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Ricorso proposto il 3 agosto 2011 - Europäisch-Iranische Handelsbank / Consiglio

(Causa T-434/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Europäisch-Iranische Handelsbank AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: S. Gadhia e S. Ashley, solicitors, H. Hohmann, avvocato, D. Wyatt, Queen's Counsel, e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il punto 1 della tabella B dell'allegato I della decisione del Consiglio 2011/299/PESC 1, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

annullare il punto 1 della tabella B dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 503/2011 2, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

dichiarare l'art. 20, n. 1, lett. b), della decisione del Consiglio 2010/413/PESC 3 inapplicabile alla ricorrente;

dichiarare l'art. 16, n. 2, del regolamento (UE) del Consiglio n. 961/2010 4 inapplicabile alla ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, di requisiti di forma, in quanto quest'ultimo:

non ha fornito motivi adeguati, precisi e sufficienti, e

non ha rispettato i diritti della difesa ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Secondo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione commesso dal convenuto nel determinare la sussistenza dei criteri per l'inclusione della ricorrente fra i destinatari delle misure impugnate, in quanto le transazioni con riferimento alle quali la ricorrente è apparentemente stata inclusa erano autorizzate ovvero conformi alle disposizioni e alle direttive dell'autorità nazionale competente (la Banca centrale tedesca).

Terzo motivo, vertente sulla lesione, da parte del convenuto, del legittimo affidamento della ricorrente sul fatto che non sarebbe stata sanzionata con misure restrittive per condotte autorizzate dall'autorità nazionale competente. In subordine, sanzionare la ricorrente in simili circostanze rappresenta una violazione del principio della certezza del diritto nonché del diritto della ricorrente ad una buona amministrazione.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che l'inclusione della ricorrente lede i suoi diritti di proprietà e/o la sua libertà d'impresa e viola manifestamente il principio di proporzionalità.

Quinto motivo, vertente sul fatto che, se il potere in base al quale il convenuto sembra aver agito è vincolante, è illegittimo in quanto contrario al principio di proporzionalità.

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1 - Decisione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/299/PESC, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 65).

2 - Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 26).

3 - Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

4 - Regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).