Language of document : ECLI:EU:C:2022:129

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

A.M. COLLINS

presentate il 24 febbraio 2022 (1)

Causa C673/20

EP

contro

Préfet du Gers e

Institut national de la statistique et des études économiques,

intervenienti:

Maire de Thoux

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire d’Auch (Tribunale giudiziario di Auch, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Interpretazione e validità dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Cittadina del Regno Unito residente in uno Stato membro dell’Unione da oltre 15 anni privata del diritto di voto nel Regno Unito – Cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di residenza»






I.      Introduzione

1.        I cittadini britannici che hanno goduto dei benefici connessi alla cittadinanza dell’Unione possono conservare tali vantaggi dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione europea? Tale quesito si colloca al centro delle quattro questioni proposte dal Tribunal judiciaire d’Auch (Tribunale giudiziario di Auch, Francia) nell’ambito di una controversia nel cui contesto occorre chiarire se EP, cittadina britannica, continui a godere dei diritti di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali in Francia. Con la prima e la seconda questione si chiede se i cittadini britannici, o un sottoinsieme di essi, continuino a essere cittadini dell’Unione o a godere dei benefici connessi a tale status. In caso negativo, con la terza e la quarta questione si chiede alla Corte di giustizia di valutare la validità della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2), segnatamente alla luce del principio di proporzionalità.

II.    Disposizioni giuridiche pertinenti

A.      Diritto dell’Unione

1.      Cittadinanza dellUnione

2.        L’articolo 9 TUE così dispone:

«(...) È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce».

3.        L’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, che istituisce la cittadinanza dell’Unione, è redatto in termini pressoché identici.

4.        Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, TFUE, ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. L’articolo 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») sancisce tale diritto.

2.      Recesso del Regno Unito dallUnione europea

5.        L’articolo 50 TUE prevede quanto segue:

«1.      Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione.

2.      Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

3.      I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.

(…)».

6.        La decisione 2020/135 ha approvato l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (in prosieguo: l’«accordo di recesso») (3) a nome dell’Unione europea.

7.        Conformemente al suo articolo 185, l’accordo di recesso è entrato in vigore alla mezzanotte (CET) del 31 gennaio 2020.

8.        L’articolo 126 dell’accordo di recesso prevedeva un periodo di transizione o di esecuzione. Tale periodo ha iniziato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo ed è terminato il 31 dicembre 2020.

9.        L’ambito di applicazione della transizione è definito all’articolo 127 dell’accordo di recesso, il cui paragrafo 1 dichiara che, salvo che l’accordo stesso non disponga diversamente, il diritto dell’Unione si applica «al Regno Unito e nel Regno Unito» durante il periodo di transizione. Tra le disposizioni del Trattato e gli atti adottati dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione europea non applicabili al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione figuravano l’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), TFUE, l’articolo 22 TFUE, l’articolo 40 della Carta e gli atti adottati in base a tali disposizioni. L’articolo 127, paragrafo 6, dell’accordo di recesso stabilisce che «[s]alvo che il presente accordo non disponga diversamente, durante il periodo di transizione i riferimenti agli Stati membri nel diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1, anche attuato e applicato dagli Stati membri, si intendono fatti anche al Regno Unito».

B.      Diritto francese

10.      L’articolo 88-3 della Costituzione del 4 ottobre 1958, nella versione risultante dalla loi constitutionnelle nº 93-952, del 27 luglio 1993 (in prosieguo: la «legge costituzionale n. 93-952»), enuncia quanto segue:

«Con riserva di reciprocità e secondo le modalità previste dal [TUE], il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali può essere accordato solo ai cittadini dell’Unione che risiedono in Francia. Detti cittadini non possono accedere alla carica di sindaco (...) né partecipare alla designazione degli elettori senatoriali e all’elezione dei senatori (...)».

11.      L’articolo LO 227-1 del code électoral issu de la loi organique nº 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d’application de l’article 88-3 de la Constitution relatif à l’exercice par les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 (JORF n.°120 del 26 maggio 1998; codice elettorale risultante dalla legge organica n. 98-404, del 25 maggio 1998, che stabilisce le condizioni per l’applicazione dell’articolo 88-3 della Costituzione concernente l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione europea non francesi residenti in Francia, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e che recepisce la direttiva 94/80/CE, del 19 dicembre 1994; in prosieguo: il «codice elettorale») prevede quanto segue:

«I cittadini dell’Unione europea non francesi residenti in Francia possono partecipare alle elezioni comunali alle stesse condizioni degli elettori francesi, fatte salve le disposizioni di cui alla presente sezione.

Le persone di cui al primo comma sono considerate residenti in Francia quando vi risiedono effettivamente o ininterrottamente.

(…)».

12.      L’articolo LO 227-2 del codice elettorale dispone quanto segue:

«Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, le persone di cui all’articolo LO 227-1 sono iscritte, su loro richiesta, in una lista elettorale speciale.

Esse possono chiedere l’iscrizione qualora godano di capacità elettorale nel loro Stato d’origine e soddisfino i requisiti di legge, diversi dalla cittadinanza francese, per essere elettori ed essere iscritti in una lista elettorale in Francia».

13.      Ai sensi dell’art. L. 16, paragrafo III, comma 2, del codice elettorale, l’Istituto nazionale di statistica e studi economici (Institut national de la statistique et des études économiques; in prosieguo: l’«INSEE») ha il compito di cancellare dalle liste elettorali i nominativi degli elettori deceduti e di quelli che hanno perso il diritto di voto.

III. Controversia nel procedimento principale e domanda di pronuncia pregiudiziale

14.      EP risiede in Francia dal 1984. Ella è sposata con un cittadino francese. Nella decisione di rinvio si dichiara che EP non ha acquisito la cittadinanza francese per matrimonio poiché, in quanto ex funzionaria del Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom (Ministero degli Affari esteri e del Commonwealth del Regno Unito), ha giurato fedeltà alla Regina d’Inghilterra.

