Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2018 – Francia/Commissione
(Causa T-259/13 RENV)1
(«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Zone con svantaggi naturali – Rettifica finanziaria forfettaria – Spese sostenute dalla Francia – Criterio di carico – Controlli in loco»)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas, S. Horrenberger, R. Coesme, E. de Moustier e A.-L. Desjonquères, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Bianchi, G. von Rintelen e J. Aquilina, successivamente D. Bianchi, G. von Rintelen e A. Lewis, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Sampol Pucurull, agente)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2013, L 67, pag. 20).
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Repubblica francese e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.
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1 GU C 207 del 20.7.2013.