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Ricorso presentato il 5 dicembre 2012 - AXA Versicherung / Commissione

(Causa T-526/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AXA Versicherung AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Bahr, S. Dethof e A. Malec)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni di rigetto impugnate;

in subordine, annullare parzialmente le decisioni di rigetto impugnate;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta le decisioni implicite con cui la Commissione ha rigettato le seconde domande di accesso alla pratica COMP/39125 (Autoglas) che la ricorrente stessa le aveva presentato.

A sostegno del ricorso vengono dedotti quattro motivi:

Primo motivo: la Commissione non ha assolto l'obbligo ad essa incombente a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001  di verificare concretamente e singolarmente i documenti di cui le è stata chiesta la consultazione.

La ricorrente contesta alla Commissione di non aver assolto l'obbligo ad essa incombente a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001 di verificare concretamente e singolarmente i documenti di cui le è stata chiesta la consultazione. Al contrario, l'istituzione avrebbe illegittimamente archiviato taluni documenti interessati sulla base di criteri formali.

Secondo motivo: la Commissione ha violato l'articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo trattino, nonché l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 negando l'accesso a specifici documenti della pratica.

Alla Commissione viene contestato di aver illegittimamente interpretato in termini eccessivamente ampi la sfera di applicazione della deroga indicata all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. La ricorrente ritiene che nessun interesse commerciale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 risentirebbe della consultazione dei documenti richiesti e che la Commissione non possa invocare la tutela degli obiettivi delle attività rispettive ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento medesimo.

La consultazione dei documenti non comprometterebbe gravemente lo svolgimento della procedura decisionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001.

La Commissione sostiene illegittimamente che un interesse pubblico prioritario si opporrebbe alla consultazione dei documenti richiesti.

Terzo motivo: negando qualsivoglia accesso a documenti specifici, la Commissione ha violato l'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001.

La Commissione ha violato l'articolo 6 del regolamento n. 1049/2001 non avendo autorizzato nemmeno un accesso parziale ai documenti interessati e non avendo esaminato, in violazione delle norme stabilite dal regolamento medesimo, la richiesta di accesso parziale ad essa sottoposta.

Quarto motivo: negando l'accesso alla versione completa dell'indice della pratica, la Commissione ha violato l'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, nonché l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001.

La Commissione avrebbe interpretato in termini eccessivamente ampi i requisiti di applicazione delle deroghe indicate all'articolo 4, del regolamento n. 1049/2001 parimenti per quanto attiene alla domanda di accesso alla versione integrale dell'indice cui la ricorrente aveva chiesto accesso. La ricorrente ritiene che, anche in questo caso, gli interessi commerciali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e gli obiettivi delle attività rispettive ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento medesimo, non risentirebbero dalla consultazione di tale versione dell'indice.

La consultazione della versione integrale dell'indice non comprometterebbe nemmeno la tutela della vita privata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001.

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1 - Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 145, pag. 43).