Language of document :

Ricorso proposto il 12 aprile 2013 - T&L Sugars e Sidul Açúcares / Commissione

(Causa T-225/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: T&L Sugars Ltd (Londra, Regno Unito) e Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portogallo) (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, e D. Slater, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare (i) i regolamenti (UE) n. 131/2013 2 e n. 281/2013 4, che istituiscono misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013; (ii) i regolamenti (UE) n. 194/2013 6 e 332/2013 8, che fissano un coefficiente di attribuzione relativo ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo ; (iii) il regolamento (UE) n. 36/2013 10, relativo all'apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero dei codici NC 17011410 e 17019910 a un dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2012/2013; e (iv) il regolamento (UE) n. 67/2013 , relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la prima gara parziale, nonché il regolamento (UE) n. 178/2013 , relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la seconda gara parziale;

in alternativa, dichiarare ammissibile e fondata l'eccezione di illegittimità, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, nei confronti dei regolamenti (UE) n. 131/2013 e n. 281/2013 e del regolamento (UE) n. 36/2013;

dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, degli artt. 186, lett. a), e 187, del regolamento (CE) n. 1234/2007 , nei limiti in cui essi non danno corretta attuazione alle disposizioni rilevanti del regolamento (CE) n. 318/2006 ;

condannare l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, a risarcire qualsiasi danno subito dalle ricorrenti in conseguenza della violazione, da parte della Commissione, degli obblighi ad essa incombenti, e fissare l'importo di tale risarcimento per il danno sofferto dalle ricorrenti, nel periodo compreso tra il 25 giugno 2012 e il 31 marzo 2013, a EUR 184 725 960, maggiorato delle perdite correnti subite dalle ricorrenti dopo tale data o fissare qualsiasi altro importo corrispondente al pregiudizio che le ricorrenti hanno subito o subiranno, e che provvederanno a stabilire nel corso del presente procedimento, in particolare per tenere in debito conto danni futuri, fermo restando che tutti gli importi summenzionati devono essere aumentati degli interessi dalla data della pronuncia della sentenza del Tribunale fino all'effettuazione del pagamento;

ordinare il pagamento degli interessi al tasso fissato a tale data dalla Banca centrale europea per il rifinanziamento delle operazioni principali, maggiorato di due punti percentuali, o qualsiasi altro tasso adeguato che spetterà al Tribunale determinare, dalla data della pronuncia della sentenza fino all'effettuazione del pagamento;

condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono otto motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, in quanto, da un lato, i regolamenti (UE) n. 131/2013 e 281/2013 dispongono un prelievo sulle eccedenze fisso, generalmente applicabile, di EUR 224 e EUR 172 per tonnellata - vale a dire meno della metà dei consueti EUR 500 per tonnellata - applicato ad un quantitativo specifico di zucchero (un totale di 300 000 tonnellate), equamente divisi solo tra ricorrenti trasformatori di barbabietole da zucchero. Dall'altro lato, il regolamento (UE) n. 36/2013 dispone un dazio doganale ignoto e non prevedibile, applicabile solamente ai vincitori dell'asta (che possono essere raffinatori di canna da zucchero, trasformatori di barbabietole da zucchero o qualsiasi altro terzo) e per un importo complessivo non specificato.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e sull'assenza di un fondamento giuridico adeguato, posto che, relativamente ai regolamenti (UE) n. 131/2013 e n. 281/2013, la Commissione non ha alcun potere di aumentare le quote, ed è invece obbligata ad imporre prelievi elevati e dissuasivi sull'immissione di zucchero fuori quota nel mercato dell'Unione. Per quanto concerne le aste d'imposta, la Commissione chiaramente non ha mandato o potere per imporre una misura di tal genere, mai prevista dalla normativa di base.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto la Commissione ha creato un sistema in cui i dazi doganali non sono prevedibili e stabiliti in applicazione di criteri coerenti e oggettivi, ma sono piuttosto determinati dalla volontà soggettiva di pagare (per di più, di soggetti sottoposti a pressioni ed incentivi molto diversi al riguardo) senza una reale connessione con i prodotti effettivamente importati.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione avrebbe facilmente potuto adottare, per far fronte alla scarsità di approvvigionamenti, misure meno restrittive, che non sarebbero state prese esclusivamente a scapito delle raffinerie importatrici.

Quinto motivo, vertente su una violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto le ricorrenti erano state indotte ad aspettarsi legittimamente che la Commissione avrebbe utilizzato gli strumenti messi a disposizione dal regolamento n. 1234/2007 per ripristinare la disponibilità degli approvvigionamenti di zucchero grezzo di canna destinato alla raffinazione. Le ricorrenti erano state altresì indotte ad aspettarsi legittimamente che la Commissione avrebbe preservato l'equilibrio tra raffinerie importatrici e produttori di zucchero nazionali.

Sesto motivo, vertente su una violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione, in quanto, nella gestione del mercato dello zucchero, la Commissione ha ripetutamente commesso errori e contraddizioni fondamentali, che evidenziano quantomeno una mancanza di comprensione dei meccanismi di base del mercato. Ad esempio il suo bilancio - che costituisce uno degli strumenti principali per il contenuto e il calendario dell'intervento sul mercato - presentava errori grossolani ed era basato su un metodo errato. Per di più, le misure adottate dalla Commissione erano manifestamente inadeguate alla luce della scarsità degli approvvigionamenti.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 39 TFUE, posto che la Commissione non ha raggiunto due degli obiettivi stabiliti da tale articolo.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE) n. 1006/2011 , in quanto i dazi applicati allo zucchero bianco sono in effetti solo appena più elevati di quelli applicati allo zucchero grezzo, con una differenza di circa EUR 20 per tonnellata. Ciò è in netto contrasto con la differenza di EUR 80 tra il dazio all'importazione standard per lo zucchero raffinato (EUR 419) e quello per lo zucchero grezzo di canna destinato alla raffinazione (EUR 339), stabiliti nel regolamento della Commissione n. 1006/2011. Inoltre, a sostegno dell'azione di risarcimento danni, le ricorrenti deducono che la Commissione, astenendosi dall'agire ed agendo in maniera inadeguata, ha ecceduto in modo grave e manifesto i limiti del potere discrezionale conferitole dal regolamento n. 1234/2007. Per di più, la mancata adozione di misure adeguate da parte della Commissione costituisce una manifesta violazione di una norma giuridica "preordinata a conferire diritti ai singoli". La Commissione ha in particolare violato i principi generali dell'UE della certezza del diritto, di non discriminazione, di proporzionalità, del legittimo affidamento e l'obbligo di diligenza e di buona amministrazione.

____________

1 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2013 della Commissione, del 15 febbraio 2013, che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013 (GU L 45, pag. 1).

2 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 281/2013 della Commissione, del 22 marzo 2013, che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013 (GU L 84, pag. 19).

3 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 194/2013 della Commissione, del 6 marzo 2013, recante fissazione di un coefficiente di attribuzione relativo ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013 (GU L 64, pag. 3).

4 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2013 della Commissione, del 10 aprile 2013, recante fissazione di un coefficiente di attribuzione relativo ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013 (GU L 102, pag. 18).

5 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013, relativo all'apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero dei codici NC 17011410 e 17019910 a un dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2012/2013 (GU L 16, pag. 7).

6 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 67/2013 della Commissione, del 24 gennaio 2013, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la prima gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 (GU L 22, pag. 9).

7 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 178/2013 della Commissione, del 28 febbraio 2013, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la seconda gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 (GU L 58, pag. 3).

8 - Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU L 299, pag. 1).

9 - Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1)

10 - Regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282, pag. 1).