causa C-435/98 P, Jouhki/Commissione, Racc. pag. I-2229, in particolare punto 35, e sentenza del Tribunale 21 maggio 1992, causa T-54/91, Almeida Antunes/Parlamento, Racc. pag. II-1739, in particolare punto 40). Essa rileva che, per giunta, gli operatori economici conoscono perfettamente tali disposizioni quando partecipano ad una gara d'appalto comunitaria. La Commissione sottolinea che l'offerta presentata dalla ricorrente per lo stesso progetto era già stata respinta nel 2001 e che pertanto la ricorrente avrebbe dovuto essere particolarmente vigilante quando ha presentato l'attuale offerta. In particolare, la ricorrente non avrebbe dovuto, dopo la pubblicazione dell'addendum e la restituzione dei documenti relativi alla sua offerta, limitarsi a presentare nuovamente i medesimi documenti senza neppure verificare le date, supponendo che tutto si sia effettivamente svolto come la ricorrente afferma.

28.
    Secondo la Commissione, la data in questione, relativa all'estensione della validità dell'offerta, presenta un'importanza fondamentale, e ciò non solamente per l'amministrazione aggiudicatrice, ma anche per ciascuno degli offerenti. L'amministrazione aggiudicatrice deve sapere con certezza quando ciascuna delle offerte decade ed assicurarsi che tutti i partecipanti godano di un'identica possibilità di tener conto, per uno stesso periodo, di tutti gli elementi potenzialmente rilevanti. La Commissione ne deduce che le condizioni essenziali in materia di gare d'appalto, quali il periodo di validità delle offerte, devono essere inequivocabili e non devono essere soggette ad interpretazione.

29.
    Secondo la Commissione sarebbe inaccettabile, segnatamente per ragioni di trasparenza, di coerenza e di uguaglianza, che singoli offerenti possano dialogare con l'amministrazione aggiudicatrice per condurla a riconsiderare, su una base bilaterale, le loro singole offerte. La Commissione ne conclude in particolare che non è suo compito, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, contattare un offerente in particolare così da permettergli di regolarizzare la sua offerta, salvo per quanto concerne taluni punti specifici per i quali ciò è espressamente autorizzato. Infatti, secondo la Commissione, un orientamento opposto andrebbe contro un sistema basato sul principio fondamentale della parità di trattamento tra tutti gli offerenti (sentenze della Corte 22 giugno 1993, causa C-243/89, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-3353, punto 37, e 25 aprile 1996, causa C-87/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2043, punto 70, nonché le conclusioni dell'avvocato generale sig.ra Stix-Hackl presentate l'11 luglio 2002 nella causa C-57/01, Makedoniko Metro e Michaniki, decisa con sentenza 23 gennaio 2003, Racc. pag. I-1091, paragrafo 66). A tal proposito, la Commissione rileva altresì che simili contatti rappresenterebbero per lei un pesante carico di lavoro, dato che, nel 2001, per il solo programma TACIS, la direzione A della direzione generale «Ufficio di Cooperazione EuropeAid» della Commissione ha gestito circa 240 appalti.

30.
    In questo contesto, la Commissione fa valere che il comportamento della ricorrente, cioè il fatto di aver contattato contemporaneamente il presidente ed il segretario del comitato di valutazione, meriterebbe eventualmente di essere esaminato alla luce del punto 19.6 delle istruzioni agli offerenti, in forza del quale «ogni tentativo di un offerente di influenzare il comitato di valutazione al momento dell'esame, del chiarimento, della valutazione e del raffronto tra loro delle offerte, di ottenere informazioni relative all'andamento del procedimento ovvero di influenzare l'amministrazione aggiudicatrice nella sua decisione in materia di assegnazione del contratto comporterà l'immediato rigetto della sua offerta».

31.
    La Commissione fa ugualmente notare che, nella presente procedura di gara, cinque altri offerenti sono stati esclusi dal comitato di valutazione alla riunione di apertura delle offerte, a causa di vari errori da questi commessi, e che l'accoglimento degli argomenti della ricorrente rimetterebbe quantomeno in questione la situazione degli altri offerenti di cui sopra. Più in generale, la Commissione afferma che il precedente costituito da una sentenza favorevole alla ricorrente nella presente fattispecie costringerebbe la Commissione a esporre le ragioni per cui ha seguito le proprie norme, nel caso in cui una delle sue decisioni, adottate in conformità a dette norme, fosse contestata da uno o più offerenti esclusi.

