Language of document : ECLI:EU:T:2013:569

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

21 ottobre 2013 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato in diritto – Invio di una lettera relativa all’esecuzione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica al rappresentante del ricorrente nell’ambito dell’impugnazione proposta avverso detta sentenza – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Nella causa T‑226/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 6 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione (F‑67/12, non ancora pubblicata nella Raccolta),

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, O. Czúcz e H. Kanninen, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 6 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione (F‑67/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto in quanto manifestamente infondata, da un lato, la domanda di annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della sua domanda di risarcimento del danno asseritamente derivato dall’invio di una lettera relativa alle modalità di esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F‑41/06, RaccFP pag. I‑A‑1‑339 e II‑A‑1‑1851) all’avvocato che rappresentava il ricorrente nell’ambito dell’impugnazione proposta contro tale sentenza e, dall’altro lato, la domanda di condanna della Commissione al risarcimento di tale danno.

 Fatti, procedimento in primo grado e ordinanza impugnata

2        Dai punti da 2 a 6 dell’ordinanza impugnata risulta quanto segue:

«2      Il ricorrente è all’origine della causa decisa dalla sentenza del 4 novembre 2008, nella quale il Tribunale, inter alia, ha annullato la decisione della Commissione di collocarlo a riposo per invalidità. Nell’ambito di tale controversia egli era rappresentato dall’avv. Garofalo.

3      Il 16 gennaio 2009, la Commissione ha proposto avverso la sentenza del 4 novembre 2008 un’impugnazione (Commissione/Marcuccio, T‑20/09 P) che ha dato luogo alla sentenza dell’8 giugno 2011, con la quale il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la sentenza del 4 novembre 2008 e ha rinviato la causa al Tribunale, ove è stata iscritta a ruolo con il numero F‑41/06 RENV e decisa con sentenza del 6 novembre 2012. Nell’ambito dell’impugnazione e del rinvio della causa al Tribunale, il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. Cipressa.

4      Il ricorrente indica di aver ricevuto il 6 aprile 2011 una nota da parte della Commissione, datata 28 febbraio 2011 e intitolata “Condizioni della Sua eventuale ripresa del servizio a seguito della [sentenza del 4 novembre 2008]. Risposta alle Sue domande implicanti tale riammissione in servizio” (in prosieguo: la “nota del 28 febbraio 2011”). Dagli atti di causa risulta che detta nota è stata parimenti inviata per telefax all’avv. Cipressa, nonché a un membro del servizio giuridico e al direttore della direzione “Politica sociale e della salute” della direzione generale (DG) “Risorse umane e sicurezza” della Commissione.

5      Il 20 maggio 2011, ritenendo che l’invio della nota del 28 febbraio 2011 gli arrecasse un pregiudizio che faceva sorgere la responsabilità extracontrattuale della Commissione, il ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo “Statuto”), ha introdotto una domanda di risarcimento del danno.

6      Con nota del 1º dicembre 2011, registrata dalla Commissione il successivo 13 dicembre, il ricorrente ha introdotto, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, un reclamo avverso il rigetto implicito della sua domanda. Con decisione del 9 marzo 2012, che il ricorrente indica di aver ricevuto successivamente al 17 aprile 2012, la Commissione ha respinto tale reclamo sulla base del rilievo che, in sostanza, il ricorrente era rappresentato dall’avv. Cipressa nell’impugnazione introdotta avverso la sentenza del 4 novembre 2008 e che, pertanto, era necessariamente a quest’ultimo che l’Istituzione doveva rivolgersi per chiarire le ragioni per cui non era possibile reintegrare il ricorrente in servizio. Nella stessa decisione, la Commissione chiariva per quale ragione non ricorreva nel caso di specie alcuna delle condizioni richieste per far sorgere la sua responsabilità».

3        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 2 luglio 2012, il ricorrente ha proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il numero F‑67/12.

4        Come risulta dal punto 7 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente ha concluso, in primo grado, chiedendo al Tribunale della funzione pubblica di voler:

–        annullare la decisione implicita di rigetto della sua domanda datata 20 maggio 2011;

–        in quanto necessario, annullare la decisione della Commissione del 9 marzo 2012 recante rigetto del suo reclamo;

–        condannare la Commissione a versargli, a titolo di risarcimento del danno dedotto, l’importo di EUR 10 000, ovvero l’importo che il Tribunale riterrà giusto ed equo, maggiorato, fino al suo effettivo pagamento, di interessi nella misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale;

–        condannare la Commissione alle spese.

