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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania) il 23 dicembre 2021 – Syngenta Agro GmbH / Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

(Causa C-830/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Syngenta Agro GmbH

Convenuta: Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 1 in combinato disposto con l’allegato 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 547/2011 1 , debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di importazione parallela di un prodotto fitosanitario, il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione dello Stato membro di provenienza dal quale il prodotto fitosanitario è stato importato devono essere indicati sull’imballaggio qualora il prodotto sia commercializzato in un altro Stato membro.

2)    Se l’articolo 1 in combinato disposto con l’allegato 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 547/2011, debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di importazione parallela di un prodotto fitosanitario, il numero di partita originariamente attribuito dal produttore deve rimanere invariato sull’imballaggio, o se sia compatibile con tale disposizione il fatto che l’importatore parallelo rimuova il numero di partita originario e apponga sull’imballaggio il proprio numero di identificazione, qualora tenga una documentazione che dimostri la corrispondenza tra i numeri di partita da esso utilizzati e quelli del titolare dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario importato parallelamente.

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1 Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell’8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU 2011, L 155, pag. 176).