32.
    Infine, in risposta all'affermazione della ricorrente secondo cui essa ha agito in maniera sproporzionata, la Commissione ribadisce che l'asserita esistenza di un «dubbio» sulla validità dell'offerta non rileva alla luce della chiarezza con la quale il termine ultimo in questione risultava nell'offerta nonché del carattere rigoroso delle norme che disciplinano le procedure di gara.

Valutazione del Tribunale

33.
    Si deve ricordare che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare una decisione di aggiudicazione di un appalto a seguito di gara. Il controllo del giudice comunitario deve di conseguenza limitarsi a verificare il rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché l'esattezza materiale dei fatti, l'assenza di un manifesto errore di valutazione e di sviamento di potere (sentenza del Tribunale 24 febbraio 2000, causa T-145/98, ADT Projekt/Commissione, Racc. pag. II-387, punto 147).

34.
    E' peraltro essenziale, nell'interesse della certezza del diritto, che la Commissione sia in grado di accertare con precisione il contenuto dell'offerta e, in particolare, la conformità di quest'ultima alle condizioni indicate nel bando di gara. Così, qualora un'offerta sia ambigua e la Commissione non abbia la possibilità di stabilire, rapidamente ed efficacemente, a che cosa essa effettivamente corrisponda, l'istituzione non ha altra scelta se non quella di respingere l'offerta stessa.

35.
    Tuttavia, il punto 19.5 delle istruzioni agli offerenti applicabili nella fattispecie ha espressamente conferito al comitato di valutazione della Commissione il potere di chiedere che entro le 24 ore siano fornite precisazioni in ordine alle offerte depositate, ma ciò alla condizione che esse non debbano «mirare alla correzione di errori formali o di importanti limitazioni che incidano sull'esecuzione del contratto o che creino una distorsione della concorrenza». La possibilità di chiedere tali precisazioni, quale pratica generale, è del pari confermata dal punto 4.3.9.4 del documento intitolato «Guida pratica alle procedure contrattuali relative all'aiuto esterno della Comunità europea», prodotto all'udienza dalla Commissione. La questione da risolvere è, dunque, se il comitato di valutazione abbia o meno agito legittimamente decidendo di non ricorrere a tale possibilità per quanto riguarda il periodo di validità dell'offerta della ricorrente.

36.
    In ordine all'affermazione della Commissione, secondo cui l'offerta della ricorrente conteneva un «errore formale» in quanto la sua validità veniva espressamente e inequivocabilmente limitata al 28 luglio 2002 e quindi non era necessaria, né autorizzata, alcuna domanda di chiarimenti ai sensi del punto 19.5 delle istruzioni agli offerenti, va rilevato che la dichiarazione sulla quale la Commissione si basa a tal proposito, citata al precedente punto 2, era ambigua per quanto concerne il periodo in cui l'offerta rimaneva valida. Ne deriva che la dichiarazione di cui trattasi non rappresentava necessariamente un errore formale, ma che essa ha al contrario determinato un'ambiguità la quale avrebbe eventualmente potuto rivelare l'esistenza di un simile errore a seconda del modo in cui tale ambiguità fosse stata eliminata, e a proposito della quale il comitato di valutazione poteva chiedere chiarimenti. Nel caso di specie, si sarebbe di conseguenza potuto constatare che l'offerta conteneva un errore formale solo qualora, una volta ottenuti chiarimenti, fosse risultato che la validità dell'offerta era limitata al 28 luglio 2002.

37.
    A fronte dell'argomento della Commissione, secondo cui il suo comitato di valutazione non era tuttavia in alcun modo tenuto a chiedere precisazioni alla ricorrente, si deve rilevare che il potere previsto al punto 19.5 delle istruzioni agli offerenti, in particolare conformemente al principio comunitario di buona amministrazione, deve avere come corollario un obbligo di esercitare tale potere nei casi in cui risulti chiaramente che è allo stesso tempo materialmente possibile e necessario ottenere precisazioni in ordine ad un'offerta (v., analogamente, sentenze del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-22/99, Rose/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-27 e II-115, punto 56, ed 8 maggio 2001, causa T-182/99, Caravelis/Parlamento, Racc. PI pagg. I-A-113 e II-523, punti 32-34; v. del pari, più in generale, sentenza 9 luglio 1999, causa T-231/97, New Europe Consulting e Brown/Commissione, Racc. pag. II-2403, punto 42, ed art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, GU C 364, pag. 1). Anche se i comitati di valutazione della Commissione non sono tenuti a chiedere precisazioni ogni volta in cui un'offerta è formulata in maniera ambigua, essi hanno l'obbligo di agire con una certa prudenza quando esaminano il contenuto di ciascuna offerta. Quando dalla formulazione di un'offerta e dalle circostanze del caso di cui la Commissione ha conoscenza risulta che l'ambiguità può probabilmente essere spiegata in maniera semplice e che essa può facilmente essere eliminata, è in linea di massima contrario al principio di buona amministrazione che un comitato di valutazione respinga un'offerta senza esercitare il suo potere di chiedere precisazioni. La decisione di respingere un'offerta in simili circostanze rischia di essere viziata da un manifesto errore di valutazione da parte dell'istituzione nell'esercizio di tale potere.