15.      A seguito dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso, l’INSEE ha cancellato EP dalle liste elettorali del comune di Thoux (Francia). EP non ha quindi potuto partecipare alle elezioni comunali tenutesi il 15 marzo e il 28 giugno 2020.

16.      Il 6 ottobre 2020 EP ha presentato un’istanza di reiscrizione nelle liste elettorali per i cittadini non francesi dell’Unione europea. Il giorno seguente, il sindaco del comune di Thoux ha respinto l’istanza. EP ha quindi adito la commissione elettorale del comune di Thoux. Poiché tale organismo ha risposto indicando che non si sarebbe riunito prima del marzo 2021, EP ha considerato tale risposta come una conferma implicita della decisione del sindaco del 7 ottobre 2020. Di conseguenza, il 9 novembre 2020 EP ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunal judiciaire d’Auch (Tribunale giudiziario di Auch).

17.      Con ordinanza del 17 novembre 2020, depositata presso la cancelleria della Corte il 9 dicembre 2020, il Tribunal judiciaire d’Auch (Tribunale giudiziario di Auch) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea e l’[Accordo sul recesso] debbano essere interpretati nel senso che comportano la revoca della cittadinanza [dell’Unione] dei cittadini [britannici] che, prima della fine del periodo di transizione, hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione e di libero stabilimento nel territorio di un altro Stato membro, in particolare per quelli che risiedono nel territorio di un altro Stato membro da oltre 15 anni e sono soggetti alla legge britannica detta “15 year rule” che li priva pertanto di ogni diritto di voto.

2)      In caso di risposta affermativa, se il combinato disposto degli articoli 2, 3, 10, 12 e 127 dell’Accordo di recesso, del punto 6 del suo preambolo, e degli articoli 18, 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che ha consentito a tali cittadini [britannici] di conservare, senza esclusioni, i diritti alla cittadinanza [dell’Unione] di cui godevano prima del recesso del loro paese dall’Unione europea.

3)      In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l’Accordo di recesso sia parzialmente invalido nei limiti in cui viola i principi che formano l’identità dell’Unione europea, in particolare gli articoli 18, 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché gli articoli 39 e [40] della [Carta], e violi il principio di proporzionalità nei limiti in cui non contiene disposizioni che consentano loro di conservare tali diritti senza esclusioni.

4)      In ogni caso, se l’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), dell’Accordo di recesso sia parzialmente invalido nei limiti in cui viola gli articoli 18, 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché gli articoli 39 e 40 della [Carta], nei limiti in cui priva i cittadini dell’Unione che hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione e di libero stabilimento nel Regno Unito del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni comunali in tale [Stato] e, qualora il [Tribunale] e la Corte ne diano la stessa interpretazione del Conseil d’Etat (Consiglio di Stato) francese, se tale violazione si estenda ai cittadini [britannici] che hanno esercitato la loro libertà di circolazione e la libertà di stabilirsi nel territorio di un altro Stato membro da oltre 15 anni e sono soggetti alla legge britannica detta “15 year rule” che li priva pertanto di ogni diritto di voto».

18.      EP, i governi francese e rumeno, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte.

IV.    Valutazione

 Considerazioni generali

1.      Cittadinanza – una competenza degli Stati membri

19.      Nel decimo punto del preambolo del TUE si dichiara l’intenzione degli Stati membri di istituire una cittadinanza comune per i loro cittadini. Nel tredicesimo punto si afferma altresì l’intenzione di creare un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa.

20.      L’articolo 1, primo comma, TUE precisa che, con il trattato in questione, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro un’Unione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. Il secondo comma di tale articolo descrive il TUE come una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa.

21.      È nello specifico contesto di tali disposizioni che l’articolo 9 TUE e gli articoli da 20 a 24 TFUE istituiscono la cittadinanza dell’Unione, ne definiscono il contenuto e individuano i soggetti che ne beneficiano.

22.      L’articolo 9 TUE e l’articolo 20, paragrafo 1, TFUE prevedono che i cittadini dell’Unione devono essere cittadini di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza conferita dagli Stati membri e non la sostituisce. In tale contesto, è importante riconoscere che gli Stati membri avrebbero potuto decidere di riunire le loro competenze e di conferire all’Unione europea il potere di determinare i soggetti legittimati a divenire cittadini dell’Unione. Tale scelta espressa degli Stati membri non soltanto priva l’Unione europea del potere di creare la cittadinanza dell’Unione a prescindere dalla cittadinanza come attribuita dagli Stati membri, ma erige, inoltre, un ostacolo costituzionale alla possibilità di far discendere implicitamente siffatto potere dal diritto dell’Unione.

23.      Tenuto conto della chiarezza di tali disposizioni, non sorprende che la giurisprudenza della Corte, in particolare nelle sentenze Rottmann (4) e Tjebbes (5) e, più recentemente, nella sentenza Wiener Landesregierung (6) riconosca espressamente che gli Stati membri conservano il potere di determinare chi sia loro cittadino e, di conseguenza, cittadino dell’Unione. Tale ripartizione delle competenze non è modificata dalla giurisprudenza della Corte ai sensi della quale, in situazioni rientranti nel diritto dell’Unione, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione quando esercitano competenze quali quelle concernenti la disciplina dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza (7).

24.      La sentenza Rottmann (8) riguardava una situazione in cui la perdita della cittadinanza di uno Stato membro avrebbe avuto la conseguenza di rendere l’interessato apolide (9). La Corte ha ricordato la propria costante giurisprudenza ai sensi della quale ciascuno Stato membro determina i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza (10). Tuttavia, l’applicazione di norme nazionali in situazioni rientranti nel diritto dell’Unione deve rispettare quest’ultimo (11). Tra le circostanze che rientrano nel diritto dell’Unione figurano quelle in cui un cittadino dell’Unione rischia di perdere lo status conferito dall’articolo 20 TFUE e i diritti ad esso correlati a causa di una decisione delle autorità di uno Stato membro di revocare la sua naturalizzazione dopo la perdita della cittadinanza di un altro Stato membro (12). La Corte ha dichiarato che non contrasta con il diritto dell’Unione il fatto che uno Stato membro revochi a un cittadino la cittadinanza di tale Stato qualora questa sia stata ottenuta in maniera fraudolenta, anche qualora detta decisione comporti la perdita dello status conferito dall’articolo 20 TFUE, a condizione che tale decisione rispetti il principio di proporzionalità (13).

