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Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 – Pipiliagkas / Commissione

(Causa T-689/16)1

(«Funzione pubblica – Funzionari – Assegnazione – Decisione avente effetto retroattivo – Articolo 22 bis dello Statuto – Autorità non competente – Responsabilità – Risarcimento dei danni materiali e morali»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nikolaos Pipiliagkas (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente J.-N. Louis e N. de Montigny, successivamente J.-N. Louis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del 22 dicembre 2015 del capo dell’unità «Gestione della carriera e delle prestazioni» della direzione generale «Risorse umane e sicurezza» della Commissione, relativa alla riassegnazione retroattiva del ricorrente e, dall’altro, al risarcimento degli asseriti danni materiali e morali da lui subiti.

Dispositivo

La decisione del 22 dicembre 2015 del capo dell’unità «Gestione della carriera e delle prestazioni» della direzione generale «Risorse umane e sicurezza» della Commissione europea, relativa alla riassegnazione del sig. Nikolaos Pipiliagkas a far data dal 1° gennaio 2013, è annullata.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dal sig. Pipiliagkas.

Il sig. Pipiliagkas sopporterà la metà delle proprie spese.

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1 GU C 441 del 28.11.2016.