Language of document : ECLI:EU:C:2014:148

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

13 marzo 2014 (*)

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenze speciali – Articolo 5, punti 1 e 3 – Azione di responsabilità civile – Natura contrattuale o extracontrattuale»

Nella causa C‑548/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Krefeld (Germania), con decisione del 27 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 30 novembre 2012, nel procedimento

Marc Brogsitter

contro

Fabrication de Montres Normandes EURL,

Karsten Fräßdorf,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, J.‑C. Bonichot (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 novembre 2013,

considerate le osservazioni presentate:

–        per M. Brogsitter, Rechtsanwalt, da se stesso;

–        per la Fabrication de Montres Normandes EURL e K. Fräβdorf, da A. Mansouri, Rechtsanwalt;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e S. Nunes de Almeida, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da W. Bogensberger e A.‑M. Rouchaud‑Joët, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Brogsitter, domiciliato a Kempen (Germania), da un lato, e la Fabrication de Montres Normandes EURL (in prosieguo: la «Fabrication de Montres Normandes»), società avente sede a Brionne (Francia), e il sig. Fräβdorf, domiciliato a Neuchâtel (Svizzera), dall’altro, in merito ad azioni proposte dal sig. Brogsitter a diversi fini a causa dei danni che avrebbe subito a seguito di atti considerati costitutivi di concorrenza sleale.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n° 44/2001, dispone quanto segue:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».

4        L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, prevede che:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

5        L’articolo 5 del regolamento n. 44/2001, stabilisce che:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)     in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–        nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

–        nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)       la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(…)

3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(…)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

6        Dalla decisione di rinvio emerge che il sig. Brogsitter commercializza orologi di lusso. Nel 2005, egli ha concluso un contratto con un maestro orologiaio, il sig. Fräβdorf, allora residente in Francia, in virtù del quale quest’ultimo si è impegnato a sviluppare meccanismi di orologeria per orologi da polso di lusso che avrebbero dovuto successivamente essere riprodotti in serie per conto del sig. Brogsitter. Il sig. Fräβdorf ha svolto la propria attività presso la società Fabrication de Montres Normandes, società di cui era socio unico e amministratore. Dal 2010, il sig. Fräβdorf è domiciliato in Svizzera.

7        Il sig. Brogsitter si sarebbe accollato tutti gli oneri finanziari relativi alla creazione dei due meccanismi di orologeria oggetto di tale contratto.

8        Oltre ai lavori relativi a tali due meccanismi, il sig. Fräβdorf e la Fabrication de Montres Normandes avrebbero anche creato, parallelamente, altri meccanismi di orologeria nonché casse e quadranti, che avrebbero presentato per proprio conto al salone mondiale dell’orologeria di Basilea (Svizzera) nei mesi di aprile e maggio del 2009. Essi li avrebbero commercializzati in proprio nome e per proprio conto, pubblicizzando tali prodotti su un sito Internet in lingua tedesca e francese.

9        Il sig. Brogsitter sostiene che, mediante tali ultime attività, i convenuti hanno violato i loro impegni contrattuali. A suo avviso, il sig. Fräβdorf e la Fabrication de Montres Normandes si erano impegnati a lavorare esclusivamente per suo conto e non potevano quindi né sviluppare né sfruttare, in proprio nome e per proprio conto, meccanismi di orologeria, identici o meno a quelli oggetto di tale contratto.

10      Il sig. Brogsitter chiede la cessazione delle attività controverse nonché il riconoscimento del risarcimento danni a titolo della responsabilità extracontrattuale delle sue controparti contrattuali sulla base, nell’ambito della legislazione tedesca, della legge contro la concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) e dell’articolo 823, paragrafo 2, del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch), facendo valere che, con i loro atti, i convenuti hanno violato il segreto aziendale, hanno commesso una lesione di attività d’impresa, nonché una truffa e una condotta sleale.

11      I convenuti hanno chiesto il rigetto del ricorso. Hanno inoltre proposto una domanda riconvenzionale nell’ambito della quale hanno fatto valere che i meccanismi di orologeria controversi presentano, ad ogni modo, una costruzione diversa da quella oggetto del contratto e che non erano coperti da alcun diritto di esclusiva. I convenuti deducono anche un’eccezione di incompetenza vertente sulla circostanza che solo i giudici francesi sarebbero territorialmente competenti, a titolo dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, a conoscere di tutte le domande formulate dal sig. Brogsitter, poiché sia il luogo di esecuzione della prestazione oggetto del contratto di cui trattasi, sia quello del fatto generatore dell’asserito danno sarebbero situati in Francia.

12      La Fabrication de Montres Normandes, durante il procedimento, è stata posta in liquidazione giudiziaria. Il curatore fallimentare, nominato in Francia, ha autorizzato i rappresentanti dei convenuti a proseguire il procedimento.

13      Dalla decisione di rinvio emerge anche che l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d’appello regionale di Düsseldorf) si è già pronunciato in appello, in una sentenza del 5 ottobre 2001, su una prima sentenza del Landgericht Krefeld che si era dichiarato territorialmente incompetente. L’Oberlandesgericht Düsseldorf ha ritenuto che il giudice di primo grado, per quanto riguarda la controversia dinanzi ad esso pendente, traesse dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 la propria competenza internazionale a conoscere delle sole domande di responsabilità civile aventi natura extracontrattuale formulate dal sig. Brogsitter. Le altre domande rientrerebbero invece nella «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, di tale regolamento, e dovrebbero essere proposte ad un giudice francese.

14      Il Landgericht Krefeld chiede tuttavia se, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, e, segnatamente, dell’esistenza di un contratto tra le parti della controversia, le azioni di responsabilità di cui è investito non debbano essere parimenti considerate come facenti parte della «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, e rientrare piuttosto nella competenza di un giudice francese.