25.      La sentenza Tjebbes (14) riguardava l’applicazione di una normativa per effetto della quale persone con doppia cittadinanza avevano perso la cittadinanza dei Paesi Bassi allorché, dopo aver raggiunto la maggiore età ed essendo in possesso di due cittadinanze, avevano risieduto per un periodo ininterrotto di 10 anni al di fuori del territorio degli Stati membri. Poiché la perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi aveva avuto la conseguenza di privare tali persone dello status e dei benefici della cittadinanza dell’Unione, la Corte ha ribadito che essa rientrava nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, che i Paesi Bassi erano tenuti a rispettare (15). Nell’esercizio della loro competenza a definire i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza, gli Stati membri possono legittimamente esigere l’esistenza di un legame effettivo con i loro cittadini e collegare, di conseguenza, all’assenza o alla cessazione di un siffatto legame effettivo la perdita della cittadinanza (16). In tali circostanze, il diritto dell’Unione non impedisce a uno Stato membro di ritenere che un individuo abbia perso la sua cittadinanza, anche quando ciò comporti la perdita della cittadinanza dell’Unione (17). Tuttavia, prima di procedere in tal senso, lo Stato membro deve condurre un esame individuale della situazione dell’interessato e della sua famiglia, al fine di valutare le conseguenze della perdita della cittadinanza alla luce del principio di proporzionalità (18).

26.      Nella sentenza Wiener Landesregierung (19), una cittadina estone, JY, aveva ricevuto la garanzia, da parte delle autorità austriache, che le sarebbe stata concessa la cittadinanza di tale Stato membro nel caso in cui ella avesse dato prova, entro un termine di due anni, dello scioglimento del suo rapporto di cittadinanza con l’Estonia (20). Poiché aveva commesso taluni illeciti amministrativi, le autorità austriache avevano revocato la decisione di concedere a JY la cittadinanza austriaca (21). La revoca della decisione di concedere a JY la cittadinanza austriaca aveva fatto sì che ella divenisse apolide e, pertanto, perdesse il suo status di cittadina dell’Unione (22). La Corte ha statuito che qualora, nell’ambito di una procedura di naturalizzazione, la cittadinanza dell’Unione sia già provvisoriamente venuta meno per via del fatto che lo Stato membro d’origine ha revocato la cittadinanza alla persona interessata prima che quest’ultima avesse acquisito la cittadinanza di un altro Stato membro, l’obbligo di garantire l’effetto utile dell’articolo 20 TFUE grava anzitutto su quest’ultimo Stato membro. In tali circostanze, una decisione di revoca della garanzia precedentemente prestata deve essere fondata su motivi legittimi ed è soggetta al rispetto del principio di proporzionalità (23).

2.      Recesso del Regno Unito dallUnione europea

27.      L’articolo 50, paragrafo 1, TUE riconosce che uno Stato membro può compiere la scelta sovrana, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione (24). Tale disposizione mira altresì a garantire il carattere volontario e unilaterale della decisione di recesso (25). Una volta notificata al Consiglio europeo la decisione di recesso, l’Unione conduce negoziati con lo Stato interessato al fine di concordare disposizioni intese a darvi effetto. L’articolo 50, paragrafo 3, TUE limita la durata di tali negoziati, prevedendo che i trattati cessano di essere applicabili allo Stato che recede a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica della decisione di recesso, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine. La mancata conclusione dell’accordo previsto dall’articolo 50, paragrafo 2, TUE, dunque, non impedisce che il recesso produca effetti (26).

28.      Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE i trattati cessano di essere applicabili allo Stato che abbia notificato la sua intenzione di recedere dall’Unione europea a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso. Nel caso del Regno Unito, l’accordo di recesso è entrato in vigore alla mezzanotte (CET) del 31 gennaio 2020, momento in cui esso ha cessato di essere uno Stato membro dell’Unione europea. Di conseguenza, il Regno Unito non è più deciso, inter alia, ad istituire una cittadinanza comune a quella dei cittadini degli Stati membri dell’Unione o a creare un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa. Poiché l’esistenza della cittadinanza dell’Unione dipende dall’acquisto e dal possesso della cittadinanza di uno Stato membro, e poiché il Regno Unito ha volontariamente rinunciato a tale status nelle forme previste dal diritto dell’Unione, i cittadini britannici hanno cessato di essere cittadini dell’Unione.

29.      L’articolo 126 dell’accordo di recesso ha istituito un periodo di transizione per effetto del quale il diritto dell’Unione si applicava «al Regno Unito e nel Regno Unito» fino al 31 dicembre 2020. Durante tale periodo, l’articolo 127 dell’accordo di recesso escludeva espressamente l’applicazione «al Regno Unito e nel Regno Unito» dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), TFUE, dell’articolo 22, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 40 della Carta, concernenti il diritto dei cittadini dell’Unione di votare e di essere eletti alle elezioni comunali dello Stato membro in cui risiedono. Ne consegue che, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo di recesso, i cittadini britannici non godono più, in quanto cittadini dell’Unione, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono.

30.      Di conseguenza, a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, i cittadini britannici hanno cessato di essere cittadini dell’Unione. Sebbene i termini dell’accordo di recesso abbiano attribuito loro taluni diritti durante il periodo di transizione, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza non ne facevano parte.

3.      Situazione di EP

31.      Nelle sue osservazioni scritte, EP deduce una serie di argomenti. Essi possono essere suddivisi in due gruppi. Il primo consiste nel fatto che, nonostante il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, ella continua ad essere cittadina dell’Unione. In secondo luogo, e in subordine, ella sostiene che l’accordo di recesso non poteva legittimamente privarla del beneficio del diritto di voto alle elezioni comunali. Alcune delle posizioni assunte in tali osservazioni scritte suscitano, da parte mia, la risposta che segue.