5        La Commissione, da parte sua, ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato e ha invitato il Tribunale della funzione pubblica a condannare il ricorrente alle spese.

6        Il 6 febbraio 2013, il Tribunale della funzione pubblica ha emesso l’ordinanza impugnata, nella quale, dopo aver affermato di non poter statuire in modo autonomo sulla domanda di annullamento, ha respinto il ricorso per risarcimento danni in quanto manifestamente infondato, dato che manifestamente non ricorrevano le condizioni richieste per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, condannando il ricorrente a versare al Tribunale della funzione pubblica un importo di EUR 2 000 ai sensi dell’articolo 94 del suo regolamento di procedura.

 Sull’impugnazione

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

7        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 aprile 2013, la ricorrente ha proposto l’impugnazione in esame.

8        Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

9        La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata;

–        condannare il ricorrente alle spese del giudizio.

 In diritto

10      Ai sensi dell’articolo 145 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del Tribunale del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T‑105/08 P, RaccFP pag. I‑B‑1‑49 e II‑B‑1‑355, punto 21, e del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, T‑114/08 P, RaccFP pag. I‑B‑1‑53 e II‑B‑1‑313, punto 10). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

11      A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi.

12      Il primo motivo, attinente, in sostanza, alla violazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, delle condizioni richieste per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, si articola in tre capi.

13      Nel primo capo, il ricorrente fa valere che, ai punti da 22 a 24 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in un errore di diritto nell’affermare che il ricorrente non aveva dimostrato che la Commissione avesse compiuto un illecito inviando la nota del 28 febbraio 2011 all’avv. Cipressa, fondandosi sulla circostanza che quest’ultimo godeva della fiducia del ricorrente ed era comunque tenuto, in ragione degli obblighi deontologici gravanti su qualunque legale, a rispettare il carattere eventualmente riservato delle informazioni ricevute.

14      Nel secondo capo, il ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale della funzione pubblica, al punto 30 dell’ordinanza impugnata, ha ritenuto altamente improbabile l’effettività del danno dedotto. Il ricorrente, infatti, afferma che tale danno trae origine dalla sola circostanza che l’avv. Cipressa sia venuto a conoscenza di dati a suo avviso riservati.

15      Nel terzo capo, il ricorrente contesta la valutazione del Tribunale della funzione pubblica che ha escluso il nesso di causalità tra l’invio della nota del 28 febbraio 2011 all’avv. Cipressa e il danno dedotto.

16      Il secondo motivo, attinente all’illegittimità delle statuizioni del giudice di primo grado sulle spese, si articola in due capi.

17      Nel primo capo, il ricorrente sostiene che la sua condanna a sopportare le spese sostenute dalla Commissione in primo grado deve essere cassata conseguentemente all’illegittimo rigetto, per le ragioni esposte a sostegno del primo motivo, del suo ricorso.

18      Nel secondo capo, il ricorrente fa valere l’erronea applicazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, dell’articolo 94 del suo regolamento di procedura.

19      La Commissione conclude per il rigetto dei due motivi in quanto irricevibili e/o infondati.

 Sul primo motivo, attinente alla violazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, delle condizioni richieste per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione

20      Occorre esaminare il primo motivo iniziando dal suo terzo capo, relativo al nesso di causalità tra l’invio della nota del 28 febbraio 2011 all’avv. Cipressa e il danno dedotto dal ricorrente.

21      Il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione è subordinato alla presenza di un complesso di condizioni cumulative relative all’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione convenuta, alla realtà del danno asserito e all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento criticato e il pregiudizio fatto valere (v. ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2009, Marcuccio/Commissione, T‑46/08 P, RaccFP pag. I‑B‑1‑77 e II‑B‑1‑479, punto 66, e la giurisprudenza ivi richiamata; v., altresì, sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2010, Commissione/Petrilli, T‑143/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45, e la giurisprudenza ivi richiamata).

22      Il fatto che la decisione di un’istituzione sia viziata da illegittimità non è una condizione sufficiente per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, giacché la sussistenza di una tale responsabilità presuppone che il ricorrente sia pervenuto a dimostrare la realtà del danno asserito (ordinanza del 28 settembre 2009, Marcuccio/Commissione, cit., punto 67) e il nesso di causalità tra il danno stesso e l’illegittimità fatta valere.

