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Ricorso proposto il 7 gennaio 2013 - CFE-CGC France Télécom Orange / Commissione

(Causa T-2/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CFE-CGC France Télécom-Orange (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti A.-L. Lefort des Ylouses e A.-S. Gay)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso del sindacato ricevibile;

pronunciare l'annullamento della decisione;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione C (2011) 9403 def. della Commissione del 20 dicembre 2011, che dichiara compatibile con il mercato interno, a talune condizioni, l'aiuto al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore della France Télécom vertente sulla riforma delle modalità di finanziamento delle pensioni dei funzionari dello Stato distaccati presso la France Télécom [aiuto di Stato n. C 25/2008 (ex NN 23/2008)] .

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, in via principale, relativo ad una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, allorché la decisione impugnata qualifica come aiuto di Stato la riforma delle modalità di finanziamento delle pensioni dei funzionari dello Stato distaccati presso la France Télécom, introdotta dalla legge n. 96-660 del 26 luglio 1996. La ricorrente fa valere che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE:

considerando che la legge del 1996 poteva essere qualificata come vantaggio economico;

concludendo per il carattere selettivo della riforma, sebbene l'assenza di comparatore esogeno escluderebbe qualunque selettività;

considerando che la legge del 1996 può provocare distorsioni di concorrenza ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sebbene il versamento di un contributo straordinario da parte della France Télécom avrebbe validamente neutralizzato gli effetti svantaggiosi prodotti dalla legge del 1990 per la France Télécom.

Secondo motivo, vertente, in subordine, su errori di diritto e di valutazione, assoggettando la compatibilità della legge del 1996 con il mercato interno alle condizioni previste dall'articolo 2 della decisione impugnata.

Terzo motivo, relativo ad una violazione di vari principi fondamentali del diritto dell'Unione europea, vale a dire il principio di parità delle armi, il diritto delle parti interessate al contraddittorio, il principio del legittimo affidamento e il diritto al rispetto di un termine ragionevole.

Quarto motivo, attinente ad uno sviamento di potere, dato che la decisione impugnata non è diretta a recuperare un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, bensì ad imporre per il futuro alla France Télécom oneri supplementari da cui derivererebbe l'effetto di frenare il suo sviluppo sui mercati delle telecomunicazioni.

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1 - GU 2012, L 279, pag. 1.