32.      Dal passaggio della sentenza della Corte internazionale di giustizia nella causa Nottebohm (27), richiamata da EP, risulta che l’acquisto della cittadinanza dipende dall’esistenza di un atto positivo da parte di uno Stato. L’Unione europea ha stabilito liberamente che l’acquisto della cittadinanza di uno Stato membro è una condizione preliminare per la concessione della cittadinanza dell’Unione. Già questa sola circostanza è sufficiente per respingere l’argomento di EP secondo cui i legami di un individuo con uno Stato, anche nel caso in cui detti legami siano stati agevolati dal possesso di uno status giuridico non più sussistente, sono di per sé idonei ai fini della rivendicazione del possesso della cittadinanza di tale Stato.

33.      EP sembra affermare che i legami creatisi con la Francia durante il periodo in cui ella era cittadina di uno Stato membro ostano a che essa sia privata della cittadinanza dell’Unione. Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che, nonostante la sua lunga residenza in Francia e il suo matrimonio con un cittadino francese, EP ha scelto di non acquisire la cittadinanza francese. Secondo il governo francese, EP potrebbe chiedere la cittadinanza francese, poiché è sposata con un cittadino francese. Dunque, EP non dovrebbe fare altro che presentare alle autorità francesi la domanda necessaria per ottenere la cittadinanza francese, che le conferirebbe automaticamente la cittadinanza dell’Unione. È quantomeno paradossale che, fondandosi esclusivamente sui suoi legami con la Francia per sostenere di avere diritto a conservare la cittadinanza dell’Unione, EP rifiuti, al contempo, di compiere il singolo passo che le consentirebbe di conservare la sua cittadinanza dell’Unione, ossia la presentazione di una domanda di cittadinanza francese. In mancanza del possesso della cittadinanza di uno Stato membro, la Francia non può riconoscere EP come cittadina dell’Unione.

34.      La Corte ha statuito che i diritti conferiti a un cittadino dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE sono volti, in particolare, a favorire la sua progressiva integrazione nella società dello Stato membro ospitante (28). EP sembra sostenere che, essendosi integrata nella società francese nella sua qualità di cittadina dell’Unione, non può essere ora privata di tale status e del godimento dei diritti ad esso connessi. Oltre all’obiezione secondo cui EP, come tutti gli altri cittadini britannici, non soddisfa più i presupposti essenziali per il godimento dello status e dei benefici della cittadinanza dell’Unione, segnatamente la cittadinanza di uno Stato membro, come conseguenza diretta della decisione sovrana del Regno Unito di recedere dall’Unione europea, si può osservare altresì che l’integrazione di cittadini di paesi terzi nella società degli Stati membri non rientra fra gli obiettivi perseguiti dalla cittadinanza dell’Unione.

35.      Per sostenere che la cittadinanza di uno Stato membro non è un presupposto ai fini del possesso della cittadinanza dell’Unione, EP cita anche una frase tratta dal paragrafo 23 delle conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Rottmann (29), ai sensi della quale la «cittadinanza dell’Unione presuppone la cittadinanza di uno Stato membro, ma è anche una nozione giuridica e politica autonoma rispetto a quella di cittadinanza nazionale».

36.      Sempre al paragrafo 23 di dette conclusioni, l’avvocato generale Poiares Maduro rileva che la cittadinanza di uno Stato membro consente l’accesso al godimento dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione europea e rende gli interessati cittadini dell’Unione. Egli ha osservato che la cittadinanza europea costituisce qualcosa in più di un insieme di diritti che, di per sé, potrebbero essere concessi anche a coloro che non la possiedono. Essa presuppone l’esistenza di un collegamento di natura politica tra i cittadini dell’Unione, fondato sul loro impegno reciproco ad aprire le rispettive comunità politiche agli altri cittadini europei e a costruire una nuova forma di solidarietà civica e politica su scala europea. Secondo l’avvocato generale Poiares Maduro, facendo della cittadinanza di uno Stato membro una condizione per essere un cittadino dell’Unione, gli Stati membri hanno voluto sottolineare che questa nuova forma di cittadinanza non rimette in discussione l’appartenenza primaria di un individuo alla sua comunità politica nazionale. La cittadinanza dell’Unione, dunque, si ottiene mediante l’acquisto della cittadinanza di uno Stato membro, l’accesso alla quale è disciplinato dal diritto nazionale. Come ogni forma di cittadinanza, essa costituisce la base di un nuovo spazio politico dal quale discendono diritti e doveri previsti dal diritto dell’Unione. L’acquisto e la perdita della cittadinanza nazionale (e, quindi, della cittadinanza dell’Unione) non sono disciplinati dal diritto dell’Unione, ma le condizioni di acquisto e di perdita di tale cittadinanza devono essere compatibili con le norme dell’Unione e rispettare i diritti del cittadino europeo.

37.      Pertanto, lungi dal supportare la tesi sostenuta da EP, il paragrafo 23 delle conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Rottmann (30) la smentisce completamente. In esso si descrive la ragion d’essere della cittadinanza dell’Unione come dipendente dal possesso della cittadinanza di uno Stato membro, in quanto impegno reciproco degli Stati membri a costruire una nuova forma di solidarietà civica e politica su scala europea. Con la sua decisione sovrana di lasciare l’Unione europea, il Regno Unito ha espresso la chiara intenzione di rinnegare tale impegno. Nel contesto di siffatto atto di uno Stato sovrano, un individuo non può fondarsi sulla propria cittadinanza britannica per corroborare una domanda intesa a ottenere la cittadinanza dell’Unione o i benefici ad essa connessi.

38.      EP sostiene altresì che l’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo di recesso prevede che, poiché le disposizioni ivi elencate sono dichiarate non applicabili «al Regno Unito né nel Regno Unito durante il periodo di transizione», detta inapplicabilità non concerne gli Stati membri, fra i quali la Francia. L’articolo 127, paragrafo 6, dell’accordo di recesso non modifica la portata territoriale di tale limitazione, poiché prevede che il diritto dell’Unione si applica a tutti gli Stati membri, compreso il Regno Unito, durante tale periodo.