23      Orbene, occorre rilevare che, al punto 30 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito quanto segue: «è altamente improbabile che il danno lamentato nel ricorso, anche a volerlo ritenere reale e certo, ciò che spetta al ricorrente dimostrare (v. ordinanza [del presidente della seconda sezione del Tribunale della funzione pubblica] del 16 marzo 2011, Marcuccio/Commissione, [F‑21/10, non ancora pubblicata nella Raccolta], punto 30, e la giurisprudenza ivi richiamata), possa essere la conseguenza dell’invio della nota del 28 febbraio 2011 per telefax all’avv. Cipressa. D’altronde, lo stesso ricorrente non fa valere alcun argomento inteso a stabilire il nesso di causalità tra l’illecito invocato e il danno dedotto, limitandosi ad affermare che tale legame trasparirebbe “in modo inconfutabile dall’esame della vicenda” e a dichiarare di non intendere “tediare ulteriormente [il] Tribunale [della funzione pubblica] in merito”. Orbene, in assenza di qualsiasi spiegazione da parte del ricorrente, il Tribunale [della funzione pubblica] non vede affatto in qual modo il pregiudizio morale, grave e multiplo, lamentato da quest’ultimo possa trovare origine nel semplice fatto che una lettera, che gli era stata inviata e nella quale la Commissione menzionava le misure da adottare nel contesto dell’esecuzione di una sentenza, sia stata parimenti inviata all’avvocato che lo rappresentava legalmente nell’impugnazione diretta contro tale sentenza (…)».

24      Riguardo al nesso di causalità tra l’invio della nota del 28 febbraio 2011 all’avv. Cipressa e il danno subito, è sufficiente rilevare che, nella presente impugnazione, il ricorrente si limita a sostenere che le affermazioni del giudice di primo grado quanto all’assenza di detto nesso di causalità sono del tutto ingiustificate e apodittiche, senza aggiungere alcun argomento giuridico a sostegno di tale capo del motivo.

25      L’argomento del ricorrente menzionato al punto precedente non può rimettere in questione la conclusione del Tribunale della funzione pubblica. Il ricorrente non chiarisce in qual modo l’invio all’avv. Cipressa di una copia della nota del 28 febbraio 2011, del quale il giudice di primo grado ha rilevato, nell’esercizio del proprio sovrano apprezzamento, al punto 30 dell’ordinanza impugnata, il contenuto a priori anodino per il ricorrente, potesse aver causato il danno morale, grave e molteplice, lamentato da quest’ultimo (v. ordinanza del Tribunale dell’8 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, T‑616/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40).

26      Orbene, dalla giurisprudenza citata al punto 21 supra discende che l’eventuale violazione, da parte della Commissione, delle norme in materia di tutela della vita privata non poteva essere sufficiente per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, in assenza di prova di un nesso di causalità diretto con il danno lamentato dal ricorrente. Spettava pertanto al ricorrente provare in qual modo l’invio di una lettera da parte della Commissione – in cui l’istituzione indicava talune misure da adottare nel contesto dell’esecuzione di una sentenza, lettera parimenti trasmessa all’avvocato che era il suo rappresentante legale nell’impugnazione proposta avverso la sentenza stessa – potesse aver causato il danno morale, grave e molteplice, lamentato dal ricorrente (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 6 luglio 2010, Marcuccio/Commissione, T‑401/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 26).

27      Dato che la constatazione del difetto di prove ricade, in assenza di una censura di snaturamento, nell’esercizio del sovrano apprezzamento del Tribunale della funzione pubblica, è senza incorrere in errore di diritto che, al punto 30 dell’ordinanza impugnata, quest’ultimo ha statuito che la condizione perché sorga la responsabilità extracontrattuale dell’Unione consistente nell’esistenza di un nesso di causalità tra l’illecito fatto valere e il danno lamentato non era soddisfatta nella specie. Pertanto, il terzo capo del primo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

28      Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 21 e 22 supra, tale motivazione è sufficiente a giustificare il punto 1 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha respinto, da una parte, la domanda di annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della domanda di risarcimento del danno morale risultante, ad avviso del ricorrente, dall’invio all’avv. Cipressa di una copia della nota del 28 febbraio 2011 e, dall’altra, la domanda di risarcimento del danno medesimo, in quanto manifestamente infondate in diritto.

