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Sentenza del Tribunale dell'8 ottobre 2013 – Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe / Commissione

(Causa T-545/11)1

(«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione in commercio della sostanza attiva glifosato – Rifiuto parziale di accesso – Rischio di pregiudizio per gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica – Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 – Interesse pubblico prevalente – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 – Direttiva 91/414/CEE»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Paesi Bassi); e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. Kloostra e A. van den Biesen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver, P. Ondrůšek e C. ten Dam, successivamente P. Oliver, P. Ondrůšek e C. Zadra, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 10 agosto 2011, che ha negato l’accesso al volume 4 del progetto di relazione di valutazione della sostanza attiva glifosato, redatto dalla Repubblica federale di Germania, in quanto Stato membro relatore, in applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1)

Dispositivo

La decisione della Commissione europea del 10 agosto 2011, che nega l’accesso al volume 4 del progetto di relazione di valutazione della sostanza attiva glifosato, redatto dalla Repubblica federale di Germania, in quanto Stato membro relatore, in applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, è annullata nella parte in cui essa nega l’accesso alle parti di detto volume comprendente informazioni concernenti le emissioni nell’ambiente: l’«identità» e la quantità di tutte le impurità contenute nella sostanza attiva notificata da ciascun operatore, che compaiono al punto C.1.2.1 del primo sottodocumento (pagg. da 11 a 61), al punto C.1.2.1 del secondo sottodocumento (pagg. da 1 a 6) e al punto C.1.2.1 del terzo sottodocumento (pagg. 4 e da 8 a 13) di detto volume; le impurità presenti nei differenti lotti ed i quantitativi minimi, medi e massimi di ognuna di queste impurità, che figurano, per ogni operatore, nelle tabelle incluse nel punto C.1.2.2 del primo sottodocumento (pagg. da 61 a 84) e nel punto C.1.2.4 del terzo sottodocumento (pag. 7) di detto volume; la composizione dei prodotti fitosanitari sviluppati dagli operatori, contenuta nel punto C.1.3, intitolato «Specifiche dettagliate dei preparati (allegato III A 1.4)», del primo sottodocumento (pagg. da 84 a 88) del medesimo volume.

La Commissione è condannata alle spese.

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1 GU C 355 del 3.12.2011.