39.      Questa lettura dell’articolo 127, paragrafo 6, dell’accordo di recesso sembra ignorare il fatto che tale disposizione non si riferisce al diritto dell’Unione in quanto tale, bensì al «diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1». L’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo di recesso produce l’effetto di escludere le disposizioni in esso menzionate dall’ambito di ciò che è diritto dell’Unione applicabile ai fini di tale disposizione. Ne consegue che l’articolo 127, paragrafo 6, dell’accordo di recesso produce l’effetto di dispensare gli Stati membri dall’obbligo di applicare le disposizioni di cui all’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo di recesso per la durata del periodo di transizione. L’articolo 127 dell’accordo di recesso non imponeva quindi alla Francia alcun obbligo di mantenere EP nelle liste elettorali delle elezioni locali conservate in tale Stato membro durante detto periodo.

40.      EP formula altresì diverse censure ai sensi delle quali la decisione di cancellare il suo nominativo dalle liste elettorali non ha tenuto conto della sua situazione individuale. Basandosi sulle sentenze della Corte nelle cause Rottmann (31) e Tjebbes (32), ella sostiene che una decisione che la privi dei benefici connessi alla cittadinanza dell’Unione può essere adottata soltanto dopo una valutazione della sua situazione individuale alla luce dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento e dopo averle garantito procedure eque, tra cui il diritto di essere sentita.

41.      Come esposto ai precedenti paragrafi da 23 a 25, le sentenze nelle cause Rottmann (33) e Tjebbes (34) sono state pronunciate in situazioni in cui uno Stato membro aveva revocato la cittadinanza a singoli individui, determinando così la perdita della loro cittadinanza dell’Unione. È in tale contesto che la Corte ha statuito che, alla luce del diritto dell’Unione e conformemente al principio di proporzionalità, lo Stato membro in questione era tenuto a effettuare un esame individuale delle conseguenze determinate da tale perdita per l’interessato (35).

42.      A mio avviso, EP non può fondarsi sulle sentenze nelle cause Rottmann (36) e Tjebbes (37) sostenendo che, qualora la sua situazione personale fosse stata tenuta in considerazione, siffatta valutazione avrebbe potuto condurre, nel suo caso, a un risultato diverso. Il principio di proporzionalità esige che un’autorità competente effettui un bilanciamento dei diritti e delle norme confliggenti prima di adottare una decisione che incide su un individuo. Le circostanze del caso di specie non richiedono alcun bilanciamento che tenga conto della situazione personale di EP da parte dell’autorità che decide. Come conseguenza diretta della decisione sovrana del Regno Unito di recedere dall’Unione europea, una persona che si trovi nella situazione di EP ha perso il suo diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali in Francia, suo Stato membro di residenza. È tale decisione sovrana, e non quella di uno Stato membro o di un’autorità di quest’ultimo, ad aver causato la perdita, da parte di EP, dei benefici derivanti da tali diritti. A differenza delle situazioni considerate sia nella sentenza Rottmann (38), sia nella sentenza Tjebbes (39), né l’autore della decisione né il giudice del rinvio avevano o hanno il potere di accogliere le domande di EP. La presa in considerazione della situazione individuale di EP non avrebbe potuto condurre a un esito diverso conforme al diritto dell’Unione. Per le stesse ragioni, la recente sentenza della Corte nella causa Wiener Landesregierung (40) non è di alcuna utilità per EP.

43.      Aggiungo che, poiché EP tenta di equiparare la sua posizione a quella degli apolidi, oggetto delle sentenze nelle cause Rottmann (41) e Wiener Landesregierung (42), occorre osservare che ella è cittadina britannica. EP può sottoporre qualsiasi questione concernente il suo status o i suoi diritti in quanto cittadina britannica alle autorità del Regno Unito. La Francia e l’Unione europea non sono in grado di svolgere alcun ruolo in siffatta controversia.

44.      Tali osservazioni si applicano, parimenti, ai tentativi di EP di fondarsi sul legittimo affidamento nei confronti dell’Unione europea e/o delle autorità francesi. Qualsiasi violazione del legittimo affidamento che EP desideri invocare per quanto concerne il suo status di cittadina dell’Unione deve essere fatta valere nei confronti del Regno Unito, che ha receduto dall’Unione europea, e non nei confronti delle autorità francesi o dell’Unione europea.

45.      La censura di EP, ai sensi della quale le autorità francesi l’avrebbero privata del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, negandole quindi il diritto di partecipare al processo democratico, è altrettanto erronea. Qualsiasi privazione del suo diritto di partecipare al processo democratico in quanto cittadina del Regno Unito discende esclusivamente dalla normativa del Regno Unito.

46.      EP sostiene, inoltre, che privare i cittadini del Regno Unito residenti nell’Unione europea del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza costituisce una violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18 TFUE.

47.      La Corte ha dichiarato che un cittadino dell’Unione residente nel Regno Unito poteva avvalersi dell’articolo 18, primo comma, TFUE durante il periodo di transizione (43). Analogamente, EP può, in linea di principio, far valere il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, contenuto nell’articolo 18 TFUE nei confronti della Francia, durante tale periodo.

48.      Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 18, primo comma, TFUE si applica in maniera autonoma soltanto in situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione per le quali il TFUE non preveda norme specifiche che vietano discriminazioni (44).

49.      Ai fini della presente causa, è sufficiente ricordare che il principio di non discriminazione, per quanto riguarda l’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, è espressamente disciplinato all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che l’articolo 127, paragrafo 1, dell’accordo di recesso ha espressamente escluso dai diritti dei quali i cittadini britannici hanno continuato a godere nell’Unione durante il periodo di transizione.

50.      Inoltre, secondo giurisprudenza costante della Corte, il principio generale di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che un trattamento siffatto sia obiettivamente giustificato (45).

51.      Per quanto riguarda l’esercizio di diritti politici nell’Unione europea, a causa del loro diverso status giuridico i cittadini di paesi terzi, quali EP, non si trovano in una situazione analoga a quella dei cittadini degli Stati membri. Eventuali disparità di trattamento non costituiscono pertanto una discriminazione ingiustificata in base alla nazionalità.