38.
    Sarebbe inoltre contrario al principio di uguaglianza, cui fa riferimento, nel caso di specie, il punto 19.5 delle istruzioni agli offerenti, riconoscere ad un comitato di valutazione un potere discrezionale assoluto quando si tratti di chiedere o meno precisazioni in ordine a una determinata offerta, senza tener conto di considerazioni obiettive e senza soggezione ad alcun sindacato giurisdizionale (v., per analogia, sentenza 6 luglio 1999, cause riunite T-112/96 e T-115/96, Séché/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-115 e II-623, punto 127). Peraltro, contrariamente alla tesi della Commissione, il principio di uguaglianza non impediva al comitato di valutazione di consentire a taluni offerenti di apportare precisazioni atte ad eliminare ambiguità presenti nelle loro offerte, posto che il punto 19.5 ha espressamente previsto la possibilità di chiedere tali precisazioni e che il comitato di valutazione era tenuto a trattare allo stesso modo tutti gli offerenti quanto all'esercizio di tale potere.

39.
    Occorre altresì ricordare in questo contesto che il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi perseguiti e che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva (sentenza 5 maggio 1998, causa C-157/96, National Farmers' Union e a., Racc. pag. I-2211, punto 60).

40.
    Nel caso presente si deve rilevare che in effetti la ricorrente, come da lei precisato, ha semplicemente ripresentato il 10 giugno 2002 i documenti originali relativi alla sua offerta, senza alcuna modifica, posto che la modifica della voce 4.2.2 del lotto n. 1, risultante dall'addendum, non richiedeva alcuna modifica della formulazione della sua offerta.

41.
    Inoltre, poiché la data del «28.7.02» corrispondeva al periodo di 90 giorni durante il quale le offerte dovevano rimanere valide ai sensi del bando di gara iniziale del 27 febbraio 2002, si deve rilevare che il comitato di valutazione avrebbe dovuto capire che la ricorrente non aveva probabilmente l'intenzione di sottoporre la sua offerta ad un periodo di validità diverso da quello richiesto al punto 8.1 delle istruzioni agli offerenti, ma che verosimilmente essa aveva inavvertitamente omesso di modificare tale data quando ha presentato nuovamente la sua offerta a seguito dell'addendum. La documentazione della ricorrente relativa alla sua offerta presentata il 10 giugno 2002 non solo precisava in altri due punti che l'offerta della ricorrente rimaneva valida per il periodo richiesto di 90 giorni, cioé nella stessa lettera 25 aprile 2002, nel passaggio in cui vi si asserisce, direttamente sopra la firma, che «[l]a presente offerta è valida a condizione che sia accettata nel corso del periodo di validità previsto al [punto] 8 delle istruzioni agli offerenti», nonché nelle condizioni generali allegate all'offerta, in cui si specifica: «[v]alidità dell'offerta: 90 giorni», ma altresì precisava, in questa stessa lettera, che la ricorrente «accetta[va] senza riserve o limiti l'intero contenuto del fascicolo di gara per la procedura citata».

42.
    In tali circostanze, il principio di buona amministrazione imponeva al comitato di valutazione di eliminare l'ambiguità in questione chiedendo precisazioni in ordine al periodo di validità dell'offerta della ricorrente.

43.
    Inoltre, per quanto concerne il principio di proporzionalità, va rilevato che nel caso presente il comitato di valutazione, di fronte all'offerta ambigua della ricorrente, poteva scegliere tra due modi di agire, l'uno e l'altro atti a garantire la certezza del diritto di cui al precedente punto 34, ossia il puro e semplice rigetto dell'offerta ovvero l'invito alla ricorrente a fornire precisazioni. Posto che, come rilevato al precedente punto 41, era verosimile che l'offerta fosse effettivamente destinata a rimanere valida per 90 giorni a partire dall'11 giugno 2002 sino al 9 settembre 2002, come richiesto dal punto 8.1 delle istruzioni agli offerenti, e che la ricorrente sarebbe stata tenuta a fornire, entro le 24 ore, tutte le precisazioni richieste, di modo che la procedura di gara, nel suo insieme, subisse solo una interruzione ed un ritardo minimi, va rilevato che la decisione del comitato di valutazione di respingere l'offerta senza chiedere precisazioni relative al periodo di validità che si presumeva essa avesse è chiaramente sproporzionato e che quindi essa è viziata da un errore manifesto di valutazione.