29      Conformemente alla giurisprudenza, qualora uno dei punti della motivazione sui quali si fonda il Tribunale della funzione pubblica sia sufficiente a giustificare il dispositivo della sua ordinanza, i vizi che possano inficiare un altro punto della motivazione, parimenti contemplato nell’ordinanza in questione, non hanno comunque alcuna incidenza su detto dispositivo, cosicché il motivo che li evoca è inoperante e dev’essere respinto (v., per analogia, sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Commissione/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Racc. pag. I‑3801, punto 68, e la giurisprudenza ivi richiamata, e ordinanza dell’8 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, cit., punto 44).

30      Conformemente ai principi di economia processuale e di buona amministrazione della giustizia, gli altri capi del primo motivo devono pertanto essere respinti in quanto inoperanti.

31      Di conseguenza, il primo motivo dev’essere integralmente respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul secondo motivo, attinente all’illegittimità delle statuizioni del giudice di primo grado sulle spese

32      Con il secondo motivo il ricorrente afferma, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica lo ha illegittimamente condannato alle spese del giudizio e, inoltre, non ha adeguatamente motivato la sua condanna alle spese ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del suo regolamento di procedura, in forza del quale «se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000».

33      Il ricorrente aggiunge che, in ogni caso, il Tribunale della funzione pubblica ha fondato la propria decisione di condannarlo alle spese ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del suo regolamento di procedura, invocando circostanze estranee alla controversia in parola, vale a dire il suo comportamento asseritamente cavilloso in altre cause presentate dinanzi al Tribunale e al Tribunale della funzione pubblica. Secondo il ricorrente, tale motivazione è in contrasto con il disposto della norma, dalla quale risulterebbe che il Tribunale della funzione pubblica può infliggere una condanna ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del suo regolamento di procedura solo riguardo a spese da esso sopportate durante il procedimento e non in ragione di comportamenti estranei a quest’ultimo.

34      La Commissione conclude per il rigetto di tale motivo.

35      Al riguardo, è sufficiente rilevare che dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte risulta che l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita irregolarità della decisione del Tribunale della funzione pubblica relativa alle spese devono essere respinte in quanto irricevibili (v. ordinanze del Tribunale del 20 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, T‑491/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40, e dell’8 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, cit., punto 52, e la giurisprudenza ivi richiamata).

36      Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

37      Risulta da tutto quanto precede che la presente impugnazione deve essere respinta essendo in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata.

 Sulle spese

38      Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

39      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

40      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente in sede d’impugnazione, è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.

 Sull’applicazione dell’articolo 90 del regolamento di procedura

41      L’articolo 90 del regolamento di procedura, relativo alle spese del giudizio, recita quanto segue: «[i]l procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito, con riserva delle disposizioni seguenti:

a)      se il Tribunale ha dovuto sopportare delle spese che avrebbero potuto essere evitate, esso può condannare al rimborso la parte che le ha provocate;

(…)».

42      Nella specie, occorre rilevare che la presente controversia si colloca nel solco del comportamento del ricorrente inteso a optare per la via contenziosa in modo sistematico e indifferenziato. Nella presente impugnazione, infatti, i motivi sono in parte manifestamente infondati, in parte manifestamente irricevibili, e sollevati senza discernimento alcuno, in quanto il ricorrente fa valere a loro sostegno motivi e argomenti che, sulla base di una costante giurisprudenza, il Tribunale ha già avuto modo di respingere in quanto manifestamente infondati e manifestamente irricevibili in precedenti cause intentate dal ricorrente (ordinanze del Tribunale dell’8 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, cit., punti 40 e 52, e del 15 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, T‑286/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 52 e 69). Il complesso dei comportamenti del ricorrente rende il presente ricorso abusivo e, pertanto, evitabile.

43      Inoltre, ai fini della valutazione della natura abusiva della presente impugnazione, occorre tener conto del fatto che essa si inscrive nel contesto di più ricorsi depositati dal ricorrente che sono stati respinti vuoi in quanto manifestamente infondati, vuoi in quanto manifestamente irricevibili, con ordinanza motivata, dal Tribunale o dal Tribunale della funzione pubblica.

44      Si deve infine sottolineare che il comportamento del ricorrente intralcia inutilmente l’attività giurisdizionale del Tribunale, il che nuoce in misura sproporzionata alla buona amministrazione della giustizia. Occorre pertanto condannare il ricorrente a rimborsare una parte delle spese che il Tribunale ha dovuto sostenere nella presente causa e che avrebbero potuto essere evitate. Tali spese sono valutate forfettariamente in EUR 2 000.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

3)      Il sig. Marcuccio è condannato a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 2 000 ai sensi dell’articolo 90 del suo regolamento di procedura.

Lussemburgo, 21 ottobre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.