52.      Quest’ultima conclusione non pregiudica, ovviamente, la possibilità per gli Stati membri di accordare ai cittadini di paesi terzi il diritto di partecipare alle elezioni comunali conformemente ai requisiti previsti dalle rispettive normative nazionali (46). In altri termini, sebbene il diritto dell’Unione non obblighi gli Stati membri a farlo, esso non vieta loro di attribuire il diritto di voto alle elezioni a cittadini di paesi terzi conformemente alla normativa nazionale. Il fatto che la normativa francese non attribuisca tale diritto a dette persone non è censurabile dal punto di vista del diritto dell’Unione.

53.      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, mi soffermerò sulle quattro questioni pregiudiziali proposte dal giudice del rinvio, al fine di fornirgli una risposta utile.

a)      Prima questione

54.      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 50 TUE e l’accordo di recesso debbano essere interpretati nel senso che comportano la revoca della cittadinanza europea dei cittadini britannici che, prima della fine del periodo di transizione, hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione e di libero stabilimento nel territorio di un altro Stato membro, in particolare per quelli che risiedono nel territorio di un altro Stato membro da oltre 15 anni e sono soggetti alla legge britannica detta «15 year rule» che li priva pertanto di ogni diritto di voto.

55.      Per le ragioni esposte in dettaglio ai precedenti paragrafi da 19 a 52, in forza della decisione del Regno Unito di avviare il procedimento di cui all’articolo 50 TUE e dell’accordo di recesso che ne è conseguito, stipulato tra l’Unione europea e il Regno Unito, i cittadini britannici hanno cessato di essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea. Pertanto, essi hanno cessato di essere cittadini dell’Unione. Qualsiasi conseguenza giuridica discendente dal fatto che EP risiede al di fuori del Regno Unito ai fini dell’esercizio del diritto di voto nelle elezioni di tale Stato costituisce una questione fra EP e il Regno Unito, uno Stato terzo, e quindi esula dalla competenza della Corte.

56.      Propongo pertanto alla Corte di rispondere alla prima questione proposta dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 50 TUE e l’accordo di recesso hanno prodotto l’effetto di porre fine, alla mezzanotte (CET) del 31 gennaio 2020, alla cittadinanza dell’Unione dei cittadini britannici, compresi quelli che, prima della fine del periodo di transizione, hanno esercitato i loro diritti di libera circolazione e di libero stabilimento nel territorio di un altro Stato membro.

b)      Seconda questione

57.      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di valutare se il combinato disposto degli articoli 2, 3, 10, 12 e 127 dell’accordo di recesso, del punto 6 del suo preambolo, e degli articoli 18, 20 e 21 TFUE debba essere interpretato nel senso che ha consentito a tali cittadini britannici di conservare, senza eccezione, i diritti alla cittadinanza dell’Unione di cui godevano prima del recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

58.      Tale questione sembra fondarsi sull’ipotesi che, nonostante i cittadini britannici abbiano cessato di essere cittadini dell’Unione per effetto dell’applicazione dell’articolo 50 TUE e dell’accordo di recesso, l’effetto combinato delle disposizioni citate tuteli i cittadini britannici che hanno già ottenuto la cittadinanza dell’Unione da una delle conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, vale a dire la perdita della cittadinanza dell’Unione da parte dei cittadini del Regno Unito.

59.      La tesi su cui si fonda tale questione si scontra con almeno tre ostacoli insormontabili.

60.      In primo luogo, come risulta dalla proposta di risposta alla prima questione, l’articolo 50 TUE e l’accordo di recesso non prevedono alcuna eccezione alla regola secondo cui, al momento del suo recesso dall’Unione, il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro, con tutte le conseguenze che ne derivano per i cittadini britannici.

61.      In secondo luogo, poiché per essere cittadini dell’Unione, occorre essere cittadini di uno Stato membro, prima della mezzanotte (CET) del 31 gennaio 2020, tutti i cittadini britannici erano cittadini dell’Unione, indipendentemente dal fatto di avere esercitato o meno uno dei diritti conferiti da detto status. L’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione non fornisce alcun fondamento giuridico sulla base del quale possa essere accertato lo status di cittadino dell’Unione di un individuo.

62.      In terzo luogo, come già visto, l’articolo 127, paragrafo 1, dell’accordo di recesso prevede espressamente che gli articoli 20, paragrafo 2, lettera b), TFUE e 22 TFUE, l’articolo 40 della Carta e ogni atto adottato in base a tali disposizioni non si applicano durante il periodo di transizione.

63.      Per tali ragioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla seconda questione dichiarando che le citate disposizioni dell’accordo di recesso e del TFUE non consentono ai cittadini britannici di conservare, senza eccezione, i diritti alla cittadinanza dell’Unione di cui godevano prima del recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 31 gennaio 2020.

c)      Terza e quarta questione

64.      La terza e la quarta questione sono proposte nell’ipotesi in cui la Corte risponda in senso negativo alle prime due questioni. Poiché esse sollevano la questione della validità dell’accordo di recesso sotto profili diversi, ma simili, può essere opportuno esaminarle congiuntamente.

65.      È pacifico che la Corte è competente, sia nell’ambito di un ricorso per annullamento sia in quello di una domanda di pronuncia pregiudiziale, a valutare se un accordo internazionale concluso dall’Unione europea sia compatibile con i trattati e con le norme di diritto internazionale che, conformemente agli stessi, vincolano l’Unione europea (47).

66.      Nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, alla Corte sia deferita una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla validità di un accordo internazionale concluso dall’Unione europea, tale domanda deve essere intesa come riferita all’atto con il quale l’Unione ha concluso un tale accordo. Il controllo di validità che la Corte può operare in un contesto del genere può vertere sulla legittimità di tale atto alla luce del contenuto dell’accordo internazionale in questione (48).

67.      Come indicato al precedente paragrafo 6, con la decisione 2020/135 l’Unione ha approvato la conclusione dell’accordo di recesso.

