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Ordinanza del Tribunale del 29 settembre 2014 – Ronja / Commissione

(Causa T-3/13) 1

[«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti scambiati nell’ambito di una denuncia relativa al recepimento della direttiva 2001/37/CE - Documenti provenienti da uno Stato membro - Opposizione manifestata dallo Stato membro - Diniego parziale di accesso - Decisione che concede l’accesso integrale in seguito ad una misura di organizzazione del procedimento - Non luogo a provvedere - Documenti provenienti dalla Commissione - Decisione che concede un accesso integrale- Mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento nei confronti dell’Austria - Irricevibilità»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ronja s.r.o (Znojmo, Repubblica ceca) (rappresentante: E. Engin-Deniz, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers e C. Zadra, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione del 6 settembre e 8 novembre 2012, che negano l’accesso integrale alle lettere scambiate tra la Commissione e la Repubblica d’Austria nell’ambito della denuncia 2008/4340 presentata dalla ricorrente, riguardante il recepimento della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194, pag. 26) e, dall’altro, domanda di constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal proporre un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica d’Austria per violazione dell’articolo 13 della direttiva 2001/37 e dell’articolo 34 TFUE.

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul secondo capo delle conclusioni della Ronja s.r.o., in quanto mira all’annullamento della decisione della Commissione europea dell’8 novembre 2012, che nega l’accesso integrale alle lettere della Repubblica d’Austria del 19 febbraio e 8 maggio 2009, inviate alla Commissione, e oggetto di scambi con la medesima nell’ambito della denuncia 2008/4340, presentata dalla ricorrente, riguardante il recepimento della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco(GU L 194, pag. 26).

Per il resto, il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La Ronja è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione per quanto riguarda le domande di annullamento nei limiti in cui sono dirette contro la decisione della Commissione del 6 settembre 2012, con cui la Commissione ha concesso l’accesso alle lettere del 23 dicembre 2008 e del 18 marzo 2009, trasmesse alla Repubblica d’Austria ed oggetto di scambio con la medesima nell’ambito della denuncia 2008/4340, le domande volte alla concessione di un accesso integrale alla documentazione richiesta, nonché quelle volte a constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal promuovere un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica d’Austria.

La Commissione è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Ronja per quanto riguarda le richieste di annullamento, nei limiti in cui sono dirette contro la sua decisione dell’8 novembre 2012.

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1 GU C 79 del 16.3.2013.