Ricorso proposto il 26 settembre 2016 – Elevolution Engenharia / Commissione
(Causa T-691/16)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Elevolution-Engenharia SA (Amadora, Portogallo) (rappresentanti: A. Pinto Cardoso e L. Fuzeta da Ponte, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
accogliere integralmente il ricorso e annullare, di conseguenza, le decisioni adottate dalla convenuta contenenti le note di addebito ricevute dalla ricorrente mediante comunicazione effettuata il 3 agosto 2016;
condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente, che devono essere quantificate.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
Primo motivo, relativo al difetto di competenza. La convenuta non ha la competenza e le attribuzioni richieste per l’adozione degli atti di cui si chiede l’annullamento.
Secondo motivo, relativo alla violazione di formalità sostanziali. Le note impugnate sono motivate in modo implicito o tacito, sono presentate in forma poco chiara e non sono coerenti con il diritto dell’Unione europea.
Terzo motivo, relativo alle violazioni del Trattato e alle norme riguardanti la sua applicazione.
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