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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správním soudem (Repubblica ceca) il 31 dicembre 2020 – TanQuid Polska Sp. z o. o. / Generální ředitelství cel

(Causa C-711/20)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: TanQuid Polska Sp. z o. o.

Resistente: Generální ředitelství cel

Questioni pregiudiziali

Se i prodotti soggetti ad accisa circolino in regime di sospensione ai sensi dell'articolo 4, lettera c), della direttiva 92/12/CEE 1 , qualora l'ufficio doganale di uno Stato membro abbia acconsentito al trasporto dei prodotti in regime di sospensione dall’accisa da un deposito fiscale ad un operatore registrato stabilito in un altro Stato membro, sebbene le condizioni per la circolazione dei prodotti in regime sospensivo non fossero oggettivamente soddisfatte, in quanto, nel corso del procedimento, è stato successivamente dimostrato che l'operatore registrato non era a conoscenza del trasporto dei prodotti a causa di una frode di un terzo.

2)    Se la costituzione di una garanzia a pagamento dell’accisa ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, emessa per fini diversi dalla circolazione di prodotti in regime sospensivo tra un deposito fiscale e un operatore registrato stabilito in un altro Stato membro, osti a che il trasporto in regime di sospensione dall’accisa sia regolarmente avviato, qualora la costituzione della garanzia sia stata indicata nei documenti di accompagnamento per la circolazione dei prodotti in regime di sospensione per l'operatore registrato e confermata dall'autorità doganale di uno Stato membro.

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1 Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1).