Language of document : ECLI:EU:C:2017:354

Causa C‑133/15

H.C. Chavez-Vilchez e a.

contro

Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep)

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 20 TFUE – Diritto di soggiorno in uno Stato membro costituente un presupposto per l’accesso agli aiuti sociali ed agli assegni familiari – Cittadino di un paese terzo che si assume l’onere quotidiano ed effettivo del proprio figlio minorenne, cittadino di tale Stato membro – Obbligo per il cittadino di un paese terzo di dimostrare l’incapacità dell’altro genitore, cittadino di questo Stato membro, di occuparsi del figlio minorenne – Rifiuto di soggiorno che può obbligare il minore a lasciare il territorio dello Stato membro, o persino il territorio dell’Unione»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 maggio 2017

1.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Familiari di un cittadino dell’Unione aventi la cittadinanza di Stati terzi – Presupposto – Cittadino dell’Unione che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 3, § 1)

2.        Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadino dell’Unione che fa ritorno nello Stato membro di cui ha la nazionalità dopo aver soggiornato in un altro Stato membro nella sua sola qualità di cittadino dell’Unione – Diritto di soggiorno derivato dei suoi familiari, cittadini di uno Stato terzo – Presupposti – Soggiorno effettivo del cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante a titolo degli articoli 7 e 16 della direttiva 2004/38 – Applicazione in via analogica dei presupposti di concessione previsti da tale direttiva

(Art. 21, § 1, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 6, 7, §§ 1 e 2, e 16, §§ 1 e 2)

3.        Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione ratione personae – Minore cittadino di uno Stato membro che non ha mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione – Inclusione – Effetti – Diritto di soggiorno e di lavoro del genitore cittadino di un paese terzo avente a proprio carico il figlio minorenne nello Stato membro del quale tale figlio ha la cittadinanza e nel quale risiede

(Art. 20 TFUE)

4.        Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Minore, cittadino dell’Unione, avente un genitore cittadino di un paese terzo – Rifiuto del diritto di soggiorno opposto a detto genitore, il quale possa avere come effetto di costringere il minore a lasciare il territorio dell’Unione – Esistenza di una relazione di dipendenza tra il minore e tale genitore – Altro genitore, cittadino dell’Unione, idoneo e disposto ad assumere da solo l’onere quotidiano ed effettivo del minore – Circostanza non sufficiente per dimostrare l’assenza di una relazione di dipendenza tra il minore e il suo genitore cittadino di un paese terzo – Valutazione fondata sulla presa in considerazione di tutte le circostanze del caso di specie

(Art. 20 TFUE)

5.        Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadino di un paese terzo che si assume l’onere quotidiano ed effettivo del suo figlio minore, cittadino dell’Unione – Normativa nazionale che subordina il diritto di soggiorno di detto cittadino straniero all’obbligo di dimostrare le conseguenze di una decisione di rifiuto di soggiorno che può obbligare il minore a lasciare il territorio dell’Unione – Ammissibilità – Presupposto – Obbligo per le autorità nazionali competenti di procedere alle ricerche necessarie per valutare le conseguenze di una siffatta decisione di rifiuto

(Art. 20 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 52)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 54, 55)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 61‑63)

4.      L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se un minore, cittadino dell’Unione europea, sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione globalmente inteso e verrebbe così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti ad esso conferiti dall’articolo di cui sopra nel caso in cui il suo genitore, cittadino di un paese terzo, si vedesse rifiutare il riconoscimento di un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui trattasi, il fatto che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, sia realmente capace di e disposto ad assumersi da solo l’onere quotidiano ed effettivo del minore costituisce un elemento pertinente ma non sufficiente per poter constatare l’assenza, tra il genitore cittadino di un paese terzo e il minore, di una relazione di dipendenza tale per cui quest’ultimo subirebbe una costrizione siffatta nel caso di un rifiuto di soggiorno quale sopra evocato. Una valutazione del genere deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell’interesse superiore del minore, dell’insieme delle circostanze del caso di specie, e, segnatamente, dell’età del minore, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell’intensità della sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell’Unione sia con il genitore cittadino di un paese terzo, nonché del rischio che la separazione da quest’ultimo comporterebbe per l’equilibrio del minore stesso.

(v. punto 72, dispositivo 1)

5.      L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro subordini il diritto di soggiorno nel proprio territorio di un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne avente la cittadinanza di tale Stato membro, del quale egli si occupa quotidianamente ed effettivamente, all’obbligo per il suddetto cittadino di un paese terzo di fornire gli elementi atti a dimostrare che una decisione di rifiuto del diritto di soggiorno al genitore cittadino di un paese terzo priverebbe il minore del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione, obbligandolo a lasciare il territorio dell’Unione, globalmente considerato. Spetta tuttavia alle autorità competenti dello Stato membro di cui trattasi procedere, sulla base degli elementi forniti dal cittadino di un paese terzo, alle ricerche necessarie per poter valutare, alla luce dell’insieme delle circostanze del caso di specie, se una decisione di rifiuto avrebbe conseguenze siffatte.

(v. punto 78, dispositivo 2)