68.      Alla luce di tali considerazioni, la terza e la quarta questione pregiudiziale potrebbero essere riformulate nel senso che con esse si chiede, in sostanza, se la decisione 2020/135 relativa alla conclusione dell’accordo di recesso sia invalida nella parte in cui, tenuto conto del contenuto dell’accordo di recesso, non conferisce il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali a cittadini britannici che risiedono in uno Stato membro e non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro.

69.      Come indicato in precedenza, dalla mezzanotte (CET) del 31 gennaio 2020 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’Unione europea. Durante il periodo di transizione, il diritto dell’Unione si applicava al Regno Unito e ai suoi cittadini in forza della deroga prevista dall’articolo 127 dell’accordo di recesso, che esclude, in particolare, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza.

70.      A mio avviso, tenuto conto dello status di paese terzo del Regno Unito a decorrere dal suo recesso dall’Unione europea, non si può contestare la decisione 2020/135 per non aver riconosciuto ai cittadini del Regno Unito il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, né durante il periodo di transizione, né in seguito. La perdita di tali diritti è una delle conseguenze della decisione sovrana del Regno Unito di recedere dall’Unione europea. Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che la decisione 2020/135, in combinato disposto con l’accordo di recesso, prevedeva che, in via eccezionale, alcune parti dell’acquis trovassero applicazione durante il periodo di transizione al fine di garantire il recesso ordinato dal Regno Unito dall’Unione europea che, ai sensi del suo preambolo, costituisce l’obiettivo dell’accordo di recesso. Per tali ragioni, ritengo che la decisione 2020/135 non sia contraria all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), TFUE, all’articolo 22 TFUE e all’articolo 40 della Carta per quanto riguarda il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali. A fortiori, per le stesse ragioni, la decisione 2020/135 non è contraria agli articoli 18 e 21 TFUE ai fini della questione sottoposta alla Corte.

71.      Tale conclusione non è rimessa in discussione neppure dal fatto che alcuni cittadini britannici, quali EP, abbiano esercitato, prima del recesso del Regno Unito, taluni diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione, tra cui il diritto di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro dell’Unione europea. Non vi è alcuna base giuridica su cui fondare l’affermazione secondo cui la decisione 2020/135 era illegittima poiché non ha concesso la cittadinanza dell’Unione a persone che, durante il periodo di transizione o in seguito, non erano più cittadine dell’Unione, indipendentemente dal luogo in cui risiedevano.

72.      Occorre altresì rilevare che la giurisprudenza riconosce alle istituzioni dell’Unione un ampio margine di scelta politica nella gestione delle relazioni esterne (49). Nell’esercizio delle loro prerogative in materia di politica estera, le istituzioni dell’Unione possono quindi legittimamente concludere con i loro partner accordi internazionali fondati sul principio degli accordi reciprocamente convenienti (50).

73.      Il preambolo dell’accordo di recesso riconosce che è necessario garantire la protezione reciproca dei cittadini dell’Unione e dei cittadini del Regno Unito, e relativi familiari, che hanno esercitato i loro diritti di libera circolazione. È precisamente in tale contesto che la Commissione europea menziona, in particolare, un documento dei negoziati intitolato «The United Kingdom’s Exit from the European Union – Safeguarding the Position of EU Citizens Living in the UK and UK Nationals Living in the EU» (Il recesso del Regno Unito dall’Unione europea – Salvaguardare la posizione dei cittadini dell’Unione europea che vivono nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito che vivono nell’Unione), del giugno 2017. Da tale documento risulta che il Regno Unito non ha inteso garantire diritti politici ai cittadini del Regno Unito residenti nell’Unione a seguito del suo recesso in cambio della concessione di diritti reciproci ai cittadini dell’Unione residenti nel Regno Unito (51).

74.      Non vi è quindi alcuna base giuridica o fattuale che consenta di ritenere che l’Unione europea abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale nella conduzione delle relazioni esterne smettendo di consentire ai cittadini britannici residenti nell’Unione di esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali degli Stati membri dopo il recesso del Regno Unito, tanto mediante una decisione unilaterale quanto in esito ai negoziati con il Regno Unito.

75.      Nei limiti in cui la terza questione mira specificamente a chiarire se l’accordo di recesso violi taluni principi sottesi all’identità dell’Unione europea e se sia sproporzionato, poiché non contiene alcuna eccezione alla regola secondo cui i cittadini britannici perdono i diritti inerenti alla cittadinanza dell’Unione, svolgerò le seguenti brevi osservazioni. Poiché la scelta sovrana del Regno Unito di abbandonare l’Unione europea equivale a un rigetto dei principi sottesi all’Unione, e poiché l’accordo di recesso è un accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito diretto ad agevolarne il recesso ordinato, l’Unione europea non si trovava in una posizione tale da poter insistere sul fatto che il Regno Unito si conformasse pienamente a qualsivoglia principio fondamentale dell’Unione europea. L’Unione europea non poteva neppure garantire diritti che, in ogni caso, non era tenuta a difendere a nome di individui cittadini di uno Stato che ha abbandonato l’Unione europea e che, quindi, non sono più cittadini dell’Unione. Infine, poiché la cittadinanza dell’Unione dipende dal possesso della cittadinanza di uno Stato membro, non era possibile, rimanendo nell’ambito di applicazione dei Trattati, offrire una risposta diversa dall’esclusione dei cittadini britannici dalla definizione di cittadini dell’Unione.

76.      Quanto alla quarta questione, per quanto concerne il problema della validità dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo di recesso, non vi è alcun fondamento giuridico che consenta di distinguere tra i cittadini britannici che hanno esercitato i diritti loro conferiti dal diritto dell’Unione e quelli che non l’hanno fatto. Dal punto di vita del diritto, tutti i cittadini britannici erano cittadini dell’Unione prima del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, indipendentemente dall’uso che avessero fatto di tale status. Qualsiasi questione concernente il legittimo affidamento è una questione di cui deve farsi carico lo Stato di cui tali individui sono cittadini, ossia il Regno Unito.