15      Ciò considerato, il Landgericht Krefeld ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che l’azione promossa da un ricorrente che afferma di essere stato danneggiato da un atto lesivo della concorrenza, qualificabile come illecito civile in base al diritto tedesco e compiuto dalla sua controparte contrattuale avente sede in un altro Stato contraente, si ricollega alla materia contrattuale anche quando è fondata su una responsabilità extracontrattuale».

 Sulla questione pregiudiziale

16      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se azioni di responsabilità civile, quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, aventi natura di illecito civile nel diritto nazionale, debbano tuttavia essere considerate come rientranti nella «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, tenuto conto del contratto che vincola le parti del procedimento principale.

17      In via preliminare, occorre respingere in quanto infondata l’eccezione di irricevibilità dedotta dal sig. Brogsitter, secondo cui tale questione è irrilevante poiché il giudice del rinvio dovrebbe, ad ogni modo, essere considerato come territorialmente competente in virtù dell’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, che si riferisce ai contratti di compravendita di beni o dell’articolo 5, punto 3, di tale regolamento. Infatti, un tale argomento verte unicamente sull’interpretazione che occorre fornire alle disposizioni di diritto dell’Unione di cui trattasi nel procedimento principale e, pertanto, non costituisce una causa di irricevibilità della questione posta in via pregiudiziale.

18      Occorre ricordare, poi, che, per costante giurisprudenza, le nozioni di «materia contrattuale» e di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punti 1, lettera a), e 3, del regolamento n. 44/2011 vanno interpretate in modo autonomo, principalmente alla luce del sistema e degli obiettivi del medesimo regolamento per assicurare la sua applicazione uniforme in tutti gli Stati membri (v., segnatamente, sentenza del 18 luglio 2013, ÖFAB, C‑147/12, punto 27). Queste nozioni non possono pertanto essere interpretate come un semplice rinvio alla qualificazione del rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale fornita dal diritto nazionale applicabile.

19      Peraltro, poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce, nei rapporti tra Stati membri, la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni della Convenzione di Bruxelles vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali atti comunitari possono essere qualificate come equivalenti (sentenza ÖFAB, cit., punto 28). Ciò vale per i punti 1, lettera a), e 3 dell’articolo 5 di tale regolamento con riferimento, rispettivamente, ai punti 1 e 3 dell’articolo 5 della Convenzione di Bruxelles (v., in tal senso, sentenza ÖFAB, cit., punto 29).

20      A tal proposito emerge da una giurisprudenza costante che la «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla «materia contrattuale» di cui all’articolo 5, punto 1, lettera a), di tale regolamento (v., in tal senso, segnatamente, sentenza del 27 settembre 1988, Kalfelis, 189/87, Racc. pag. 5565, punto 17).

21      Al fine di determinare la natura delle azioni di responsabilità civile proposte al giudice del rinvio è quindi importante verificare in un primo momento se esse, indipendentemente dalla loro qualificazione in diritto nazionale, presentino natura contrattuale (v., in tal senso, sentenza del 1º ottobre 2002, Henkel, C‑167/00, Racc. pag. I‑8111, punto 37).

22      Dalla decisione di rinvio emerge che le parti del procedimento principale sono vincolate da un contratto.

23      Tuttavia, la semplice circostanza che una delle controparti contrattuali intenti un’azione di responsabilità civile contro l’altra non basta a considerare che tale azione rientri nella «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001.

24      Ciò accade solo se il comportamento contestato può essere considerato un inadempimento alle sue obbligazioni contrattuali quali possono essere determinate tenuto conto dell’oggetto del contratto.

25      Questo avviene a priori se l’interpretazione del contratto che vincola il convenuto al ricorrente appare indispensabile per stabilire la liceità o, al contrario, l’illiceità del comportamento che il primo rimprovera al secondo.

26      Spetta quindi al giudice del rinvio determinare se le azioni intentate dal ricorrente nel procedimento principale abbiano per oggetto una domanda di risarcimento la cui causa può essere ragionevolmente considerata una violazione dei diritti e delle obbligazioni del contratto che vincola le parti nel procedimento principale, circostanza che ne renderebbe indispensabile la presa in considerazione per decidere sul ricorso.

27      Se ciò avviene, tali azioni si ricollegano alla «materia di contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001. In mancanza, esse devono essere considerate come rientranti nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

28      Occorre anche rilevare che, nella prima ipotesi, la competenza territoriale in materia contrattuale dovrà essere determinata conformemente ai criteri di collegamento definiti dall’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 se il contratto di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un contratto di compravendita di beni o di prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione. Come prevede l’articolo 5, punto 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, è solo nel caso in cui un contratto non rientri in alcuna di tali due categorie che occorre determinare la competenza giurisdizionale conformemente al criterio di collegamento previsto all’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C‑533/07, Racc. pag. I‑3327, punto 40, nonché del 19 dicembre 2013, Corman‑Collins, C‑9/12, punto 42).

29      Di conseguenza, occorre rispondere alla questione posta che azioni di responsabilità civile quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, di natura extracontrattuale nel diritto nazionale, devono tuttavia essere considerate come rientranti nella «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, se il comportamento contestato può essere considerato un inadempimento alle obbligazioni contrattuali, quali possono essere determinate tenuto conto dell’oggetto del contratto.

 Sulle spese

30      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

Azioni di responsabilità civile quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, di natura extracontrattuale nel diritto nazionale, devono tuttavia essere considerate come rientranti nella «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, se il comportamento contestato può essere considerato un inadempimento alle obbligazioni contrattuali, quali possono essere determinate tenuto conto dell’oggetto del contratto.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.