Language of document : ECLI:EU:T:2014:994

Causa T‑240/13

(pubblicazione per estratto)

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Alifoods – Marchi internazionali e comunitari denominativi anteriori ALDI – Impedimenti relativi alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (CE) n. 2868/95»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 26 novembre 2014

Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Fatti, Prove e osservazioni presentati a sostegno dell’opposizione – Prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione di un marchio internazionale anteriore – Estratto della banca dati dell’Ufficio concernente una registrazione internazionale che designa la Comunità – Esclusione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 152; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 19, § 2, a), ii)]

Poiché l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non è competente per la gestione delle registrazioni internazionali e non è l’amministrazione presso la quale la domanda di marchio è stata depositata, ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario un estratto della banca dati dell’Ufficio prodotto dalla parte opponente non costituisce, ai sensi di tale disposizione, una prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione di un marchio internazionale.

Detta valutazione è corroborata dall’interpretazione teleologica dell’articolo 152 del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario. In virtù di quest’ultimo, la pubblicazione relativa ad una registrazione internazionale designante la Comunità europea non si riferisce alla lista dei prodotti o dei servizi per cui la protezione è richiesta Detta lista non è tradotta dall’Ufficio ed è, quindi, disponibile unicamente nelle tre lingue in cui l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha pubblicato la registrazione internazionale, vale a dire l’inglese, lo spagnolo e il francese.

Se una tale informazione pubblicata dall’Ufficio fosse considerata sufficiente come prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio interessato e la registrazione internazionale designante la Comunità fosse trattata a tal proposito come un marchio comunitario, ne deriverebbe che tale registrazione beneficerebbe di un trattamento preferenziale. Infatti, poiché in tutti i procedimenti d’opposizione, compresi quelli svolti in una lingua diversa da quelle in cui l’OMPI pubblica le registrazioni internazionali, i documenti che provano l’esistenza dei diritti anteriori devono essere disponibili nella lingua di procedura per tutti i tipi di detti diritti, le registrazioni internazionali designanti la Comunità beneficerebbero quindi di un’esenzione a tal riguardo nel caso in cui la lingua processuale dell’opposizione fosse una delle altre due lingue ufficiali dell’Ufficio, vale a dire il tedesco o l’italiano. In tal caso, la lista dei prodotti o dei servizi richiesti non sarebbe disponibile, infatti, nella lingua processuale. Orbene, un tale trattamento preferenziale non è previsto né dal regolamento n. 207/2009 né dal regolamento n. 2868/95.

Peraltro, se l’informazione pubblicata dall’Ufficio fosse considerata sufficiente in quanto prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio interessato nei soli procedimenti di opposizione in cui la lingua di procedura coincide con una delle tre lingue in cui l’OMPI pubblica le sue registrazioni internazionali, una tale situazione sarebbe non solo contraria alla formulazione letterale e all’interpretazione della normativa interessata, ma creerebbe, sul piano giuridico, un’incertezza e una disparità.

(v. punti 28‑31)