77.      Alla luce di quanto precede, suggerisco di rispondere alla terza e alla quarta questione pregiudiziale nel senso che la decisione 2020/135, relativa alla conclusione dell’accordo di recesso, non è invalida nella parte in cui non attribuisce il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ai cittadini britannici che risiedono in uno Stato membro e che non possiedono la cittadinanza di alcuno Stato membro.

V.      Conclusione

78.      Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal judiciaire d’Auch (Tribunale giudiziario di Auch, Francia) nei termini seguenti:

1)      L’articolo 50 TUE e la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica hanno prodotto l’effetto di porre fine, alla mezzanotte (CET) del 31 gennaio 2020, alla cittadinanza dell’Unione dei cittadini britannici, compresi quelli che, prima della fine del periodo di transizione, avevano esercitato i loro diritti di libera circolazione e di libero stabilimento nel territorio di un altro Stato membro.

2)      Le disposizioni della decisione 2020/135 e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea non consentono ai cittadini britannici di conservare, senza eccezione, i diritti alla cittadinanza dell’Unione di cui godevano prima del recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 31 gennaio 2020.

3)      La decisione 2020/135 non è invalida nella parte in cui non attribuisce il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ai cittadini britannici che risiedono in uno Stato membro e che non possiedono la cittadinanza di alcuno Stato membro.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      GU 2020, L 29, pag. 1.


3      GU 2019, C 384, pag. 1.


4      Sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann (C 135/08, EU:C:2010:104).


5      Sentenza del 12 marzo 2019, Tjebbes e a. (C 221/17, EU:C:2019:189).


6      Sentenza del 18 gennaio 2022, Wiener Landesregierung e a. (Revoca di una garanzia di naturalizzazione) (C 118/20, EU:C:2022:34).


7      Sentenze del 2 marzo 2010, Rottmann (C 135/08, EU:C:2010:104, punti 39 e 41); del 12 marzo 2019, Tjebbes e a. (C 221/17, EU:C:2019:189, punto 30); del 14 dicembre 2021, V.М.А. (C 490/20, EU:C:2021:1008, punto 38) e del 18 gennaio 2022, Wiener Landesregierung e a. (Revoca di una garanzia di naturalizzazione) (C 118/20, EU:C:2022:34, punto 37).


8      Sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann (C 135/08, EU:C:2010:104).


9      Ibid., punti da 26 a 29.


10      Ibidem, punto 39.


11      Ibidem, punto 41.


12      Ibidem, punto 42.


13      Ibidem, punti 42 e 59.


14      Sentenza del 12 marzo 2019, Tjebbes e a. (C 221/17, EU:C:2019:189, punto 32).


15      Ibidem, punto 32.


16      Ibidem, punto 35.


17      Ibidem, punto 39.


18      Ibidem, punti da 40 a 46.


19      Sentenza del 18 gennaio 2022 (C 118/20, EU:C:2022:34).


20      Ibidem, punti 13 e 14


21      Ibidem, punti da 15 a 17.


22      Ibidem, punto 33.


23      Ibidem, punto 51.


24      Sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a. (C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 50).


25      Ibidem, punto 68.


26      Ordinanza del 19 marzo 2019, Shindler e a./Consiglio (C‑755/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:221, punto 31).


27      Sentenza della Corte internazionale di giustizia, 6 aprile 1955, Nottebohm (Liechtenstein/Guatemala), Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders 1955, pag. 4.


28      Sentenze del 14 novembre 2017, Lounes (C‑165/16, EU:C:2017:862, punto 56) e del 18 gennaio 2022, Wiener Landesregierung e a. (Revoca di una garanzia di naturalizzazione) (C‑118/20, EU:C:2022:34, punto 42).


29      Conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Rottmann (C‑135/08, EU:C:2009:588).


30      Conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Rottmann (C‑135/08, EU:C:2009:588).


31      Sentenza del 2 marzo 2010 (C‑135/08, EU:C:2010:104).


32      Sentenza del 12 marzo 2019 (C‑221/17, EU:C:2019:189).


33      Sentenza del 2 marzo 2010 (C‑135/08, EU:C:2010:104).


34      Sentenza del 12 marzo 2019 (C‑221/17, EU:C:2019:189).


35      Sentenze del 2 marzo 2010, Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104, punto 55) e del 12 marzo 2019, Tjebbes e a. (C‑221/17, EU:C:2019:189, punto 41).


36      Sentenza del 2 marzo 2010 (C‑135/08, EU:C:2010:104).


37      Sentenza del 12 marzo 2019 (C‑221/17, EU:C:2019:189).


38      Sentenza del 2 marzo 2010 (C‑135/08, EU:C:2010:104).


39      Sentenza del 12 marzo 2019 (C‑221/17, EU:C:2019:189).


40      Sentenza del 18 gennaio 2022, Wiener Landesregierung e a. (Revoca di una garanzia di naturalizzazione) (C‑118/20, EU:C:2022:34).


41      Sentenza del 2 marzo 2010 (C‑135/08, EU:C:2010:104).


42      Sentenza del 18 gennaio 2022, Wiener Landesregierung e a. (Revoca di una garanzia di naturalizzazione) (C‑118/20, EU:C:2022:34).


43      V., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland (C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 64).


44      Ibidem, punto 65.


45      Sentenza del 29 ottobre 2020, Veselības ministrija (C‑243/19, EU:C:2020:872, punto 37).


46      Secondo la Commissione europea, vari Stati membri attribuiscono tale diritto a determinate condizioni.


47      Sentenza del 27 febbraio 2018, Western Sahara Campaign UK (C‑266/16, EU:C:2018:118, punto 48).


48      Ibidem, punti 50 e 51.


49      Sentenza del 21 dicembre 2016, Swiss International Air Lines (C‑272/15, EU:C:2016:993, punto 24).


50      V., in tal senso, sentenza del 23 novembre 1999, Portogallo/Consiglio (C‑149/96, EU:C:1999:574, punto 45).


51      Tale documento è disponibile online all’indirizzo: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/621848/60093_Cm9464_NSS_SDR_Web.pdf.