44.
    Quanto all'argomento della Commissione secondo cui l'annullamento della decisione di rigetto dell'offerta della ricorrente rischia di incidere sulla situazione di altri offerenti la cui offerta è stata respinta, tale circostanza non può in alcun caso giustificare il rigetto del presente ricorso. Ai sensi dell'art. 233 CE, spetta all'istituzione da cui emana l'atto annullato adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta. Tali provvedimenti riguardano, in particolare, l'eliminazione degli effetti delle illegittimità accertate nella sentenza di annullamento e così l'istituzione interessata può essere indotta ad effettuare un'adeguata rettifica della situazione del ricorrente (sentenza della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263, punti 59 e 60, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 47). Tuttavia, la sentenza di annullamento non può comportare l'annullamento di altri atti non deferiti alla censura del giudice comunitario, ma contro i quali possa essere fatta valere una identica illegittimità (sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C-310/97 P, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., Racc. pag. I-5363, punto 54).

45.
    Quanto all'affermazione della Commissione, secondo cui il comportamento della ricorrente dopo il rigetto della sua offerta rappresenterebbe una violazione del punto 19.6 delle istruzioni agli offerenti, è sufficiente rilevare che, anche qualora fosse fondata in fatto e in diritto, tale affermazione non può avere alcuna incidenza nel caso di specie, posto che essa non è tale da incidere sulla legittimità della decisione di cui si chiede l'annullamento.

46.
    Alla luce di quanto precede, emerge che il comitato di valutazione ha commesso un manifesto errore di valutazione omettendo di esercitare il suo potere di chiedere alla ricorrente di fornire precisazioni in conformità al punto 19.5 delle istruzioni agli offerenti.

47.
    Si deve di conseguenza annullare la decisione della Commissione 17 giugno 2002, di rigetto dell'offerta presentata dalla Tideland Signal Ltd per il lotto n. 1 nell'ambito della procedura di gara EuropeAid/112336/C/S/WW - TACIS (Nuovo bando di gara), senza che sia necessario esaminare il primo motivo dedotto dalla ricorrente.

48.
    Va infine rilevato che un ricorso di annullamento può eccezionalmente non divenire privo di oggetto, nonostante la revoca dell'atto di cui si chiede l'annullamento, quando il ricorrente mantenga comunque un sufficiente interesse ad ottenere una sentenza che annulli formalmente l'atto stesso (v., per analogia, sentenza della Corte 5 ottobre 1988, cause riunite 294/86 e 77/87, Technointorg/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 6077, punto 11). Nel caso di specie, la ricorrente afferma di mantenere un tale interesse.

49.
    Si deve ricordare che tra le parti non è intervenuto alcun componimento amichevole a seguito della riunione informale svoltasi il 17 settembre 2002, e va rilevato che, alla luce delle risposte fornite dalla Commissione il 19 ed il 23 settembre 2002, l'effettiva scomparsa dall'ordinamento giuridico comunitario della decisione di rigetto dell'offerta della ricorrente e la cessazione dei suoi effetti giuridici non risultano chiaramente (ordinanza del Tribunale 17 settembre 1997, causa T-26/97, Antillean Rice Mills/Commissione, Racc. pag. II-1347, punto 14). Di conseguenza, si deve concludere che la ricorrente mantiene un interesse ad ottenere una pronuncia giurisdizionale e, tenuto conto dell'urgenza della presente causa nonché delle esigenze di certezza del diritto, risulta pertanto appropriato statuire immediatamente, al fine di eliminare in maniera formale e definitiva l'incertezza persistente in ordine alla legittimità ed allo stato attuale della decisione di rigetto dell'offerta della ricorrente.

Sulle spese

50.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    E' annullata la decisione della Commissione 17 giugno 2002, di rigetto dell'offerta presentata dalla Tideland Signal Ltd per il lotto n. 1 nell'ambito della procedura di gara EuropeAid/112336/C/S/WW - TACIS (Nuovo bando di gara).

2)    La Commissione è condannata alle spese.

Vesterdorf
Forwood
Legal

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: l'inglese.